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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16399/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.16399/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/04/1969, rappresentato e difeso dagli avv.ti MANDOLESI VALERIA e
FERRALDESCHI ALFREDO, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
e
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._2
DONATO MILANESE (MI) il 13/12/1976, rappresentata e difesa dall'avv.
GALEOTA CAMILLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 27/12/2024 le parti, premesso che dalla loro relazione era nata la figlia (19.06.2010), riconosciuta da entrambi i Per_1 genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento della minore.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, confermate all'udienza cartolare del 27.02.2025, come di seguito integralmente riportate: “A) affido condiviso e collocamento presso la madre: -
l'affido della minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione di proprietà della madre, con impegno degli stessi a collaborare tra loro lealmente per garantire alla stessa una crescita sana ed equilibrata nel rispetto del suo diritto alla bigenitorialità, aiutandola e supportandola nelle scelte future, tenendo conto delle sue aspirazioni ed inclinazioni. Il padre sarà libero di vedere la figlia quando lo vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze della stessa e compatibilmente con i propri impegni lavorativi. Tutte le decisioni di straordinaria amministrazione quali, a titolo esemplificativo (e non esaustivo), la scelta della scuola, le scelte mediche, le scelte di alimentazione, dovranno essere adottate di comune accordo tra i genitori sentita la minore e prediligendo le scelte della stessa. Sull'abitazione familiare, di proprietà della
Sig.ra gravano tre mutui ed un finanziamento. Detta abitazione, resterà CP_1
quindi nella piena ed esclusiva disponibilità della Sig.ra dalla quale il CP_1
Sig. si è già allontanato dal mese di giugno 2024 asportando i propri Parte_1
effetti personali;
il Signor si impegna a trasferire la propria Parte_1
residenza anagrafica non appena potrà godere stabilmente di altra unità abitativa.
La figlia vivrà con la madre presso l'abitazione di Via Lombardia n. 40, Per_1
ed avendo comunque raggiunto i quattordici anni di età, , potrà comunque Per_1 decidere di modificare la permanenza con uno o con l'altro genitore anche in base ai propri impegni personali, scolastici e ludici. Le vacanze estive: anche nel periodo estivo di chiusura delle scuole, , starà con ciascun genitore in Per_1
base alle scelte effettuate per le rispettive vacanze. Nel mese di agosto, Per_1
trascorrerà un periodo con il papà, fatta salva la possibilità di definire accordi diversi nel rispetto dei desiderata della stessa;
in tale ipotesi i genitori si impegnano a concordare ed a comunicare tra loro una diversa suddivisione del rispettivo tempo con la minore, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Le festività di Natale e di Capodanno: fatti salvi diversi accordi, anche in ragione delle esigenze dei genitori e della minore, la stessa trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori le festività natalizie, sempre nel rispetto dell'omogeneità della
2 ripartizione di tutte le festività con entrambi. Le altre festività verranno alternate, di anno in anno tra la madre e il padre e comunque a scelta della minore anche in base ai propri impegni e desiderata. Non sono previste limitazioni di alcun genere, per entrambi i ricorrenti, in ordine alla partecipazione della figlia ad eventi familiari o di particolare interesse per la stessa, previo preavviso ed accordo con l'altro genitore con almeno due giorni di anticipo rispetto all'evento. Entrambi i genitori si impegnano ad essere presenti nei momenti rilevanti per la vita di
, come ad esempio feste di compleanno, gare sportive e non, esami Per_1
scolastici, o eventi rilevanti, e ciò a prescindere da dove la stessa al momento sia collocata e salvi impegni di lavoro imprescindibili. Entrambe le parti assumono l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia. I genitori si impegnano a supportarsi nei giorni di oggettiva impossibilità di uno dei due per l'assolvimento delle esigenze della medesima. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi, sociali e ludici della figlia. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto elettronico e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio per la minore. B) in merito al pagamento dei mutui e finanziamenti gravanti sulla casa familiare: Sull'appartamento di Via Lombardia gravano importanti mutui e finanziamenti di cui si è sempre fatto carico il sig. Parte_1
Precisamente, gravano: - due mutui con un capitale residuo di circa € 398.295,45 ognuno, entrambi con scadenza nel 2047 ed una rata mensile di € 1.727,20 ciascuno, che continueranno ad essere saldate entrambe dal sig. fino Parte_1
alla totale estinzione;
- un mutuo con capitale residuo di € 56.823,32 circa, la cui rata mensile è pari ad oggi a circa € 416,00, che verrà saldata dal sig. Parte_1
fino alla totale estinzione e comunque fino ad estinzione anticipata;
