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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/04/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2906/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 2906/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Luigi Cibrario n. 6, Torino presso lo studio dell'avv.
AGOSTINO PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 Parte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 11/02/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data
[...]
10/09/2021 (decreto n. 1595/2021) relativamente al minore.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 10/09/2021:
DISPONE la conferma dell'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori e la residenza ed abitazione principale del medesimo presso la madre, con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre – salvo e diverso più ampio accordo e compatibilmente con i di lui turni lavorativi – tenga con sé il minore a fine settimana alternati dal venerdì sera o dal sabato mattina
(concordandolo preventivamente con la madre) fino alla domenica sera. Durante la settimana che si conclude con il fine settimana di spettanza materna, il padre terrà seco tre pomeriggi non Per_1 consecutivi dall'uscita dall'asilo/scuola sino a dopo cena, ferma restando la possibilità del pernotto presso la casa paterna con successivo riaccompagnamento presso l'asilo/scuola; durante la settimana che si conclude con il fine settimana di spettanza paterna, il padre terrà seco il minore due pomeriggi alla settimana di cui uno seguito da pernottamento. Con riferimento alle vacanze estive, pasquali e natalizie - salvo e diverso più ampio accordo e compatibilmente con i turni lavorativi paterni - il padre potrà tenere seco in aggiunta alla suindicata regolamentazione, ulteriori periodi di tempo Per_1
tanto diurni, quanto notturni anche consecutivi e, con precipuo riferimento alle vacanze estive, financo una settimana consecutiva. Dal compimento del sesto anno di vita di il padre terrà Per_1
seco il minore durante le vacanze di Natale: ad anni alterni dal 23 (sera) al 30 dicembre (sera) e dal
30 dicembre (sera) al 6 gennaio (sera); fermo restando il periodo suindicato, - in ogni caso – Per_1
trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con la mamma ed il giorno di Natale con il papà; vacanze di Pasqua: resterà con il padre per metà delle vacanze scolastiche;
il giorno del Per_1 compleanno di – qualora i genitori non dovessero festeggiare insieme il compleanno del Per_1 proprio figlio – il padre lo terrà seco ad anni alterni, così come ad anni alterni il padre terrà seco il minore durante i “ponti” dell'anno; vacanze estive: il padre trascorrerà con il figlio almeno due settimane anche consecutive, ulteriori periodi di vacanza padre/figlio verranno concordati di volta in volta tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
in assenza di accordo, negli anni pari, sarà la madre a scegliere il periodo estivo da trascorrere con il figlio e negli anni dispari sarà il padre a scegliere il periodo estivo da trascorrere con il figlio.
PRENDE ATTO che le parti concordemente stabiliscono che frequenterà il ciclo della scuola Per_1
primaria (già scuola elementare) ed il ciclo della scuola secondaria di primo grado (già scuola media) presso l'Istituto “Michele Rua” in Torino, Via Paisiello.
PRENDE ATTO che le parti concordemente stabiliscono che, dal compimento dei sei anni di età di il minore praticherà lo sport che desidera in una palestra o società sportiva nei pressi Per_1 dell'abitazione paterna così da poter creare una rete di amicizie, altresì, ove è ubicata la residenza paterna.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio nei periodi in cui lo avrà con sé. Inoltre, il IGnor , quale contributo per il mantenimento Parte_2 di corrisponderà alla IG.ra l'importo mensile di Euro 300,00 (trecento/00) Per_1 Parte_1
da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludico-sportive) così come determinate e previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15/03/2016 al quale le parti si riportano, altresì, in punto concertazione. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , altresì, il 50% delle Pt_2 Pt_1
spese per i medicinali da banco. A far data dal mese di settembre – compreso - in cui il minore inizierà la classe prima della scuola primaria di primo grado (già scuole elementare) sino al mese di giungo – compreso – dell'ultimo anno della scuola secondario di primo grado (già scuola media), il IG.
corrisponderà alla IG.ra , quale contributo al mantenimento di l'importo pari Pt_2 Pt_1 Per_1
ad euro 200,00 (duecento/00) da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludico- sportive) così come determinate e previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del
15/03/2016 al quale le parti si riportano, altresì, in punto concertazione. Il IG. corrisponderà, Pt_2
altresì, alla IG.ra , altresì, il 50% delle spese per i medicinali da banco. A far data dal mese di Pt_1
settembre – compreso - in cui il minore inizierà a frequentare la scuola secondaria di secondo grado
(già scuola superiore) il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento di l'importo pari ad euro 300,00 (trecento/00) da versare entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie
(mediche, scolastiche, ludico-sportive) così come determinate e previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15/03/2016 al quale le parti si riportano, altresì, in punto concertazione. Il IG. corrisponderà, altresì, alla IG.ra , altresì, il 50% delle spese per i medicinali da Pt_2 Pt_1
banco.
PRENDE ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre.
PRENDE ATTO che tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore verranno prese concordemente dai genitori.
PRENDE ATTO che le parti si scambiano reciproco consenso per la richiesta e rilascio del passaporto per il minore e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 2906/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Luigi Cibrario n. 6, Torino presso lo studio dell'avv.
