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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. US AG Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1197/2019 promossa con atto di citazione notificato in data
30 settembre 2019
d a
, quale titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1
TT ZI e DA AM NC, con il patrocinio dell'avv. Marco
ID (C.F. ), procuratore domiciliatario come da procura C.F._1
in atti.
APPELLANTE
c o n t r o ià società per azioni di diritto Olandese, con CP_1 Controparte_2
sede legale ad Amsterdam, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio Olandese al numero – quale società incorporante la società P.IVA_1
pagina 1 di 19 – come da atto n. 20150728/01/FRB a rogito Notaio Controparte_3 [...]
, trascritto nel registro delle imprese con atto Notaio dott. del Persona_1 Persona_2
4 maggio 2016, Rep. 107883, Racc. 41207, con sede secondaria in , Milano, CP_3
viale Fulvio Testi n. 250, C.F. , in persona del Procuratore Speciale, P.IVA_2
dott. rappresentato e difeso dagli avv.ti ZAGLIO ANDREA (C.F. CP_4
) ed NI TO (C.F. ), C.F._2 C.F._3
entrambi del Foro di Brescia.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 18 giugno 2025 avente ad oggetto:
Leasing
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1679/2019
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, ed emesse tutte le opportune pronunce, condanne e declaratorie:
- preliminarmente: accertare e dichiarare l'irritualità e/o intempestività e/o
inammissibilità ex art. 345, ultimo comma, c.p.c. ed ex art. 198, secondo comma,
c.p.c., della documentazione (contratto definitivo di compravendita n. 2991 di
repertorio, n. 2037 di raccolta, del 21-7-2020 e quietanze di pagamento IMU anni
2017, 2019 e 2020) messa a disposizione dal Consulente Tecnico di parte appellata
con la propria nota preliminare, del 19/20-9-2024 e conseguentemente disporre lo
stralcio di tale documentazione dal fascicolo di causa, ovvero non tenere conto della
sua esistenza e/o contenuto ai fini del presente giudizio;
il tutto, per le ragioni pagina 2 di 19 esposte dal Consulente Tecnico di parte appellante, Dott. , con le Persona_3
proprie repliche alla nota preliminare del CTP di parte appellata, del 30-9-2024;
- nel merito: a fronte della nullità delle clausole relative agli interessi moratori
applicati al contratto di leasing oggetto di causa per superamento del tasso soglia
anti-usura e della conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1116/2015, R.G. n.
2651/2015, immediatamente esecutivo, emesso inter partes dal Giudice Unico del
Tribunale di Brescia, il giorno 19-2-2015, depositato in data 20-2-2015 e munito di
formula esecutiva il successivo 27-2-2015, accertata e dichiarata con sentenza non
definitiva della Corte d'Appello di Brescia, n. 504/2024, del 15-5-2024, depositata il
successivo 16-5-2024, nonché a fronte dell'esito degli accertamenti istruttori a mezzo
CTU, disposti nel corso del presente giudizio, condannare la già CP_1 [...]
alla restituzione in favore del Sig. degli Controparte_3 Parte_1
interessi di mora dal medesimo corrisposti alla prima in corso di rapporto
contrattuale pari ad Euro 827,60, maggiorati degli interessi e rivalutazione
monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché accertare e dichiarare che la
somma di Euro 4.933,15, addebitata dal concedente all'utilizzatore a titolo di
interessi di mora e da quest'ultimo non pagata, non risulta dovuta dai Sig.ri
[...]
e AN Da AM ad già il Parte_1 CP_1 Controparte_3
tutto, per le ragioni di cui meglio al punto I) della narrativa dell'atto di citazione in
appello;
- in ogni caso, nel merito: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente la
sentenza n. 1679/2019 emessa inter partes, il giorno 24-5- 2019, dal Tribunale di
Brescia e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito portato
pagina 3 di 19 dall'estratto conto prodotto da con ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_3
R.G. n. 2651/2015; il tutto, per le ragioni di cui meglio ai punti I), II), III) e V) della
narrativa dell'atto di citazione in appello;
- in ogni caso, in via riconvenzionale: in accoglimento dell'appello, riformare
integralmente la sentenza n. 1679/2019 emessa inter partes, il giorno 24-5-2019, dal
Tribunale di Brescia e, per l'effetto, una volta rideterminato l'equo compenso, ex art.
1526, primo comma, cod. civ., per effetto dell'uso e/o deterioramento del bene
immobile oggetto di leasing, compensare, ex art. 1243, cod. civ., tale importo con
l'eventuale contrapposto diritto di credito di già CP_1 Controparte_3
risultante dovuto e condannare quest'ultima a corrispondere la differenza
[...]
dovuta al Sig. all'esito della compensazione tra equo compenso e Parte_1
somma da questo effettivamente corrisposta, od in subordine ridurre, ex art. 1526,
secondo comma, cod. civ., le somme dovute dagli appellanti a già CP_1 [...]
e condannare quest'ultima a retrocedere al Sig. Controparte_3 [...]
le somme dal medesimo versate in eccesso rispetto alla somma così Parte_1
determinata e, conseguentemente, condannare già CP_1 Controparte_3
a restituire al Sig. la somma di complessivi Euro
[...] Parte_1
633.574,35, da quest'ultimo versata in eccesso, così come accertata nella fase
istruttoria del presente giudizio a mezzo CTU, o quella maggiore o minore somma
ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo
effettivo; il tutto, per le ragioni di cui meglio ai punti II) e III) della narrativa
dell'atto di citazione in appello;
- in ogni caso: trasmettere gli atti del presente giudizio al P.M., presso la competente
pagina 4 di 19 Procura della Repubblica, a' sensi dell'art. 331, c.p.p.;
- in ogni caso: in accoglimento dell'appello, condannare la già CP_1 [...]
al pagamento in favore degli appellanti delle spese e competenze Controparte_3
di lite del giudizio di primo grado, oltre 15% rimborso forfettario, oltre gli accessori
di legge;
il tutto, per le ragioni di cui meglio al punto IV) della narrativa dell'atto di
citazione in appello;
- sempre in ogni caso: con rifusione delle spese e competenze di lite del presente
giudizio, maggiorate del 30% ex art. art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, oltre 15%
rimborso forfettario, oltre gli accessori di legge;
- in ogni caso: porre integralmente a carico di già CP_1 Controparte_3
le spese di CTU relative sia alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio
[...]
di primo grado, sia a quella espletata nel giudizio di secondo grado;
il tutto, per le
ragioni di cui meglio al punto IV) della narrativa dell'atto di citazione in appello.”
