TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/10/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 80/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Carlo RI BU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 80 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
(C.F. Parte_1
/P.I.: ), in persona del curatore p.t. con l'avv. Fallucca P.IVA_1
PI TI (pec domiciliazione: . Email_1 Email_2
[...]
Attrice
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
e nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
26.1.1973 (C.F.: ) CodiceFiscale_2
Convenuti contumaci
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da nota di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositata, con la quale parte attrice ha insistito in quanto chiesto e dedotto in atto di citazione e nella memoria conclusionale, a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la
RA attrice indicata in epigrafe ha esposto:
- che in data 19.11.2021, successivamente alla dichiarazione di fallimento della (pronunciata in data Parte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n° 80/2024
8.11.2021), - già liquidatore della società medesima CP_1
fino alla dichiarazione di fallimento - ha donato alla figlia CP_2
l'immobile sito nel Comune di Calatafimi Segesta,
[...]
RA CH identificato al NCEU del detto comune al foglio
82 con le particelle 117-114-474-115 (soppresso) – 473 (atto ai rogiti del Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti Persona_1
di Trapani e Marsala, recante il n. Rep. 42447/27150 e trascritto in data 25.11.2021 ai nn. 23468 R.G. e 18690 R.P.);
- di aver promosso nei confronti di , con atto di CP_1
citazione notificato in data 28.9.2022, azione di responsabilità ex art. 146 L.F. innanzi al Tribunale di Palermo (proc. R.G. n. 12155/2022),
chiedendo, a titolo di risarcimento del danno, la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 657.233,58 o di quella maggiore o minore accertata nel corso del giudizio;
- che nella fase istruttoria di detto giudizio, è stata disposta CTU che ha calcolato nell'importo approssimativo di € 300.000,00 il danno economico riportato dalla società in conseguenza delle gravi responsabilità ex art. 146 L.F. imputate al;
CP_1
- che il Tribunale di Palermo con ordinanza del 12.12.2023,
ritenendo la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del
periculum in mora, ha disposto il sequestro conservativo dei beni del debitore fino alla concorrenza di € 240.000,00; CP_1
Alla luce di tali premesse, la RA attrice, evidenziando che la donazione eseguita dal debitore in favore della CP_1
figlia ha arrecato pregiudizio alle proprie ragioni Controparte_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n° 80/2024
creditorie, ha chiesto la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di liberalità in questione.
Sono stati ritualmente e tempestivamente evocati in giudizio i convenuti, ma nessuno di essi si è costituito.
Con memoria conclusionale la RA attrice ha, altresì,
precisato che nelle more del presente giudizio il Tribunale di
Palermo in data 22.2.2025 ha emesso la sentenza n. 833/25 (già
passata in giudicato) relativa al giudizio di responsabilità ex art. 146
L.F. condannando al pagamento in favore della CP_1
RA della somma di € 261.034,78, nonché alla refusione delle spese legali liquidate in € 11.229,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
***
La domanda di revocatoria ordinaria avanzata dalla RA
attrice con riguardo all'atto di donazione tra (n.q. CP_1
di donante) e sua figlia (n.q. di donataria) – del Controparte_2
19.11.2021 ai rogiti del Notaio iscritto nel Ruolo Persona_1
dei Distretti Riuniti di Trapani e Marsala, recante il n. Rep.
42447/27150 e trascritto in data 25.11.2021 ai nn. 23468 R.G. e 18690
R.P. - dell'immobile sito nel Comune di Calatafimi Segesta,
RA CH identificato al Catasto Terreni del Comune di
Calatafimi Segesta al foglio 82 con le particelle 117-114-474-115
(soppresso) – 473 è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni appresso indicate.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n° 80/2024
È noto che i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione ex
art. 2901 c.c. sono: (i) l'esistenza di ragioni di credito;
(ii) la verifica dell'elemento oggettivo rappresentato dall'eventus damni causato dall'atto di disposizione impugnato;
(iii) l'accertamento dell'elemento soggettivo, che è costituito dalla c.d. scientia damni
(generica consapevolezza del pregiudizio per le ragioni creditorie)
del debitore e, qualora si tratti di atto a titolo oneroso, anche del terzo. Inoltre, se l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, è necessario verificare la sussistenza del c.d. consilium
fraudis (dolosa preordinazione al pregiudizio delle ragioni creditorie) da parte del debitore, ed anche del terzo (c.d. partecipatio
fraudis), se l'atto dispositivo è a titolo oneroso.
