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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1235/2020, trattenuta in decisione in data
7.11.2024, all'esito di udienza di precisazione conclusioni svolta con modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c. (60+20), promossa da:
MA IU – IL GI, ditta individuale (P.IVA: 00786550707) con il patrocinio dell'avv. DE ROSA Luigi, elettivamente domiciliata in Campobasso alla via Roma
n. 64
OPPONENTE contro
TO US, titolare omonima ditta (P. IVA 00944710706), con il patrocinio dell'avv. PIETRA Nicola, elettivamente domiciliata in Mirabello Sannitico (CB) alla Piazza
Vittorio Veneto n. 2
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In seguito a proposizione di ricorso monitorio, l'impresa individuale TO US otteneva da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 165/2020 (R.G. 410/2020) per la pagina 1 di 10 corresponsione della complessiva somma di Euro 40.367,13, oltre interessi e spese di procedura, a fronte dell'omesso pagamento delle fatture nn. 68 e 69 del 14.05.2019, del rispettivo importo di € 32.187,13 – dovuti a saldo del maggior importo per lavori di termo idraulica effettuati presso il complesso immobiliare realizzato in Mirabello Sannitico (CB), costituito da 12 appartamenti ed aree condominiali- e di € 8.180,00, dovuti per lavori di termoidraulica eseguiti su cantiere dell'impresa MA IU – IL
GI presso un immobile sito in Ferrazzano di proprietà del Signor CA De
RE.
L'impresa MA IU – IL GI interpone opposizione al suddetto decreto richiedendone la revoca, eccependo:
➢ quanto al credito portato dalla fattura n. 68/2019, l'erroneità dei calcoli effettuati dalla opposta rispetto al contratto sottoscritto inter partes in data 25.07.2011 ed al preventivo allo stesso allegato, contenente espressamente la categoria dei lavori da realizzare ed i relativi prezzi. In particolare, l'opponente evidenziava che, a fronte di un credito complessivo pari ad euro 101.122,40 conteggiato rispetto alla totalità delle lavorazioni previste, non sarebbe dovuto l'importo complessivo di € 100.509,58 in considerazione degli acconti già corrisposti e dell'esatta quantificazione delle lavorazioni eseguite risultando, a ben vedere, una differenza a proprio favore pari ad €
618,82; l'opponente deduceva, inoltre, che in alcune fatture -emesse a fronte degli importi versati a titolo di acconto- l'opposta avrebbe omesso l'indicazione dell' l'IVA incassata;
➢ quanto al credito portato dalla fattura n. 69/2019, che nessun contratto di appalto e/o accordo e/o scrittura privata era stato siglato tra le odierne parti in causa in relazione ai lavori di termoidraulica effettuati presso l'immobile di proprietà del Signor CA De
RE e che, pertanto, il beneficiario della prestazione fatturata non poteva essere individuato in essa opponente, bensì nel proprietario dell'immobile, nei cui confronti andava eventualmente emessa la fattura.
A sostegno dell'opposizione, inoltre, l'impresa MA IU contestava l'applicazione degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, in considerazione dei gravi difetti che inficiavano le appaltate lavorazioni eseguite nel cantiere sito in Mirabello, ove sosteneva di aver riscontrato la mancata realizzazione di tutti i punti idrici progettualmente previsti;
sosteneva altresì che l'impianto di tubazione riconducibile alle pagina 2 di 10 cappe delle cucine e alle areazioni dei bagni presentava vizi tali da compromettere la normale utilizzazione degli immobili.
Precisava che gli appartamenti di proprietà dei sig.ri LI IO e RI LE erano stati interessati da infiltrazioni provenienti dall'interno della muratura perimetrale esterna, rispetto alle quali essa opponente si era vista costretta ad intervenire, effettuando lavori di riparazione quantificati in € 2.851,00 oltre I.V.A. e , pertanto chiedeva, in via riconvenzionale, per l'eliminazione dei predetti vizi e/o difetti -a proprio avviso presenti in tutti gli appartamenti del complesso immobiliare- la somma -stimata dal proprio consulente- di € 16.156,80, ovvero la condanna della opposta all'eliminazione dei vizi o, infine, al risarcimento dei danni per lo stesso importo.
Costituendosi in giudizio, l'impresa individuale TO US eccepiva, in via preliminare, che la spiegata opposizione non risultava fondata su prova scritta e che la stessa non appariva di pronta soluzione;
pertanto, ai sensi dell'art. 648, comma 1, c.p.c., insisteva per la concessione della esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo evidenziando, altresì, la sussistenza del ragionevole fumus del credito, comprovata dalla documentazione già prodotta in sede monitoria (fatture, estratti autentici delle scritture contabili), integrata dalla ulteriore documentazione prodotta unitamente all'atto di citazione in opposizione (preventivo e contratto di prestazione d'opera sottoscritto dalle parti, fatture e assegni, documenti riepilogativi).
