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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3967/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
TOFFANELLO NICOLA, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 4 ottobre
1997 a Cavarzere (VE) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cavarzere dell'anno 1997 al n. 10 Parte I per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune.
2) Dichiarare, allo stato, l'indipendenza economica dei coniugi con conseguente rinuncia da parte della sig.ra a qualsiasi forma di mantenimento.” Parte_2
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.09.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data 04.10.1997, contratto matrimonio con rito civile a Cavarzere, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 10, Parte I, anno 1997, del medesimo Comune;
che da tale unione Per_ nasceva in data 05.04.1998 la figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che gli stessi fissavano la residenza familiare in Cavarzere (VE) Località Cà Matte n. 3; che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con sentenza n. 1778/2023 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 30.09.2025 per il 18.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti il 01.10.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nell'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 18.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico
Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento giudiziale definito con sentenza n. 1778/2023 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese stante il carattere congiunto del ricorso.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 04/10/1997 con rito civile da e , iscritto nel registro atti di matrimonio (alla parte Parte_1 Parte_2
I, n. 10, dell'anno 1997) del Comune di Cavarzere.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate: dichiara, allo stato, l'indipendenza economica dei coniugi con conseguente rinuncia da parte della sig.ra a qualsiasi forma di mantenimento. Parte_2
- Nulla per le spese. Così deciso in Venezia il 19.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
TOFFANELLO NICOLA, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 4 ottobre
1997 a Cavarzere (VE) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cavarzere dell'anno 1997 al n. 10 Parte I per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune.
2) Dichiarare, allo stato, l'indipendenza economica dei coniugi con conseguente rinuncia da parte della sig.ra a qualsiasi forma di mantenimento.” Parte_2
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.09.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data 04.10.1997, contratto matrimonio con rito civile a Cavarzere, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 10, Parte I, anno 1997, del medesimo Comune;
che da tale unione Per_ nasceva in data 05.04.1998 la figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che gli stessi fissavano la residenza familiare in Cavarzere (VE) Località Cà Matte n. 3; che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con sentenza n. 1778/2023 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 30.09.2025 per il 18.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti il 01.10.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nell'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 18.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico
Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento giudiziale definito con sentenza n. 1778/2023 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese stante il carattere congiunto del ricorso.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 04/10/1997 con rito civile da e , iscritto nel registro atti di matrimonio (alla parte Parte_1 Parte_2
I, n. 10, dell'anno 1997) del Comune di Cavarzere.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate: dichiara, allo stato, l'indipendenza economica dei coniugi con conseguente rinuncia da parte della sig.ra a qualsiasi forma di mantenimento. Parte_2
- Nulla per le spese. Così deciso in Venezia il 19.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero