Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2228/2020 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 17/01/2025, nella SEZIONE PRIMA civile del Tribunale di Potenza, all'udienza del Giudice dott. Giulia Volpe, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. Maria Grazia Olivieri, per delega dell'Avv. MUSACCHIO GIUSEPPE,
l'Avv.. SALVATORE ALFONSO V.F., per parte opposta .
Entrambi i procuratori rinunciano rispettivamente alle proprie domande e all'azione e re- ciprocamente accettano la rinuncia della controparte, chiedendo la declaratoria della ces- sata materia del contendere con compensazione delle spese di lite e rinuncia reciproca al vincolo solidale. Parte opposta insiste per la revoca dei due decreti ingiuntivi.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulia Volpe, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2228/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA VE- Parte_1 C.F._1
SPUCCI, 24 85100 POTENZA presso lo studio dell'Avv. MUSACCHIO GIU-
SEPPE (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di C.F._2 procura a margine dell'atto di citazione
- OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Zio 69 Melfi c.f. , in proprio e nella qualità di procuratore C.F._3 generale (autorizzato a rappresentare i mandanti in giudizio sia come attore che come convenuto) di , , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Salvatore (c.f. CP_5
) e domiciliato presso il suo studio come da mandato esteso C.F._4 in calce al presente atto e già allegato al ricorso per decreto ingiuntivo
- OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il signor , nato a Melfi il [...], in [...] e nella qua- Controparte_1 lità di procuratore generale di , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e Salvatore Alfonso, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Potenza l'emissione di un'ingiunzione di pagamento in danno della deducente per la somma comples- siva di € 96.000,00, oltre interessi legali a far data dalle diverse scadenze, il tutto in virtù di contratto preliminare di compravendita relativo ad una unità immobi- liare sita in Vaglio Basilicata consistente nella casa di abitazione e di un piccolo deposito identificati in catasto al foglio 11 particelle 291 e 292 (graffate) e nell'an- nessa area verde identificata nel catasto terreni al foglio 11 particella 257 di are
2
24.77. L'ingiunzione di pagamento, portante il n.457/2020 è stata emessa il
18.5.2020 ed è stata notificata in data 6.7.2020.
Con ulteriore ricorso monitorio l'opposto , sempre nella di- Controparte_1 chiara qualità, ha chiesto ed ottenuto dal medesimo Tribunale di Potenza l'emis- sione di ingiunzione di pagamento di altra rata di prezzo, pari ad € 32.000,00 (il n.
536/2020 D.I. e n. 1192/2020 R.G.).
Con atto di citazione tempestivamente depositato parte opponente impugnava i suddetti decreti ingiuntivi, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità per fra- zionamento del credito ed il difetto di legittimazione attiva e, nel merito, solle- vando eccezione di inadempimento, proponendo relativa domanda riconvenzio- nale.
Instaurato il contraddittorio, alla udienza odierna del 27 Ottobre 2023, veniva al- legato il raggiungimento di un accordo transattivo, per cui la causa veniva rinviata all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ,per la declarato-ria della cessata materia del contendere.
Alla luce di quanto sopra esposto, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Tale tipologia di pronuncia, ancorché non espressamente prevista dal codice di rito, è collegata dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente al venir meno dell'interesse ad agire quale presupposto dell'azione per effetto di una situa-zione sopravvenuta nel corso del giudizio che sia pienamente satisfattiva della posizione sostanziale dedotta in giudizio, di modo che venga meno ogni utilità alla correla- tiva pronuncia di meri-to (cfr. ex multis Cass. Sez. terza n. 2567/2007; Cass. Sez.
Prima n. 4714/2006; Cass. Sez. Prima n. 14194/2004).
A differenza della rinunzia agli atti del giudizio, atto processuale, che produce l'ef- fetto tipico di estinguere la fase processuale in cui intervie-ne, la situazione so- pravvenuta non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzio-ne, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto.
La cessazione della materia del contendere presuppone quindi che: a) soprav-ven- gano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'esse-re venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler pro- seguire la causa proveniente dalle parti, che in tal modo riconoscano il venir meno delle ragioni del contendere.
3
Nel caso in esame, deve ritenersi che le reciproche rinunce alle domande ed all'azione, con reciproca accettazione della controparte, integrino atto sopravve- nuto all'instaurazione del giudizio idoneo ad eliminare ogni contrasto tra le parti in ordine alla domanda proposta.
Deve pertanto essere dichiarata la cessata materia del contendere per il soprav- venuto venir meno dell'interesse delle parti ad agire e contraddire nel presente giudizio, con conseguente revoca dei due decreti ingiuntivi oggetto della presente opposizione.
Le spese di lite sono compensate, stante il relativo accordo espresso dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere, revocando i decreti ingiuntivi opposti n. .457/2020 e n. 536/2020 ;
- Compensa le spese di lite.
E' verbale, 17.01.2025
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe )
4