Nel merito, l'opposta evidenziava che nessuna omissione era stata compiuta nella redazione delle fatture emesse in relazione agli acconti ricevuti e, all'uopo, precisava che per le fatture emesse fino all'anno 2013 il regime fiscale applicato era stato quello ordinario e, successivamente, quello del reverse charge, ribadendo, dunque, la correttezza degli effettuati conteggi.
Deduceva, inoltre, che il sig. De RE CA affidava a MA IU – impresa IL GI i lavori di costruzione/ristrutturazione del proprio immobile ubicato in Ferrazzano alla c.da San Salvatore e che, quest'ultima, previo assenso del proprietario dell'immobile, incaricava essa opposta dell'esecuzione dei lavori di termoidraulica consistenti nella realizzazione dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto idrico sottolineando all'uopo che, in materia di appalto privato non era richiesta la forma scritta del contratto né ad substantiam, né ad probationem.
pagina 3 di 10 Rilevava, altresì, che l'impresa di MA IU non aveva rifiutato la fattura n.
69/2019, né relativamente alla stessa aveva sollevato contestazione alcuna, se non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per ciò che concerneva gli asseriti vizi, TO US, nell'evidenziare che le lavorazioni erano state eseguite a perfetta regola d'arte, sosteneva che i lavori di raccordo e di sbocco delle tubazioni sul tetto dell'immobile condominiale erano stati realizzati proprio dalla ditta costruttrice.
Quanto al calcolo degli interessi moratori, ribadiva la correttezza della loro previsione con decorrenza dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo;
concludeva, dunque, insistendo per il rigetto delle domande avanzate con la proposta opposizione e, conseguentemente, per la conferma dell'opposto decreto e per la concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti, con l'escussione di testimoni e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
____
Quanto all'escussione dei testimoni di parte opposta, l'ing. ON RO confermava di aver predisposto egli stesso il progetto per la realizzazione degli impianti di termoidraulica relativi al cantiere di Mirabello Sannitico e che gli stessi erano stati realizzati dalla impresa di
TO conformemente al progetto ed a perfetta regola d'arte, come egli stesso aveva verificato.
Il secondo teste di parte opposta, ON LA, dipendente dell'impresa TO confermava di aver contribuito all'effettuazione delle lavorazioni presso il cantiere di Mirabello
e confermava che i punti idrici erano stati realizzati relativamente ad ognuna delle unità immobiliari presenti nel complesso edilizio.
Il terzo teste indicato dalla opposta, LI RI, dipendente della stessa, confermava, invece, il fatto che nessuna contestazione era mai pervenuta da parte della odierna opponente in relazione ai conteggi effettuati rispetto alle eseguite lavorazioni.
L'ultimo teste di parte opposta, CA DE LU, dichiarava di essersi rivolto alla impresa MA IU – IL GI per l'effettuazione dei lavori nella propria abitazione e di aver ad essa pagato il relativo corrispettivo. Il teste precisava che pagina 4 di 10 l'impresa di MA IU – IL GI si era occupata di tutte le lavorazioni ad eccezione dell'impianto idraulico, che era stato eseguito dalla ditta TO
US.
Relativamente ai testi di parte opponente, IO LM confermava di aver provveduto a denunciare all'impresa MA IU – IL GI la presenza di vizi nel proprio appartamento, consistenti nella presenza di macchie nere di umidità nei bagni ed in cucina e che, il Signor MA, titolare della ditta odierna opponente, dopo aver telefonato ad PO EP per informarlo di quanto accaduto, interveniva effettuando un saggio sul primo bagno per verificare se le tubazioni fossero bagnate e, successivamente, gli riferiva di essere intervenuto dal tetto per risolvere la problematica presentatasi.
Il secondo teste di parte opponente, LE AL, invece, dichiarava in sede di escussione che il proprio appartamento non era stato interessato da infiltrazioni, né dalla presenza di umidità e che, sebbene avesse già la disponibilità dell'immobile, vi si era trasferito dopo la stipulazione dell'atto di acquisto avvenuta nel mese di ottobre 2019. Il teste riferiva, inoltre, che il Signor MA si era recato nel suo appartamento per verificare la situazione della parete interessata dagli sfiatatoi e che la circostanza relativa alle insorte problematiche gli era stata riferita dal Signor LM che abitava sul suo stesso pianerottolo, ma che egli non aveva mai visto <> .
___
1. Ricostruita in punto di fatto la fattispecie in esame nei termini che precedono, occorre ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova.
Pertanto, resta a carico del creditore - avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – fornire la prova dell'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. lav., 13/07/2009, n.16340; Cassazione civile sez. I, 31/05/2007, n.12765; Cassazione civile sez. I, 03/02/2006, n.2421).
2. Ciò premesso in termini generali, applicando i principi illustrati al caso di specie, emerge che l'opposta, su cui gravava il relativo onere, ha provato la fonte negoziale del suo diritto a pagina 5 di 10 percepire gli importi azionati in via monitoria di cui alla fattura n. 68/2019, atteso che dalla documentazione allegata agli atti di causa, con particolare riferimento al preventivo ed al contratto di contratto di prestazione d'opera (docc. nn.. 2-3 - fascicolo di parte opposta), è possibile individuare le lavorazioni commissionatele dalla odierna opponente, anche con riferimento alla loro tipologia e quantità.