- un finanziamento di € 99.000,00 con capitale residuo di € 68.866,00 circa, che le parti si impegnano ad estinguere anticipatamente con un contributo del 50% ciascuno, entro e non oltre il 28 febbraio 2025, la cui rata mensile è pari ad oggi a circa €
1.428,07, che verrà onorata dal sig. fino alla detta totale estinzione Parte_1
anticipata; ove il finanziamento venga estinto in data successiva al 28 febbraio
2025 le rate decorrenti da marzo 2025 in poi verranno pagate dalle parti nella
3 misura del 50% ciascuno laddove la Signora sia inadempiente;
nel caso CP_1
in cui sia il Signor a non provvedere alla detta estinzione, le rate Parte_1
rimarranno interamente a suo carico. Le parti danno la loro disponibilità ad eventuali modifiche delle condizioni del mutuo, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il trasferimento di ipoteca C) In merito al contributo ordinario per il mantenimento della figlia le parti concordano quanto segue: Il dott. Parte_1
verserà a titolo di mantenimento per la figlia le seguenti somme:
[...] Per_1
- la somma mensile di € 6.000,00 nei mesi di gennaio e febbraio 2025, - la somma mensile di € 8.000,00 partire dal mese di marzo 2025 e fino al gennaio 2026, - la somma mensile di € 9.000,00 partire dal mese di febbraio 2026, La detta somma, verrà rivalutata come per legge, dall'anno successivo dalla data di versamento, secondo la variazione degli indici ISTAT. Dette somme verranno corrisposte entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese sul C/C IBAN n. [...] intestato alla d.ssa . D) In merito al contributo straordinario Controparte_1
per il mantenimento della figlia: Le spese straordinarie prevedibili ed imprevedibili per - come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Roma che le parti Per_1
dichiarano di aver ricevuto in copia e di ben conoscere, ove occorra previamente concordate e successivamente documentate, - saranno corrisposte, al 100% dal padre. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinariomensile, le seguenti spese mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici, analisi cliniche, libri di testo, viaggi d'istruzione, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
centri estivi, viaggi, vacanze trascorse in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione. Ad integrazione di quanto previsto nel detto Protocollo le parti convengono che il padre contribuisca nella misura del 100% anche alle spese per le vacanze della minore previamente concordate”.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle condizioni formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse della figlia minore. Occorre altresì precisare che le pattuizioni che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa, quali
4 quelle aventi ad oggetto i mutui gravanti sulla casa familiare, hanno mera valenza negoziale tra le parti.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.
16399/2024:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore in conformità a quanto indicato nel ricorso Persona_2
congiunto, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 05/03/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.16399/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/04/1969, rappresentato e difeso dagli avv.ti MANDOLESI VALERIA e
FERRALDESCHI ALFREDO, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
e
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._2
DONATO MILANESE (MI) il 13/12/1976, rappresentata e difesa dall'avv.
GALEOTA CAMILLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 27/12/2024 le parti, premesso che dalla loro relazione era nata la figlia (19.06.2010), riconosciuta da entrambi i Per_1 genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento della minore.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, confermate all'udienza cartolare del 27.02.2025, come di seguito integralmente riportate: “A) affido condiviso e collocamento presso la madre: -
l'affido della minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione di proprietà della madre, con impegno degli stessi a collaborare tra loro lealmente per garantire alla stessa una crescita sana ed equilibrata nel rispetto del suo diritto alla bigenitorialità, aiutandola e supportandola nelle scelte future, tenendo conto delle sue aspirazioni ed inclinazioni. Il padre sarà libero di vedere la figlia quando lo vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze della stessa e compatibilmente con i propri impegni lavorativi. Tutte le decisioni di straordinaria amministrazione quali, a titolo esemplificativo (e non esaustivo), la scelta della scuola, le scelte mediche, le scelte di alimentazione, dovranno essere adottate di comune accordo tra i genitori sentita la minore e prediligendo le scelte della stessa. Sull'abitazione familiare, di proprietà della
Sig.ra gravano tre mutui ed un finanziamento. Detta abitazione, resterà CP_1
quindi nella piena ed esclusiva disponibilità della Sig.ra dalla quale il CP_1
Sig. si è già allontanato dal mese di giugno 2024 asportando i propri Parte_1
effetti personali;
il Signor si impegna a trasferire la propria Parte_1
residenza anagrafica non appena potrà godere stabilmente di altra unità abitativa.
