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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4206 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Fabbrini Presidente
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice nella causa iscritta a n. r.g.9058 /2024
PROMOSSA DA:
con l'avv. GAMBINI STEFANO;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
; Controparte_1
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Ex lege
all'esito della camera di consiglio del 10/12/2025 ha pronunciato il seguente
SENTENZA
ex artt. 281terdecies c.p.c.
1 avente per OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 25.07.2024
[...] ha impugnato il decreto del Questore di on cui è stata rigettata Parte_1 CP_2
l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020.
Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze la quale ha evidenziato che la non sussistenza dei presupposti di legge, evidenziando la pericolosità sociale del ricorrente.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato il radicamento lavorativo del ricorrente
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale che, richiamando le CP_3
motivazioni del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 09.12.2025 dinanzi al giudice relatore, parte ricorrente dopo aver allegato l'impossibilità del ricorrente a comparire in udienza, ha dichiarato che lo stesso si trova agli arresti domiciliari ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. Ha chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione, senza fissazione di ulteriore udienza di discussione orale collegiale, rinunciando ai termini per note conclusionali.
Occorre osservare preliminarmente che la domanda di protezione speciale è stata presentata da parte ricorrente dopo l'entrata in vigore del D.L. 113/2018 cioè dopo il 5 ottobre
2018.
Ne consegue che essa deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018, convertito nella L. 132/2018, così come novellata dal D.L. 130/2020. In particolare, il D.L.
113/2018 ha comportato la sostanziale abolizione della protezione umanitaria previgente:
l'art. 1 co. 1 ha difatti abrogato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998 e ha escluso ogni riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari limitandone la concessione ad una serie di ipotesi rigorosamente tipizzate, il c.d. permesso di soggiorno per “casi speciali”.
2 Il successivo D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020, ha invece risposto all'esigenza di superare alcuni profili problematici derivanti dall'incompatibilità del D.L. 113/2018 con il diritto d'asilo costituzionale e ne ha modificato la disciplina, reintroducendo nell'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998 il riferimento testuale agli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato italiano ed estendendo le ipotesi di permessi per casi speciali.
Il D.L. 130/2020 ha, inoltre inciso sull'art. 19 del d.lgs. 286/1998, il cui comma 1.1 è così formulato: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute […]. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
Alla luce di ciò, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 non ha ripristinato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e ha mantenuto l'istituto della
“protezione speciale” ampliando i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale e dando espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
In particolare, nell'art. 19 del d.lgs. 286/1998: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1 all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8
3 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SS. UU. n. 29459/2019); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche.
Qualora ricorrano i presupposti di cui al co.
1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998, tale disposizione contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 co.
1.2. e 6 co.
1-bis) del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32 co. 3 del d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L.
130/2020.
Infine, va dato atto che l'art. 15 del D.L. 130/2020 nelle disposizioni transitorie prevede che la disciplina in questione si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (22/10/2020). Le Sezioni
Unite nell'applicare la predetta norma transitoria hanno affermato che le norme del D.L.
130/2020 relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quando esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, si applicano retroattivamente
– ex art. 15 dello stesso D.L. – ai procedimenti che, alla data di sua entrata in vigore, fossero pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, ma non a quelli pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di rinvio o alla Corte di cassazione (Cass. SS. UU. n. 24413/2021).
In altri termini, il nuovo testo degli artt. 5 co. 6, e 19 del d.lgs. 286/1998 si applica, nei procedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione territoriale o al Questore e nei procedimenti giurisdizionali dinanzi al Tribunale, purché la domanda sia successiva al 5 ottobre 2018. Sul profilo fattuale, con la citata sentenza n. 29459/2019, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno chiarito che “l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 della Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione. Va quindi condiviso l'approccio scelto dall'orientamento di questa Corte
4 (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, seguita, tra varie, da Cass. 19 aprile 2019, n.
