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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/09/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Chierici ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14168/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
DANTE ER
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PATTI STEFANO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice opponente ha precisato le conclusioni come da atto di citazione:
“1) in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare che, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è stato emesso da un Tribunale incompetente per territorio - dovendo la presente controversia essere radicata innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo e/o dichiararlo nullo, invalido e/o inefficace, con ogni opportuna e conseguente statuizione,
2) sempre in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura medio - conciliativa;
3) nel merito, accertare e dichiarare per i motivi dedotti, l'inesistenza totale e/o in subordine parziale del credito ingiunto, con ogni opportuna e conseguente statuizione;
pagina 1 di 4 4) accertare e dichiarare, per i motivi dedotti il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su controparte, con ogni opportuna e conseguente statuizione;
5) con riservare di altro argomentare, dedurre e provare nei termini di rito;
6) con condanna di controparte alla refusione delle spese e dei compensi di lite”.
Il Procuratore di parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni come da memoria conclusionale:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza respinta, preso atto della manifestata adesione dell'esponente all'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata,
- dichiarare l'estinzione del giudizio e conseguentemente disporre la cancellazione della causa dal ruolo, con integrale compensazione delle spese di lite.
In via subordinata, qualora il giudizio dovesse proseguire per qualsivoglia ragione:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione ed essendo in ogni caso decorsi i termini previsti dalla legge per la statuizione di esecutività;
- rigettare, per tutte le ragioni esposte in parte motiva, ogni domanda di parte opponente, sia essa preliminare, pregiudiziale e di merito, nonché l'opposizione tutta, poiché infondata in fatto ed in diritto
e, per l'effetto,
- confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare in ogni caso il opponente, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Pt_1 favore di delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, o di quella maggiore o CP_1 minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e spese legali così come liquidate nel provvedimento opposto.
Il tutto, sempre, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre a 15% per spese generali, e refusione di I.V.A e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria: Ci si riserva di produrre nuovi documenti e dedurre istanze istruttorie nei termini che verranno eventualmente concessi ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, la Parte_1 società , con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2871/2024 CP_1
pagina 2 di 4 emesso dal Tribunale di Bologna in data 25.07.2024, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di complessivi € 52.275,43, oltre ad interessi e spese, in favore di parte opposta.
A tal fine l'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Bologna, in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, rilevando che il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie è quello ove ha sede l'ufficio di tesoreria dell'ente, in ossequio alle norme di contabilità pubblica;
nel merito deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
Si costituiva depositando comparsa di costituzione e risposta, nella quale CP_1 dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale di questo Ufficio giudiziario e contestava nel merito le deduzioni avversarie.
Dunque, nel caso in esame trova applicazione il criterio di determinazione della competenza per territorio di cui all'art. 38 co. 2 c.p.c., avuto riguardo all'adesione di parte convenuta opposta all'indicazione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, quale giudice competente.
Dalla pronuncia di incompetenza del giudice funzionalmente competente, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., discende la caducazione del decreto ingiuntivo opposto (Cass. civ. n. 16762 del 2.10.2012; Cass. civ. n.
16744 del 17.07.2009; Cass. civ. n. 11748 del 21.05.2007). Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, il giudice dell'opposizione che dichiara la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, in tema non solo di incompetenza, ma anche di caducazione per nullità del decreto ingiuntivo (Cass. civ.
n. 14594 del 21.08.2012; Cass. civ. n. 14552 del 12.07.2005).
Con riguardo al tema del pagamento delle spese processuali, trova applicazione l'orientamento della
Suprema Corte, secondo il quale “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (Cass. Civ. n. 15017 dell'11.05.2022; nello stesso senso, Cass. civ. n. 25180 dell'8.11.2013; Cass. civ. n. 6106 del
20.03.2006).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, visti gli artt. 38 comma 2, 50, 187 comma 3 c.p.c.:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
pagina 3 di 4 - assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, indicato come competente dalle parti;
-revoca il decreto ingiuntivo n. 2871/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 25.07.2024;
-rimette al Giudice competente la decisione in ordine alle spese di lite relative alla presente fase processuale.
