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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/06/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11275/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
VERBALE DEL 17.06.2025
Nella causa n.r.g. 11275/2022, promossa da:
, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. GRASSO GIUSEPPE APPELLANTE contro
, Controparte_1 con il patrocinio degli Avv.ti DONATI GISELLA, ORLANDI ANDREA e MONIGA FRANCESCA APPELLATO
Oggi 17.06.2025, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato note conclusive il 29 e 30.5.2025.
Il Giudice
Pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. l'allegata sentenza.
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 11275/2022, promossa da:
, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. GRASSO GIUSEPPE APPELLANTE contro
, Controparte_1 con il patrocinio degli Avv.ti DONATI GISELLA, ORLANDI ANDREA e MONIGA FRANCESCA APPELLATO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 429 c.p.c. )
1. Con ricorso del 10.10.22, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 99 del 18.1.22, con cui il Giudice di Pace di ha dichiarato inammissibile CP_1
l'opposizione al verbale del 28.10.21, con cui la Polizia locale del , ex art. 93 Controparte_1 co.
1-ter e 7-ter C.d.S., aveva disposto il fermo amministrativo del veicolo targato NU BL 9.
L'appellato si è costituito in giudizio il 28.3.23, chiedendo il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato note in vista della trattazione scritta del 28.11.23, chiedendo entrambe la fissazione dell'udienza di discussione;
il giudice ha provveduto con ordinanza del 14.1.24.
2. Le circostanze di fatto rilevanti per la decisione possono essere così riassunte:
− Il 6.9.21, la società ricorrente stipulava un contratto di leasing a favore di il Controparte_2
29.9.21, lo autorizzava altresì alla guida del veicolo;
− Il 28.10.21 la Polizia locale di elevava due verbali per violazione dell'art. 93 co.
1-ter e 7- CP_1 ter C.d.S.: (i) il primo, contenente una sanzione pecuniaria, veniva immediatamente pagato da conducente, in misura ridotta;
(ii) il secondo, qui impugnato, comminava la Controparte_2 sanzione accessoria del fermo amministrativo per 60 giorni.
3. Le conclusioni dell'appellante (come da note del 30.5.25) sono state:
«In via principale nel merito: • In integrale riforma della Sentenza 99/22 R.G. 6090/2021, Cron. 2711/22 emessa dal Giudice di Pace di Avv. Francesca Poma in data 20 Gennaio 2022 e pubblicata il 10 Marzo 2022, CP_1 accogliere il Ricorso oggi formulato e, conseguentemente • Annullare e/o dichiarare privo di effetto giuridico alcuno il
Pag. 2 di 3 Verbale di fermo amministrativo dell'autovettura Mercedes-Benz tg. NU BL9 redatto ai sensi dell'articolo 214 C.d.S. in data 28 Ottobre 2021; • Condannare la Polizia Locale Resistente al risarcimento del danno per fermo illegittimo del mezzo nella misura ritenuta di giustizia;
• Condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio».
Le conclusioni dell'appellata (come da note del 29.5.25) sono state:
«In via principale e nel merito respingere il ricorso in quanto inammissibile, o comunque infondato. In ogni caso dichiarare la domanda di risarcimento danni inammissibile, o comunque infondata, siccome sprovvista di prova alcuna. Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese».
4. Ritenuto che:
− L'art. 93 co.
1-ter e 7-ter C.d.S. sono stati abrogati dalla Legge n. 238/23.12.21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17.1.22 (giorno precedente alla sentenza di primo grado);
− La circostanza è irrilevante, poiché le sanzioni amministrative sono rette dal principio tempus regit actum: il giudice deve verificare la corretta applicazione della norma al momento della violazione, senza considerare la legge successiva più favorevole (cfr. Cass. n. 27443/24);
− La necessità di continuare ad applicare la legge ratione temporis vigente ha consentito a Corte Cost. n. 113/6.6.23 di dichiarare illegittimi i commi citati, sebbene abrogati (cfr. § 2.1);
− A differenza dell'abrogazione, la dichiarazione di incostituzionalità ha effetto ex tunc: la norma non può essere applicata, senza nemmeno entrare nel merito del caso concreto;
− Restano salvi i c.d. rapporti esauriti, tra cui non può annoverarsi il presente, dato che la vicenda è ancora sub judice;
− Poiché le norme poste a fondamento del verbale sono tamquam non essent, lo stesso deve essere annullato, a prescindere da qualsiasi altra considerazione;
− Tuttavia, non può essere accolta la domanda di risarcimento danni, dal momento che la stessa è stata formulata in modo del tutto generico e senza allegazione di prove specifiche;
− La quantificazione del danno in via equitativa può consentire infatti di superare l'incertezza della stima, ma avrebbe richiesto almeno qualche dato sull'utilizzo che l'impresa avrebbe fatto del veicolo nei giorni di fermo, sul fatturato stimabile etc.
5. Le spese di lite meritano di essere compensate, in ragione delle sopravvenienze normative e del rigetto della domanda di risarcimento.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza: in parziale accoglimento dell'appello, annulla il verbale di fermo amministrativo impugnato;
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
compensa per intero le spese di lite.
Brescia, 17/06/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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