La tipologia delle lavorazioni eseguite dall'impresa TO presso il cantiere di
Monteverde sito in Mirabello Sannitico ed il profilo quantitativo delle stesse è stato, altresì, oggetto di positiva indagine da parte del nominato CTU, il quale, all'esito dei sopralluoghi svolti, ha anche constatato la perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere, ad eccezione degli sfiati delle cappe delle cucine e dei bagni che, in ogni caso, non hanno prodotto danni all'interno delle unità immobiliari.
Le discrasie di calcolo esistenti fra la perizia di parte e l'elaborato peritale redatto dal CTU nominato vengono da quest'ultimo giustificate nella mancata e/o errata contabilizzazione di opere, in ogni caso, eseguite dalla impresa TO US. Emerge quindi dalla ctu che:
-la lunghezza della tubazione zincata per il gas messa in opera è del diametro di ¾”, pari ad effettivi ml 180, mentre il C.T.P. riporta una lunghezza pari a ml.135 per una differenza pari a ml 45. Rispetto a tale misurazione, il CTP non ha tenuto conto della lunghezza della tubazione, realizzata in polietilene (e non in zinco come previsto dal preventivo), che dal punto di consegna del gas arriva fino agli allacci privati pari, appunto, a ml 45;
-la lunghezza delle colonne fecali è stata computata dal CTP senza tenere conto della lunghezza delle tubazioni necessarie per le cappe delle cucine.
-non è stato valutato il costo per l'attacco di un radiatore o di un termoarredo per ogni appartamento.
La congruità dei lavori realizzati rispetto a quelli preventivati emerge anche dalle dichiarazioni rese, in sede di escussione testimoniale, dall'ing. ON RO, il quale, nel confermare di aver predisposto egli stesso il progetto per la realizzazione degli impianti di termoidraulica relativi al cantiere di Mirabello Sannitico, dava atto che gli stessi erano stati realizzati da TO US conformemente al progetto ed a perfetta regola d'arte, come era risultato a seguito di sua verifica.
Ad ulteriore conferma di quanto rilevato dal CTU e di quanto dichiarato dal teste RO in ordine alla puntuale realizzazione delle opere preventivate, va, altresì, sottolineato, per ciò
pagina 6 di 10 che concerne in particolare la realizzazione di tutti i punti idrici nelle singole unità immobiliari, che la stessa è stata confermata dalle dichiarazioni del teste LA.
Acclarato ciò, dalla sommatoria degli importi fatturati dalla ditta PO EP nei confronti della Ditta odierna opponente e da quest'ultima regolarmente corrisposti, risulta un totale complessivo pari ad euro 70.923,09 iva compresa (importo al netto dell'iva €
68.935,27).
Dalla somma complessiva degli acconti indicata dalla opponente vanno infatti decurtati gli importi di n. 3 assegni non trasferibili (allegati nn. 9-10-11 – fascicolo di parte opponente), pari a complessivi € 18.500,00, che, come confermato anche dagli esiti dell'espletata CTU sul punto, non sono riferibili alle lavorazioni per cui è causa.
Pertanto, la differenza tra gli importi dovuti per le lavorazioni effettuate pari a € 101.122,40
(IVA esclusa) e gli acconti pari a € 68.935,27 regolarmente corrisposti dalla opponente corrisponde ad € 32.187,13 ossia all'importo per il quale la ditta PO EP ha emesso la fattura n. 68/19 azionata, poi, in via monitoria.
Deve essere, altresì, precisato per quanto ciò che concerne l'applicazione dell'IVA che per le fatture n. 96/bis/11-111/11-13/bis/12- 37/12-13/13-28/13-44/13 tale imposta è stata calcolata nella misura del 4%, mentre per le fatture n. 68/15-37/16-128/17- 68/19 e 69/19 non è stata addebitata ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera A del D.P.R. 633/72.
3. Per ciò che concerne i vizi delle lavorazioni eseguite dalla opposta, rilevati dalla ditta
MA IU – IL GI negli appartamenti facenti parte del complesso immobiliare, va rilevato che la stessa opponente, nella propria consulenza di parte, dà atto di essere intervenuta nei soli appartamenti di proprietà dei Signori LI ed
RI al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua e della condensa che avevano determinato l'ammaloramento della muratura, dell'intonaco e della pittura sulla parete della muratura perimetrale esterna interessata dal passaggio della tubazione di sfiato delle cappe delle cucine e di avere provveduto al ripristino delle pareti interessate.
Sul punto, lo stesso C.T.U., nel proprio elaborato, dichiara di non avere potuto costatare direttamente la presenza delle suddette infiltrazioni in quanto le stesse erano state già eliminate dal Titolare della ditta odierna opponente.