Dell'appellato
“Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del presente appello ai sensi per gli
effetti di cui all'348 bis c.p.c.;
sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
della sentenza appellata e/o del decreto ingiuntivo in difetto di gravi motivi;
in via principale: rigettare il presente appello per i motivi meglio esposti in narrativa
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1679 dell'1 giugno 2019.
Spese di lite e compensi professionali integralmente rifusi”.
pagina 5 di 19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1679/2019, pubblicata il 24/05/2019, il Tribunale di Brescia ha respinto l'opposizione proposta da e AN Da AM avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1116/2015 emesso in favore di al Tribunale di Brescia il 20.02.2015 per l'importo complessivo di CP_1
€ 176.699,06 a titolo di mancato pagamento della fattura n. 14484350 relativa al canone di locazione del mese di agosto 2014 e spese aggiuntive;
compensando le spese di lite tra le parti.
Nello specifico era accaduto che in data 05/09/2002 la società già CP_1
e avevano stipulato il contratto di locazione Controparte_2 Parte_1
finanziaria n. 00037555/001 avente ad oggetto un immobile destinato ad uso commerciale sito in Milano, per un corrispettivo globale in favore della società
concedente di € 777.424,30.
Contestualmente, AN Da AM si era costituita fideiussore del al Parte_1
fine di garantire l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di leasing sino all'importo massimo garantito di € 721.978,40, poi aumentato, in ragione delle successive stipulazioni, all'importo di € 725.166,45 + iva.
Nel corso del rapporto, il aveva corrisposto a titolo di canoni di Parte_1
locazione la somma complessiva di € 797.470,45.
In data 10/12/2014, resosi il inadempiente rispetto al pagamento di Parte_1
alcuni canoni, la società concedente gli aveva inoltrato una missiva con cui,
avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 18 delle condizioni pagina 6 di 19 generali, risolveva il contratto per inadempimento con richiesta di immediata liberazione dell'immobile e di pagamento dei canoni residuali rimasti insoluti.
Successivamente, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale il Controparte_3
suddetto decreto.
Avverso tale decreto, gli ingiunti hanno proposto opposizione lamentando l'usurarietà
degli interessi di mora e chiedendo la condanna della concedente in leasing alla restituzione dei canoni corrisposti sul presupposto dell'applicabilità, in via analogica,
dell'art. 1526 c.c.
Il Tribunale, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opposta e rigettata la domanda di nullità della fideiussione, ha respinto altresì la domanda di ripetizione fondata sull'asserita usurarietà degli interessi moratori, ritenendo che la disciplina antiusura di cui alla L. n. 108/1996 non fosse applicabile al caso in esame,
riferendosi la stessa ai soli interessi corrispettivi. Quanto all'applicazione dell'art.1526 c.c. ha ribadito, richiamando l'indirizzo della Corte di legittimità, che l'art. 72 quater LF non può applicarsi al di fuori dell'ambito fallimentare,
aggiungendo, tuttavia, che le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irripetibilità dei canoni già versati, con previsione della detrazione dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, “essendo tale clausola
coerente con la previsione contenuta nell'art.1526 secondo comma cc” (cfr Cass.
15202/18, Cass. n.19272/14). Affermando inoltre che tale clausola penale può essere ridotta secondo equità effettuando “una valutazione comparativa tra il vantaggio che
detta clausola assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il
pagina 7 di 19 medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del
contratto” (cfr. Cass. n.20840/18), il giudice di prime cure ha ritenuto legittima la previsione dell'art.18 del contratto di leasing, la quale stabiliva, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, l'irripetibilità dei canoni già versati e da versarsi fino alla restituzione del bene e nel caso di richiesta di risarcimento dei maggiori danni la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito;
disposta CTU e tenuto conto delle relative risultanze, il Tribunale ha ritenuto non sussistere i presupposti per la riduzione equitativa delle penale, ed ha perciò confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la decisione, e Da AM AN hanno proposto Parte_1
appello risollevando le stesse censure presentate in primo grado ed insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nelle more del procedimento società per azioni di diritto Olandese, CP_1
ha incorporato la società Controparte_3
Quest'ultima si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 348 bis c.p.c., di cui comunque ha chiesto la reiezione nel merito.
Con ordinanza del 20/12/2023, questa Corte ha rigettato sia l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. che l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c.
In data 16 maggio 2024 la Corte, tramite sentenza non definitiva, ha:
pagina 8 di 19 -accolto il primo motivo di impugnazione, accertando l'usurarietà del tasso di mora applicato, e disposto l'accertamento istruttorio inerente a tale accertamento;
-rimesso in istruttoria la causa, al fine di valutare la riduzione della clausola penale contenuta all'art. 18 del contratto di leasing, ed effettuare la quantificazione dell'equo compenso ex art. 1526 c.c.;
-revocato il decreto ingiuntivo n. 116/2015 R.G.N. 2651/2015, emesso dal Tribunale
di Brescia il 19/02/2015.
