CA
Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2024, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3696/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione I Civile
La Corte di Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott. Gianluigi Morlini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3696/2017 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANI ELENA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CONTI GIORGIO ( e ( ); C.F._1 CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE GOZZADINI 1 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
VILLANI ELENA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati CAROPPO Controparte_3 P.IVA_2
SALVATORE, PRIORI FRANCESCA ( ), C.F._3 Controparte_4
( ), ( , VILLA C.F._4 Controparte_5 C.F._5
VALENTINA ( ); elettivamente domiciliato C/O AVV. C.F._6 CP_4
, VIA ORFEO N. 22 BOLOGNA presso il difensore avv. CAROPPO SALVATORE
[...]
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Appellanti: Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello, contrariis reiectis, accertato e dichiarato, per i motivi tutti di cui in parte narrativa, il diritto in capo ai ricorrenti all'indennizzo ex art. 39 D.P.R. n.327/2001 per la reiterazione, o come meglio, del vincolo urbanistico sui terreni in oggetto, dichiarare tenuto e condannare il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
pagamento del suddetto indennizzo ex art. 39 D.P.R. n. 327/2001, o come meglio, sia per danno emergente sia per lucro cessante, nella misura di € 37.205.755,00 (€ 36.711.755,00, oltre € 494.000,00 pagina 1 di 7 per imposte versate), in favore della società (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, Sig.ra o in quelle maggiori o minori somme che Parte_1 risulteranno dovute in esito al giudizio, anche mediante l'ammissione di idonea CTU, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo, ed eventualmente da liquidarsi in via equitativa.
Con ogni e più utile e conseguente provvedimento e declaratoria del caso e di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario spese generali come per legge.
In via istruttoria, si chiede, occorrendo, l'ammissione di prova per testi, con riserva di meglio capitolare e di indicare i testimoni nei successivi scritti, sui fatti indicati in premessa. Si chiede inoltre l'ammissione di idonea CTU al fine di verificare l'esistenza e la reiterazione del vincolo urbanistico e quantificare l'indennizzo dovuto.
Appellati: Dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile, totalmente infondato e, comunque, rigettare tutte le domande proposte nei confronti del in quanto inammissibili, Controparte_3
improcedibili, prescritte, infondate, non provate o come meglio.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori per avvocati dipendenti di ente pubblico.
FATTO
Promuovendo la presente controversia in unico grado davanti a questa Corte d'Appello, la ha evocato in giudizio il deducendo che era proprietaria di un Parte_2 Controparte_3
appezzamento di terreno in tale comune;
che fin dal 1993 il terreno, unitamente a quello confinante in relazione al quale i proprietari avevano instaurato contenzioso analogo al presente, era stato inserito nel
PRG ponendo un vincolo di edificabilità legato allo sviluppo ed alle esigenze del campus universitario adiacente;
che anche tutti gli strumenti urbanistici susseguitisi nel tempo, quale il PSC, avevano costantemente confermato la destinazione dell'area a campus universitario;
che nel 2007, aveva proposto una manifestazione di interesse ad interventi di urbanizzazione da inserire nel POC, al fine di raggiungere un accordo ex art. 18 L.R. n. 20/2000; che il mancato interesse dell'Università aveva impedito di raggiungere tale accordo;
che pertanto il terreno, pur formalmente classificato come edificabile, in realtà non lo era per la presenza di un vincolo sostanzialmente espropriativo, che consente di fatto la edificazione solo a seguito di iniziativa promossa dall' , con conseguente Parte_3 pagina 2 di 7 subordinazione di ogni iniziativa alla volontà di un soggetto terzo e con effetto pratico di svuotamento del contenuto della proprietà; che ogni richiesta di diversa classificazione o di eliminazione del vincolo era stata disattesa dal che aveva poi rigettato con provvedimento del 10/7/2017 la domanda di CP_3
corresponsione dell'indennizzo espropriativo.
Sulla base di tale narrativa e sul presupposto dell'esistenza di un vincolo sostanzialmente espropriativo reiterato dal 1993 e quindi da trent'anni, il ricorrente ha domandato la condanna del convenuto alla corresponsione dell'indennizzo ex articolo 39 comma 4 DPR n. 327/2001.