La figlia vivrà con la madre presso l'abitazione di Via Lombardia n. 40, Per_1
ed avendo comunque raggiunto i quattordici anni di età, , potrà comunque Per_1 decidere di modificare la permanenza con uno o con l'altro genitore anche in base ai propri impegni personali, scolastici e ludici. Le vacanze estive: anche nel periodo estivo di chiusura delle scuole, , starà con ciascun genitore in Per_1
base alle scelte effettuate per le rispettive vacanze. Nel mese di agosto, Per_1
trascorrerà un periodo con il papà, fatta salva la possibilità di definire accordi diversi nel rispetto dei desiderata della stessa;
in tale ipotesi i genitori si impegnano a concordare ed a comunicare tra loro una diversa suddivisione del rispettivo tempo con la minore, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Le festività di Natale e di Capodanno: fatti salvi diversi accordi, anche in ragione delle esigenze dei genitori e della minore, la stessa trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori le festività natalizie, sempre nel rispetto dell'omogeneità della
2 ripartizione di tutte le festività con entrambi. Le altre festività verranno alternate, di anno in anno tra la madre e il padre e comunque a scelta della minore anche in base ai propri impegni e desiderata. Non sono previste limitazioni di alcun genere, per entrambi i ricorrenti, in ordine alla partecipazione della figlia ad eventi familiari o di particolare interesse per la stessa, previo preavviso ed accordo con l'altro genitore con almeno due giorni di anticipo rispetto all'evento. Entrambi i genitori si impegnano ad essere presenti nei momenti rilevanti per la vita di
, come ad esempio feste di compleanno, gare sportive e non, esami Per_1
scolastici, o eventi rilevanti, e ciò a prescindere da dove la stessa al momento sia collocata e salvi impegni di lavoro imprescindibili. Entrambe le parti assumono l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia. I genitori si impegnano a supportarsi nei giorni di oggettiva impossibilità di uno dei due per l'assolvimento delle esigenze della medesima. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi, sociali e ludici della figlia. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto elettronico e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio per la minore. B) in merito al pagamento dei mutui e finanziamenti gravanti sulla casa familiare: Sull'appartamento di Via Lombardia gravano importanti mutui e finanziamenti di cui si è sempre fatto carico il sig. Parte_1
Precisamente, gravano: - due mutui con un capitale residuo di circa € 398.295,45 ognuno, entrambi con scadenza nel 2047 ed una rata mensile di € 1.727,20 ciascuno, che continueranno ad essere saldate entrambe dal sig. fino Parte_1
alla totale estinzione;
- un mutuo con capitale residuo di € 56.823,32 circa, la cui rata mensile è pari ad oggi a circa € 416,00, che verrà saldata dal sig. Parte_1
fino alla totale estinzione e comunque fino ad estinzione anticipata;
- un finanziamento di € 99.000,00 con capitale residuo di € 68.866,00 circa, che le parti si impegnano ad estinguere anticipatamente con un contributo del 50% ciascuno, entro e non oltre il 28 febbraio 2025, la cui rata mensile è pari ad oggi a circa €
1.428,07, che verrà onorata dal sig. fino alla detta totale estinzione Parte_1
anticipata; ove il finanziamento venga estinto in data successiva al 28 febbraio
2025 le rate decorrenti da marzo 2025 in poi verranno pagate dalle parti nella
3 misura del 50% ciascuno laddove la Signora sia inadempiente;
nel caso CP_1
in cui sia il Signor a non provvedere alla detta estinzione, le rate Parte_1
rimarranno interamente a suo carico. Le parti danno la loro disponibilità ad eventuali modifiche delle condizioni del mutuo, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il trasferimento di ipoteca C) In merito al contributo ordinario per il mantenimento della figlia le parti concordano quanto segue: Il dott. Parte_1
verserà a titolo di mantenimento per la figlia le seguenti somme:
[...] Per_1
- la somma mensile di € 6.000,00 nei mesi di gennaio e febbraio 2025, - la somma mensile di € 8.000,00 partire dal mese di marzo 2025 e fino al gennaio 2026, - la somma mensile di € 9.000,00 partire dal mese di febbraio 2026, La detta somma, verrà rivalutata come per legge, dall'anno successivo dalla data di versamento, secondo la variazione degli indici ISTAT. Dette somme verranno corrisposte entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese sul C/C IBAN n. [...] intestato alla d.ssa . D) In merito al contributo straordinario Controparte_1
per il mantenimento della figlia: Le spese straordinarie prevedibili ed imprevedibili per - come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Roma che le parti Per_1
dichiarano di aver ricevuto in copia e di ben conoscere, ove occorra previamente concordate e successivamente documentate, - saranno corrisposte, al 100% dal padre. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinariomensile, le seguenti spese mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici, analisi cliniche, libri di testo, viaggi d'istruzione, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
centri estivi, viaggi, vacanze trascorse in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione. Ad integrazione di quanto previsto nel detto Protocollo le parti convengono che il padre contribuisca nella misura del 100% anche alle spese per le vacanze della minore previamente concordate”.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle condizioni formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse della figlia minore. Occorre altresì precisare che le pattuizioni che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa, quali
4 quelle aventi ad oggetto i mutui gravanti sulla casa familiare, hanno mera valenza negoziale tra le parti.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.
16399/2024:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore in conformità a quanto indicato nel ricorso Persona_2
congiunto, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 05/03/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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