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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/12/2025, n. 4738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4738 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 15513/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15513/2017 R.G. vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. E.R. La Parte_1
VA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Conversano, Via S. Mancini, 11
OPPONENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A. Schittulli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari,
Via Principe Amedeo, 25
OPPOSTA
NONCHé
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. M. Pugliese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Conversano, Via E. De Amicis, 50
OPPOSTA
NONCHé
pagina 1 di 7 , rappresentato e difeso dall'avv. L. lo Russo ed elettivamente domiciliato presso il su Controparte_3 studio in Bari, Via D. Nicolai, 92
OPPOSTO
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 5.6.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22.9.2017 la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, instaurava giudizio di merito a seguito di opposizione agli atti esecutivi proposta ex art. 617 c.p.c. dinanzi al G.E. con contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva;
il G.E., con provvedimento del 21.7.2017, rigettava la richiesta cautelare che aveva ad oggetto la sospensione delle attività delegate in relazione all'annotazione del decreto di trasferimento integrativo di immobili rep. n. 2157/2016 emesso in data 5 dicembre 2016 per l'inesistenza di un titolo legittimante a causa del difetto di forma, competenza ed assenza di definitività del medesimo.
Sosteneva, in relazione al decreto di trasferimento, a) la violazione delle disposizioni in materia di circolazione dei beni culturali;
b) il rinnovo arbitrario dell'iscrizione ipotecaria nella fase successiva alla prescrizione del diritto e in dispregio della disposizione di cui all'articolo 55 Codice Beni Culturali;
c) la divergenza tra il soggetto pignorato e l'elemento passivo del trasferimento;
d) la divergenza tra l'oggetto pignorato e l'oggetto del decreto di trasferimento;
e) l'indeterminatezza dell'oggetto con incertezza sull'estensione e sui diritti consolidati dei terzi;
f) l'assenza di allineamento catastale obbligatorio in quanto il decreto aveva per oggetto un bene culturale destinato all'esercizio della prelazione;
g) l'incidenza dei beni mobili strumentali al vincolo non pignorati ma inamovibili;
h) violazione della disposizione codicistica di cui all'articolo 591 c.p.c. ri-formato con Legge 30 giugno 2016 n. 119; i) il deprezzamento del bene determinato dall'incuria del professionista delegato e custode in coordinamento con gli atti del creditore procedente;
l) la nullità delle determinazioni indicate dal professionista delegato, di cui alla attestazione del 18 novembre 2016 riferita al decorso dei termini ai sensi dell'articolo 61 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 per esercitare il diritto di prelazione, confluite nel decreto di trasferimento integrativo di immobili n. 2157/2016 del 5 dicembre 2016, di cui all'avveramento della condizione sospensiva prevista dall'articolo 59 del D.Lgs. 42/2004 presente nel decreto di trasferimento condizionato n. 224/2016 rep. n. 1436/2016 trascritto in data 5 agosto 2016 ai nn. r.g.
35419/r.p. 25618.
pagina 2 di 7 Contestava il provvedimento reso dal G.E. che aveva ritenuto la ritualità della denuntiatio eseguita assumendo inoltre l'assenza del titolo esecutivo ai fini della vendita;
l'incidenza del vincolo dei beni mobili sul trasferimento dell'immobile pignorato;
la mancata custodia del bene per incuria del Professionista delegato;
Chiedeva pertanto, la declaratoria di nullità del decreto di trasferimento integrativo di immobili per assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 56 del D. Lgs. 42/2004; la nullità del decreto di trasferimento integrativo di immobili per il mancato verificarsi della condizione di cui alla prelazione da parte del
[...]
di cui agli articoli 59 e 61 del D. Lgs. 42/2004; la nullità del decreto di Controparte_4 trasferimento integrativo di immobili per prescrizione delle ipoteche alla data della aggiudicazione con gli effetti sul decreto di cui è causa data la opponibilità al terzo aggiudicatario;
la nullità del decreto di trasferimento integrativo di immobili per divergenza tra l'oggetto del trasferimento e il bene vincolato in relazione all'incidenza del legame inscindibile dei beni mobili per gli effetti di cui all'articolo 2915 c.c. e per falsa applicazione degli articoli 492, 556, 568, 555 e 586 c.p.c. e degli articoli 817, 818 e 819 c.c.; la nullità del decreto di trasferimento integrativo di immobili per la mancata custodia del bene vincolato con il conseguenziale deprezzamento del bene e distruzione dello stesso in-correndo nella violazione di cui all'articolo 30 e ss. del D.Lgs. 42/2004; l'accertamento del comportamento dannoso perpetuato dalla
[...]