11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonché, a quanto consta, dalla preponderante giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”. L'ordinanza di rimessione adottata da Cass. 28316/2020 sottolinea che “Le Sezioni Unite, in continuità con l'orientamento espresso da Cass.n.4455/2020, ribadiscono, dunque, che la norma sulla protezione umanitaria, anch'essa attuativa del diritto di asilo costituzionale ex art.10, comma terzo, Cost. è necessariamente collegata ai diritti fondamentali che l'alimentano, sì da assurgere, in via evolutiva e col sostegno dell'art.8 della CEDU, a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione”. Le stesse Sezioni Unite hanno poi precisato che “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro
Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro
(pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e, viceversa, “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. SS. UU. n.
24413/2021).
5 La nuova formulazione dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 permette, invece, al giudice di valutare se l'allontanamento dal territorio del paese ospitante comporti una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero - di cui può essere espressione l'integrazione sociale raggiunta nel paese ospitante - svincolando tale giudizio dalla sussistenza di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel paese di origine.
Ne consegue che - al fine di comprendere quando l'espulsione di uno straniero rappresenti una indebita ingerenza da parte degli Stati nella sua vita privata e familiare – è necessario chiarire due concetti: la nozione di “vita privata e familiare” e soprattutto quello di “ingerenza indebita”, per come elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU.
In primo luogo, è bene sin da subito specificare che “vita privata” e “vita familiare” non rappresentano un'endiadi ma esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte EDU NT
DU, AB and ND c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e NT OU c.
Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi
Bassi [GC], n. 46410/99).
Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione nei termini in cui si dirà in seguito – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un
6 bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una Per_ parte, e l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o sociali con il di origine”.
Accanto al divieto negativo di non ingerenza nella vita privata e/o familiare dello straniero -
a meno che tale misura non sia ragionevole e proporzionata rispetto al fine statuale perseguito
- quale linea direttrice per il Legislatore nella materia dell'immigrazione (vedasi Corte cost.
202 del 2013), si accompagna, nella materia dell'asilo, un obbligo positivo di intervento a carico dello Stato con il riconoscimento del diritto alla protezione speciale, quale attuazione, giustappunto, anche del diritto di asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost., sottoposto ad un giusto bilanciamento tra il diritto alla vita privata e/o familiare dello straniero e l'interesse dello Stato alla tutela del bene giuridico della sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
Nel bilanciamento tra i due termini del rapporto, il Giudice dovrà valutare quando il secondo possa essere preminente sul diritto alla vita privata e/o familiare, purché quest'ultimo risponda ad un bisogno sociale legittimo, proporzionale e non altrimenti perseguibile (Corte
EDU, Jeunesse c/Paesi Bassi 3/10/2014, Grande Camera).
Ciò premesso, si può passare a compiere la suddetta valutazione nel caso di specie.
Orbene, nel caso di specie non sussistono i requisiti per la concessione della chiesta forma di protezione. Egli risulta aver prestato attività lavorativa solo nell'anno 2013 ( redditi per 7154,84( dal mese di maggio 2024 fino a quello di gennaio 2025 ( buste paga di circa
7 1.600€), a fronte di un periodo di soggiorno in Italia di circa 8 anni. Anche i lavori dallo stesso svolti appaiono profondamente diversi (il primo come collaboratore famigliare e il secondo in un'autofficina) privi di continuità anche sul piano dello sviluppo delle competenze professionali.
Egli risulta inoltre privo di legami famigliari sul territorio Italiano.
Date quindi queste premesse l'allontanamento forzato dello straniero dal territorio non appare essere una misura sproporzionata né lesiva della vita privata e famigliare del ricorrente.
2. Sulle spese di lite
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) dato che i presupposti per il diniego sono emersi in sede giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) Rigetta il ricorso presentato da per le motivazioni Parte_1
disposte in parte narrativa;
2) Compensa le spese
3) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis,
d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Si comunichi
Firenze, così deciso alla camera di consiglio del 15/12/2025
Il Relatore
Dott. Massimiliano Sturiale
Il Presidente Dott.ssa Barbara Fabbrini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Fabbrini Presidente
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice nella causa iscritta a n. r.g.9058 /2024
PROMOSSA DA:
con l'avv. GAMBINI STEFANO;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
; Controparte_1
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Ex lege
all'esito della camera di consiglio del 10/12/2025 ha pronunciato il seguente
SENTENZA
ex artt. 281terdecies c.p.c.
