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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 662/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 662/2022 R.G., avente a oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Parte_1
Salvatore Incardona e Francesco Maria Incardona;
- opponente -
CONTRO
, con l'avv. Erika Mangiameli;
Controparte_1
- opposto -
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 3 giugno 2022, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 36/2022, n. r.g. 452/2022, emesso in data 4 marzo 2024 dall'intestato Tribunale, poi notificato il 4 maggio 2022, con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 13.823,38, oltre la corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché delle spese del procedimento monitorio.
In particolare, la somma oggetto del provvedimento monitorio è risultata dovuta per il mancato pagamento del TFR maturato - e non corrisposto - al termine del rapporto di lavoro di svoltosi dal 2015 al 2020. Pt_2 A sostegno dell'opposizione, la società ricorrente ha eccepito l'avvenuto pagamento del TFR, attraverso acconti, siccome richiesto per iscritto dal lavoratore nel corso degli anni (cfr. all. 5). Inoltre, ha dedotto che l'opposto ha ricevuto tutte le somme derivanti dal rapporto di lavoro, per un ammontare complessivo di € 265.163,07, somma comprensiva del TFR. Tale circostanza comprovata anche dal contenuto del
CUD 2021, documento posto alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo, dal quale risulta che ha percepito l'importo ingiunto attraverso acconti e anticipazioni per € Pt_2
12.503,19 in costanza di rapporto ed € 865,23, somma versata insieme all'ultima retribuzione, come da busta paga.
Si è costituito in giudizio il lavoratore, contestando la provenienza delle richieste di anticipo e presentando “formale istanza di querela di falso” con riguardo alle firme ivi apposte e, dunque, negando la corrosione di anticipi del TFR. Inoltre, ha rilevato che, anche se dalle buste paga prodotte dall'opposta risultano, tra le voci retributive, anche tali anticipi, le stesse non sono mai state quietanzate, dunque, non proverebbero l'avvenuto pagamento della somma ingiunta. Pertanto, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e disposizione di
CTU.
L'udienza del 21 novembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
L'opposizione è infondata.
Occorre rammentare che, in base al generale principio di ripartizione dell'onere probatorio, spetta al datore di lavoro fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione, ossia dell'avvenuto pagamento. Ed infatti, in tema di obbligazioni contrattuali le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 13533/2001) hanno affermato che, salvo il caso di obbligazioni negative, è onere del creditore provare il titolo contrattuale e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore fornire la prova dell'eventuale fatto estintivo o modificativo del debito;
ciò in ragione della presunzione di persistenza del diritto posto alla base dell'art. 2697 comma
2 c.c., nonché del criterio di riferibilità o vicinanza della prova.
2 Ciò posto, pare opportuno evidenziare, alla stregua di una considerazione di carattere generale in ordine alle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, poiché il creditore opposto ha il potere di indicare e produrre nuove prove ad integrazione di quelle già poste a fondamento del ricorso proposto per ottenere il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge e, in particolare, l'efficacia probatoria dei documenti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma l'intero materiale probatorio acquisito nella causa in guisa che l'eventuale accertamento positivo dell'esistenza del credito travolge, superandole, le eventuali insufficienze o lacune della prova offerta nella fase monitoria.
In tal senso, il processo di opposizione a decreto ingiuntivo si sostanzia in un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (cfr. Cass.
n. 7036/1999 e, ancora, ex plurimis, Cass. nn. 475/1985; 3783/1985; 7777/1987;
297/1992; 10169/1997).
Nel caso di specie, come detto, parte opponente ha sostenuto di aver corrisposto tutte le retribuzioni maturate da nel corso del rapporto di lavoro, anche il TFR. Pt_2
Ora, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore (Cass. n. 31837 del 27/10/2022).
Pertanto, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le
3 condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c.
(Cass. n. 450 del 14/01/2020). Tuttavia, tale principio è destinato ad operare solo nel caso in cui il pagamento risulti specificamente riferibile ad uno specifico credito, ed in particolare a quello dedotto in giudizio. È stato, infatti precisato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (Cass. n. 19039 del 16/07/2019; Cass. n. 3902/1977; Cass. n. 1041/1998; Cass. n.
1571/2000; Cass. n. 14741/2006).
In materia di rapporto di lavoro, è stato specificato che “ove il datore di lavoro imputi erroneamente ad una determinata voce della retribuzione complessiva una somma superiore a quella effettivamente dovuta, l'eccedenza può essere validamente imputata ad altra voce della retribuzione non corrisposta integralmente;
quando tuttavia il lavoratore contesti, sia pure in forma generica, la causale delle somme a lui corrisposte, è onere del datore di lavoro comprovare l'avvenuto pagamento con specifico riferimento a ciascuna voce della retribuzione dedotta in giudizio” (Cass n.
7278/1991, su caso analogo a quello in esame).