Bologna, 5 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Chierici ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14168/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
DANTE ER
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PATTI STEFANO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice opponente ha precisato le conclusioni come da atto di citazione:
“1) in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare che, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è stato emesso da un Tribunale incompetente per territorio - dovendo la presente controversia essere radicata innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo e/o dichiararlo nullo, invalido e/o inefficace, con ogni opportuna e conseguente statuizione,
2) sempre in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura medio - conciliativa;
3) nel merito, accertare e dichiarare per i motivi dedotti, l'inesistenza totale e/o in subordine parziale del credito ingiunto, con ogni opportuna e conseguente statuizione;
pagina 1 di 4 4) accertare e dichiarare, per i motivi dedotti il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su controparte, con ogni opportuna e conseguente statuizione;
5) con riservare di altro argomentare, dedurre e provare nei termini di rito;
6) con condanna di controparte alla refusione delle spese e dei compensi di lite”.
Il Procuratore di parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni come da memoria conclusionale:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza respinta, preso atto della manifestata adesione dell'esponente all'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata,
- dichiarare l'estinzione del giudizio e conseguentemente disporre la cancellazione della causa dal ruolo, con integrale compensazione delle spese di lite.
In via subordinata, qualora il giudizio dovesse proseguire per qualsivoglia ragione:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione ed essendo in ogni caso decorsi i termini previsti dalla legge per la statuizione di esecutività;
- rigettare, per tutte le ragioni esposte in parte motiva, ogni domanda di parte opponente, sia essa preliminare, pregiudiziale e di merito, nonché l'opposizione tutta, poiché infondata in fatto ed in diritto
e, per l'effetto,
- confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare in ogni caso il opponente, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Pt_1 favore di delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, o di quella maggiore o CP_1 minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e spese legali così come liquidate nel provvedimento opposto.
Il tutto, sempre, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre a 15% per spese generali, e refusione di I.V.A e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria: Ci si riserva di produrre nuovi documenti e dedurre istanze istruttorie nei termini che verranno eventualmente concessi ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, la Parte_1 società , con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2871/2024 CP_1
pagina 2 di 4 emesso dal Tribunale di Bologna in data 25.07.2024, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di complessivi € 52.275,43, oltre ad interessi e spese, in favore di parte opposta.
A tal fine l'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Bologna, in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, rilevando che il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie è quello ove ha sede l'ufficio di tesoreria dell'ente, in ossequio alle norme di contabilità pubblica;
nel merito deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
Si costituiva depositando comparsa di costituzione e risposta, nella quale CP_1 dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale di questo Ufficio giudiziario e contestava nel merito le deduzioni avversarie.
Dunque, nel caso in esame trova applicazione il criterio di determinazione della competenza per territorio di cui all'art. 38 co. 2 c.p.c., avuto riguardo all'adesione di parte convenuta opposta all'indicazione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, quale giudice competente.
Dalla pronuncia di incompetenza del giudice funzionalmente competente, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., discende la caducazione del decreto ingiuntivo opposto (Cass. civ. n. 16762 del 2.10.2012; Cass. civ. n.
16744 del 17.07.2009; Cass. civ. n. 11748 del 21.05.2007). Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, il giudice dell'opposizione che dichiara la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, in tema non solo di incompetenza, ma anche di caducazione per nullità del decreto ingiuntivo (Cass. civ.
n. 14594 del 21.08.2012; Cass. civ. n. 14552 del 12.07.2005).
Con riguardo al tema del pagamento delle spese processuali, trova applicazione l'orientamento della
Suprema Corte, secondo il quale “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (Cass. Civ. n. 15017 dell'11.05.2022; nello stesso senso, Cass. civ. n. 25180 dell'8.11.2013; Cass. civ. n. 6106 del
20.03.2006).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, visti gli artt. 38 comma 2, 50, 187 comma 3 c.p.c.:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
pagina 3 di 4 - assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, indicato come competente dalle parti;
-revoca il decreto ingiuntivo n. 2871/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 25.07.2024;
-rimette al Giudice competente la decisione in ordine alle spese di lite relative alla presente fase processuale.
Bologna, 5 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 4 di 4