, dal professionista delegato e dalla società Controparte_1 Controparte_2
[... con condanna dei convenuti e del terzo chiamato al risarcimento dei danni cagionati per l'avvio della procedura esecutiva in assenza di titolo, per il danneggiamento dell'immobile e il conseguenziale deprezzamento, per l'assenza di menzione dei beni mobili nell'oggetto del trasferimento e per danneggiamento. Il tutto con il favore delle spese di lite.
La , in persona del legale rappresentante pro tempore, si Controparte_1 costituiva con comparsa di risposta depositata il 7.12.2017 eccependo il difetto di jus postulandi del procuratore dell'opponente essendo stata rilasciata la procura alle liti da nella sua qualità di mero CP_5 socio della società opponente;
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta per motivi diversi da quelli enunciati nel ricorso depositato nella fase cautelare.
Nel merito eccepiva il difetto di legittimazione della parte opponente a far valere la mancanza di autorizzazione da parte del beni culturali in relazione ad immobili di interesse storico ed Controparte_6 artistico;
sosteneva come l'assenza di titolo legittimante l'esecuzione fosse già stato oggetto di altre opposizioni;
contestava i motivi di opposizione in punto di mancata considerazione dei beni mobili nella valutazione complessiva del bene pignorato nonché in relazione alla omessa cura del bene da parte del
Custode.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il tutto con il favore delle spese di lite.
pagina 3 di 7 La società in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva con Controparte_2 comparsa di risposta depositata il 7.12.2017 eccependo, in via preliminare, l'irregolare versamento del contributo unificato;
l'inammissibilità dell'atto di citazione per mancanza di legittimazione attiva, stante l'assenza di valido mandato conferito alla procuratrice costituita della società la carenza di Parte_1 interesse ad agire da parte della società opponente in relazione alla eventuale e presunta violazione di quanto previsto dal D. Lgs. 42/2004, in ordine all'esercizio del diritto di prelazione da parte della . CP_7
Sosteneva la regolarità della procedura essendosi avverata la condizione sospensiva prevista ed avendo regolarmente denunciato l'aggiudicataria il trasferimento della proprietà del bene culturale, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 42 del 2004 e succ. mod., giusto atto notificato in data 03.08.2017 ed in relazione al quale non era stato esercitato il previsto diritto di prelazione;
rilevava come l'apposizione del vincolo di interesse, da parte della Sovrintendenza dei Beni Culturali, sui beni mobili presenti all'interno del bene oggetto di espropriazione era avvenuto in data 21.06.2017 ossia successivamente all'emissione del decreto di trasferimento, avvenuto in data 5.12.2016; rimarcava come le contestazioni in ordine all'assenza di valido titolo fossero già state proposte con altri ricorsi dinanzi al G.E.
Chiedeva, in via preliminare, di cancellare la causa dal ruolo per mancato versamento del contributo unificato;
di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione per carenza del potere e/o interesse ad agire;
di rigettare tutte le domande di parte attrice stante la palese infondatezza, pretestuosità ed illegittimità delle eccezioni formulate. Con vittoria di spese e competenze di causa.
si costituiva con comparsa di risposta in cui rappresentava la regolarità della denuncia Controparte_3 eseguita al fine dell'esercizio della prelazione da parte del eccepiva l'inammissibilità dei motivi Parte_2 nuovi proposti rispetto alla fase cautelare in punto di incidenza del vincolo esistente sui beni mobili rispetto alla invalidità del decreto integrativo di trasferimento e di mancata custodia del bene.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c. 3 c.p.c.
Acquisito il fascicolo della fase cautelare, la causa veniva rinviata all'udienza del 5.6.2025 per la precisazione delle conclusioni e quindi introitata in decisione.
Deve essere preliminarmente rilevato che a seguito dell'ordinanza del 14.3.2018, con cui è stato concesso ex art. 182 c.p.c. il termine per la regolarizzazione della costituzione della parte opponente, la medesima parte ha provveduto a depositare nuovo mandato alle liti con l'effetto che è venuto meno ogni vizio in ordine allo jus postulandi.