(i) Quanto al primo presupposto, l'art. 2901 c.c. prevede espressamente che il creditore possa esercitare l'azione revocatoria ordinaria in forza di un credito, anche se “soggetto a condizione o a
termine”.
Nella specie, la RA attrice vanta nei confronti di un credito, che ad oggi è certo, liquido ed esigibile CP_1
in ragione della sentenza n. 833/2025 emessa il 19.2.2025 e pubblicata il 22.2.2025, con cui il Tribunale di Palermo ha condannato l'odierno convenuto al pagamento in favore dell'attrice di una somma pari ad € 261.034,78, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo.
(ii) In relazione all'elemento oggettivo, è necessario che il debitore abbia posto in essere un atto di disposizione inter vivos
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n° 80/2024
idoneo ad arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore, da intendersi come danno effettivo (cd. eventus damni) o come mero danno potenziale. È sufficiente, invero, che tale atto abbia determinato o aggravato il pericolo di insolvenza a seguito della variazione quantitativa e qualitativa della propria garanzia patrimoniale generica.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di
azione revocatoria, condizione essenziale della tutela in favore del creditore
è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è
necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, essendo, invece,
sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale
abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore
tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne
la fruttuosità” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 17.7.2007, n. 15880).
Ebbene, il ricorso del debitore ad atti dispositivi del proprio patrimonio immobiliare non può che ragionevolmente tradursi in una fonte di incertezza e di sicuro pregiudizio per il corretto soddisfacimento delle ragioni creditorie, perché siffatti atti generano un mutamento, sia qualitativo che quantitativo, in peius
della consistenza patrimoniale in danno del creditore, così potendo operare una presunzione iuris tantum, all'evidenza superabile solo in forza di una diversa e contraria allegazione che, però, solo il debitore potrebbe fornire avverso l'azione revocatoria. Nel caso di specie, tale contraria allegazione (che ad es. avrebbe potuto essere integrata dalla prova dell'esistenza nel patrimonio del debitore di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n° 80/2024
altri beni idonei a garantire le ragioni creditorie) è mancata essendo i convenuti rimasti contumaci.
(iii) Quanto all'elemento soggettivo del debitore, si pone,
previamente, il problema di determinare se la donazione impugnata sia stata compiuta in data anteriore o successiva rispetto al sorgere del credito, nel primo caso dovendosi accertare, come già
evidenziato, la dolosa preordinazione (consilium fraudis) del debitore, laddove, nell'ipotesi di posteriorità, basterebbe fornire la prova della consapevolezza di costui di assottigliare la garanzia costituita dai propri beni (scientia damni).
Orbene, la donazione oggetto della presente causa è stata posta in essere in data 19.11.2021, ossia in epoca successiva al sorgere del credito risarcitorio (che è stato accertato nella citata pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Palermo il 19.2.2025
e pubblicata il 22.2.2025) riconnesso ai danni arrecati dal CP_1
alla società in bonis all'epoca in cui ne era liquidatore. Trattandosi,
pertanto, di atto di disposizione intervenuto dopo l'insorgenza del credito, risulta sufficiente la prova della scientia damni, ovvero della consapevolezza del debitore di assottigliare la garanzia costituita dai propri beni.
Posto che per il creditore, terzo rispetto all'atto dispositivo oggetto di azione revocatoria, è oltremodo problematico dare la prova diretta dell'atteggiamento soggettivo del debitore
("consilium fraudis" o “scienza damni”), tale prova “può essere fornita
tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n° 80/2024
ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr.
