Sentenza breve 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 20/05/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01754/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Rescia, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 56;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza P- MI/L/N/2024/155029 - MI2110231912 di nulla osta alla conversione in permesso per lavoro subordinato del permesso per studio n. I19988361, e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che, con il provvedimento impugnato, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano ha rigettato l’istanza P- MI/L/N/2024/155029 - MI2110231912, di conversione del permesso per studio n. I19988361, rilasciato dalla Questura di Milano il 22/12/2023 e scadente il 01/01/2025, in permesso per lavoro subordinato, per mancanza di redditi in capo al datore di lavoro;
Dato atto che, nella propria relazione del 17.3.2025, la Prefettura di Milano ha comunicato che, in data 10.2.2025, a causa di un errore di sistema, l’applicativo informatico SPI 2.0 procedeva automaticamente al rigetto della domanda presentata dal ricorrente, comunicando la propria piena disponibilità alla sua rivalutazione;
Ritenuto che all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa, dovendosi accogliere il ricorso, a causa dell’esistenza di un pacifico errore materiale contenuto nel provvedimento impugnato;
che quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in Euro 1.000,00, oltre agli oneri di legge, ed al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.