1 avente per OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 25.07.2024
[...] ha impugnato il decreto del Questore di on cui è stata rigettata Parte_1 CP_2
l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020.
Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze la quale ha evidenziato che la non sussistenza dei presupposti di legge, evidenziando la pericolosità sociale del ricorrente.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato il radicamento lavorativo del ricorrente
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale che, richiamando le CP_3
motivazioni del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 09.12.2025 dinanzi al giudice relatore, parte ricorrente dopo aver allegato l'impossibilità del ricorrente a comparire in udienza, ha dichiarato che lo stesso si trova agli arresti domiciliari ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. Ha chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione, senza fissazione di ulteriore udienza di discussione orale collegiale, rinunciando ai termini per note conclusionali.
Occorre osservare preliminarmente che la domanda di protezione speciale è stata presentata da parte ricorrente dopo l'entrata in vigore del D.L. 113/2018 cioè dopo il 5 ottobre
2018.
Ne consegue che essa deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018, convertito nella L. 132/2018, così come novellata dal D.L. 130/2020. In particolare, il D.L.
113/2018 ha comportato la sostanziale abolizione della protezione umanitaria previgente:
l'art. 1 co. 1 ha difatti abrogato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998 e ha escluso ogni riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari limitandone la concessione ad una serie di ipotesi rigorosamente tipizzate, il c.d. permesso di soggiorno per “casi speciali”.
2 Il successivo D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020, ha invece risposto all'esigenza di superare alcuni profili problematici derivanti dall'incompatibilità del D.L. 113/2018 con il diritto d'asilo costituzionale e ne ha modificato la disciplina, reintroducendo nell'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998 il riferimento testuale agli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato italiano ed estendendo le ipotesi di permessi per casi speciali.
Il D.L. 130/2020 ha, inoltre inciso sull'art. 19 del d.lgs. 286/1998, il cui comma 1.1 è così formulato: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute […]. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
Alla luce di ciò, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 non ha ripristinato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e ha mantenuto l'istituto della
“protezione speciale” ampliando i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale e dando espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
In particolare, nell'art. 19 del d.lgs. 286/1998: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1 all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8
3 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SS. UU. n. 29459/2019); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche.
Qualora ricorrano i presupposti di cui al co.
1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998, tale disposizione contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 co.
1.2. e 6 co.
1-bis) del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32 co. 3 del d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L.
130/2020.
Infine, va dato atto che l'art. 15 del D.L. 130/2020 nelle disposizioni transitorie prevede che la disciplina in questione si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (22/10/2020). Le Sezioni
Unite nell'applicare la predetta norma transitoria hanno affermato che le norme del D.L.
130/2020 relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quando esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, si applicano retroattivamente
– ex art. 15 dello stesso D.L. – ai procedimenti che, alla data di sua entrata in vigore, fossero pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, ma non a quelli pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di rinvio o alla Corte di cassazione (Cass. SS. UU. n. 24413/2021).
In altri termini, il nuovo testo degli artt. 5 co. 6, e 19 del d.lgs. 286/1998 si applica, nei procedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione territoriale o al Questore e nei procedimenti giurisdizionali dinanzi al Tribunale, purché la domanda sia successiva al 5 ottobre 2018. Sul profilo fattuale, con la citata sentenza n. 29459/2019, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno chiarito che “l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 della Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione. Va quindi condiviso l'approccio scelto dall'orientamento di questa Corte
4 (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, seguita, tra varie, da Cass. 19 aprile 2019, n.