Con separata ordinanza di rimessione in istruttoria della controversia è stato sottoposto al CTU il seguente quesito:
<<esaminati gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta in atti, < i>
acquisita con il consenso di tutte le parti, eventuale documentazione necessaria e/o
utile per l'espletamento dell'incarico nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c.,
- accerti il CTU l'ammontare degli interessi di mora indebitamente addebitati alla
parte appellante e quindi escluda dal calcolo del dovuto gli interessi di mora;
- in applicazione del disposto di cui all'art. 1526, secondo comma, c.c., accerti il
CTU se, in applicazione della clausola n. 18 del contratto, la concedente abbia
oppure no ottenuto utilità maggiori di quelle che avrebbe ritratto in caso di esatta
esecuzione del contratto ed in caso affermativo ridetermini l'ammontare della
clausola penale per effetto della riduzione equitativa ex 1384 c.c., da attuarsi
mediante detrazione dell'eccedenza co-me sopra determinata>>;
In data 10 ottobre 2024 il CTU incaricato comunicava, tramite istanza per chiarimenti, che il CTP di parte appellata, nel corso dell'espletamento delle attività pagina 9 di 19 peritali, aveva allegato con la memoria del 20/09/2024 la seguente documentazione:
a) atto di vendita immobile da parte di el 21/07/2020; CP_1
b) quietanze pagamento IMU;
c) note predisposte dal perito di parte geom. sulle motivazioni tecniche Persona_4
relative alla diversità tra il prezzo di vendita dell'immobile (€ 375.000) e la stima dell'ausiliario immobiliare nominato dallo scrivente nel giudizio di 1° grado (€
1.000.000).
Il CTU riportava che il CTP di parte appellante aveva contestato l'irritualità e l'intempestività della produzione, e conseguentemente chiedeva chiarimenti alla
Corte in ordine alla utilizzabilità o meno della documentazione nel corso dei lavori peritali.
Il Collegio riservava la decisione in merito all'esame finale della controversia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 giugno 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accoglimento del primo motivo tramite il quale gli appellanti censurano la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto che la disciplina dell'usura non fosse applicabile agli interessi di mora, e rilevato che la Corte con la sentenza non definitiva n. 504/2024 ha accertato che il tasso di mora pattuito contrattualmente era superiore al tasso soglia antiusura, il Collegio rileva che la CTU
pagina 10 di 19 espletata ha quantificato in €. 827,60 gli interessi di mora addebitati dal concedente e pagati dall'utilizzatore.
Conseguentemente la Corte condanna parte appellata alla restituzione in favore di parte appellante della somma pari a €. 827,60.
***
Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la mancata riduzione dell'indennità convenuta all'art. 18 delle condizioni generali del contratto,
nonché l'errata quantificazione dell'equo compenso ai sensi dell'art. 1526 c.c.
Sotto il primo profilo, sottolineano che il giudice avrebbe errato nel non applicare i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di eccessività della penale, omettendo di conseguenza di pronunciarsi sulla domanda di riduzione ex art. 1526 co. 2 c.c.
Sotto il secondo profilo, sostengono altresì che il giudice avrebbe commesso errori ed omissioni anche nel calcolo dell'equo compenso di cui all'art. 1526 giungendo ad un risultato errato.
Si reputa opportuno effettuare una breve ricostruzione della disciplina in materia.
L'applicabilità al leasing traslativo dell'art.1526 cod. civ. in tema di vendita con riserva della proprietà può ritenersi ormai pacifica, come anche più di recente ribadito dalla Corte di cassazione: “al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita
con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento
dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo
la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del pagina 11 di 19 danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto” (Cass.
21895/2017 e da ultimo 9210/2022).
La risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss., l.
n. 124 del 2017, i cui effetti non sono retroattivi, è, quindi, “sottoposta
all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le
parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata
risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di
corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola
di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo
equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di
guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del
contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento
della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato,
considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle
somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale
residuo” (da ultimo Cass. 10249/2022; cfr. anche S.U. 2061/2021).
Peraltro, al fine di accertare se la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più
la proprietà del bene (ancorché al netto del ricavato della vendita del bene) sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, in quanto il risarcimento del pagina 12 di 19 danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto. Infatti, proprio nell'operare del meccanismo di cui all'art. 1526 cod. civ. alla concedente compete comunque un equo compenso, in considerazione dell'utilizzazione del bene oggetto del contratto, oltre che il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di controparte.
Pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 1526 cod. civ., invocata dall'appellante,
comporta solo la necessità di accertare se in concreto sia manifestamente eccessiva,
agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., la clausola penale che attribuisce al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più
la proprietà del bene e per effettuare tale valutazione occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto.
Quanto all'onere di contestazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in
caso di leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017,
non operando quest'ultima disciplina retroattivamente, trova applicazione analogica
l'art. 1526 c.c., con conseguente validità della clausola di confisca che preveda la
detrazione, in favore dell'utilizzatore, del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita
del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario - nel caso in cui la
ricollocazione del bene sia già avvenuta - far riferimento al valore di mercato, bensì
al prezzo effettivamente incassato, spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che
la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente
aggravando la posizione debitoria.” (Cassazione civile n. 16632/2023, in senso pagina 13 di 19 conforme Cassazione civile n. 4236/2024).
Al fine di procedere all'accertamento suddetto, nel caso in esame è necessario valutare preliminarmente l'ammissibilità della documentazione prodotta dal CTP di parte appellata in sede peritale.
In merito all'eccezione di inammissibilità ed irritualità di tale documentazione sollevata da parte appellante, il Collegio osserva che la giurisprudenza di legittimità
in materia non conduce, con riferimento al caso in esame, a conclusioni univoche nel senso dell'accoglimento dell'eccezione, in quanto la compravendita allegata è stata stipulata in data successiva allo spirare dei termini ex art. 183, comma 3 c.p.c. ed addirittura alla sentenza di primo grado, e cioè nelle more del giudizio di appello.
Inoltre, il Collegio rileva che non sussiste alcuna norma esplicita che determini una decadenza in merito alla facoltà di produrre documentazione potenzialmente rilevante ai fini del decidere, come nel caso in esame.
Con riferimento alla valutazione della rilevanza della documentazione prodotta ai fini del decidere la Corte osserva che tale rilevanza è da escludere per le quietanze IMU
relative all'immobile di cui al contratto di leasing perché inerenti al possesso del bene, restituito a seguito della procedura ex art. 700 c.p.c. nel 2017.
