Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 520
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 21, co. 2, D.lgs. 546/1992 e art. 10, L. 212/2000

    La Corte ritiene corretta la sentenza di primo grado, affermando che l'istanza di rimborso è tempestiva in quanto presentata entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di effettuazione di ciascun pagamento originario e comunque entro il termine di decadenza di due anni dal secondo pagamento, data in cui la contribuente ha acquisito piena conoscenza dell'errore. Si evidenzia inoltre il contrasto tra il duplice incameramento da parte dell'Amministrazione Finanziaria e l'art. 10 della legge n. 212/2000, soprattutto in un caso di ravvedimento operoso.

  • Rigettato
    Compensazione delle spese di lite in violazione dell'art. 15 D.lgs. 546/92

    Il Collegio ritiene che i presupposti per la compensazione delle spese di lite siano stati modificati dalla normativa e dalla giurisprudenza. Nel caso di specie, il primo giudice ha ritenuto che l'errore della parte appellata sia stato determinativo del successivo giudizio, seppure conseguente ad una non condivisibile valutazione dei fatti oggettivi. Pertanto, il motivo non è accoglibile.

  • Rigettato
    Erronea esclusione applicabilità termine triennale ex art. 30 L. 1216/1961

    La Corte ritiene l'istanza di rimborso tempestiva in quanto formalizzata entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di effettuazione di ciascuno dei pagamenti originari, previsto dall'articolo 30, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché entro il termine di decadenza di due anni dal giorno in cui si era verificato il presupposto per la restituzione – ossia il secondo pagamento – in base a quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

  • Rigettato
    Ritenuta inapplicabilità termine prescrizione decennale ex artt. 2033 e 2946 c.c.

    La Corte ritiene l'istanza di rimborso tempestiva in quanto formalizzata entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di effettuazione di ciascuno dei pagamenti originari, previsto dall'articolo 30, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché entro il termine di decadenza di due anni dal giorno in cui si era verificato il presupposto per la restituzione – ossia il secondo pagamento – in base a quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 520
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 520
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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