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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7624 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro – in persona della dott. M. Rosaria Elmino, all'udienza di discussione del 23 ottobre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso la seguente S E N T E N Z A
Nella controversia iscritta al n. 11749/2023 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
T R A
nato Napoli il 11/02/1973 Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall' avv.to Luca Rippa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al viale Dei Pini n. 44; OPPONENTE E
in persona del suo l.r.p.t, anche quale procuratore speciale della CP_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi giusta procura generale alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliata in Napoli alla via De Gasperi n. 55 presso l'Ufficio Legale CP_1
OPPOSTA NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3 elettivamente domiciliata in Portici alla via Salute n.17 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Cuomo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21.06.2023 parte opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso le seguenti intimazioni di pagamento: n. 071/2021/9017478/01/000 e n. 071/2022/90249286/81/000 notificate entrambe in data 17.5.2023 limitatamente alle pretese previdenziali portate dai seguenti avvisi di CP_1 addebito: Avviso di addebito n. 371/2012/0008248611/000 - presumibilmente notificato in data 17/10/2012 ed avente ad oggetto contributi previdenziali per gli anni 2005 e 2012 per la somma di Euro 3.894,56 - e Avviso di addebito n. 371/2012/0016003288/000 - presumibilmente notificato in data 17/10/2012 ed avente ad oggetto contributi previdenziali per gli anni 2005 e 2013 per la somma di Euro 1.286,18. Eccepiva l'inesistenza/nullità della notifica degli atti presupposti (avvisi di addebito) e, pertanto, la prescrizione e decadenza dei crediti contributivi;
eccepiva altresì che le intimazioni di pagamento impugnate erano del tutto sfornite di motivazione tale da consentire una piena conoscenza dei fatti contestati e garantire, così, il diritto di difesa.
Formulava preliminarmente istanza di sospensione provvisoria della esecutorietà del ruolo e chiedeva, infine, nelle proprie conclusioni : “ dichiarare la nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia delle opposte intimazioni di pagamento l'intimazione numero 071/2021/9017478/01/000 nonché l'intimazione di pagamento n. 071/2022/90249286/81/000 ed ogni atto presupposto o conseguenziale a queste, limitatamente agli avvisi di addebito presupposti aventi ad oggetto contributi previdenziali con ogni conseguenza di legge e conseguente declaratoria di nullità, inefficacia ed illegittimità di tutti gli atti connessi e consequenziali, per le motivazioni tutte di cui in premessa, accertando l'inesistenza del credito vantato dai singoli enti impositori per effetto della intervenuta prescrizione e/o decadenza e con declaratoria di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
dichiarare, altresì, la nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia dei presupposti avvisi di addebito numeri 371/2012/0008248611/000 e n. 371/2012/0016003288/000 e dei relativi ruoli esattoriali per i motivi già evidenziati in atti;
condannare gli Enti convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva il CP_1 difetto di legittimazione passiva della l'inammissibilità del ricorso e nel CP_4 merito chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza dell'opposizione. Allegava a tale riguardo la ritualità delle notifiche sia della intimazione di pagamento che degli avvisi di addebito sottesi. Si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto della Controparte_5 domanda in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni indicate in memoria. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione. All'odierna udienza – non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, attesa la natura documentale della causa - la causa veniva discussa e decisa come da sentenza depositata in via telematica e della quale veniva data lettura. Va preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della poiché trattandosi - nella specie - di crediti maturati ed accertati CP_4 successivamente all'1-1-2006, essi non sono stati oggetto della cessione di cui all'art.13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (v., per il differimento ai crediti fino al 31-12-2005, legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138).