Costituendosi in giudizio, ha resistito il in rito eccependo l'inammissibilità Controparte_3
del ricorso per tardività, risultando impugnato oltre il termine legislativamente previsto di 30 giorni il diniego della richiesta di indennizzo;
sempre in rito argomentando nel senso della inesistenza della reiterazione di un asserito vincolo espropriativo, essendo la situazione urbanistica del 1993 già stata modificata sin dal 2007; nel merito deducendo l'infondatezza in ragione della inesistenza di un vincolo espropriativo, essendo ben possibile la realizzazione di residenze e servizi per studenti con iniziativa non esclusivamente pubblica, ciò che comporta l'inesistenza di un vincolo od al più l'esistenza di un vincolo meramente conformativo e non già espropriativo, come tale quindi estraneo all'ambito applicativo della norma invocata per ottenere l'indennizzo.
Il procedimento è stato inizialmente sospeso, su concorde istanza delle parti, stante la pregiudizialità di un giudizio promosso davanti al Tar Parma, sempre per l'impugnativa del diniego di indennizzo di cui al provvedimento 10/7/2007.
A seguito del pronunciamento del TAR, che con sentenza passata in giudicato ha statuito il difetto della giurisdizione amministrativa a favore del giudice ordinario, attenendo il petitum sostanziale all'indennità prevista per la reiterazione di vincoli sostanzialmente espropriativi, la causa è stata riassunta davanti alla Corte d'Appello.
pagina 3 di 7 Il fascicolo è pervenuto all'intestato Collegio per la prima volta all'udienza del 15/1/2024, ed è stato immediatamente trattenuto in decisione con rinuncia delle parti ai termini ex articolo 190 c.p.c.,
essendo le memorie conclusive già state in precedenza depositate.
DIRITTO
a) Come esposto in parte narrativa, parte convenuta ha in rito eccepito l'inammissibilità del ricorso, argomentando che esso è stato tardivamente proposto in violazione del termine di trenta giorni posto dall'articolo 39 comma 3 DPR n. 327/2001.
L'eccezione è però manifestamente infondata.
La norma richiamata riguarda infatti il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima effettuata dall'autorità espropriante, così come emerge dalla piana previsione letterale, secondo la quale
“il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità. L'opposizione va proposta, a pena di
decadenza, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto di stima”.
Nel caso per cui è processo, è invece del tutto evidente, così come chiarito anche nell'intestazione dell'atto introduttivo e come emerge dal fatto che nessuna stima è stata effettuata dal che il CP_3
ricorso è proposto ai sensi del quarto comma dell'articolo 39, riguardante la richiesta di determinazione della indennità ove essa non sia stata prevista dall'espropriante, con opposizione da proporre una volta
“decorso il termine di due mesi”.
Pertanto, dopo che il il 10/7/2017 ha rigettato la richiesta di indennizzo, ritenendolo Controparte_3
non dovuto (cfr. all. 23 fascicolo attoreo), e non ha invece formulato una stima non condivisa dal proprietario, la società attorea ha correttamente atteso due mesi per potere formulare la richiesta di indennizzo avanti alla Corte d'appello ai sensi dell'articolo 39 comma 4.
b) Venendo al merito, già si è detto in parte narrativa che il ricorrente ritiene si sia in presenza di un vincolo sostanzialmente espropriativo, posto dal PRG nel 1993 e poi sempre reiterato anche dal
PSC successivo, classificando i terreni con destinazione a servizio del campus universitario, con pagina 4 di 7 possibilità di edificazione solo a seguito di “intervento complessivo presentato dall' Parte_4
”, ciò che rende sostanzialmente impossibile ogni intervento edificatorio in quanto
[...]
subordinato alla volontà, nei fatti ostativa, di altro soggetto, con conseguente svuotamento pratico del contenuto della proprietà nel caso concreto (per l'illegittimità di tale vincolo reiterato in assenza di previsione di indennizzo, cfr. Corte cost. n. 179/1999, Cons. Stato Ad Plen. n. 24/1999, art. 39 DPR n.