Non così per le note predisposte dal geometra e per l'atto di compravendita del Per_4
2020, da ritenersi senz'altro rilevanti ai fini del decidere, in quanto dal contratto di compravendita emerge che il bene fu venduto ad un prezzo inferiore rispetto alla sua valutazione di mercato, e le suddette note sollevano espressamente tale problematica.
Infatti, si rileva che il contratto di compravendita fa riferimento al pregresso pagina 14 di 19 preliminare del 2017, non acquisito agli atti, recante, quale prezzo di vendita, quello di euro 410.000,00.
Nel corso del giudizio di primo grado, nel quadro della perizia, era stato conferito incarico al Dott. di fornire la valutazione del bene immobile al tempo della Per_5
riconsegna, seguita quest'ultima entro breve termine dal predetto preliminare.
Ebbene, dalla relazione del Dott. era emersa la valutazione del bene in euro Per_5
1.000.000,00; quindi il prezzo di vendita, pattuito in preliminare in € 410.000,00, è
risultato inferiore di oltre il 50% rispetto al valore di mercato del bene.
Il Collegio rileva che tale circostanza è stata oggetto di dibattito nel corso delle operazioni di indagine demandate al CTU, con valutazioni espresse nel contraddittorio tecnico tra le parti;
le medesimo argomentazioni sono state poi riportate in sede di comparsa conclusionale.
Si tratta quindi di passare all'esame circa la fondatezza o meno delle contestazioni in oggetto.
A tale proposito osserva il collegio che, se è vero che, atteso il disposto della clausola contrattuale, ad assumere rilevanza non dovrebbe essere il valore di mercato del bene ma l'effettivo prezzo di vendita dello stesso, è altrettanto vero che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede ex art. 1375 c.c. e che la ricollocazione del bene ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto al valore di mercato, traducendosi in un'evidente ed immediato pregiudizio per la controparte contrattuale, deve ritenersi condotta contraria a buona fede, tale perciò da legittimare la scelta nel senso dell'applicazione, ai fini del conteggio, del valore di mercato in luogo del prezzo di pagina 15 di 19 vendita, con conseguente applicazione dell'ipotesi n. 1 della relazione del CTU.
A non diversa considerazione si perviene ragionando in termini processuali.
Infatti, se è vero che il contratto di compravendita del 2020 deve ritenersi legittimamente prodotto in giudizio è anche vero che lo stesso risulta rilevante in quanto vi si fa menzione della scrittura di compravendita preliminare del 2017,
formatasi quindi non molto tempo dopo la riconsegna del bene.
Attraverso la documentazione prodotta si ottiene pertanto l'effetto di far risultare presente una documentazione più risalente nel tempo in realtà mai acquisita né offerta in comunicazione tempestivamente.
Conseguentemente il termine di confronto va fatto non con il preliminare del 2017,
ma con la vendita del 2020 di €. 375.000,00.
A questo punto inevitabile risulta la scelta per il criterio del valore di mercato al termine della riconsegna, in ragione del fatto che la cospicua differenza tra i due importi può trovare giustificazione anche in ragione del solo fatto del decorso di oltre tre anni fra la riconsegna del bene e la relativa vendita.
Quindi anche sulla base di tale considerazione si perviene all'applicazione dell'ipotesi n. 1 della CTU espletata.
In tale ipotesi il CTU, avendo accertato che la concedente ha ottenuto utilità superiori a quanto avrebbe ottenuto in caso di esatta esecuzione del contratto di leasing, ha rideterminato l'ammontare della clausola penale per effetto della riduzione equitativa ex art. 1384 c.c. da attuarsi mediante detrazione dell'eccedenza.
pagina 16 di 19 Conseguentemente il CTU ha rideterminato la penale in €. 1.014.385,45.
Per rideterminare il rapporto di debito/credito fra le parti il CTU ha comparato quanto concretamente ritratto dalla concedente nel corso del rapporto con l'importo della penale ex art. 18 del contratto ricalcolata ex art. 1384 c.c..
Il primo termine di confronto è stato individuato nella somma dei canoni incassati e del valore dell'immobile, per una somma pari a €. 1.647.956,80.
Conseguentemente il confronto ha determinato una somma a credito di parte appellante pari a €. 633.574,35, costituente infatti il valore economico ottenuto dalla concedente in eccedenza rispetto a quanto ad essa effettivamente dovuto.
Tutto quanto considerato, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello,
la Corte accerta il diritto di parte appellante alla restituzione della somma pari a €.
633.574,35.
Spese
Dall'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata a rimborsare all'appellante le spese di ambo i gradi del giudizio, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022, liquidate in conformità al valore del decisum (scaglione di valore da euro
520.001,00 sino ad euro 1.000.000,00).
La Corte pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di CTU, liquidate come da separata ordinanza.
pagina 17 di 19
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-condanna ING ià a corrispondere in favore di parte CP_1 Controparte_2
appellante la somma di €. 827,60, in considerazione dell'usurarietà dei tassi di mora applicati, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda a quella del saldo;
-in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello, condanna CP_1
ià a corrispondere in favore di parte appellante la somma di
[...] Controparte_2
€ 633.574,35, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
-condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di ambo i gradi di giudizio, che si liquidano:
quanto al primo grado:
in complessivi euro 29.193,00 di cui euro 4.607,00 per la “fase di studio”, euro
3.039,00 per la “fase introduttiva”, in euro 13.534,00 per la “fase istruttoria” ed euro
8.013,00 per la “fase decisionale”,;
quanto al presente grado d'appello:
in complessivi euro 26.155 di cui euro 5.706,00 per la “fase di studio”, euro 3.318,00
per la “fase introduttiva”, in euro 7.644,00 per la “fase istruttoria” ed euro 9.487,00
per la “fase decisionale”,
oltre per ambo i gradi rimborso forfettario spese legali (15% su compenso totale),
accessori di legge e rimborso contributo unificato:
-pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di CTU, liquidate per il pagina 18 di 19 primo grado come da provvedimento del Tribunale e per il presente grado come da separato decreto.,
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il presidente estensore
US AG
pagina 19 di 19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. US AG Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1197/2019 promossa con atto di citazione notificato in data
30 settembre 2019
d a
, quale titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1
TT ZI e DA AM NC, con il patrocinio dell'avv. Marco
ID (C.F. ), procuratore domiciliatario come da procura C.F._1
in atti.
