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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 04.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.9269/2022 R.G. tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luana Calò come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif. dagli Avv.ti V.M. Marinelli e S. Graziuso come da CP_1 procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.09.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver lavorato presso la restando creditrice della stessa di complessivi € 16.846,31 a titolo di CP_2 Parte_2 trattamento di fine rapporto ed ultime mensilità; di aver inutilmente inoltrato istanza all in data CP_1
23.11.2021, al fine di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia, vedendosi respingere la richiesta per intervenuta decadenza, dato che identica domanda amministrativa era già stata presentata l'11.09.2018 e respinta il 29.03.2019.
Ritenendo infondata l'eccezione di decadenza, chiedeva condannarsi l' al pagamento della somma CP_1 suddetta, aumentata di interessi nella misura di legge, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'art.2 comma quinto della legge n. 297/82, istitutiva del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, recita: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte
1 opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte
(…).
Nel caso di specie, l' ha eccepito la decadenza annuale dall'azione atteso il tempo decorso dalla CP_1 presentazione di una precedente domanda amministrativa, respinta il 29.03.2019 come da provvedimento di rigetto allegato alla memoria difensiva.
L'eccezione è fondata.
Il regime della decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria è previsto dall'art.47, comma 2, del
D.P.R. n.639/70 (come modificato dall'art.4 del D.L. n. 384 del 1992, conv. in l.n.438 del 1992). La norma stabilisce che “per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art.24 della legge n.88 del 1989,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”. Tali date sono rappresentate, alternativamente: dalla comunicazione della decisione sul ricorso pronunziata dai competenti organi dell' ; dal momento di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione; CP_3 dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
In ogni caso, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con orientamento oramai consolidato, il termine massimo dal quale inizia a decorrere il termine (annuale, nel caso in esame) non può essere spostato oltre il trecentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa di prestazione (cfr. ad es. Cass. Sez. L., n. 3853 del 2003; n. 11825 del 2003).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, “La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge
14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970” (Cass., Sez. L., sent. n.15531/2014; conf. Cass. Sez. L., sent.
n.24730/2015).
E' inoltre evidente che nessuna rilevanza ai fini di un possibile “trascinamento” in avanti del termine sopra previsto può assumere la presentazione all' di una seconda domanda amministrativa o CP_1 richiesta stragiudiziale di pagamento poiché, in senso contrario, si vanificherebbe il sistema decadenziale previsto dal legislatore.
L'indisponibilità cui si riferisce la giurisprudenza costituzionale richiamata da parte ricorrente (Corte Cost.
n.246/1992), infine, concerne un situazione giuridica soggettiva diversa da quella oggetto del presente giudizio e del tutto peculiare, qual è il diritto a pensione.
2 Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 04.06.2025
Il Giudice del Lavoro
F.to Andrea Basta
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 04.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.9269/2022 R.G. tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luana Calò come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif. dagli Avv.ti V.M. Marinelli e S. Graziuso come da CP_1 procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.09.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver lavorato presso la restando creditrice della stessa di complessivi € 16.846,31 a titolo di CP_2 Parte_2 trattamento di fine rapporto ed ultime mensilità; di aver inutilmente inoltrato istanza all in data CP_1
23.11.2021, al fine di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia, vedendosi respingere la richiesta per intervenuta decadenza, dato che identica domanda amministrativa era già stata presentata l'11.09.2018 e respinta il 29.03.2019.
Ritenendo infondata l'eccezione di decadenza, chiedeva condannarsi l' al pagamento della somma CP_1 suddetta, aumentata di interessi nella misura di legge, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'art.2 comma quinto della legge n. 297/82, istitutiva del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, recita: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte
1 opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte
(…).
Nel caso di specie, l' ha eccepito la decadenza annuale dall'azione atteso il tempo decorso dalla CP_1 presentazione di una precedente domanda amministrativa, respinta il 29.03.2019 come da provvedimento di rigetto allegato alla memoria difensiva.
L'eccezione è fondata.
Il regime della decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria è previsto dall'art.47, comma 2, del
D.P.R. n.639/70 (come modificato dall'art.4 del D.L. n. 384 del 1992, conv. in l.n.438 del 1992). La norma stabilisce che “per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art.24 della legge n.88 del 1989,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”. Tali date sono rappresentate, alternativamente: dalla comunicazione della decisione sul ricorso pronunziata dai competenti organi dell' ; dal momento di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione; CP_3 dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
In ogni caso, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con orientamento oramai consolidato, il termine massimo dal quale inizia a decorrere il termine (annuale, nel caso in esame) non può essere spostato oltre il trecentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa di prestazione (cfr. ad es. Cass. Sez. L., n. 3853 del 2003; n. 11825 del 2003).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, “La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge
14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970” (Cass., Sez. L., sent. n.15531/2014; conf. Cass. Sez. L., sent.
n.24730/2015).
E' inoltre evidente che nessuna rilevanza ai fini di un possibile “trascinamento” in avanti del termine sopra previsto può assumere la presentazione all' di una seconda domanda amministrativa o CP_1 richiesta stragiudiziale di pagamento poiché, in senso contrario, si vanificherebbe il sistema decadenziale previsto dal legislatore.
L'indisponibilità cui si riferisce la giurisprudenza costituzionale richiamata da parte ricorrente (Corte Cost.
n.246/1992), infine, concerne un situazione giuridica soggettiva diversa da quella oggetto del presente giudizio e del tutto peculiare, qual è il diritto a pensione.
2 Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 04.06.2025
Il Giudice del Lavoro
F.to Andrea Basta
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