Va inoltre esclusa l'irregolarità nel versamento del contributo unificato – che risulta pagato – e che non avrebbe in ogni caso consentito la cancellazione del giudizio.
pagina 4 di 7 Deve inoltre escludersi che il contraddittorio debba essere esteso nei confronti degli altri creditori intervenuti nella procedura esecutiva atteso che, alla stregua della pronuncia della Suprema Corte richiamata dalla parte opponente (Cass. 7478/25), in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., ove la contestazione attenga alla singola azione esecutiva esercitata dal creditore pignorante o interveniente, non si configura alcun litisconsorzio necessario dei creditori estranei alle doglianze dell'opponente (ferma la possibilità che gli stessi, nel concorso dei relativi presupposti, spieghino un intervento adesivo dipendente o vengano fatti oggetto di una mera denuntiatio litis), mentre, allorquando vengano svolte contestazioni che possono astrattamente ripercuotersi sull'azione esecutiva nel suo complesso, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i creditori muniti di titolo.
Nel caso di specie, giova rimarcarlo, l'opposizione attiene alla verifica della legittimità del decreto integrativo di trasferimento rep. 2157/2016 con cui è stato dichiarato efficace il decreto di trasferimento n. 224/2016 non essendo stata esercitata la prelazione di legge da parte del oggi MiC. Parte_2
Ciò esclude che si verta in una delle ipotesi per le quali è prevista l'integrazione del contraddittorio.
Con ricorso depositato il 24.12.2016 la società ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1 trasferimento n. 224/2016 e il decreto integrativo rep. N. 2157/2016 riproponendo i motivi di contestazione già proposti in ordine all'opposizione al decreto di trasferimento n. 224/2016 e rilevando, rispetto al decreto integrativo con cui è stata dichiarata l'efficacia del suddetto decreto di trasferimento per decorso dei termini di cui all'art. 61 c. 1 d.l. 42/2004 in mancanza di esercizio del diritto di prelazione da parte del Parte_2
l'illegittimità di detta integrazione avendo sospeso il i termini di cui all'art. 61 Controparte_8 del Codice per i Beni culturali per carenza degli elementi richiesti dall'art. 59 n. 4 del suddetto Codice.
Rilevato che i motivi attinenti il decreto di trasferimento, già proposti in altro giudizio, non devono essere delibati in questa sede, deve rilevarsi come ogni contestazione in ordine all'avveramento della condizione relativa all'esercizio del diritto di prelazione su beni di interesse storico e artistico non può essere svolta dalla società opponente.
Difatti, come insegna la Suprema Corte, il proprietario di un bene immobile di interesse storico ed artistico, assoggettato ad esecuzione forzata, non è legittimato a far valere, attraverso l'opposizione all'esecuzione, la circostanza che il bene stesso sia stato aggiudicato in assenza dell'autorizzazione del Ministero per i beni culturali, prescritta, a pena di nullità dell'alienazione, dall'art. 56 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali). La suddetta autorizzazione, infatti, è prevista nell'interesse dello Stato, con la conseguenza che il solo Ministero competente è legittimato a farne valere la mancanza (Cass. 4378/12; Cass. 30984/19).
Peraltro con nota del 16.2.2021, depositata in atti, la , Parte_3 ha indicato testualmente: “rammenta che il sopra citato atto di trasferimento, così come il successivo intervenuto nel 2004 (sempre per trasformazione societaria, dalla Cooperativa Sociale Popolare Conversano pagina 5 di 7 - in sono da considerarsi perfettamente validi ed efficaci tra le Controparte_9 Parte_1 parti (come confermato anche dalla sent. N. 4376/2019 - R.G. 19299/2016, emessa dal Tribunale ordinario di
Bari il 21.11.2019), risultando inopponibili solo nei confronti di questa Amministrazione, fino ad espressa rinuncia all'azione di nullità.
Per quanto sopra, considerati i pareri dell'Avvocatura dello Stato sull'argomento, considerato il tempo trascorso dal primo e dal secondo atto di trasferimento, valutato il non interesse del a far valere la CP_4 nullità dei menzionati atti del 2001 e del 2004, si comunica la rinuncia all'azione di nullità rispetto agli stessi
e, cioè, rispetto all'atto di trasferimento in seguito a trasformazione societaria della
[...]