Ciò posto, al fine di valutare la corrispondenza dei pagamenti effettuati con le voci retributive maturate nel corso del rapporto, quindi anche con riferimento al TFR, è stata disposta CTU contabile con il seguente quesito: “valuti il CTU, sulla base della documentazione versata in atti, l'eventuale corrispondenza tra gli importi effettivamente corrisposti sulla base dei bonifici e delle quietanze con quelli indicati nelle buste paga prodotte dall'opponente” (cfr. ordinanza del 15 maggio 2023). A seguito del deposito di ulteriori distinte di pagamento da parte dall'opponente, avvenuta con le note dell'8 gennaio 2024, è stato chiesto al CTU di considerare nel calcolo anche tali prove (sempre acquisibili considerando che l'eccezione di pagamento integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice, cfr. ex multis Cass.
4 41474/2021), eccetto quelle che non attestano, con certezza, il ricevimento e l'invio del denaro da parte dei soggetti in giudizio (cfr. ordinanza del 16 maggio 2024).
Ebbene, il CTU, con modalità di calcolo corrette e dunque condivise da questo giudice, ha concluso che “…a fronte di retribuzioni nette da corrispondere per euro
177.409,89, sono stati individuati pagamenti (per bonifico e cambiali) per euro
180.790,19. Tuttavia, non è stato possibile determinare la effettiva corrispondenza tra
l'ammontare delle effettive somme corrisposte con quelle indicate nelle buste paga prodotte. In detto quadro non appaiono emergere differenze a favore del ricorrente”.
Dalle risultanze contabili, dunque, è emerso che seppur il datore di lavoro ha corrisposto all'opposto importi superiori a quelli spettanti in base alle buste paga, non è stato possibile individuare quale pagamento fosse corrispondente al credito dovuto a titolo di TFR. Ciò determina, in armonia ai principi richiamati, che non è stata data prova del pagamento del credito oggetto di ingiunzione, sicché l'opposizione deve essere rigettata.
3. Conclusioni e spese di lite.
Il motivo assorbente illustrato, esime il Tribunale dall'esame delle altre eccezioni proposte dall'opposto, anche dell'istanza di querela di falso proposta avverso la documentazione prodotta da parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. opponente. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della materia e del valore della controversia, della complessità delle questioni affrontate e delle fasi di giudizio svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta l'opposizione e per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 36/2022; condanna parte opponente alle spese del giudizio, in favore di parte opposta, che liquida nella misura complessiva di € 2.695,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte opponente.
5 Gela, 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 662/2022 R.G., avente a oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Parte_1
Salvatore Incardona e Francesco Maria Incardona;
- opponente -
CONTRO
, con l'avv. Erika Mangiameli;
Controparte_1
- opposto -
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 3 giugno 2022, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 36/2022, n. r.g. 452/2022, emesso in data 4 marzo 2024 dall'intestato Tribunale, poi notificato il 4 maggio 2022, con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 13.823,38, oltre la corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché delle spese del procedimento monitorio.
In particolare, la somma oggetto del provvedimento monitorio è risultata dovuta per il mancato pagamento del TFR maturato - e non corrisposto - al termine del rapporto di lavoro di svoltosi dal 2015 al 2020. Pt_2 A sostegno dell'opposizione, la società ricorrente ha eccepito l'avvenuto pagamento del TFR, attraverso acconti, siccome richiesto per iscritto dal lavoratore nel corso degli anni (cfr. all. 5). Inoltre, ha dedotto che l'opposto ha ricevuto tutte le somme derivanti dal rapporto di lavoro, per un ammontare complessivo di € 265.163,07, somma comprensiva del TFR. Tale circostanza comprovata anche dal contenuto del
CUD 2021, documento posto alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo, dal quale risulta che ha percepito l'importo ingiunto attraverso acconti e anticipazioni per € Pt_2
12.503,19 in costanza di rapporto ed € 865,23, somma versata insieme all'ultima retribuzione, come da busta paga.
Si è costituito in giudizio il lavoratore, contestando la provenienza delle richieste di anticipo e presentando “formale istanza di querela di falso” con riguardo alle firme ivi apposte e, dunque, negando la corrosione di anticipi del TFR. Inoltre, ha rilevato che, anche se dalle buste paga prodotte dall'opposta risultano, tra le voci retributive, anche tali anticipi, le stesse non sono mai state quietanzate, dunque, non proverebbero l'avvenuto pagamento della somma ingiunta. Pertanto, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e disposizione di
CTU.
L'udienza del 21 novembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
L'opposizione è infondata.
Occorre rammentare che, in base al generale principio di ripartizione dell'onere probatorio, spetta al datore di lavoro fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione, ossia dell'avvenuto pagamento. Ed infatti, in tema di obbligazioni contrattuali le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 13533/2001) hanno affermato che, salvo il caso di obbligazioni negative, è onere del creditore provare il titolo contrattuale e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore fornire la prova dell'eventuale fatto estintivo o modificativo del debito;
ciò in ragione della presunzione di persistenza del diritto posto alla base dell'art. 2697 comma
2 c.c., nonché del criterio di riferibilità o vicinanza della prova.