Inoltre, deve essere considerato che la presenza di tali difetti delle opere è stata riscontrata solamente relativamente ad uno degli appartamenti facenti parte del complesso immobiliare,
pagina 7 di 10 quello di proprietà del Signor LI, e non anche in quello appartenente al Signor RI come, invece, sostenuto dalla Ditta opponente.
Tale circostanza è comprovata dalla stessa consulenza di parte nella quale si legge che circostanza è stata accertata negli appartamenti di proprietà LI>> (doc. 12 – fascicolo di parte opponente) - nonché dalle dichiarazioni rese dal teste RI, il quale dichiarava che il proprio appartamento non era stato interessato da infiltrazioni, né dalla presenza di umidità.
Ciò precisato, si osserva che la somma stimata dal CTU in relazione all'eliminazione dei suddetti vizi ed al ripristino delle pareti ammalorate risulta pari ad Euro 1.540,00 iva esclusa.
Tuttavia, in ragione di quanto precedentemente rilevato, ossia il fatto che dalla istruttoria è emerso che le infiltrazioni avevano interessato un solo appartamento, l'importo stimato dal
CTU a fronte delle lavorazioni resesi necessarie per l'eliminazione dei vizi ed il ripristino delle parti ammalorate andrà considerato, in via equitativa, pari alla metà di quanto calcolato dal ctu e, quindi, nella stessa misura sarà ridotta la somma complessivamente dovuta alla opposta.
4. Per quanto riguarda i lavori eseguiti presso l'abitazione sita alla c/da San Salvatore del
Comune di Ferrazzano di proprietà del sig. De RE CA e contabilizzati nella fattura n. 69/2019 azionata in via monitoria, deve essere rilevato che dagli atti non risulta alcun contratto di appalto stipulato tra le parti.
Tuttavia, la circostanza che i lavori di termoidraulica nell'abitazione del De RE siano stati effettuati dalla odierna opposta è provata dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di escussione testimoniale, allorchè egli ha affermato di avere commissionato alla ditta
MA IU – IL GI tutte le lavorazioni delle quali il suo immobile necessitava, ivi comprese quelle relative all'impianto idraulico, che furono tuttavia eseguite dalla ditta TO US, e di aver corrisposto interamente i costi delle stesse alla stessa opponente.
Pertanto detta circostanza - che si pone in netta antitesi con quanto sostenuto dalla
MA IU – IL GI in relazione alla propria estraneità ai rapporti fra la Ditta opposta e il De RE – ed il fatto che la fattura n. 69/19 del 14/05/2019 dell'importo pari a € 8.180,00 emessa in data 14/5/2019 in relazione a tali lavorazioni non sia mai stata contestata antecedentemente all'interposizione della presente opposizione, depongono a dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un accordo fra le odierne parti in causa in relazione all'affidamento da parte di MA alla odierna opposta delle pagina 8 di 10 lavorazioni in questione, la cui quantificazione, anche stando alle risultanze dell'espletata
CTU, corrisponde alla somma contabilizzata nella fattura n. 69 posta alla base della pretesa monitoria.
Dunque, accertata la congruità dell'ammontare complessivo dei costi relativi alle lavorazioni effettuate da TO US rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, esso andrà decurtato della somma di Euro 770,00, pari alla metà della somma quantificata dal
CTU per la sistemazione degli sfiatatoi e per il ripristino delle pareti ammalorate della sola unità abitativa di proprietà del Signor LI, risultando, in definitiva, pari ad Euro
39.597,13 (32.187,13+8.180,00 - 770,00= 39.597,13).
Attese le precedenti valutazioni, può affermarsi che l'opposta abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente attesa la dimostrazione, comprovata dall'espletata CTU, della sostanziale congruità degli importi fatturati e richiesti in via monitoria, mentre parte opponente, a parte la limitata riduzione della somma dovuta per i vizi, di cuis si è dato conto, non ha dimostrato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa.
5. La causa, pertanto, deve essere decisa in conformità alle conclusioni rese dal CTU con il solo correttivo costituito dal fatto che la stima relativa alle lavorazioni di ripristino relative ai rilevati vizi deve essere dimezzata in ragione del fatto che gli interventi hanno interessato un solo appartamento.
6. Quanto alle spese processuali, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., Sez. III, sent. n. 9587 del 12/05/2015), sicchè il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi come soccombente ed essere condannato al pagamento delle spese processuali che, pertanto, devono essere poste integralmente a carico dell'opponente e sono liquidate in dispositivo.
Per analoga ragione, le spese relative alla CTU graveranno in via esclusiva sulla opponente
MA IU – IL GI.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 165/2020 (R.G. 410/2020);
2) Condanna l'impresa individuale IL GI di MA IU al pagina 9 di 10 pagamento in favore dell'impresa TO US della somma di euro
39.597,13 oltre interessi dalla domanda al saldo;
3) Condanna l'impresa individuale IL GI di MA IU al pagamento in favore della impresa TO US delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 6.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%;
4) Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte opponente.