Cass. Civ. sez. II 17.8.2011, n. 17327; Cass. Civ. sez. III 30.12.2014, n.
27546). Tra questi possono essere considerati elementi indiziari i rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo (parentela,
affinità o convivenza) oppure i rapporti lavorativi;
le ambigue modalità di pagamento;
il divario tra prezzo pattuito e valore di mercato;
la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori.
Nella fattispecie, la consapevolezza del debitore di diminuire la possibilità del creditore di soddisfacimento si può
ragionevolmente desumere, oltre che dal rapporto di parentela tra il donante (padre) e la donataria (figlia), anche dalla concomitanza cronologica - dedotta dalla RA attrice – tra la comunicazione in data 9.11.2021 al convenuto debitore della dichiarazione di fallimento della in liquidazione di cui era legale Parte_1
rappresentante in quanto liquidatore e la stipula dell'atto di donazione in data 19.11.2021.
***
In ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminato, complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria (non svolta), e con applicazione della massima riduzione percentuale per la fase decisoria, considerata la contumacia dei convenuti.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n° 80/2024
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della RA
del Fallimento l'atto di donazione Parte_1
tra e – del 19.11.2021 ai rogiti del CP_1 Controparte_2
Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Persona_1
Trapani e Marsala, recante il n. Rep. 42447/27150 e trascritto in data
25.11.2021 ai nn. 23468 R.G. e 18690 R.P. - dell'immobile sito nel
Comune di Calatafimi Segesta, RA CH identificato al
Catasto Terreni del Comune di Calatafimi Segesta al foglio 82 con le particelle 117-114-474-115 (soppresso) - 473;
ordina alla competente Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale - Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare, nella persona del Direttore pro tempore, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni più
ampia responsabilità;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 4.358,00 per compensi,
[...]
oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta,
nonché esborsi documentati.
Così deciso in Trapani in data 30.10.2025. Il Giudice
Carlo RI BU
Tribunale di Trapani Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Carlo RI BU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 80 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
(C.F. Parte_1
/P.I.: ), in persona del curatore p.t. con l'avv. Fallucca P.IVA_1
PI TI (pec domiciliazione: . Email_1 Email_2
[...]
Attrice
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
e nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
26.1.1973 (C.F.: ) CodiceFiscale_2
Convenuti contumaci
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da nota di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositata, con la quale parte attrice ha insistito in quanto chiesto e dedotto in atto di citazione e nella memoria conclusionale, a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la
RA attrice indicata in epigrafe ha esposto:
- che in data 19.11.2021, successivamente alla dichiarazione di fallimento della (pronunciata in data Parte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n° 80/2024
8.11.2021), - già liquidatore della società medesima CP_1
fino alla dichiarazione di fallimento - ha donato alla figlia CP_2
l'immobile sito nel Comune di Calatafimi Segesta,
[...]
RA CH identificato al NCEU del detto comune al foglio
82 con le particelle 117-114-474-115 (soppresso) – 473 (atto ai rogiti del Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti Persona_1
di Trapani e Marsala, recante il n. Rep. 42447/27150 e trascritto in data 25.11.2021 ai nn. 23468 R.G. e 18690 R.P.);
- di aver promosso nei confronti di , con atto di CP_1
citazione notificato in data 28.9.2022, azione di responsabilità ex art. 146 L.F. innanzi al Tribunale di Palermo (proc. R.G. n. 12155/2022),
chiedendo, a titolo di risarcimento del danno, la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 657.233,58 o di quella maggiore o minore accertata nel corso del giudizio;
- che nella fase istruttoria di detto giudizio, è stata disposta CTU che ha calcolato nell'importo approssimativo di € 300.000,00 il danno economico riportato dalla società in conseguenza delle gravi responsabilità ex art. 146 L.F. imputate al;
CP_1
- che il Tribunale di Palermo con ordinanza del 12.12.2023,
ritenendo la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del
periculum in mora, ha disposto il sequestro conservativo dei beni del debitore fino alla concorrenza di € 240.000,00; CP_1
Alla luce di tali premesse, la RA attrice, evidenziando che la donazione eseguita dal debitore in favore della CP_1
figlia ha arrecato pregiudizio alle proprie ragioni Controparte_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n° 80/2024
creditorie, ha chiesto la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di liberalità in questione.