2 Ciò posto, pare opportuno evidenziare, alla stregua di una considerazione di carattere generale in ordine alle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, poiché il creditore opposto ha il potere di indicare e produrre nuove prove ad integrazione di quelle già poste a fondamento del ricorso proposto per ottenere il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge e, in particolare, l'efficacia probatoria dei documenti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma l'intero materiale probatorio acquisito nella causa in guisa che l'eventuale accertamento positivo dell'esistenza del credito travolge, superandole, le eventuali insufficienze o lacune della prova offerta nella fase monitoria.
In tal senso, il processo di opposizione a decreto ingiuntivo si sostanzia in un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (cfr. Cass.
n. 7036/1999 e, ancora, ex plurimis, Cass. nn. 475/1985; 3783/1985; 7777/1987;
297/1992; 10169/1997).
Nel caso di specie, come detto, parte opponente ha sostenuto di aver corrisposto tutte le retribuzioni maturate da nel corso del rapporto di lavoro, anche il TFR. Pt_2
Ora, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore (Cass. n. 31837 del 27/10/2022).
Pertanto, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le
3 condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c.
(Cass. n. 450 del 14/01/2020). Tuttavia, tale principio è destinato ad operare solo nel caso in cui il pagamento risulti specificamente riferibile ad uno specifico credito, ed in particolare a quello dedotto in giudizio. È stato, infatti precisato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (Cass. n. 19039 del 16/07/2019; Cass. n. 3902/1977; Cass. n. 1041/1998; Cass. n.
1571/2000; Cass. n. 14741/2006).
In materia di rapporto di lavoro, è stato specificato che “ove il datore di lavoro imputi erroneamente ad una determinata voce della retribuzione complessiva una somma superiore a quella effettivamente dovuta, l'eccedenza può essere validamente imputata ad altra voce della retribuzione non corrisposta integralmente;
quando tuttavia il lavoratore contesti, sia pure in forma generica, la causale delle somme a lui corrisposte, è onere del datore di lavoro comprovare l'avvenuto pagamento con specifico riferimento a ciascuna voce della retribuzione dedotta in giudizio” (Cass n.
7278/1991, su caso analogo a quello in esame).
Ciò posto, al fine di valutare la corrispondenza dei pagamenti effettuati con le voci retributive maturate nel corso del rapporto, quindi anche con riferimento al TFR, è stata disposta CTU contabile con il seguente quesito: “valuti il CTU, sulla base della documentazione versata in atti, l'eventuale corrispondenza tra gli importi effettivamente corrisposti sulla base dei bonifici e delle quietanze con quelli indicati nelle buste paga prodotte dall'opponente” (cfr. ordinanza del 15 maggio 2023). A seguito del deposito di ulteriori distinte di pagamento da parte dall'opponente, avvenuta con le note dell'8 gennaio 2024, è stato chiesto al CTU di considerare nel calcolo anche tali prove (sempre acquisibili considerando che l'eccezione di pagamento integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice, cfr. ex multis Cass.
4 41474/2021), eccetto quelle che non attestano, con certezza, il ricevimento e l'invio del denaro da parte dei soggetti in giudizio (cfr. ordinanza del 16 maggio 2024).
Ebbene, il CTU, con modalità di calcolo corrette e dunque condivise da questo giudice, ha concluso che “…a fronte di retribuzioni nette da corrispondere per euro
177.409,89, sono stati individuati pagamenti (per bonifico e cambiali) per euro
180.790,19. Tuttavia, non è stato possibile determinare la effettiva corrispondenza tra
l'ammontare delle effettive somme corrisposte con quelle indicate nelle buste paga prodotte. In detto quadro non appaiono emergere differenze a favore del ricorrente”.
Dalle risultanze contabili, dunque, è emerso che seppur il datore di lavoro ha corrisposto all'opposto importi superiori a quelli spettanti in base alle buste paga, non è stato possibile individuare quale pagamento fosse corrispondente al credito dovuto a titolo di TFR. Ciò determina, in armonia ai principi richiamati, che non è stata data prova del pagamento del credito oggetto di ingiunzione, sicché l'opposizione deve essere rigettata.
3. Conclusioni e spese di lite.
Il motivo assorbente illustrato, esime il Tribunale dall'esame delle altre eccezioni proposte dall'opposto, anche dell'istanza di querela di falso proposta avverso la documentazione prodotta da parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. opponente. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della materia e del valore della controversia, della complessità delle questioni affrontate e delle fasi di giudizio svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta l'opposizione e per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 36/2022; condanna parte opponente alle spese del giudizio, in favore di parte opposta, che liquida nella misura complessiva di € 2.695,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte opponente.
5 Gela, 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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