Controparte_10
rep. n. 84338/2011, a rogito del notaio dott. , in violazione del DPR. 490/1990 e
[...] Persona_1 rispetto all'atto di trasferimento in seguito a trasformazione societaria della
[...] in rep. n. 68503/2004, a rogito del notaio dott. Controparte_10 Parte_1
, in violazione del DPR. 490/1990. Persona_2
Si precisa che con la rinuncia, da parte di questa Direzione Generale, a far valere la nullità dei suddetti atti di trasferimento del 2001 e del 2004, sono da ritenersi consolidati e quindi opponibili anche nei confronti di questa Amministrazione, gli effetti dell'ultimo trasferimento del 2016, disposto con Decreto del Giudice delle
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Bari (proc. esec. n. 450/2001-R.G.E. I) in favore della
[...]
. Parte_4
Gli ulteriori motivi in punto di inesistenza di idoneo titolo esecutivo, come già indicato dal G.E. nel provvedimento del 21.7.2017, sono già oggetto di altri procedimenti di opposizione e non possono essere riesaminati.
Va inoltre considerato, in relazione agli ulteriori motivi di opposizione in ordine alla mancata considerazione dei beni mobili presenti nell'immobile trasferito e della incuria del Custode, che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi – quale quello in esame - il "thema decidendum" è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso
"petitum" (Cass. 7163/23).
Detti motivi, non proposti nella fase cautelare, risultano inammissibili con l'introduzione del giudizio di merito.
L'opposizione deve essere pertanto ritenuta inammissibile.
Deve escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non potendosi ravvisare nelle difese svolte, pure ritenute infondate all'esito del giudizio, un abuso dello strumento processuale.
pagina 6 di 7 La spese del giudizio seguono la soccombenza tra l'opponente e le parti opposte costituite e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/22 tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di in persona
[...] Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore e di , disattesa ogni contraria istanza ed Controparte_3 eccezione, così provvede:
1) dichiara l'opposizione inammissibile;
2) condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di ciascuna parte opposta che si liquidano, per ogni parte, in €7.616,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge.
Bari, 23.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15513/2017 R.G. vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. E.R. La Parte_1
VA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Conversano, Via S. Mancini, 11
OPPONENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A. Schittulli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari,
Via Principe Amedeo, 25
OPPOSTA
NONCHé
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. M. Pugliese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Conversano, Via E. De Amicis, 50
OPPOSTA
NONCHé
pagina 1 di 7 , rappresentato e difeso dall'avv. L. lo Russo ed elettivamente domiciliato presso il su Controparte_3 studio in Bari, Via D. Nicolai, 92
OPPOSTO
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 5.6.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22.9.2017 la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, instaurava giudizio di merito a seguito di opposizione agli atti esecutivi proposta ex art. 617 c.p.c. dinanzi al G.E. con contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva;
il G.E., con provvedimento del 21.7.2017, rigettava la richiesta cautelare che aveva ad oggetto la sospensione delle attività delegate in relazione all'annotazione del decreto di trasferimento integrativo di immobili rep. n. 2157/2016 emesso in data 5 dicembre 2016 per l'inesistenza di un titolo legittimante a causa del difetto di forma, competenza ed assenza di definitività del medesimo.
Sosteneva, in relazione al decreto di trasferimento, a) la violazione delle disposizioni in materia di circolazione dei beni culturali;
b) il rinnovo arbitrario dell'iscrizione ipotecaria nella fase successiva alla prescrizione del diritto e in dispregio della disposizione di cui all'articolo 55 Codice Beni Culturali;
c) la divergenza tra il soggetto pignorato e l'elemento passivo del trasferimento;
d) la divergenza tra l'oggetto pignorato e l'oggetto del decreto di trasferimento;
e) l'indeterminatezza dell'oggetto con incertezza sull'estensione e sui diritti consolidati dei terzi;
f) l'assenza di allineamento catastale obbligatorio in quanto il decreto aveva per oggetto un bene culturale destinato all'esercizio della prelazione;
g) l'incidenza dei beni mobili strumentali al vincolo non pignorati ma inamovibili;
h) violazione della disposizione codicistica di cui all'articolo 591 c.p.c. ri-formato con Legge 30 giugno 2016 n. 119; i) il deprezzamento del bene determinato dall'incuria del professionista delegato e custode in coordinamento con gli atti del creditore procedente;
l) la nullità delle determinazioni indicate dal professionista delegato, di cui alla attestazione del 18 novembre 2016 riferita al decorso dei termini ai sensi dell'articolo 61 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 per esercitare il diritto di prelazione, confluite nel decreto di trasferimento integrativo di immobili n. 2157/2016 del 5 dicembre 2016, di cui all'avveramento della condizione sospensiva prevista dall'articolo 59 del D.Lgs. 42/2004 presente nel decreto di trasferimento condizionato n. 224/2016 rep. n. 1436/2016 trascritto in data 5 agosto 2016 ai nn. r.g.