Sono stati ritualmente e tempestivamente evocati in giudizio i convenuti, ma nessuno di essi si è costituito.
Con memoria conclusionale la RA attrice ha, altresì,
precisato che nelle more del presente giudizio il Tribunale di
Palermo in data 22.2.2025 ha emesso la sentenza n. 833/25 (già
passata in giudicato) relativa al giudizio di responsabilità ex art. 146
L.F. condannando al pagamento in favore della CP_1
RA della somma di € 261.034,78, nonché alla refusione delle spese legali liquidate in € 11.229,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
***
La domanda di revocatoria ordinaria avanzata dalla RA
attrice con riguardo all'atto di donazione tra (n.q. CP_1
di donante) e sua figlia (n.q. di donataria) – del Controparte_2
19.11.2021 ai rogiti del Notaio iscritto nel Ruolo Persona_1
dei Distretti Riuniti di Trapani e Marsala, recante il n. Rep.
42447/27150 e trascritto in data 25.11.2021 ai nn. 23468 R.G. e 18690
R.P. - dell'immobile sito nel Comune di Calatafimi Segesta,
RA CH identificato al Catasto Terreni del Comune di
Calatafimi Segesta al foglio 82 con le particelle 117-114-474-115
(soppresso) – 473 è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni appresso indicate.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n° 80/2024
È noto che i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione ex
art. 2901 c.c. sono: (i) l'esistenza di ragioni di credito;
(ii) la verifica dell'elemento oggettivo rappresentato dall'eventus damni causato dall'atto di disposizione impugnato;
(iii) l'accertamento dell'elemento soggettivo, che è costituito dalla c.d. scientia damni
(generica consapevolezza del pregiudizio per le ragioni creditorie)
del debitore e, qualora si tratti di atto a titolo oneroso, anche del terzo. Inoltre, se l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, è necessario verificare la sussistenza del c.d. consilium
fraudis (dolosa preordinazione al pregiudizio delle ragioni creditorie) da parte del debitore, ed anche del terzo (c.d. partecipatio
fraudis), se l'atto dispositivo è a titolo oneroso.
(i) Quanto al primo presupposto, l'art. 2901 c.c. prevede espressamente che il creditore possa esercitare l'azione revocatoria ordinaria in forza di un credito, anche se “soggetto a condizione o a
termine”.
Nella specie, la RA attrice vanta nei confronti di un credito, che ad oggi è certo, liquido ed esigibile CP_1
in ragione della sentenza n. 833/2025 emessa il 19.2.2025 e pubblicata il 22.2.2025, con cui il Tribunale di Palermo ha condannato l'odierno convenuto al pagamento in favore dell'attrice di una somma pari ad € 261.034,78, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo.
(ii) In relazione all'elemento oggettivo, è necessario che il debitore abbia posto in essere un atto di disposizione inter vivos
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n° 80/2024
idoneo ad arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore, da intendersi come danno effettivo (cd. eventus damni) o come mero danno potenziale. È sufficiente, invero, che tale atto abbia determinato o aggravato il pericolo di insolvenza a seguito della variazione quantitativa e qualitativa della propria garanzia patrimoniale generica.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di
azione revocatoria, condizione essenziale della tutela in favore del creditore
è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è
necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, essendo, invece,
sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale
abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore
tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne
la fruttuosità” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 17.7.2007, n. 15880).