327/2001).
Tale ricostruzione è però infondata in linea di fatto.
Infatti, i successivi articoli 147 e 148 delle norme tecniche di attuazione del PSC del 2007 non prevedono per l'area in questione la necessaria attuazione in capo ad un soggetto pubblico, ciò che in fatto esclude la configurabilità di un vincolo sostanzialmente espropriativo, potendosi al più parlare di un vincolo conformativo che pone semplici limitazioni e restrizioni ad interventi in funzione degli obiettivi di tutela dell'interesse pubblico e che non comportano indennizzi (cfr. Cons. Stato n.
759/20123 e Cons. Stato n. 3190/2019).
D'altronde, che l'area non sia assoggettata unicamente ad attuazione pubblica, essendo invece possibile anche l'iniziativa del privato, è acclarato dal fatto che nel 2007 i ricorrenti avevano presentato una manifestazione di interesse volta all'inserimento dell'area nel POC, onde poter poi procedere all'attuazione degli interventi consentiti;
ed il mancato accoglimento della proposta non è riconducibile alla presenza di un vincolo sostanzialmente espropriativo, ma a valutazioni discrezionali operate dall'amministrazione nell'esercizio della funzione pianificatoria, e solo per tale motivo, così come accaduto per moltissime altre richieste avanzate da privati, l'inserimento nel POC non è stato disposto.
Pertanto, se nel 1993 poteva effettivamente opinarsi che gli interventi sull'area di causa andavano effettuati esclusivamente su iniziativa congiunta di e così come argomentato dalla Parte_3 CP_3
ricorrente, a partire dalla variante al PSC approvata con atto del Consiglio Comunale 46/2007 e della conseguente revisione della classificazione dell'area, nessuna norma prevede che l'intervento sia da attivare esclusivamente in capo ad ente o soggetto pubblico (cfr. all. 9 fascicolo di parte convenuta); e pagina 5 di 7 ciò è stato lealmente riconosciuto in udienza di discussione davanti al Collegio anche da parte della difesa di parte attrice.
Alla luce di tutto quanto sopra, la domanda attorea deve essere rigettata, senza necessità di svolgere la CTU richiesta da parte attrice e rimanendo ovviamente assorbita ogni questione relativa alla quantificazione del danno dedotto, essendo gli interventi attuabili sull'area anche a seguito di iniziativa privata.
Né ha rilevanza ai fini del decidere la conversazione, registrata da parte attrice ed allegata agli atti,
relativa ad un incontro tra l'assessore all'urbanistica del un funzionario del settore Controparte_3
urbanistico e rappresentanti della società ricorrente: deve infatti osservarsi che la valutazione in ordine alla sussistenza ed alla natura del vincolo sul terreno, è questione giuridica riservata a questo Collegio,
indipendentemente da quale sia il soggettivo pensiero di assessori, tecnici e parti processuali;
e che eventuali comportamenti dell'ente pubblico ritenuti non coerenti con la normativa urbanistica,
andranno impugnati e censurati nelle relative sedi processuali.
c) In ragione di tutto quanto sopra, il ricorso va rigettato.
Nonostante la soccombenza attorea, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'articolo 92
comma 2 c.p.c., così come rimodulato a seguito della sentenza di Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare tra le parti la metà delle spese di lite, ragioni integrate dall'oggettiva e notevole complessità dell'analisi degli strumenti urbanistici rilevanti ai fini della decisione, come visto anche modificatisi nel tempo e anche ora in corso di ulteriore aggiornamento come confermato dalla difesa del in udienza di discussione;
mentre la rimanente metà è posta a carico della comunque CP_3
soccombente parte ricorrente, con liquidazione così come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bologna Sez. I Civile
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa pagina 6 di 7 - rigetta la domanda;
- condanna La a rifondere a la metà delle spese di lite del presente Controparte_1 Controparte_3
giudizio, che liquida per tale metà in € 10.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, compensando tra le parti la rimanente metà.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/1/2024
Bologna, 21/1/2024
Il Consigliere estensore dott. Gianluigi MORLINI
Il Presidente
dott. Giuseppe DE ROSA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione I Civile
La Corte di Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott. Gianluigi Morlini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3696/2017 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANI ELENA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CONTI GIORGIO ( e ( ); C.F._1 CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE GOZZADINI 1 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
VILLANI ELENA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati CAROPPO Controparte_3 P.IVA_2
SALVATORE, PRIORI FRANCESCA ( ), C.F._3 Controparte_4
( ), ( , VILLA C.F._4 Controparte_5 C.F._5
VALENTINA ( ); elettivamente domiciliato C/O AVV. C.F._6 CP_4
, VIA ORFEO N. 22 BOLOGNA presso il difensore avv. CAROPPO SALVATORE
[...]