Alla stregua della prospettazione di cui al ricorso, si è dinanzi ad un'opposizione proposta avverso un atto specifico (intimazione) in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione e che denota la minaccia di azione esecutiva. Di conseguenza non vi è la prospettata carenza di interesse ad agire, in quanto parte ricorrente ha innanzitutto dedotto a fondamento della opposizione la sussistenza di una causa estintiva del diritto portato dal titolo esecutivo (prescrizione pretese contributive antecedente alla notifica dei rispettivi avvisi di addebito), in CP_1 relazione al quale il concessionario ha notificato apposito atto di intimazione prodromico all'istaurazione di una procedura di riscossione coattiva.
L'azione proposta va innanzitutto qualificata quale opposizione all'esecuzione di cui all'art. 24 Dlgs. 46/99, essendo essa volta a far valere una causa estintiva dei crediti vantati dall' nei confronti del ricorrente (prescrizione) maturatasi CP_1 antecedentemente rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. Attraverso l'impugnazione delle intimazioni di pagamento, difatti, parte opponente ha inteso chiedere il recupero di tutela avverso gli atti prodromici (avvisi di addebito) che assume essere stati mai notificati. La domanda va inoltre qualificata anche quale opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cpc) nella parte in cui vengono fatti valere vizi riguardanti la regolarità del contenuto formale dell'atto impugnato (idest: omessa notifica degli atti prodromici contenenti i crediti vantati dall' in violazione della sequenza procedimentale legale;
CP_1 decadenza;
omessa o incompleta indicazione dei crediti contenuta nelle intimazioni di pagamento, con conseguente lesione del diritto di difesa) L'art. 24, III comma, del d.l.gs. 26 febbraio 1999 n.46 difatti prevede che l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo può essere proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. La disposizione pone, evidentemente, un termine di decadenza alla proposizione della domanda giudiziaria, per il quale grava a carico della parte che intende proporre la domanda provare di avere agito tempestivamente, ovvero di essere incorso nella decadenza per causa a lui non imputabile (v. tra le altre Cass. 5-12-2001 n. 15369). In merito all'individuazione dei termini per impugnare la cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, iscritti a ruolo, va precisato tuttavia che - ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 602 del 1973 – trova applicazione l'art 29, II comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi deve proporsi entro cinque giorni dalla notifica della cartella, (elevato a venti dall'art. 2, III comma, lettera e), n. 41, del dl. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha modificato l'articolo 617, secondo comma del c.p.c.). Spetta al giudice qualificare il tipo di impugnazione scelta dal contribuente, interpretando la domanda (Cass. S.U. 16412 del 2007). Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - nel caso di specie - risulta intempestiva e pertanto inammissibile, in quanto il presente ricorso è stato depositato in data 21.6.2023, oltre il termine di venti giorni dalla data della notifica delle intimazioni di pagamento (17.5.2023, cfr. in atti).
Passando invece al motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 24 Dlgsl cit., e pertanto alla verifica della eccezione circa il dedotto integrale decorso della prescrizione estintiva (quinquennale) dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito posti a base dell'intimazione di pagamento impugnata decorrente dalla scadenza dei crediti stessi, deve osservarsi quanto segue. Attraverso l'opposizione all'esecuzione in parola si offre una “tutela recuperatoria”, nel senso cioè di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente (non notificato) allorché il debitore abbia avuto contezza della propria posizione debitoria solo successivamente alla notifica del successivo atto procedimentale (intimazione di pagamento) Tale facoltà si giustifica quindi (solo ed esclusivamente) allorché il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico, e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, consentendogli di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità o inesistenza della notifica di essa. A tal fine assume portata dirimente la verifica circa la sussistenza e validità della notifica dei titoli innanzi indicati.