35419/r.p. 25618.
pagina 2 di 7 Contestava il provvedimento reso dal G.E. che aveva ritenuto la ritualità della denuntiatio eseguita assumendo inoltre l'assenza del titolo esecutivo ai fini della vendita;
l'incidenza del vincolo dei beni mobili sul trasferimento dell'immobile pignorato;
la mancata custodia del bene per incuria del Professionista delegato;
Chiedeva pertanto, la declaratoria di nullità del decreto di trasferimento integrativo di immobili per assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 56 del D. Lgs. 42/2004; la nullità del decreto di trasferimento integrativo di immobili per il mancato verificarsi della condizione di cui alla prelazione da parte del
[...]
di cui agli articoli 59 e 61 del D. Lgs. 42/2004; la nullità del decreto di Controparte_4 trasferimento integrativo di immobili per prescrizione delle ipoteche alla data della aggiudicazione con gli effetti sul decreto di cui è causa data la opponibilità al terzo aggiudicatario;
la nullità del decreto di trasferimento integrativo di immobili per divergenza tra l'oggetto del trasferimento e il bene vincolato in relazione all'incidenza del legame inscindibile dei beni mobili per gli effetti di cui all'articolo 2915 c.c. e per falsa applicazione degli articoli 492, 556, 568, 555 e 586 c.p.c. e degli articoli 817, 818 e 819 c.c.; la nullità del decreto di trasferimento integrativo di immobili per la mancata custodia del bene vincolato con il conseguenziale deprezzamento del bene e distruzione dello stesso in-correndo nella violazione di cui all'articolo 30 e ss. del D.Lgs. 42/2004; l'accertamento del comportamento dannoso perpetuato dalla
[...]
, dal professionista delegato e dalla società Controparte_1 Controparte_2
[... con condanna dei convenuti e del terzo chiamato al risarcimento dei danni cagionati per l'avvio della procedura esecutiva in assenza di titolo, per il danneggiamento dell'immobile e il conseguenziale deprezzamento, per l'assenza di menzione dei beni mobili nell'oggetto del trasferimento e per danneggiamento. Il tutto con il favore delle spese di lite.
La , in persona del legale rappresentante pro tempore, si Controparte_1 costituiva con comparsa di risposta depositata il 7.12.2017 eccependo il difetto di jus postulandi del procuratore dell'opponente essendo stata rilasciata la procura alle liti da nella sua qualità di mero CP_5 socio della società opponente;
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta per motivi diversi da quelli enunciati nel ricorso depositato nella fase cautelare.
Nel merito eccepiva il difetto di legittimazione della parte opponente a far valere la mancanza di autorizzazione da parte del beni culturali in relazione ad immobili di interesse storico ed Controparte_6 artistico;
sosteneva come l'assenza di titolo legittimante l'esecuzione fosse già stato oggetto di altre opposizioni;
contestava i motivi di opposizione in punto di mancata considerazione dei beni mobili nella valutazione complessiva del bene pignorato nonché in relazione alla omessa cura del bene da parte del
Custode.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il tutto con il favore delle spese di lite.