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Appellanti: Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello, contrariis reiectis, accertato e dichiarato, per i motivi tutti di cui in parte narrativa, il diritto in capo ai ricorrenti all'indennizzo ex art. 39 D.P.R. n.327/2001 per la reiterazione, o come meglio, del vincolo urbanistico sui terreni in oggetto, dichiarare tenuto e condannare il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
pagamento del suddetto indennizzo ex art. 39 D.P.R. n. 327/2001, o come meglio, sia per danno emergente sia per lucro cessante, nella misura di € 37.205.755,00 (€ 36.711.755,00, oltre € 494.000,00 pagina 1 di 7 per imposte versate), in favore della società (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, Sig.ra o in quelle maggiori o minori somme che Parte_1 risulteranno dovute in esito al giudizio, anche mediante l'ammissione di idonea CTU, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo, ed eventualmente da liquidarsi in via equitativa.
Con ogni e più utile e conseguente provvedimento e declaratoria del caso e di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario spese generali come per legge.
In via istruttoria, si chiede, occorrendo, l'ammissione di prova per testi, con riserva di meglio capitolare e di indicare i testimoni nei successivi scritti, sui fatti indicati in premessa. Si chiede inoltre l'ammissione di idonea CTU al fine di verificare l'esistenza e la reiterazione del vincolo urbanistico e quantificare l'indennizzo dovuto.
Appellati: Dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile, totalmente infondato e, comunque, rigettare tutte le domande proposte nei confronti del in quanto inammissibili, Controparte_3
improcedibili, prescritte, infondate, non provate o come meglio.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori per avvocati dipendenti di ente pubblico.
FATTO
Promuovendo la presente controversia in unico grado davanti a questa Corte d'Appello, la ha evocato in giudizio il deducendo che era proprietaria di un Parte_2 Controparte_3
appezzamento di terreno in tale comune;
che fin dal 1993 il terreno, unitamente a quello confinante in relazione al quale i proprietari avevano instaurato contenzioso analogo al presente, era stato inserito nel
PRG ponendo un vincolo di edificabilità legato allo sviluppo ed alle esigenze del campus universitario adiacente;
che anche tutti gli strumenti urbanistici susseguitisi nel tempo, quale il PSC, avevano costantemente confermato la destinazione dell'area a campus universitario;
che nel 2007, aveva proposto una manifestazione di interesse ad interventi di urbanizzazione da inserire nel POC, al fine di raggiungere un accordo ex art. 18 L.R. n. 20/2000; che il mancato interesse dell'Università aveva impedito di raggiungere tale accordo;
che pertanto il terreno, pur formalmente classificato come edificabile, in realtà non lo era per la presenza di un vincolo sostanzialmente espropriativo, che consente di fatto la edificazione solo a seguito di iniziativa promossa dall' , con conseguente Parte_3 pagina 2 di 7 subordinazione di ogni iniziativa alla volontà di un soggetto terzo e con effetto pratico di svuotamento del contenuto della proprietà; che ogni richiesta di diversa classificazione o di eliminazione del vincolo era stata disattesa dal che aveva poi rigettato con provvedimento del 10/7/2017 la domanda di CP_3
corresponsione dell'indennizzo espropriativo.
Sulla base di tale narrativa e sul presupposto dell'esistenza di un vincolo sostanzialmente espropriativo reiterato dal 1993 e quindi da trent'anni, il ricorrente ha domandato la condanna del convenuto alla corresponsione dell'indennizzo ex articolo 39 comma 4 DPR n. 327/2001.