11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonché, a quanto consta, dalla preponderante giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”. L'ordinanza di rimessione adottata da Cass. 28316/2020 sottolinea che “Le Sezioni Unite, in continuità con l'orientamento espresso da Cass.n.4455/2020, ribadiscono, dunque, che la norma sulla protezione umanitaria, anch'essa attuativa del diritto di asilo costituzionale ex art.10, comma terzo, Cost. è necessariamente collegata ai diritti fondamentali che l'alimentano, sì da assurgere, in via evolutiva e col sostegno dell'art.8 della CEDU, a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione”. Le stesse Sezioni Unite hanno poi precisato che “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro
Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro
(pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e, viceversa, “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. SS. UU. n.
24413/2021).
5 La nuova formulazione dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 permette, invece, al giudice di valutare se l'allontanamento dal territorio del paese ospitante comporti una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero - di cui può essere espressione l'integrazione sociale raggiunta nel paese ospitante - svincolando tale giudizio dalla sussistenza di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel paese di origine.
Ne consegue che - al fine di comprendere quando l'espulsione di uno straniero rappresenti una indebita ingerenza da parte degli Stati nella sua vita privata e familiare – è necessario chiarire due concetti: la nozione di “vita privata e familiare” e soprattutto quello di “ingerenza indebita”, per come elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU.
In primo luogo, è bene sin da subito specificare che “vita privata” e “vita familiare” non rappresentano un'endiadi ma esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte EDU NT
DU, AB and ND c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e NT OU c.
Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi
Bassi [GC], n. 46410/99).
Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione nei termini in cui si dirà in seguito – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un
6 bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una Per_ parte, e l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o sociali con il di origine”.
Accanto al divieto negativo di non ingerenza nella vita privata e/o familiare dello straniero -
a meno che tale misura non sia ragionevole e proporzionata rispetto al fine statuale perseguito
- quale linea direttrice per il Legislatore nella materia dell'immigrazione (vedasi Corte cost.
202 del 2013), si accompagna, nella materia dell'asilo, un obbligo positivo di intervento a carico dello Stato con il riconoscimento del diritto alla protezione speciale, quale attuazione, giustappunto, anche del diritto di asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost., sottoposto ad un giusto bilanciamento tra il diritto alla vita privata e/o familiare dello straniero e l'interesse dello Stato alla tutela del bene giuridico della sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
Nel bilanciamento tra i due termini del rapporto, il Giudice dovrà valutare quando il secondo possa essere preminente sul diritto alla vita privata e/o familiare, purché quest'ultimo risponda ad un bisogno sociale legittimo, proporzionale e non altrimenti perseguibile (Corte
EDU, Jeunesse c/Paesi Bassi 3/10/2014, Grande Camera).
Ciò premesso, si può passare a compiere la suddetta valutazione nel caso di specie.
Orbene, nel caso di specie non sussistono i requisiti per la concessione della chiesta forma di protezione. Egli risulta aver prestato attività lavorativa solo nell'anno 2013 ( redditi per 7154,84( dal mese di maggio 2024 fino a quello di gennaio 2025 ( buste paga di circa
7 1.600€), a fronte di un periodo di soggiorno in Italia di circa 8 anni. Anche i lavori dallo stesso svolti appaiono profondamente diversi (il primo come collaboratore famigliare e il secondo in un'autofficina) privi di continuità anche sul piano dello sviluppo delle competenze professionali.
Egli risulta inoltre privo di legami famigliari sul territorio Italiano.
Date quindi queste premesse l'allontanamento forzato dello straniero dal territorio non appare essere una misura sproporzionata né lesiva della vita privata e famigliare del ricorrente.
2. Sulle spese di lite
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) dato che i presupposti per il diniego sono emersi in sede giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) Rigetta il ricorso presentato da per le motivazioni Parte_1
disposte in parte narrativa;
2) Compensa le spese
3) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis,
d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Si comunichi
Firenze, così deciso alla camera di consiglio del 15/12/2025
Il Relatore
Dott. Massimiliano Sturiale
Il Presidente Dott.ssa Barbara Fabbrini
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