pagina 3 di 7 La società in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva con Controparte_2 comparsa di risposta depositata il 7.12.2017 eccependo, in via preliminare, l'irregolare versamento del contributo unificato;
l'inammissibilità dell'atto di citazione per mancanza di legittimazione attiva, stante l'assenza di valido mandato conferito alla procuratrice costituita della società la carenza di Parte_1 interesse ad agire da parte della società opponente in relazione alla eventuale e presunta violazione di quanto previsto dal D. Lgs. 42/2004, in ordine all'esercizio del diritto di prelazione da parte della . CP_7
Sosteneva la regolarità della procedura essendosi avverata la condizione sospensiva prevista ed avendo regolarmente denunciato l'aggiudicataria il trasferimento della proprietà del bene culturale, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 42 del 2004 e succ. mod., giusto atto notificato in data 03.08.2017 ed in relazione al quale non era stato esercitato il previsto diritto di prelazione;
rilevava come l'apposizione del vincolo di interesse, da parte della Sovrintendenza dei Beni Culturali, sui beni mobili presenti all'interno del bene oggetto di espropriazione era avvenuto in data 21.06.2017 ossia successivamente all'emissione del decreto di trasferimento, avvenuto in data 5.12.2016; rimarcava come le contestazioni in ordine all'assenza di valido titolo fossero già state proposte con altri ricorsi dinanzi al G.E.
Chiedeva, in via preliminare, di cancellare la causa dal ruolo per mancato versamento del contributo unificato;
di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione per carenza del potere e/o interesse ad agire;
di rigettare tutte le domande di parte attrice stante la palese infondatezza, pretestuosità ed illegittimità delle eccezioni formulate. Con vittoria di spese e competenze di causa.
si costituiva con comparsa di risposta in cui rappresentava la regolarità della denuncia Controparte_3 eseguita al fine dell'esercizio della prelazione da parte del eccepiva l'inammissibilità dei motivi Parte_2 nuovi proposti rispetto alla fase cautelare in punto di incidenza del vincolo esistente sui beni mobili rispetto alla invalidità del decreto integrativo di trasferimento e di mancata custodia del bene.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c. 3 c.p.c.
Acquisito il fascicolo della fase cautelare, la causa veniva rinviata all'udienza del 5.6.2025 per la precisazione delle conclusioni e quindi introitata in decisione.
Deve essere preliminarmente rilevato che a seguito dell'ordinanza del 14.3.2018, con cui è stato concesso ex art. 182 c.p.c. il termine per la regolarizzazione della costituzione della parte opponente, la medesima parte ha provveduto a depositare nuovo mandato alle liti con l'effetto che è venuto meno ogni vizio in ordine allo jus postulandi.
Va inoltre esclusa l'irregolarità nel versamento del contributo unificato – che risulta pagato – e che non avrebbe in ogni caso consentito la cancellazione del giudizio.
pagina 4 di 7 Deve inoltre escludersi che il contraddittorio debba essere esteso nei confronti degli altri creditori intervenuti nella procedura esecutiva atteso che, alla stregua della pronuncia della Suprema Corte richiamata dalla parte opponente (Cass. 7478/25), in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., ove la contestazione attenga alla singola azione esecutiva esercitata dal creditore pignorante o interveniente, non si configura alcun litisconsorzio necessario dei creditori estranei alle doglianze dell'opponente (ferma la possibilità che gli stessi, nel concorso dei relativi presupposti, spieghino un intervento adesivo dipendente o vengano fatti oggetto di una mera denuntiatio litis), mentre, allorquando vengano svolte contestazioni che possono astrattamente ripercuotersi sull'azione esecutiva nel suo complesso, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i creditori muniti di titolo.
Nel caso di specie, giova rimarcarlo, l'opposizione attiene alla verifica della legittimità del decreto integrativo di trasferimento rep. 2157/2016 con cui è stato dichiarato efficace il decreto di trasferimento n. 224/2016 non essendo stata esercitata la prelazione di legge da parte del oggi MiC. Parte_2
Ciò esclude che si verta in una delle ipotesi per le quali è prevista l'integrazione del contraddittorio.
Con ricorso depositato il 24.12.2016 la società ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1 trasferimento n. 224/2016 e il decreto integrativo rep. N. 2157/2016 riproponendo i motivi di contestazione già proposti in ordine all'opposizione al decreto di trasferimento n. 224/2016 e rilevando, rispetto al decreto integrativo con cui è stata dichiarata l'efficacia del suddetto decreto di trasferimento per decorso dei termini di cui all'art. 61 c. 1 d.l. 42/2004 in mancanza di esercizio del diritto di prelazione da parte del Parte_2
l'illegittimità di detta integrazione avendo sospeso il i termini di cui all'art. 61 Controparte_8 del Codice per i Beni culturali per carenza degli elementi richiesti dall'art. 59 n. 4 del suddetto Codice.