APPELLANTE
c o n t r o ià società per azioni di diritto Olandese, con CP_1 Controparte_2
sede legale ad Amsterdam, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio Olandese al numero – quale società incorporante la società P.IVA_1
pagina 1 di 19 – come da atto n. 20150728/01/FRB a rogito Notaio Controparte_3 [...]
, trascritto nel registro delle imprese con atto Notaio dott. del Persona_1 Persona_2
4 maggio 2016, Rep. 107883, Racc. 41207, con sede secondaria in , Milano, CP_3
viale Fulvio Testi n. 250, C.F. , in persona del Procuratore Speciale, P.IVA_2
dott. rappresentato e difeso dagli avv.ti ZAGLIO ANDREA (C.F. CP_4
) ed NI TO (C.F. ), C.F._2 C.F._3
entrambi del Foro di Brescia.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 18 giugno 2025 avente ad oggetto:
Leasing
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1679/2019
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, ed emesse tutte le opportune pronunce, condanne e declaratorie:
- preliminarmente: accertare e dichiarare l'irritualità e/o intempestività e/o
inammissibilità ex art. 345, ultimo comma, c.p.c. ed ex art. 198, secondo comma,
c.p.c., della documentazione (contratto definitivo di compravendita n. 2991 di
repertorio, n. 2037 di raccolta, del 21-7-2020 e quietanze di pagamento IMU anni
2017, 2019 e 2020) messa a disposizione dal Consulente Tecnico di parte appellata
con la propria nota preliminare, del 19/20-9-2024 e conseguentemente disporre lo
stralcio di tale documentazione dal fascicolo di causa, ovvero non tenere conto della
sua esistenza e/o contenuto ai fini del presente giudizio;
il tutto, per le ragioni pagina 2 di 19 esposte dal Consulente Tecnico di parte appellante, Dott. , con le Persona_3
proprie repliche alla nota preliminare del CTP di parte appellata, del 30-9-2024;
- nel merito: a fronte della nullità delle clausole relative agli interessi moratori
applicati al contratto di leasing oggetto di causa per superamento del tasso soglia
anti-usura e della conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1116/2015, R.G. n.
2651/2015, immediatamente esecutivo, emesso inter partes dal Giudice Unico del
Tribunale di Brescia, il giorno 19-2-2015, depositato in data 20-2-2015 e munito di
formula esecutiva il successivo 27-2-2015, accertata e dichiarata con sentenza non
definitiva della Corte d'Appello di Brescia, n. 504/2024, del 15-5-2024, depositata il
successivo 16-5-2024, nonché a fronte dell'esito degli accertamenti istruttori a mezzo
CTU, disposti nel corso del presente giudizio, condannare la già CP_1 [...]
alla restituzione in favore del Sig. degli Controparte_3 Parte_1
interessi di mora dal medesimo corrisposti alla prima in corso di rapporto
contrattuale pari ad Euro 827,60, maggiorati degli interessi e rivalutazione
monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché accertare e dichiarare che la
somma di Euro 4.933,15, addebitata dal concedente all'utilizzatore a titolo di
interessi di mora e da quest'ultimo non pagata, non risulta dovuta dai Sig.ri
[...]
e AN Da AM ad già il Parte_1 CP_1 Controparte_3
tutto, per le ragioni di cui meglio al punto I) della narrativa dell'atto di citazione in
appello;
- in ogni caso, nel merito: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente la
sentenza n. 1679/2019 emessa inter partes, il giorno 24-5- 2019, dal Tribunale di
Brescia e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito portato
pagina 3 di 19 dall'estratto conto prodotto da con ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_3
R.G. n. 2651/2015; il tutto, per le ragioni di cui meglio ai punti I), II), III) e V) della
narrativa dell'atto di citazione in appello;
- in ogni caso, in via riconvenzionale: in accoglimento dell'appello, riformare
integralmente la sentenza n. 1679/2019 emessa inter partes, il giorno 24-5-2019, dal
Tribunale di Brescia e, per l'effetto, una volta rideterminato l'equo compenso, ex art.
1526, primo comma, cod. civ., per effetto dell'uso e/o deterioramento del bene
immobile oggetto di leasing, compensare, ex art. 1243, cod. civ., tale importo con
l'eventuale contrapposto diritto di credito di già CP_1 Controparte_3
risultante dovuto e condannare quest'ultima a corrispondere la differenza
[...]
dovuta al Sig. all'esito della compensazione tra equo compenso e Parte_1
somma da questo effettivamente corrisposta, od in subordine ridurre, ex art. 1526,
secondo comma, cod. civ., le somme dovute dagli appellanti a già CP_1 [...]
e condannare quest'ultima a retrocedere al Sig. Controparte_3 [...]
le somme dal medesimo versate in eccesso rispetto alla somma così Parte_1
determinata e, conseguentemente, condannare già CP_1 Controparte_3
a restituire al Sig. la somma di complessivi Euro
[...] Parte_1
633.574,35, da quest'ultimo versata in eccesso, così come accertata nella fase
istruttoria del presente giudizio a mezzo CTU, o quella maggiore o minore somma
ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo
effettivo; il tutto, per le ragioni di cui meglio ai punti II) e III) della narrativa
dell'atto di citazione in appello;
- in ogni caso: trasmettere gli atti del presente giudizio al P.M., presso la competente
pagina 4 di 19 Procura della Repubblica, a' sensi dell'art. 331, c.p.p.;
- in ogni caso: in accoglimento dell'appello, condannare la già CP_1 [...]
al pagamento in favore degli appellanti delle spese e competenze Controparte_3
di lite del giudizio di primo grado, oltre 15% rimborso forfettario, oltre gli accessori
di legge;
il tutto, per le ragioni di cui meglio al punto IV) della narrativa dell'atto di
citazione in appello;
- sempre in ogni caso: con rifusione delle spese e competenze di lite del presente
giudizio, maggiorate del 30% ex art. art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, oltre 15%
rimborso forfettario, oltre gli accessori di legge;
- in ogni caso: porre integralmente a carico di già CP_1 Controparte_3
le spese di CTU relative sia alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio
[...]
di primo grado, sia a quella espletata nel giudizio di secondo grado;
il tutto, per le
ragioni di cui meglio al punto IV) della narrativa dell'atto di citazione in appello.”