Campobasso, 29 gennaio 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1235/2020, trattenuta in decisione in data
7.11.2024, all'esito di udienza di precisazione conclusioni svolta con modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c. (60+20), promossa da:
MA IU – IL GI, ditta individuale (P.IVA: 00786550707) con il patrocinio dell'avv. DE ROSA Luigi, elettivamente domiciliata in Campobasso alla via Roma
n. 64
OPPONENTE contro
TO US, titolare omonima ditta (P. IVA 00944710706), con il patrocinio dell'avv. PIETRA Nicola, elettivamente domiciliata in Mirabello Sannitico (CB) alla Piazza
Vittorio Veneto n. 2
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In seguito a proposizione di ricorso monitorio, l'impresa individuale TO US otteneva da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 165/2020 (R.G. 410/2020) per la pagina 1 di 10 corresponsione della complessiva somma di Euro 40.367,13, oltre interessi e spese di procedura, a fronte dell'omesso pagamento delle fatture nn. 68 e 69 del 14.05.2019, del rispettivo importo di € 32.187,13 – dovuti a saldo del maggior importo per lavori di termo idraulica effettuati presso il complesso immobiliare realizzato in Mirabello Sannitico (CB), costituito da 12 appartamenti ed aree condominiali- e di € 8.180,00, dovuti per lavori di termoidraulica eseguiti su cantiere dell'impresa MA IU – IL
GI presso un immobile sito in Ferrazzano di proprietà del Signor CA De
RE.
L'impresa MA IU – IL GI interpone opposizione al suddetto decreto richiedendone la revoca, eccependo:
➢ quanto al credito portato dalla fattura n. 68/2019, l'erroneità dei calcoli effettuati dalla opposta rispetto al contratto sottoscritto inter partes in data 25.07.2011 ed al preventivo allo stesso allegato, contenente espressamente la categoria dei lavori da realizzare ed i relativi prezzi. In particolare, l'opponente evidenziava che, a fronte di un credito complessivo pari ad euro 101.122,40 conteggiato rispetto alla totalità delle lavorazioni previste, non sarebbe dovuto l'importo complessivo di € 100.509,58 in considerazione degli acconti già corrisposti e dell'esatta quantificazione delle lavorazioni eseguite risultando, a ben vedere, una differenza a proprio favore pari ad €
618,82; l'opponente deduceva, inoltre, che in alcune fatture -emesse a fronte degli importi versati a titolo di acconto- l'opposta avrebbe omesso l'indicazione dell' l'IVA incassata;
➢ quanto al credito portato dalla fattura n. 69/2019, che nessun contratto di appalto e/o accordo e/o scrittura privata era stato siglato tra le odierne parti in causa in relazione ai lavori di termoidraulica effettuati presso l'immobile di proprietà del Signor CA De
RE e che, pertanto, il beneficiario della prestazione fatturata non poteva essere individuato in essa opponente, bensì nel proprietario dell'immobile, nei cui confronti andava eventualmente emessa la fattura.
A sostegno dell'opposizione, inoltre, l'impresa MA IU contestava l'applicazione degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, in considerazione dei gravi difetti che inficiavano le appaltate lavorazioni eseguite nel cantiere sito in Mirabello, ove sosteneva di aver riscontrato la mancata realizzazione di tutti i punti idrici progettualmente previsti;
sosteneva altresì che l'impianto di tubazione riconducibile alle pagina 2 di 10 cappe delle cucine e alle areazioni dei bagni presentava vizi tali da compromettere la normale utilizzazione degli immobili.
Precisava che gli appartamenti di proprietà dei sig.ri LI IO e RI LE erano stati interessati da infiltrazioni provenienti dall'interno della muratura perimetrale esterna, rispetto alle quali essa opponente si era vista costretta ad intervenire, effettuando lavori di riparazione quantificati in € 2.851,00 oltre I.V.A. e , pertanto chiedeva, in via riconvenzionale, per l'eliminazione dei predetti vizi e/o difetti -a proprio avviso presenti in tutti gli appartamenti del complesso immobiliare- la somma -stimata dal proprio consulente- di € 16.156,80, ovvero la condanna della opposta all'eliminazione dei vizi o, infine, al risarcimento dei danni per lo stesso importo.
Costituendosi in giudizio, l'impresa individuale TO US eccepiva, in via preliminare, che la spiegata opposizione non risultava fondata su prova scritta e che la stessa non appariva di pronta soluzione;
pertanto, ai sensi dell'art. 648, comma 1, c.p.c., insisteva per la concessione della esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo evidenziando, altresì, la sussistenza del ragionevole fumus del credito, comprovata dalla documentazione già prodotta in sede monitoria (fatture, estratti autentici delle scritture contabili), integrata dalla ulteriore documentazione prodotta unitamente all'atto di citazione in opposizione (preventivo e contratto di prestazione d'opera sottoscritto dalle parti, fatture e assegni, documenti riepilogativi).