Rilevato che i motivi attinenti il decreto di trasferimento, già proposti in altro giudizio, non devono essere delibati in questa sede, deve rilevarsi come ogni contestazione in ordine all'avveramento della condizione relativa all'esercizio del diritto di prelazione su beni di interesse storico e artistico non può essere svolta dalla società opponente.
Difatti, come insegna la Suprema Corte, il proprietario di un bene immobile di interesse storico ed artistico, assoggettato ad esecuzione forzata, non è legittimato a far valere, attraverso l'opposizione all'esecuzione, la circostanza che il bene stesso sia stato aggiudicato in assenza dell'autorizzazione del Ministero per i beni culturali, prescritta, a pena di nullità dell'alienazione, dall'art. 56 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali). La suddetta autorizzazione, infatti, è prevista nell'interesse dello Stato, con la conseguenza che il solo Ministero competente è legittimato a farne valere la mancanza (Cass. 4378/12; Cass. 30984/19).
Peraltro con nota del 16.2.2021, depositata in atti, la , Parte_3 ha indicato testualmente: “rammenta che il sopra citato atto di trasferimento, così come il successivo intervenuto nel 2004 (sempre per trasformazione societaria, dalla Cooperativa Sociale Popolare Conversano pagina 5 di 7 - in sono da considerarsi perfettamente validi ed efficaci tra le Controparte_9 Parte_1 parti (come confermato anche dalla sent. N. 4376/2019 - R.G. 19299/2016, emessa dal Tribunale ordinario di
Bari il 21.11.2019), risultando inopponibili solo nei confronti di questa Amministrazione, fino ad espressa rinuncia all'azione di nullità.
Per quanto sopra, considerati i pareri dell'Avvocatura dello Stato sull'argomento, considerato il tempo trascorso dal primo e dal secondo atto di trasferimento, valutato il non interesse del a far valere la CP_4 nullità dei menzionati atti del 2001 e del 2004, si comunica la rinuncia all'azione di nullità rispetto agli stessi
e, cioè, rispetto all'atto di trasferimento in seguito a trasformazione societaria della
[...]
Controparte_10
rep. n. 84338/2011, a rogito del notaio dott. , in violazione del DPR. 490/1990 e
[...] Persona_1 rispetto all'atto di trasferimento in seguito a trasformazione societaria della
[...] in rep. n. 68503/2004, a rogito del notaio dott. Controparte_10 Parte_1
, in violazione del DPR. 490/1990. Persona_2
Si precisa che con la rinuncia, da parte di questa Direzione Generale, a far valere la nullità dei suddetti atti di trasferimento del 2001 e del 2004, sono da ritenersi consolidati e quindi opponibili anche nei confronti di questa Amministrazione, gli effetti dell'ultimo trasferimento del 2016, disposto con Decreto del Giudice delle
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Bari (proc. esec. n. 450/2001-R.G.E. I) in favore della
[...]
. Parte_4
Gli ulteriori motivi in punto di inesistenza di idoneo titolo esecutivo, come già indicato dal G.E. nel provvedimento del 21.7.2017, sono già oggetto di altri procedimenti di opposizione e non possono essere riesaminati.
Va inoltre considerato, in relazione agli ulteriori motivi di opposizione in ordine alla mancata considerazione dei beni mobili presenti nell'immobile trasferito e della incuria del Custode, che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi – quale quello in esame - il "thema decidendum" è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso
"petitum" (Cass. 7163/23).
Detti motivi, non proposti nella fase cautelare, risultano inammissibili con l'introduzione del giudizio di merito.
L'opposizione deve essere pertanto ritenuta inammissibile.
Deve escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non potendosi ravvisare nelle difese svolte, pure ritenute infondate all'esito del giudizio, un abuso dello strumento processuale.
pagina 6 di 7 La spese del giudizio seguono la soccombenza tra l'opponente e le parti opposte costituite e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/22 tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di in persona
[...] Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore e di , disattesa ogni contraria istanza ed Controparte_3 eccezione, così provvede:
1) dichiara l'opposizione inammissibile;
2) condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di ciascuna parte opposta che si liquidano, per ogni parte, in €7.616,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge.
Bari, 23.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
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