Dell'appellato
“Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del presente appello ai sensi per gli
effetti di cui all'348 bis c.p.c.;
sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
della sentenza appellata e/o del decreto ingiuntivo in difetto di gravi motivi;
in via principale: rigettare il presente appello per i motivi meglio esposti in narrativa
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1679 dell'1 giugno 2019.
Spese di lite e compensi professionali integralmente rifusi”.
pagina 5 di 19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1679/2019, pubblicata il 24/05/2019, il Tribunale di Brescia ha respinto l'opposizione proposta da e AN Da AM avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1116/2015 emesso in favore di al Tribunale di Brescia il 20.02.2015 per l'importo complessivo di CP_1
€ 176.699,06 a titolo di mancato pagamento della fattura n. 14484350 relativa al canone di locazione del mese di agosto 2014 e spese aggiuntive;
compensando le spese di lite tra le parti.
Nello specifico era accaduto che in data 05/09/2002 la società già CP_1
e avevano stipulato il contratto di locazione Controparte_2 Parte_1
finanziaria n. 00037555/001 avente ad oggetto un immobile destinato ad uso commerciale sito in Milano, per un corrispettivo globale in favore della società
concedente di € 777.424,30.
Contestualmente, AN Da AM si era costituita fideiussore del al Parte_1
fine di garantire l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di leasing sino all'importo massimo garantito di € 721.978,40, poi aumentato, in ragione delle successive stipulazioni, all'importo di € 725.166,45 + iva.
Nel corso del rapporto, il aveva corrisposto a titolo di canoni di Parte_1
locazione la somma complessiva di € 797.470,45.
In data 10/12/2014, resosi il inadempiente rispetto al pagamento di Parte_1
alcuni canoni, la società concedente gli aveva inoltrato una missiva con cui,
avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 18 delle condizioni pagina 6 di 19 generali, risolveva il contratto per inadempimento con richiesta di immediata liberazione dell'immobile e di pagamento dei canoni residuali rimasti insoluti.
Successivamente, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale il Controparte_3
suddetto decreto.
Avverso tale decreto, gli ingiunti hanno proposto opposizione lamentando l'usurarietà
degli interessi di mora e chiedendo la condanna della concedente in leasing alla restituzione dei canoni corrisposti sul presupposto dell'applicabilità, in via analogica,
dell'art. 1526 c.c.
Il Tribunale, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opposta e rigettata la domanda di nullità della fideiussione, ha respinto altresì la domanda di ripetizione fondata sull'asserita usurarietà degli interessi moratori, ritenendo che la disciplina antiusura di cui alla L. n. 108/1996 non fosse applicabile al caso in esame,
riferendosi la stessa ai soli interessi corrispettivi. Quanto all'applicazione dell'art.1526 c.c. ha ribadito, richiamando l'indirizzo della Corte di legittimità, che l'art. 72 quater LF non può applicarsi al di fuori dell'ambito fallimentare,
aggiungendo, tuttavia, che le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irripetibilità dei canoni già versati, con previsione della detrazione dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, “essendo tale clausola
coerente con la previsione contenuta nell'art.1526 secondo comma cc” (cfr Cass.
15202/18, Cass. n.19272/14). Affermando inoltre che tale clausola penale può essere ridotta secondo equità effettuando “una valutazione comparativa tra il vantaggio che
detta clausola assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il
pagina 7 di 19 medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del
contratto” (cfr. Cass. n.20840/18), il giudice di prime cure ha ritenuto legittima la previsione dell'art.18 del contratto di leasing, la quale stabiliva, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, l'irripetibilità dei canoni già versati e da versarsi fino alla restituzione del bene e nel caso di richiesta di risarcimento dei maggiori danni la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito;
disposta CTU e tenuto conto delle relative risultanze, il Tribunale ha ritenuto non sussistere i presupposti per la riduzione equitativa delle penale, ed ha perciò confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la decisione, e Da AM AN hanno proposto Parte_1
appello risollevando le stesse censure presentate in primo grado ed insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nelle more del procedimento società per azioni di diritto Olandese, CP_1
ha incorporato la società Controparte_3
Quest'ultima si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 348 bis c.p.c., di cui comunque ha chiesto la reiezione nel merito.
Con ordinanza del 20/12/2023, questa Corte ha rigettato sia l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. che l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c.
In data 16 maggio 2024 la Corte, tramite sentenza non definitiva, ha:
pagina 8 di 19 -accolto il primo motivo di impugnazione, accertando l'usurarietà del tasso di mora applicato, e disposto l'accertamento istruttorio inerente a tale accertamento;
-rimesso in istruttoria la causa, al fine di valutare la riduzione della clausola penale contenuta all'art. 18 del contratto di leasing, ed effettuare la quantificazione dell'equo compenso ex art. 1526 c.c.;
-revocato il decreto ingiuntivo n. 116/2015 R.G.N. 2651/2015, emesso dal Tribunale
di Brescia il 19/02/2015.