Ebbene, il ricorso del debitore ad atti dispositivi del proprio patrimonio immobiliare non può che ragionevolmente tradursi in una fonte di incertezza e di sicuro pregiudizio per il corretto soddisfacimento delle ragioni creditorie, perché siffatti atti generano un mutamento, sia qualitativo che quantitativo, in peius
della consistenza patrimoniale in danno del creditore, così potendo operare una presunzione iuris tantum, all'evidenza superabile solo in forza di una diversa e contraria allegazione che, però, solo il debitore potrebbe fornire avverso l'azione revocatoria. Nel caso di specie, tale contraria allegazione (che ad es. avrebbe potuto essere integrata dalla prova dell'esistenza nel patrimonio del debitore di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n° 80/2024
altri beni idonei a garantire le ragioni creditorie) è mancata essendo i convenuti rimasti contumaci.
(iii) Quanto all'elemento soggettivo del debitore, si pone,
previamente, il problema di determinare se la donazione impugnata sia stata compiuta in data anteriore o successiva rispetto al sorgere del credito, nel primo caso dovendosi accertare, come già
evidenziato, la dolosa preordinazione (consilium fraudis) del debitore, laddove, nell'ipotesi di posteriorità, basterebbe fornire la prova della consapevolezza di costui di assottigliare la garanzia costituita dai propri beni (scientia damni).
Orbene, la donazione oggetto della presente causa è stata posta in essere in data 19.11.2021, ossia in epoca successiva al sorgere del credito risarcitorio (che è stato accertato nella citata pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Palermo il 19.2.2025
e pubblicata il 22.2.2025) riconnesso ai danni arrecati dal CP_1
alla società in bonis all'epoca in cui ne era liquidatore. Trattandosi,
pertanto, di atto di disposizione intervenuto dopo l'insorgenza del credito, risulta sufficiente la prova della scientia damni, ovvero della consapevolezza del debitore di assottigliare la garanzia costituita dai propri beni.
Posto che per il creditore, terzo rispetto all'atto dispositivo oggetto di azione revocatoria, è oltremodo problematico dare la prova diretta dell'atteggiamento soggettivo del debitore
("consilium fraudis" o “scienza damni”), tale prova “può essere fornita
tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n° 80/2024
ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr.
Cass. Civ. sez. II 17.8.2011, n. 17327; Cass. Civ. sez. III 30.12.2014, n.
27546). Tra questi possono essere considerati elementi indiziari i rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo (parentela,
affinità o convivenza) oppure i rapporti lavorativi;
le ambigue modalità di pagamento;
il divario tra prezzo pattuito e valore di mercato;
la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori.
Nella fattispecie, la consapevolezza del debitore di diminuire la possibilità del creditore di soddisfacimento si può
ragionevolmente desumere, oltre che dal rapporto di parentela tra il donante (padre) e la donataria (figlia), anche dalla concomitanza cronologica - dedotta dalla RA attrice – tra la comunicazione in data 9.11.2021 al convenuto debitore della dichiarazione di fallimento della in liquidazione di cui era legale Parte_1
rappresentante in quanto liquidatore e la stipula dell'atto di donazione in data 19.11.2021.
***
In ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminato, complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria (non svolta), e con applicazione della massima riduzione percentuale per la fase decisoria, considerata la contumacia dei convenuti.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n° 80/2024
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della RA
del Fallimento l'atto di donazione Parte_1
tra e – del 19.11.2021 ai rogiti del CP_1 Controparte_2
Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Persona_1
Trapani e Marsala, recante il n. Rep. 42447/27150 e trascritto in data
25.11.2021 ai nn. 23468 R.G. e 18690 R.P. - dell'immobile sito nel
Comune di Calatafimi Segesta, RA CH identificato al
Catasto Terreni del Comune di Calatafimi Segesta al foglio 82 con le particelle 117-114-474-115 (soppresso) - 473;
ordina alla competente Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale - Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare, nella persona del Direttore pro tempore, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni più
ampia responsabilità;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 4.358,00 per compensi,
[...]
oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta,
nonché esborsi documentati.
Così deciso in Trapani in data 30.10.2025. Il Giudice
Carlo RI BU
Tribunale di Trapani Sezione Civile