Vanno pertanto esaminate le copie delle relate di notifica degli avvisi allegate dall' resistente alla produzione del relativo fascicolo. CP_6
Le stesse risultano essere stata perfezionate rispettivamente: in data 27.10.2012 a mani (n. 371 2012 00082486 11 000); in data 23.1.2013 a mani (n. 371 2012 00160032 88 000). A tal proposito va rammentato – in punto di diritto – che solo la relata costituisce prova adeguata della circostanza dell'avvenuta notifica delle cartelle (o avvisi di addebito), contenendo la stessa la trascrizione delle modalità concrete con cui è stata effettuata e le circostanze rilevate da parte del notificante. Ed invero l'unico mezzo idoneo per contrastare le risultanze della relata è quello di inficiare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza con la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, procedimento la cui specifica finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria. Ne deriva che sotto il profilo dedotto (estinzione del credito contributivo per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla data di scadenza degli obblighi contributivi) l'opposizione si appalesa intempestiva e pertanto la stessa è inammissibile;
parte opponente difatti non ha proposto rituale ricorso nel termine decadenziale (gg.40) dalla data delle rispettive notifiche degli avvisi suindicati.
Nel ricorso, tuttavia, parte ricorrente ha fatto valere anche un ulteriore motivo di opposizione/eccezione, costituito dell'integrale decorso del termine prescrizionale quinquennale a decorrere dalla data della notifica degli avvisi di addebito senza atti interruttivi ulteriori sino alla notifica delle intimazioni di pagamento avvenute il 17.5.2023 (cfr. supra). Tale eccezione integra una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc, avendo il ricorrente fatto valere una causa estintiva del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo (id est avviso di addebito) ed alla sua notifica. Sotto tale profilo l'opposizione è pertanto innanzitutto ammissibile – in quanto proposta nel termine di gg. 40 dalla notifica dell'intimazione - e, nel merito, risulta fondata. Ed invero deve premettersi che, a partire dalle rispettive date di notifica (cfr. supra: 27.10.2012 e 23.1.2013), il termine prescrizionale quinquennale non risulta interamente decorso, avendo dato dimostrazione dell'avvenuta notifica di un CP_7 duplice atto interruttivo successivo:
- in data 17.5.2016 intimazione di pagamento n. 07120169022580242000
- in data 21.10.2016 atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 (cfr. relate in atti). Anche in questo caso le notifiche appaiono ritualmente effettuate con consegna di entrambi i plichi a persona qualificatasi come “destinatario”. Tuttavia, anche tenendosi conto della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale relativa al periodo della pandemia da CO (e pertanto innanzitutto dal decreto cd. Cura Italia n. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 per giorni 129, nonché dal successivo provvedimento normativo cd. milleproroghe - art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2021, n. 21 - a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 per ulteriori 182 giorni) risulta comunque essersi compiuta interamente la prescrizione quinquennale. In vista della sospensione in parola, difatti, il termine – che sarebbe scaduto alla data del 21.10.2021, decorrendo il quinquennio dall'ultimo atto interruttivo di cui innanzi - va prolungato di complessivi 129 + 182 giorni, giungendosi alla data finale del 29 agosto 2022; ne consegue che esso risulta comunque interamente decorso alla data – solo successiva – della notifica alla parte opponente dei successivi atti interruttivi, costituti dalle intimazioni di pagamento impugnate (17.5.2023).