Con separata ordinanza di rimessione in istruttoria della controversia è stato sottoposto al CTU il seguente quesito:
<<esaminati gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta in atti, < i>
acquisita con il consenso di tutte le parti, eventuale documentazione necessaria e/o
utile per l'espletamento dell'incarico nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c.,
- accerti il CTU l'ammontare degli interessi di mora indebitamente addebitati alla
parte appellante e quindi escluda dal calcolo del dovuto gli interessi di mora;
- in applicazione del disposto di cui all'art. 1526, secondo comma, c.c., accerti il
CTU se, in applicazione della clausola n. 18 del contratto, la concedente abbia
oppure no ottenuto utilità maggiori di quelle che avrebbe ritratto in caso di esatta
esecuzione del contratto ed in caso affermativo ridetermini l'ammontare della
clausola penale per effetto della riduzione equitativa ex 1384 c.c., da attuarsi
mediante detrazione dell'eccedenza co-me sopra determinata>>;
In data 10 ottobre 2024 il CTU incaricato comunicava, tramite istanza per chiarimenti, che il CTP di parte appellata, nel corso dell'espletamento delle attività pagina 9 di 19 peritali, aveva allegato con la memoria del 20/09/2024 la seguente documentazione:
a) atto di vendita immobile da parte di el 21/07/2020; CP_1
b) quietanze pagamento IMU;
c) note predisposte dal perito di parte geom. sulle motivazioni tecniche Persona_4
relative alla diversità tra il prezzo di vendita dell'immobile (€ 375.000) e la stima dell'ausiliario immobiliare nominato dallo scrivente nel giudizio di 1° grado (€
1.000.000).
Il CTU riportava che il CTP di parte appellante aveva contestato l'irritualità e l'intempestività della produzione, e conseguentemente chiedeva chiarimenti alla
Corte in ordine alla utilizzabilità o meno della documentazione nel corso dei lavori peritali.
Il Collegio riservava la decisione in merito all'esame finale della controversia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 giugno 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accoglimento del primo motivo tramite il quale gli appellanti censurano la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto che la disciplina dell'usura non fosse applicabile agli interessi di mora, e rilevato che la Corte con la sentenza non definitiva n. 504/2024 ha accertato che il tasso di mora pattuito contrattualmente era superiore al tasso soglia antiusura, il Collegio rileva che la CTU
pagina 10 di 19 espletata ha quantificato in €. 827,60 gli interessi di mora addebitati dal concedente e pagati dall'utilizzatore.
Conseguentemente la Corte condanna parte appellata alla restituzione in favore di parte appellante della somma pari a €. 827,60.
***
Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la mancata riduzione dell'indennità convenuta all'art. 18 delle condizioni generali del contratto,
nonché l'errata quantificazione dell'equo compenso ai sensi dell'art. 1526 c.c.
Sotto il primo profilo, sottolineano che il giudice avrebbe errato nel non applicare i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di eccessività della penale, omettendo di conseguenza di pronunciarsi sulla domanda di riduzione ex art. 1526 co. 2 c.c.
Sotto il secondo profilo, sostengono altresì che il giudice avrebbe commesso errori ed omissioni anche nel calcolo dell'equo compenso di cui all'art. 1526 giungendo ad un risultato errato.
Si reputa opportuno effettuare una breve ricostruzione della disciplina in materia.
L'applicabilità al leasing traslativo dell'art.1526 cod. civ. in tema di vendita con riserva della proprietà può ritenersi ormai pacifica, come anche più di recente ribadito dalla Corte di cassazione: “al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita
con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento
dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo
la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del pagina 11 di 19 danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto” (Cass.
21895/2017 e da ultimo 9210/2022).
La risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss., l.
n. 124 del 2017, i cui effetti non sono retroattivi, è, quindi, “sottoposta
all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le
parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata
risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di
corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola
di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo
equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di
guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del
contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento
della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato,
considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle
somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale
residuo” (da ultimo Cass. 10249/2022; cfr. anche S.U. 2061/2021).
Peraltro, al fine di accertare se la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più
la proprietà del bene (ancorché al netto del ricavato della vendita del bene) sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, in quanto il risarcimento del pagina 12 di 19 danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto. Infatti, proprio nell'operare del meccanismo di cui all'art. 1526 cod. civ. alla concedente compete comunque un equo compenso, in considerazione dell'utilizzazione del bene oggetto del contratto, oltre che il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di controparte.
Pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 1526 cod. civ., invocata dall'appellante,
comporta solo la necessità di accertare se in concreto sia manifestamente eccessiva,
agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., la clausola penale che attribuisce al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più
la proprietà del bene e per effettuare tale valutazione occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto.
Quanto all'onere di contestazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in
caso di leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017,
non operando quest'ultima disciplina retroattivamente, trova applicazione analogica
l'art. 1526 c.c., con conseguente validità della clausola di confisca che preveda la
detrazione, in favore dell'utilizzatore, del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita
del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario - nel caso in cui la
ricollocazione del bene sia già avvenuta - far riferimento al valore di mercato, bensì
al prezzo effettivamente incassato, spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che
la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente
aggravando la posizione debitoria.” (Cassazione civile n. 16632/2023, in senso pagina 13 di 19 conforme Cassazione civile n. 4236/2024).
Al fine di procedere all'accertamento suddetto, nel caso in esame è necessario valutare preliminarmente l'ammissibilità della documentazione prodotta dal CTP di parte appellata in sede peritale.
In merito all'eccezione di inammissibilità ed irritualità di tale documentazione sollevata da parte appellante, il Collegio osserva che la giurisprudenza di legittimità
in materia non conduce, con riferimento al caso in esame, a conclusioni univoche nel senso dell'accoglimento dell'eccezione, in quanto la compravendita allegata è stata stipulata in data successiva allo spirare dei termini ex art. 183, comma 3 c.p.c. ed addirittura alla sentenza di primo grado, e cioè nelle more del giudizio di appello.
Inoltre, il Collegio rileva che non sussiste alcuna norma esplicita che determini una decadenza in merito alla facoltà di produrre documentazione potenzialmente rilevante ai fini del decidere, come nel caso in esame.
Con riferimento alla valutazione della rilevanza della documentazione prodotta ai fini del decidere la Corte osserva che tale rilevanza è da escludere per le quietanze IMU
relative all'immobile di cui al contratto di leasing perché inerenti al possesso del bene, restituito a seguito della procedura ex art. 700 c.p.c. nel 2017.