Nel merito, l'opposta evidenziava che nessuna omissione era stata compiuta nella redazione delle fatture emesse in relazione agli acconti ricevuti e, all'uopo, precisava che per le fatture emesse fino all'anno 2013 il regime fiscale applicato era stato quello ordinario e, successivamente, quello del reverse charge, ribadendo, dunque, la correttezza degli effettuati conteggi.
Deduceva, inoltre, che il sig. De RE CA affidava a MA IU – impresa IL GI i lavori di costruzione/ristrutturazione del proprio immobile ubicato in Ferrazzano alla c.da San Salvatore e che, quest'ultima, previo assenso del proprietario dell'immobile, incaricava essa opposta dell'esecuzione dei lavori di termoidraulica consistenti nella realizzazione dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto idrico sottolineando all'uopo che, in materia di appalto privato non era richiesta la forma scritta del contratto né ad substantiam, né ad probationem.
pagina 3 di 10 Rilevava, altresì, che l'impresa di MA IU non aveva rifiutato la fattura n.
69/2019, né relativamente alla stessa aveva sollevato contestazione alcuna, se non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per ciò che concerneva gli asseriti vizi, TO US, nell'evidenziare che le lavorazioni erano state eseguite a perfetta regola d'arte, sosteneva che i lavori di raccordo e di sbocco delle tubazioni sul tetto dell'immobile condominiale erano stati realizzati proprio dalla ditta costruttrice.
Quanto al calcolo degli interessi moratori, ribadiva la correttezza della loro previsione con decorrenza dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo;
concludeva, dunque, insistendo per il rigetto delle domande avanzate con la proposta opposizione e, conseguentemente, per la conferma dell'opposto decreto e per la concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti, con l'escussione di testimoni e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
____
Quanto all'escussione dei testimoni di parte opposta, l'ing. ON RO confermava di aver predisposto egli stesso il progetto per la realizzazione degli impianti di termoidraulica relativi al cantiere di Mirabello Sannitico e che gli stessi erano stati realizzati dalla impresa di
TO conformemente al progetto ed a perfetta regola d'arte, come egli stesso aveva verificato.
Il secondo teste di parte opposta, ON LA, dipendente dell'impresa TO confermava di aver contribuito all'effettuazione delle lavorazioni presso il cantiere di Mirabello
e confermava che i punti idrici erano stati realizzati relativamente ad ognuna delle unità immobiliari presenti nel complesso edilizio.
Il terzo teste indicato dalla opposta, LI RI, dipendente della stessa, confermava, invece, il fatto che nessuna contestazione era mai pervenuta da parte della odierna opponente in relazione ai conteggi effettuati rispetto alle eseguite lavorazioni.
L'ultimo teste di parte opposta, CA DE LU, dichiarava di essersi rivolto alla impresa MA IU – IL GI per l'effettuazione dei lavori nella propria abitazione e di aver ad essa pagato il relativo corrispettivo. Il teste precisava che pagina 4 di 10 l'impresa di MA IU – IL GI si era occupata di tutte le lavorazioni ad eccezione dell'impianto idraulico, che era stato eseguito dalla ditta TO
US.
Relativamente ai testi di parte opponente, IO LM confermava di aver provveduto a denunciare all'impresa MA IU – IL GI la presenza di vizi nel proprio appartamento, consistenti nella presenza di macchie nere di umidità nei bagni ed in cucina e che, il Signor MA, titolare della ditta odierna opponente, dopo aver telefonato ad PO EP per informarlo di quanto accaduto, interveniva effettuando un saggio sul primo bagno per verificare se le tubazioni fossero bagnate e, successivamente, gli riferiva di essere intervenuto dal tetto per risolvere la problematica presentatasi.
Il secondo teste di parte opponente, LE AL, invece, dichiarava in sede di escussione che il proprio appartamento non era stato interessato da infiltrazioni, né dalla presenza di umidità e che, sebbene avesse già la disponibilità dell'immobile, vi si era trasferito dopo la stipulazione dell'atto di acquisto avvenuta nel mese di ottobre 2019. Il teste riferiva, inoltre, che il Signor MA si era recato nel suo appartamento per verificare la situazione della parete interessata dagli sfiatatoi e che la circostanza relativa alle insorte problematiche gli era stata riferita dal Signor LM che abitava sul suo stesso pianerottolo, ma che egli non aveva mai visto <
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1. Ricostruita in punto di fatto la fattispecie in esame nei termini che precedono, occorre ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova.
Pertanto, resta a carico del creditore - avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – fornire la prova dell'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. lav., 13/07/2009, n.16340; Cassazione civile sez. I, 31/05/2007, n.12765; Cassazione civile sez. I, 03/02/2006, n.2421).
2. Ciò premesso in termini generali, applicando i principi illustrati al caso di specie, emerge che l'opposta, su cui gravava il relativo onere, ha provato la fonte negoziale del suo diritto a pagina 5 di 10 percepire gli importi azionati in via monitoria di cui alla fattura n. 68/2019, atteso che dalla documentazione allegata agli atti di causa, con particolare riferimento al preventivo ed al contratto di contratto di prestazione d'opera (docc. nn.. 2-3 - fascicolo di parte opposta), è possibile individuare le lavorazioni commissionatele dalla odierna opponente, anche con riferimento alla loro tipologia e quantità.