Da tanto deriva che il diritto dell' alla riscossione dei contributi risulta CP_1 prescritto e, conseguentemente, le pretese creditorie poste a base delle intimazioni di pagamento e degli avvisi di addebito indicati in ricorso risultano non dovuti. L'opposizione va dunque accolta. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico delle resistenti in solido tra loro e liquidate come da dispositivo alla stregua dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per l'effetto dichiara la nullità delle intimazioni di pagamento n. 071/2021/9017478/01/000 e n. 071/2022/90249286/81/000 nonché degli avvisi di addebito n. 371/2012/0008248611/000 e n. 371/2012/0016003288/000 per essere i relativi crediti vantati dall' estinti CP_1 per intervenuta prescrizione;
2) Condanna le resistenti ed , in solido tra loro, al pagamento delle CP_1 CP_7 spese di lite in favore del ricorrente, liquidando le stesse in complessivi euro 2.140,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario. Napoli, 23 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Elmino
Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro – in persona della dott. M. Rosaria Elmino, all'udienza di discussione del 23 ottobre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso la seguente S E N T E N Z A
Nella controversia iscritta al n. 11749/2023 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
T R A
nato Napoli il 11/02/1973 Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall' avv.to Luca Rippa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al viale Dei Pini n. 44; OPPONENTE E
in persona del suo l.r.p.t, anche quale procuratore speciale della CP_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi giusta procura generale alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliata in Napoli alla via De Gasperi n. 55 presso l'Ufficio Legale CP_1
OPPOSTA NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3 elettivamente domiciliata in Portici alla via Salute n.17 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Cuomo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21.06.2023 parte opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso le seguenti intimazioni di pagamento: n. 071/2021/9017478/01/000 e n. 071/2022/90249286/81/000 notificate entrambe in data 17.5.2023 limitatamente alle pretese previdenziali portate dai seguenti avvisi di CP_1 addebito: Avviso di addebito n. 371/2012/0008248611/000 - presumibilmente notificato in data 17/10/2012 ed avente ad oggetto contributi previdenziali per gli anni 2005 e 2012 per la somma di Euro 3.894,56 - e Avviso di addebito n. 371/2012/0016003288/000 - presumibilmente notificato in data 17/10/2012 ed avente ad oggetto contributi previdenziali per gli anni 2005 e 2013 per la somma di Euro 1.286,18. Eccepiva l'inesistenza/nullità della notifica degli atti presupposti (avvisi di addebito) e, pertanto, la prescrizione e decadenza dei crediti contributivi;
eccepiva altresì che le intimazioni di pagamento impugnate erano del tutto sfornite di motivazione tale da consentire una piena conoscenza dei fatti contestati e garantire, così, il diritto di difesa.
Formulava preliminarmente istanza di sospensione provvisoria della esecutorietà del ruolo e chiedeva, infine, nelle proprie conclusioni : “ dichiarare la nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia delle opposte intimazioni di pagamento l'intimazione numero 071/2021/9017478/01/000 nonché l'intimazione di pagamento n. 071/2022/90249286/81/000 ed ogni atto presupposto o conseguenziale a queste, limitatamente agli avvisi di addebito presupposti aventi ad oggetto contributi previdenziali con ogni conseguenza di legge e conseguente declaratoria di nullità, inefficacia ed illegittimità di tutti gli atti connessi e consequenziali, per le motivazioni tutte di cui in premessa, accertando l'inesistenza del credito vantato dai singoli enti impositori per effetto della intervenuta prescrizione e/o decadenza e con declaratoria di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
dichiarare, altresì, la nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia dei presupposti avvisi di addebito numeri 371/2012/0008248611/000 e n. 371/2012/0016003288/000 e dei relativi ruoli esattoriali per i motivi già evidenziati in atti;
condannare gli Enti convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva il CP_1 difetto di legittimazione passiva della l'inammissibilità del ricorso e nel CP_4 merito chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza dell'opposizione. Allegava a tale riguardo la ritualità delle notifiche sia della intimazione di pagamento che degli avvisi di addebito sottesi. Si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto della Controparte_5 domanda in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni indicate in memoria. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione. All'odierna udienza – non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, attesa la natura documentale della causa - la causa veniva discussa e decisa come da sentenza depositata in via telematica e della quale veniva data lettura. Va preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della poiché trattandosi - nella specie - di crediti maturati ed accertati CP_4 successivamente all'1-1-2006, essi non sono stati oggetto della cessione di cui all'art.13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (v., per il differimento ai crediti fino al 31-12-2005, legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138).