Costituendosi in giudizio, ha resistito il in rito eccependo l'inammissibilità Controparte_3
del ricorso per tardività, risultando impugnato oltre il termine legislativamente previsto di 30 giorni il diniego della richiesta di indennizzo;
sempre in rito argomentando nel senso della inesistenza della reiterazione di un asserito vincolo espropriativo, essendo la situazione urbanistica del 1993 già stata modificata sin dal 2007; nel merito deducendo l'infondatezza in ragione della inesistenza di un vincolo espropriativo, essendo ben possibile la realizzazione di residenze e servizi per studenti con iniziativa non esclusivamente pubblica, ciò che comporta l'inesistenza di un vincolo od al più l'esistenza di un vincolo meramente conformativo e non già espropriativo, come tale quindi estraneo all'ambito applicativo della norma invocata per ottenere l'indennizzo.
Il procedimento è stato inizialmente sospeso, su concorde istanza delle parti, stante la pregiudizialità di un giudizio promosso davanti al Tar Parma, sempre per l'impugnativa del diniego di indennizzo di cui al provvedimento 10/7/2007.
A seguito del pronunciamento del TAR, che con sentenza passata in giudicato ha statuito il difetto della giurisdizione amministrativa a favore del giudice ordinario, attenendo il petitum sostanziale all'indennità prevista per la reiterazione di vincoli sostanzialmente espropriativi, la causa è stata riassunta davanti alla Corte d'Appello.
pagina 3 di 7 Il fascicolo è pervenuto all'intestato Collegio per la prima volta all'udienza del 15/1/2024, ed è stato immediatamente trattenuto in decisione con rinuncia delle parti ai termini ex articolo 190 c.p.c.,
essendo le memorie conclusive già state in precedenza depositate.
DIRITTO
a) Come esposto in parte narrativa, parte convenuta ha in rito eccepito l'inammissibilità del ricorso, argomentando che esso è stato tardivamente proposto in violazione del termine di trenta giorni posto dall'articolo 39 comma 3 DPR n. 327/2001.
L'eccezione è però manifestamente infondata.
La norma richiamata riguarda infatti il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima effettuata dall'autorità espropriante, così come emerge dalla piana previsione letterale, secondo la quale
“il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità. L'opposizione va proposta, a pena di
decadenza, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto di stima”.
Nel caso per cui è processo, è invece del tutto evidente, così come chiarito anche nell'intestazione dell'atto introduttivo e come emerge dal fatto che nessuna stima è stata effettuata dal che il CP_3
ricorso è proposto ai sensi del quarto comma dell'articolo 39, riguardante la richiesta di determinazione della indennità ove essa non sia stata prevista dall'espropriante, con opposizione da proporre una volta
“decorso il termine di due mesi”.
Pertanto, dopo che il il 10/7/2017 ha rigettato la richiesta di indennizzo, ritenendolo Controparte_3
non dovuto (cfr. all. 23 fascicolo attoreo), e non ha invece formulato una stima non condivisa dal proprietario, la società attorea ha correttamente atteso due mesi per potere formulare la richiesta di indennizzo avanti alla Corte d'appello ai sensi dell'articolo 39 comma 4.
b) Venendo al merito, già si è detto in parte narrativa che il ricorrente ritiene si sia in presenza di un vincolo sostanzialmente espropriativo, posto dal PRG nel 1993 e poi sempre reiterato anche dal
PSC successivo, classificando i terreni con destinazione a servizio del campus universitario, con pagina 4 di 7 possibilità di edificazione solo a seguito di “intervento complessivo presentato dall' Parte_4
”, ciò che rende sostanzialmente impossibile ogni intervento edificatorio in quanto
[...]
subordinato alla volontà, nei fatti ostativa, di altro soggetto, con conseguente svuotamento pratico del contenuto della proprietà nel caso concreto (per l'illegittimità di tale vincolo reiterato in assenza di previsione di indennizzo, cfr. Corte cost. n. 179/1999, Cons. Stato Ad Plen. n. 24/1999, art. 39 DPR n.