La tipologia delle lavorazioni eseguite dall'impresa TO presso il cantiere di
Monteverde sito in Mirabello Sannitico ed il profilo quantitativo delle stesse è stato, altresì, oggetto di positiva indagine da parte del nominato CTU, il quale, all'esito dei sopralluoghi svolti, ha anche constatato la perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere, ad eccezione degli sfiati delle cappe delle cucine e dei bagni che, in ogni caso, non hanno prodotto danni all'interno delle unità immobiliari.
Le discrasie di calcolo esistenti fra la perizia di parte e l'elaborato peritale redatto dal CTU nominato vengono da quest'ultimo giustificate nella mancata e/o errata contabilizzazione di opere, in ogni caso, eseguite dalla impresa TO US. Emerge quindi dalla ctu che:
-la lunghezza della tubazione zincata per il gas messa in opera è del diametro di ¾”, pari ad effettivi ml 180, mentre il C.T.P. riporta una lunghezza pari a ml.135 per una differenza pari a ml 45. Rispetto a tale misurazione, il CTP non ha tenuto conto della lunghezza della tubazione, realizzata in polietilene (e non in zinco come previsto dal preventivo), che dal punto di consegna del gas arriva fino agli allacci privati pari, appunto, a ml 45;
-la lunghezza delle colonne fecali è stata computata dal CTP senza tenere conto della lunghezza delle tubazioni necessarie per le cappe delle cucine.
-non è stato valutato il costo per l'attacco di un radiatore o di un termoarredo per ogni appartamento.
La congruità dei lavori realizzati rispetto a quelli preventivati emerge anche dalle dichiarazioni rese, in sede di escussione testimoniale, dall'ing. ON RO, il quale, nel confermare di aver predisposto egli stesso il progetto per la realizzazione degli impianti di termoidraulica relativi al cantiere di Mirabello Sannitico, dava atto che gli stessi erano stati realizzati da TO US conformemente al progetto ed a perfetta regola d'arte, come era risultato a seguito di sua verifica.
Ad ulteriore conferma di quanto rilevato dal CTU e di quanto dichiarato dal teste RO in ordine alla puntuale realizzazione delle opere preventivate, va, altresì, sottolineato, per ciò
pagina 6 di 10 che concerne in particolare la realizzazione di tutti i punti idrici nelle singole unità immobiliari, che la stessa è stata confermata dalle dichiarazioni del teste LA.
Acclarato ciò, dalla sommatoria degli importi fatturati dalla ditta PO EP nei confronti della Ditta odierna opponente e da quest'ultima regolarmente corrisposti, risulta un totale complessivo pari ad euro 70.923,09 iva compresa (importo al netto dell'iva €
68.935,27).
Dalla somma complessiva degli acconti indicata dalla opponente vanno infatti decurtati gli importi di n. 3 assegni non trasferibili (allegati nn. 9-10-11 – fascicolo di parte opponente), pari a complessivi € 18.500,00, che, come confermato anche dagli esiti dell'espletata CTU sul punto, non sono riferibili alle lavorazioni per cui è causa.
Pertanto, la differenza tra gli importi dovuti per le lavorazioni effettuate pari a € 101.122,40
(IVA esclusa) e gli acconti pari a € 68.935,27 regolarmente corrisposti dalla opponente corrisponde ad € 32.187,13 ossia all'importo per il quale la ditta PO EP ha emesso la fattura n. 68/19 azionata, poi, in via monitoria.
Deve essere, altresì, precisato per quanto ciò che concerne l'applicazione dell'IVA che per le fatture n. 96/bis/11-111/11-13/bis/12- 37/12-13/13-28/13-44/13 tale imposta è stata calcolata nella misura del 4%, mentre per le fatture n. 68/15-37/16-128/17- 68/19 e 69/19 non è stata addebitata ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera A del D.P.R. 633/72.
3. Per ciò che concerne i vizi delle lavorazioni eseguite dalla opposta, rilevati dalla ditta
MA IU – IL GI negli appartamenti facenti parte del complesso immobiliare, va rilevato che la stessa opponente, nella propria consulenza di parte, dà atto di essere intervenuta nei soli appartamenti di proprietà dei Signori LI ed
RI al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua e della condensa che avevano determinato l'ammaloramento della muratura, dell'intonaco e della pittura sulla parete della muratura perimetrale esterna interessata dal passaggio della tubazione di sfiato delle cappe delle cucine e di avere provveduto al ripristino delle pareti interessate.
Sul punto, lo stesso C.T.U., nel proprio elaborato, dichiara di non avere potuto costatare direttamente la presenza delle suddette infiltrazioni in quanto le stesse erano state già eliminate dal Titolare della ditta odierna opponente.