Alla stregua della prospettazione di cui al ricorso, si è dinanzi ad un'opposizione proposta avverso un atto specifico (intimazione) in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione e che denota la minaccia di azione esecutiva. Di conseguenza non vi è la prospettata carenza di interesse ad agire, in quanto parte ricorrente ha innanzitutto dedotto a fondamento della opposizione la sussistenza di una causa estintiva del diritto portato dal titolo esecutivo (prescrizione pretese contributive antecedente alla notifica dei rispettivi avvisi di addebito), in CP_1 relazione al quale il concessionario ha notificato apposito atto di intimazione prodromico all'istaurazione di una procedura di riscossione coattiva.
L'azione proposta va innanzitutto qualificata quale opposizione all'esecuzione di cui all'art. 24 Dlgs. 46/99, essendo essa volta a far valere una causa estintiva dei crediti vantati dall' nei confronti del ricorrente (prescrizione) maturatasi CP_1 antecedentemente rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. Attraverso l'impugnazione delle intimazioni di pagamento, difatti, parte opponente ha inteso chiedere il recupero di tutela avverso gli atti prodromici (avvisi di addebito) che assume essere stati mai notificati. La domanda va inoltre qualificata anche quale opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cpc) nella parte in cui vengono fatti valere vizi riguardanti la regolarità del contenuto formale dell'atto impugnato (idest: omessa notifica degli atti prodromici contenenti i crediti vantati dall' in violazione della sequenza procedimentale legale;
CP_1 decadenza;
omessa o incompleta indicazione dei crediti contenuta nelle intimazioni di pagamento, con conseguente lesione del diritto di difesa) L'art. 24, III comma, del d.l.gs. 26 febbraio 1999 n.46 difatti prevede che l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo può essere proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. La disposizione pone, evidentemente, un termine di decadenza alla proposizione della domanda giudiziaria, per il quale grava a carico della parte che intende proporre la domanda provare di avere agito tempestivamente, ovvero di essere incorso nella decadenza per causa a lui non imputabile (v. tra le altre Cass. 5-12-2001 n. 15369). In merito all'individuazione dei termini per impugnare la cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, iscritti a ruolo, va precisato tuttavia che - ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 602 del 1973 – trova applicazione l'art 29, II comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi deve proporsi entro cinque giorni dalla notifica della cartella, (elevato a venti dall'art. 2, III comma, lettera e), n. 41, del dl. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha modificato l'articolo 617, secondo comma del c.p.c.). Spetta al giudice qualificare il tipo di impugnazione scelta dal contribuente, interpretando la domanda (Cass. S.U. 16412 del 2007). Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - nel caso di specie - risulta intempestiva e pertanto inammissibile, in quanto il presente ricorso è stato depositato in data 21.6.2023, oltre il termine di venti giorni dalla data della notifica delle intimazioni di pagamento (17.5.2023, cfr. in atti).
Passando invece al motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 24 Dlgsl cit., e pertanto alla verifica della eccezione circa il dedotto integrale decorso della prescrizione estintiva (quinquennale) dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito posti a base dell'intimazione di pagamento impugnata decorrente dalla scadenza dei crediti stessi, deve osservarsi quanto segue. Attraverso l'opposizione all'esecuzione in parola si offre una “tutela recuperatoria”, nel senso cioè di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente (non notificato) allorché il debitore abbia avuto contezza della propria posizione debitoria solo successivamente alla notifica del successivo atto procedimentale (intimazione di pagamento) Tale facoltà si giustifica quindi (solo ed esclusivamente) allorché il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico, e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, consentendogli di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità o inesistenza della notifica di essa. A tal fine assume portata dirimente la verifica circa la sussistenza e validità della notifica dei titoli innanzi indicati.
