Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 16167/2023 R.G.
All'udienza del 17.1.2025, alle ore 9.00, innanzi al Giudice dr.ssa Liana Pernice, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
, Controparte_1
è comparsa per la ricorrente, l'avv. Barbara Candela, anche in sostituzione degli avv.ti
Adele Furceri e Gina Trapani.
Nessuno è presente, sino alle ore 10.40, per il resistente.
L'avv. Candela discute la causa, richiamandosi alle conclusioni in atti, e chiede che la stessa sia decisa. Dichiara, poi, di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, dopo avere dato lettura del verbale, il Giudice pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. ritirandosi in camera di consiglio.
dr.ssa Liana Pernice G.O.T.
Dalle ore 10.45 alle ore 13.30, viene sospesa la camera di consiglio.
dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
1
dr.ssa Liana Pernice – G.O.T.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana
Pernice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16167 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione e decisa il 17.1.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ. avente ad oggetto “disalimentazione misuratore di gas”
TRA
a socio unico (partita iva /cod. fisc. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Palermo, in persona del l. r. pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, presso l'ufficio legale della società, sito in Palermo, via Tiro a Segno, n. 5 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Gina Trapani, Adele Furceri e Barbara Candela, giusta procura ad litem in atti
RICORRENTE
CONTRO
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...]
RESISTENTE- CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Fatti controversi
Con ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ., depositato in data 28.12.2023 e notificato al resistente il successivo 24.1./3.2.2024, unitamente al decreto di fissazione di udienza, la
[...] Parte
[d'ora in avanti anche soltanto “ “] chiedeva disporsi la disalimentazione Parte_1 previa verifica del misuratore del gas PDR nr. 057800000437376, di sua proprietà e in uso alla resistente, situato presso l'immobile sito in Palermo via Lancia di Brolo, n. 50.
Chiedeva, in alternativa, di essere autorizzata all'accesso al contatore stesso sito all'interno del predetto immobile e di procedere al distacco dell'erogazione del gas relativa all'utenza allo
2 stesso intestata, in conformità alle prescrizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente [ARERA].
A sostegno della domanda allegava:
.- di essere affidataria del servizio pubblico di distribuzione del gas- metano sull'intera città di
Palermo, per l'espletamento del quale le erano stati conferiti, in proprietà, sia l'intera rete di distribuzione del gas metano sia gli impianti necessari alla misura e alla somministrazione del gas (c.d. misuratori) ai clienti finali;
.- che in conformità alla normativa di settore (d. lgs. n. 164 del 23.5.2000 e ss. mm. e ii.), regolante la filiera del gas, mentre la titolarità dell'attività di distribuzione in uno con quella Parte delle reti di distribuzione era in capo, per quanto riguarda la città di Palermo, alla il gas erogato era di proprietà delle singole società di vendita, operanti in regime di concorrenza sul mercato e che provvedevano a fatturare i relativi consumi ai rispettivi clienti finali intestatari del contratto di fornitura e somministrazione;
.- che il resistente si era reso inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte per non avere corrisposto quanto dovuto alla società di vendita a fronte dei consumi di gas metano somministrati in suo favore;
.- che proprio su segnalazione della società di vendita - che aveva richiesto la cessazione amministrativa per impossibilità di interruzione dell'alimentazione del misuratore intestato all'utente – aveva invitato il resistente, infruttuosamente, a procedere alle operazioni di verifica dell'impianto del misuratore (i), alla disalimentazione fisica del misuratore (ii), alla rimozione fisica, laddove necessaria, dell'impianto di misurazione.
Aggiungeva di essere obbligata - in presenza della segnalata morosità del cliente finale con correlativa richiesta di cessazione amministrativa - ad eseguire l'intervento di chiusura del relativo DPR, pena l'applicazione a suo carico di sanzione pecuniaria, considerato che il ritardo nella disalimentazione avrebbe comportato un danno per la collettività atteso che il gas – fornito nelle more all'utente moroso sino all'effettiva disalimentazione dell'impianto di misurazione - sarebbe venuto a gravare sulle casse pubbliche.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, nella data sopra menzionata, non si costituiva in giudizio.
La causa, istruita con la documentazione offerta in comunicazione dalla società ricorrente, era indi rinviata per discussione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. all'udienza del 17 gennaio 2025.
2.- Merito della lite.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente, il quale, nonostante la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, avvenuta in data
24.1./3.2.2024, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Occorre premettere che è una società in house del , Parte_1 Controparte_2 affidataria del servizio pubblico di distribuzione del gas-metano sull'intera area della città, per l'espletamento del quale le sono stati conferiti in proprietà l'intera rete di distribuzione del gas
3 metano nonché gli impianti necessari alla misura ed alla somministrazione del gas (cd. misuratori”) ai clienti finali (doc.1 produzione ricorrente).
Sulla base della normativa di settore (d.lgs. 23.05.2000 n.164 e ss.mm.ii.), disciplinante l'intera filiera del gas, l'attività di distribuzione e quella di vendita del gas devono essere espletate da distinti soggetti giuridici. Nello specifico, il gas metano che transita all'interno delle reti di distribuzione locali (su Palermo di proprietà di ), appartiene alle Parte_1 singole società di vendita che operano in regime di concorrenza sul mercato e che erogano altresì il gas fatturandone i consumi ai propri clienti finali, intestatari del contratto di fornitura e somministrazione. La società di distribuzione, oltre a gestire la rete di gasdotti locali, è tenuta ad eseguire prestazioni accessorie, tra cui, per quanto in questa sede rilevi,
l'interruzione della fornitura su richiesta delle società di vendita in caso di morosità del cliente finale. Nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali si possono verificare, anche per periodi transitori, ipotesi in cui il cliente finale resti privo del proprio venditore;
in tali casi, i clienti finali che soddisfano determinati requisiti, hanno diritto ai sensi della normativa di riferimento (L. n. 239/04 e d.lgs. n. 93/11) a ricevere l'erogazione da un fornitore di ultima istanza, c.d. FUI, secondo la disciplina dettata dall'Autorità.