Non così per le note predisposte dal geometra e per l'atto di compravendita del Per_4
2020, da ritenersi senz'altro rilevanti ai fini del decidere, in quanto dal contratto di compravendita emerge che il bene fu venduto ad un prezzo inferiore rispetto alla sua valutazione di mercato, e le suddette note sollevano espressamente tale problematica.
Infatti, si rileva che il contratto di compravendita fa riferimento al pregresso pagina 14 di 19 preliminare del 2017, non acquisito agli atti, recante, quale prezzo di vendita, quello di euro 410.000,00.
Nel corso del giudizio di primo grado, nel quadro della perizia, era stato conferito incarico al Dott. di fornire la valutazione del bene immobile al tempo della Per_5
riconsegna, seguita quest'ultima entro breve termine dal predetto preliminare.
Ebbene, dalla relazione del Dott. era emersa la valutazione del bene in euro Per_5
1.000.000,00; quindi il prezzo di vendita, pattuito in preliminare in € 410.000,00, è
risultato inferiore di oltre il 50% rispetto al valore di mercato del bene.
Il Collegio rileva che tale circostanza è stata oggetto di dibattito nel corso delle operazioni di indagine demandate al CTU, con valutazioni espresse nel contraddittorio tecnico tra le parti;
le medesimo argomentazioni sono state poi riportate in sede di comparsa conclusionale.
Si tratta quindi di passare all'esame circa la fondatezza o meno delle contestazioni in oggetto.
A tale proposito osserva il collegio che, se è vero che, atteso il disposto della clausola contrattuale, ad assumere rilevanza non dovrebbe essere il valore di mercato del bene ma l'effettivo prezzo di vendita dello stesso, è altrettanto vero che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede ex art. 1375 c.c. e che la ricollocazione del bene ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto al valore di mercato, traducendosi in un'evidente ed immediato pregiudizio per la controparte contrattuale, deve ritenersi condotta contraria a buona fede, tale perciò da legittimare la scelta nel senso dell'applicazione, ai fini del conteggio, del valore di mercato in luogo del prezzo di pagina 15 di 19 vendita, con conseguente applicazione dell'ipotesi n. 1 della relazione del CTU.
A non diversa considerazione si perviene ragionando in termini processuali.
Infatti, se è vero che il contratto di compravendita del 2020 deve ritenersi legittimamente prodotto in giudizio è anche vero che lo stesso risulta rilevante in quanto vi si fa menzione della scrittura di compravendita preliminare del 2017,
formatasi quindi non molto tempo dopo la riconsegna del bene.
Attraverso la documentazione prodotta si ottiene pertanto l'effetto di far risultare presente una documentazione più risalente nel tempo in realtà mai acquisita né offerta in comunicazione tempestivamente.
Conseguentemente il termine di confronto va fatto non con il preliminare del 2017,
ma con la vendita del 2020 di €. 375.000,00.
A questo punto inevitabile risulta la scelta per il criterio del valore di mercato al termine della riconsegna, in ragione del fatto che la cospicua differenza tra i due importi può trovare giustificazione anche in ragione del solo fatto del decorso di oltre tre anni fra la riconsegna del bene e la relativa vendita.
Quindi anche sulla base di tale considerazione si perviene all'applicazione dell'ipotesi n. 1 della CTU espletata.
In tale ipotesi il CTU, avendo accertato che la concedente ha ottenuto utilità superiori a quanto avrebbe ottenuto in caso di esatta esecuzione del contratto di leasing, ha rideterminato l'ammontare della clausola penale per effetto della riduzione equitativa ex art. 1384 c.c. da attuarsi mediante detrazione dell'eccedenza.
pagina 16 di 19 Conseguentemente il CTU ha rideterminato la penale in €. 1.014.385,45.
Per rideterminare il rapporto di debito/credito fra le parti il CTU ha comparato quanto concretamente ritratto dalla concedente nel corso del rapporto con l'importo della penale ex art. 18 del contratto ricalcolata ex art. 1384 c.c..
Il primo termine di confronto è stato individuato nella somma dei canoni incassati e del valore dell'immobile, per una somma pari a €. 1.647.956,80.
Conseguentemente il confronto ha determinato una somma a credito di parte appellante pari a €. 633.574,35, costituente infatti il valore economico ottenuto dalla concedente in eccedenza rispetto a quanto ad essa effettivamente dovuto.
Tutto quanto considerato, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello,
la Corte accerta il diritto di parte appellante alla restituzione della somma pari a €.
633.574,35.
Spese
Dall'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata a rimborsare all'appellante le spese di ambo i gradi del giudizio, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022, liquidate in conformità al valore del decisum (scaglione di valore da euro
520.001,00 sino ad euro 1.000.000,00).
La Corte pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di CTU, liquidate come da separata ordinanza.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-condanna ING ià a corrispondere in favore di parte CP_1 Controparte_2
appellante la somma di €. 827,60, in considerazione dell'usurarietà dei tassi di mora applicati, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda a quella del saldo;
-in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello, condanna CP_1
ià a corrispondere in favore di parte appellante la somma di
[...] Controparte_2
€ 633.574,35, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
-condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di ambo i gradi di giudizio, che si liquidano:
quanto al primo grado:
in complessivi euro 29.193,00 di cui euro 4.607,00 per la “fase di studio”, euro
3.039,00 per la “fase introduttiva”, in euro 13.534,00 per la “fase istruttoria” ed euro
8.013,00 per la “fase decisionale”,;
quanto al presente grado d'appello:
in complessivi euro 26.155 di cui euro 5.706,00 per la “fase di studio”, euro 3.318,00
per la “fase introduttiva”, in euro 7.644,00 per la “fase istruttoria” ed euro 9.487,00
per la “fase decisionale”,
oltre per ambo i gradi rimborso forfettario spese legali (15% su compenso totale),
accessori di legge e rimborso contributo unificato:
-pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di CTU, liquidate per il pagina 18 di 19 primo grado come da provvedimento del Tribunale e per il presente grado come da separato decreto.,
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il presidente estensore
US AG
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