Vanno pertanto esaminate le copie delle relate di notifica degli avvisi allegate dall' resistente alla produzione del relativo fascicolo. CP_6
Le stesse risultano essere stata perfezionate rispettivamente: in data 27.10.2012 a mani (n. 371 2012 00082486 11 000); in data 23.1.2013 a mani (n. 371 2012 00160032 88 000). A tal proposito va rammentato – in punto di diritto – che solo la relata costituisce prova adeguata della circostanza dell'avvenuta notifica delle cartelle (o avvisi di addebito), contenendo la stessa la trascrizione delle modalità concrete con cui è stata effettuata e le circostanze rilevate da parte del notificante. Ed invero l'unico mezzo idoneo per contrastare le risultanze della relata è quello di inficiare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza con la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, procedimento la cui specifica finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria. Ne deriva che sotto il profilo dedotto (estinzione del credito contributivo per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla data di scadenza degli obblighi contributivi) l'opposizione si appalesa intempestiva e pertanto la stessa è inammissibile;
parte opponente difatti non ha proposto rituale ricorso nel termine decadenziale (gg.40) dalla data delle rispettive notifiche degli avvisi suindicati.
Nel ricorso, tuttavia, parte ricorrente ha fatto valere anche un ulteriore motivo di opposizione/eccezione, costituito dell'integrale decorso del termine prescrizionale quinquennale a decorrere dalla data della notifica degli avvisi di addebito senza atti interruttivi ulteriori sino alla notifica delle intimazioni di pagamento avvenute il 17.5.2023 (cfr. supra). Tale eccezione integra una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc, avendo il ricorrente fatto valere una causa estintiva del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo (id est avviso di addebito) ed alla sua notifica. Sotto tale profilo l'opposizione è pertanto innanzitutto ammissibile – in quanto proposta nel termine di gg. 40 dalla notifica dell'intimazione - e, nel merito, risulta fondata. Ed invero deve premettersi che, a partire dalle rispettive date di notifica (cfr. supra: 27.10.2012 e 23.1.2013), il termine prescrizionale quinquennale non risulta interamente decorso, avendo dato dimostrazione dell'avvenuta notifica di un CP_7 duplice atto interruttivo successivo:
- in data 17.5.2016 intimazione di pagamento n. 07120169022580242000
- in data 21.10.2016 atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 (cfr. relate in atti). Anche in questo caso le notifiche appaiono ritualmente effettuate con consegna di entrambi i plichi a persona qualificatasi come “destinatario”. Tuttavia, anche tenendosi conto della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale relativa al periodo della pandemia da CO (e pertanto innanzitutto dal decreto cd. Cura Italia n. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 per giorni 129, nonché dal successivo provvedimento normativo cd. milleproroghe - art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2021, n. 21 - a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 per ulteriori 182 giorni) risulta comunque essersi compiuta interamente la prescrizione quinquennale. In vista della sospensione in parola, difatti, il termine – che sarebbe scaduto alla data del 21.10.2021, decorrendo il quinquennio dall'ultimo atto interruttivo di cui innanzi - va prolungato di complessivi 129 + 182 giorni, giungendosi alla data finale del 29 agosto 2022; ne consegue che esso risulta comunque interamente decorso alla data – solo successiva – della notifica alla parte opponente dei successivi atti interruttivi, costituti dalle intimazioni di pagamento impugnate (17.5.2023).
Da tanto deriva che il diritto dell' alla riscossione dei contributi risulta CP_1 prescritto e, conseguentemente, le pretese creditorie poste a base delle intimazioni di pagamento e degli avvisi di addebito indicati in ricorso risultano non dovuti. L'opposizione va dunque accolta. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico delle resistenti in solido tra loro e liquidate come da dispositivo alla stregua dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per l'effetto dichiara la nullità delle intimazioni di pagamento n. 071/2021/9017478/01/000 e n. 071/2022/90249286/81/000 nonché degli avvisi di addebito n. 371/2012/0008248611/000 e n. 371/2012/0016003288/000 per essere i relativi crediti vantati dall' estinti CP_1 per intervenuta prescrizione;
2) Condanna le resistenti ed , in solido tra loro, al pagamento delle CP_1 CP_7 spese di lite in favore del ricorrente, liquidando le stesse in complessivi euro 2.140,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario. Napoli, 23 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Elmino