AGOSTINO PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 Parte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 11/02/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data
[...]
10/09/2021 (decreto n. 1595/2021) relativamente al minore.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 10/09/2021:
DISPONE la conferma dell'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori e la residenza ed abitazione principale del medesimo presso la madre, con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre – salvo e diverso più ampio accordo e compatibilmente con i di lui turni lavorativi – tenga con sé il minore a fine settimana alternati dal venerdì sera o dal sabato mattina
(concordandolo preventivamente con la madre) fino alla domenica sera. Durante la settimana che si conclude con il fine settimana di spettanza materna, il padre terrà seco tre pomeriggi non Per_1 consecutivi dall'uscita dall'asilo/scuola sino a dopo cena, ferma restando la possibilità del pernotto presso la casa paterna con successivo riaccompagnamento presso l'asilo/scuola; durante la settimana che si conclude con il fine settimana di spettanza paterna, il padre terrà seco il minore due pomeriggi alla settimana di cui uno seguito da pernottamento. Con riferimento alle vacanze estive, pasquali e natalizie - salvo e diverso più ampio accordo e compatibilmente con i turni lavorativi paterni - il padre potrà tenere seco in aggiunta alla suindicata regolamentazione, ulteriori periodi di tempo Per_1
tanto diurni, quanto notturni anche consecutivi e, con precipuo riferimento alle vacanze estive, financo una settimana consecutiva. Dal compimento del sesto anno di vita di il padre terrà Per_1
seco il minore durante le vacanze di Natale: ad anni alterni dal 23 (sera) al 30 dicembre (sera) e dal
30 dicembre (sera) al 6 gennaio (sera); fermo restando il periodo suindicato, - in ogni caso – Per_1
trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con la mamma ed il giorno di Natale con il papà; vacanze di Pasqua: resterà con il padre per metà delle vacanze scolastiche;
il giorno del Per_1 compleanno di – qualora i genitori non dovessero festeggiare insieme il compleanno del Per_1 proprio figlio – il padre lo terrà seco ad anni alterni, così come ad anni alterni il padre terrà seco il minore durante i “ponti” dell'anno; vacanze estive: il padre trascorrerà con il figlio almeno due settimane anche consecutive, ulteriori periodi di vacanza padre/figlio verranno concordati di volta in volta tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
in assenza di accordo, negli anni pari, sarà la madre a scegliere il periodo estivo da trascorrere con il figlio e negli anni dispari sarà il padre a scegliere il periodo estivo da trascorrere con il figlio.
PRENDE ATTO che le parti concordemente stabiliscono che frequenterà il ciclo della scuola Per_1
primaria (già scuola elementare) ed il ciclo della scuola secondaria di primo grado (già scuola media) presso l'Istituto “Michele Rua” in Torino, Via Paisiello.
PRENDE ATTO che le parti concordemente stabiliscono che, dal compimento dei sei anni di età di il minore praticherà lo sport che desidera in una palestra o società sportiva nei pressi Per_1 dell'abitazione paterna così da poter creare una rete di amicizie, altresì, ove è ubicata la residenza paterna.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio nei periodi in cui lo avrà con sé. Inoltre, il IGnor , quale contributo per il mantenimento Parte_2 di corrisponderà alla IG.ra l'importo mensile di Euro 300,00 (trecento/00) Per_1 Parte_1
da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludico-sportive) così come determinate e previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15/03/2016 al quale le parti si riportano, altresì, in punto concertazione. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , altresì, il 50% delle Pt_2 Pt_1
spese per i medicinali da banco. A far data dal mese di settembre – compreso - in cui il minore inizierà la classe prima della scuola primaria di primo grado (già scuole elementare) sino al mese di giungo – compreso – dell'ultimo anno della scuola secondario di primo grado (già scuola media), il IG.
corrisponderà alla IG.ra , quale contributo al mantenimento di l'importo pari Pt_2 Pt_1 Per_1
ad euro 200,00 (duecento/00) da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludico- sportive) così come determinate e previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del
15/03/2016 al quale le parti si riportano, altresì, in punto concertazione. Il IG. corrisponderà, Pt_2
altresì, alla IG.ra , altresì, il 50% delle spese per i medicinali da banco. A far data dal mese di Pt_1
settembre – compreso - in cui il minore inizierà a frequentare la scuola secondaria di secondo grado
(già scuola superiore) il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento di l'importo pari ad euro 300,00 (trecento/00) da versare entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie
(mediche, scolastiche, ludico-sportive) così come determinate e previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15/03/2016 al quale le parti si riportano, altresì, in punto concertazione. Il IG. corrisponderà, altresì, alla IG.ra , altresì, il 50% delle spese per i medicinali da Pt_2 Pt_1
banco.
PRENDE ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre.
PRENDE ATTO che tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore verranno prese concordemente dai genitori.
PRENDE ATTO che le parti si scambiano reciproco consenso per la richiesta e rilascio del passaporto per il minore e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.