327/2001).
Tale ricostruzione è però infondata in linea di fatto.
Infatti, i successivi articoli 147 e 148 delle norme tecniche di attuazione del PSC del 2007 non prevedono per l'area in questione la necessaria attuazione in capo ad un soggetto pubblico, ciò che in fatto esclude la configurabilità di un vincolo sostanzialmente espropriativo, potendosi al più parlare di un vincolo conformativo che pone semplici limitazioni e restrizioni ad interventi in funzione degli obiettivi di tutela dell'interesse pubblico e che non comportano indennizzi (cfr. Cons. Stato n.
759/20123 e Cons. Stato n. 3190/2019).
D'altronde, che l'area non sia assoggettata unicamente ad attuazione pubblica, essendo invece possibile anche l'iniziativa del privato, è acclarato dal fatto che nel 2007 i ricorrenti avevano presentato una manifestazione di interesse volta all'inserimento dell'area nel POC, onde poter poi procedere all'attuazione degli interventi consentiti;
ed il mancato accoglimento della proposta non è riconducibile alla presenza di un vincolo sostanzialmente espropriativo, ma a valutazioni discrezionali operate dall'amministrazione nell'esercizio della funzione pianificatoria, e solo per tale motivo, così come accaduto per moltissime altre richieste avanzate da privati, l'inserimento nel POC non è stato disposto.
Pertanto, se nel 1993 poteva effettivamente opinarsi che gli interventi sull'area di causa andavano effettuati esclusivamente su iniziativa congiunta di e così come argomentato dalla Parte_3 CP_3
ricorrente, a partire dalla variante al PSC approvata con atto del Consiglio Comunale 46/2007 e della conseguente revisione della classificazione dell'area, nessuna norma prevede che l'intervento sia da attivare esclusivamente in capo ad ente o soggetto pubblico (cfr. all. 9 fascicolo di parte convenuta); e pagina 5 di 7 ciò è stato lealmente riconosciuto in udienza di discussione davanti al Collegio anche da parte della difesa di parte attrice.
Alla luce di tutto quanto sopra, la domanda attorea deve essere rigettata, senza necessità di svolgere la CTU richiesta da parte attrice e rimanendo ovviamente assorbita ogni questione relativa alla quantificazione del danno dedotto, essendo gli interventi attuabili sull'area anche a seguito di iniziativa privata.
Né ha rilevanza ai fini del decidere la conversazione, registrata da parte attrice ed allegata agli atti,
relativa ad un incontro tra l'assessore all'urbanistica del un funzionario del settore Controparte_3
urbanistico e rappresentanti della società ricorrente: deve infatti osservarsi che la valutazione in ordine alla sussistenza ed alla natura del vincolo sul terreno, è questione giuridica riservata a questo Collegio,
indipendentemente da quale sia il soggettivo pensiero di assessori, tecnici e parti processuali;
e che eventuali comportamenti dell'ente pubblico ritenuti non coerenti con la normativa urbanistica,
andranno impugnati e censurati nelle relative sedi processuali.
c) In ragione di tutto quanto sopra, il ricorso va rigettato.
Nonostante la soccombenza attorea, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'articolo 92
comma 2 c.p.c., così come rimodulato a seguito della sentenza di Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare tra le parti la metà delle spese di lite, ragioni integrate dall'oggettiva e notevole complessità dell'analisi degli strumenti urbanistici rilevanti ai fini della decisione, come visto anche modificatisi nel tempo e anche ora in corso di ulteriore aggiornamento come confermato dalla difesa del in udienza di discussione;
mentre la rimanente metà è posta a carico della comunque CP_3
soccombente parte ricorrente, con liquidazione così come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bologna Sez. I Civile
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa pagina 6 di 7 - rigetta la domanda;
- condanna La a rifondere a la metà delle spese di lite del presente Controparte_1 Controparte_3
giudizio, che liquida per tale metà in € 10.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, compensando tra le parti la rimanente metà.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/1/2024
Bologna, 21/1/2024
Il Consigliere estensore dott. Gianluigi MORLINI
Il Presidente
dott. Giuseppe DE ROSA
pagina 7 di 7