Purtuttavia, non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI. Per far fronte a tali situazioni, l'AEEGSI ha istituito e regolato il c.d. servizio di Default sulle reti di distribuzione del gas naturale disciplinando le ipotesi di morosità dei clienti finali titolari di uno o più punti di riconsegna disalimentabili (cfr. delibera n. 99/11). CP_3
Ed invero, la società di distribuzione, posto che i consumi del cliente finale determinerebbero una situazione di prelievo indebito di gas dalla rete, è tenuta a provvedere alla disalimentazione fisica del relativo punto di riconsegna (PDR), anche a garanzia della sicurezza del sistema.
Più precisamente, sulla base di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del TIMG (Testo Integrato
Morosità Gas):
- in caso di morosità dell'utente finale, la società di vendita chiede la chiusura della fornitura per morosità e in tale evenienza, entro termini molto stretti, la società di distribuzione
(ricorrente) è tenuta all'intervento di chiusura del PDR;
- qualora non sia possibile la chiusura del PDR (perché, ad esempio, il contatore non è telegestito ovvero non è accessibile dall'esterno e l'utente finale non consente l'intervento della società di distribuzione), la società di vendita può richiedere a quella di distribuzione la
“cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione della alimentazione del PDR”;
- dalla data di produzione degli effetti della richiesta di cessazione amministrativa per morosità
a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR, si attiva la procedura di
Default. Parte In capo alla società di distribuzione (nella specie ) è posto, in altri termini, Parte_1
l'obbligo di completare la procedura di Default, con la chiusura del PDR (con la
4 disalimentazione fisica del contatore mediante accesso ai locali in cui esso è ubicato, che rimane la prestazione principale cui è tenuta) entro i termini prescritti, sotto pena, in difetto, dell'irrogazione di sanzioni a suo carico, senza che rilevino le eventuali difficoltà operative connesse, o anche il rifiuto di accesso al misuratore opposto dal cliente finale.
Ciò premesso, è risultato provato all'esito della compiuta istruttoria, che , Controparte_1 titolare della fornitura di gas metano presso l'utenza ubicata in Palermo via Lancia di Brolo, n.
50 (PDR nr. 057800000437376) si è reso moroso nel pagamento dei consumi gas come ricavabili dalla documentazione in atti e che, a seguito di richiesta di disalimentazione della Parte fornitura da parte della società venditrice, ha tentato senza esito di accedere all'interno dell'abitazione della resistente per procedere alla rimozione fisica del contatore. E' emerso in Parte giudizio ancora, che , dopo ulteriore infruttuoso avviso, ha tentato il 17.3.2023 di disalimentare il contatore (giusto ordine di intervento 17145/2023) e che ha altresì effettuato ulteriori tentativi sia prima che dopo l'attivazione del servizio di default (PDR nr.
057800000437376). Pertanto, deve ritenersi che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla normativa sopra richiamata perché sia dichiarato il relativo diritto e perché, di conseguenza, la società ricorrente sia autorizzata ad accedere a mezzo di proprio personale all'interno dell'unità immobiliare sita in Palermo via Lancia di Brolo, n. 50, ove è situato il contatore di gas per l'utenza intestata al resistente , al fine di procedere alle operazioni di verifica Controparte_1 dello stato dell'impianto e del misuratore e di provvedere, ad un tempo, alla disalimentazione fisica del PDR nr. 057800000437376, ovvero ove necessario, alla rimozione fisica dello stesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ordinando alla resistente e a qualunque altro diverso soggetto di consentire l'accesso nell'immobile in parola finalizzato al distacco del relativo misuratore. Per cui, in conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico del resistente quale soccombente.
Tale valutazione viene effettuata tenendo conto della natura routinaria della controversia - non comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche complesse, - del valore della causa, dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 diminuiti, vista la semplicità dell'accertamento e delle questioni sottese, del 50%.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta così provvede:
.- dichiara il diritto della società ricorrente a procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna di gas metano PDR nr. 057800000437376, e ove fosse necessario, provvedere alla rimozione fisica dello stesso presso l'utenza sita in Palermo, via Lancia di Brolo, n. 50, in cui è situato il contatore di gas per l'utenza oggetto di causa e, per l'effetto, ordina a parte resistente di consentire alla società ricorrente l'accesso, anche a mezzo di Parte_1
5 proprio personale, all'interno dell'unità immobiliare sita in Palermo via RL 24 n. 8, al fine di procedere alle operazioni di verifica dello stato dell'impianto e del misuratore e di provvedere alla disalimentazione fisica del PDR nr. 057800000437376, e, ove necessario, procedere alla rimozione fisica dello stesso, ordinando alla resistente e a qualunque altro diverso soggetto di consentire l'accesso nell'immobile in parola finalizzato al distacco del relativo misuratore;
.- condanna il resistente a rifondere la società ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 850,00, di cui €. 50,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Palermo, lì 17.1.2025
dr.ssa Liana Pernice – G.O.T.
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