Inoltre, deve essere considerato che la presenza di tali difetti delle opere è stata riscontrata solamente relativamente ad uno degli appartamenti facenti parte del complesso immobiliare,
pagina 7 di 10 quello di proprietà del Signor LI, e non anche in quello appartenente al Signor RI come, invece, sostenuto dalla Ditta opponente.
Tale circostanza è comprovata dalla stessa consulenza di parte nella quale si legge che circostanza è stata accertata negli appartamenti di proprietà LI>> (doc. 12 – fascicolo di parte opponente) - nonché dalle dichiarazioni rese dal teste RI, il quale dichiarava che il proprio appartamento non era stato interessato da infiltrazioni, né dalla presenza di umidità.
Ciò precisato, si osserva che la somma stimata dal CTU in relazione all'eliminazione dei suddetti vizi ed al ripristino delle pareti ammalorate risulta pari ad Euro 1.540,00 iva esclusa.
Tuttavia, in ragione di quanto precedentemente rilevato, ossia il fatto che dalla istruttoria è emerso che le infiltrazioni avevano interessato un solo appartamento, l'importo stimato dal
CTU a fronte delle lavorazioni resesi necessarie per l'eliminazione dei vizi ed il ripristino delle parti ammalorate andrà considerato, in via equitativa, pari alla metà di quanto calcolato dal ctu e, quindi, nella stessa misura sarà ridotta la somma complessivamente dovuta alla opposta.
4. Per quanto riguarda i lavori eseguiti presso l'abitazione sita alla c/da San Salvatore del
Comune di Ferrazzano di proprietà del sig. De RE CA e contabilizzati nella fattura n. 69/2019 azionata in via monitoria, deve essere rilevato che dagli atti non risulta alcun contratto di appalto stipulato tra le parti.
Tuttavia, la circostanza che i lavori di termoidraulica nell'abitazione del De RE siano stati effettuati dalla odierna opposta è provata dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di escussione testimoniale, allorchè egli ha affermato di avere commissionato alla ditta
MA IU – IL GI tutte le lavorazioni delle quali il suo immobile necessitava, ivi comprese quelle relative all'impianto idraulico, che furono tuttavia eseguite dalla ditta TO US, e di aver corrisposto interamente i costi delle stesse alla stessa opponente.
Pertanto detta circostanza - che si pone in netta antitesi con quanto sostenuto dalla
MA IU – IL GI in relazione alla propria estraneità ai rapporti fra la Ditta opposta e il De RE – ed il fatto che la fattura n. 69/19 del 14/05/2019 dell'importo pari a € 8.180,00 emessa in data 14/5/2019 in relazione a tali lavorazioni non sia mai stata contestata antecedentemente all'interposizione della presente opposizione, depongono a dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un accordo fra le odierne parti in causa in relazione all'affidamento da parte di MA alla odierna opposta delle pagina 8 di 10 lavorazioni in questione, la cui quantificazione, anche stando alle risultanze dell'espletata
CTU, corrisponde alla somma contabilizzata nella fattura n. 69 posta alla base della pretesa monitoria.
Dunque, accertata la congruità dell'ammontare complessivo dei costi relativi alle lavorazioni effettuate da TO US rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, esso andrà decurtato della somma di Euro 770,00, pari alla metà della somma quantificata dal
CTU per la sistemazione degli sfiatatoi e per il ripristino delle pareti ammalorate della sola unità abitativa di proprietà del Signor LI, risultando, in definitiva, pari ad Euro
39.597,13 (32.187,13+8.180,00 - 770,00= 39.597,13).
Attese le precedenti valutazioni, può affermarsi che l'opposta abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente attesa la dimostrazione, comprovata dall'espletata CTU, della sostanziale congruità degli importi fatturati e richiesti in via monitoria, mentre parte opponente, a parte la limitata riduzione della somma dovuta per i vizi, di cuis si è dato conto, non ha dimostrato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa.
5. La causa, pertanto, deve essere decisa in conformità alle conclusioni rese dal CTU con il solo correttivo costituito dal fatto che la stima relativa alle lavorazioni di ripristino relative ai rilevati vizi deve essere dimezzata in ragione del fatto che gli interventi hanno interessato un solo appartamento.
6. Quanto alle spese processuali, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., Sez. III, sent. n. 9587 del 12/05/2015), sicchè il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi come soccombente ed essere condannato al pagamento delle spese processuali che, pertanto, devono essere poste integralmente a carico dell'opponente e sono liquidate in dispositivo.
Per analoga ragione, le spese relative alla CTU graveranno in via esclusiva sulla opponente
MA IU – IL GI.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 165/2020 (R.G. 410/2020);
2) Condanna l'impresa individuale IL GI di MA IU al pagina 9 di 10 pagamento in favore dell'impresa TO US della somma di euro
39.597,13 oltre interessi dalla domanda al saldo;
3) Condanna l'impresa individuale IL GI di MA IU al pagamento in favore della impresa TO US delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 6.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%;
4) Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte opponente.
Campobasso, 29 gennaio 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
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