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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 520/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 206/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Marcello Boglione 73-81 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6385/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20
e pubblicata il 15/05/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO CONTRIB AL SSN 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma, sez. 5, con sentenza n. 6385/20/23, depositata in data 15/05/2023, ha accolto, compensando le spese, il ricorso della Società Resistente_1, con sede legale in Indirizzo_1, REGNO UNITO avverso il provvedimento di diniego parziale, opposto dall'Ufficio, in relazione all'istanza di rimborso presentata in data 6/8/2018 (ns. prot. 74629), avente ad oggetto somme erroneamente versate negli anni 2016 e 2017 con il codice tributo
3357 (Contributo al S.S.N. sui premi di assicurazione per RC auto – erario), in luogo del tributo con codice
3358 (Contributo al S.S.N. sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia giulia), per un importo di
€ 1.280.741,96. In data 31/5/2018 dopo il primo pagamento, la Società, ritenendo di essere incorsa in “un mero errore formale” provvedeva a sanare tale irregolarità attraverso l'istituto del cd. “ravvedimento operoso”, riversando in data 31.5.2018 l'importo di euro 1.280.741,96, ma con il codice tributo corretto e alla sua istanza di rimborso, presentata in data 6/8/2018, l'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Generale del Lazio emetteva un provvedimento di diniego parziale, notificato in data 11/05/2022 (ed identificato con prot. n.
58231), non riconoscendo la spettanza del rimborso, rispetto al versato, per un importo pari ad euro
620.659,05, essendo la Società incorsa, in relazione ai versamenti eseguiti nel periodo gennaio 2016 – giugno 2016, nella decadenza del termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, in applicazione della previsione dettata dall'art. 21, comma 2, D.lgs. n. 546/1992.
2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Generale del Lazio ha proposto appello, avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con vittoria delle spese. A tal fine ha eccepito, richiamando la necessaria tutela dei “traffici commerciali”; la Violazione dell'art. 21, co. 2, del D.lgs. 546/1992 che recita: La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.” nonché dell'art 10, L. 212/2000.
3. La Società Resistente_1, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese, evidenziando che l'unico “traffico commerciale” identificabile nella fattispecie sarebbe rappresentato dall'illegittimo duplice incameramento da parte dell'Ufficio della somma di euro 620.659,05
(con ovvia locupletazione per l'Ufficio e corrispondente ingiusto depauperamento della Contribuente).
Lamenta inoltre, che l'Ufficio avrebbe avuto l'obbligo di applicare il principio di buona fede contenuto nell'articolo 10 dello Statuto del Contribuente sia al momento della interpretazione della Istanza di Rimborso
e della normativa alla stessa applicabile, sia nel valutare l'opportunità di presentare appello verso la Sentenza, allo scopo di evitare un ingiustificato arricchimento dell'Ufficio e di tutelare le legittime aspettative della
Contribuente.
La Società appellata, con appello incidentale, ha altresì lamentato: - la disposta compensazione delle spese in violazione dell'articolo 15 del D.lgs. 546/92 - l'erronea esclusione l'applicabilità alla Istanza di Rimborso del termine triennale di cui all'articolo 30 della legge 1216/1961; - la ritenuta inapplicabilità del temine di prescrizione decennale di cui al combinato disposto degli articoli 2033 e 2946 codice civile , in presenza di un conclamato indebito arricchimento dell'Erario ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, ai sensi del quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”..
4. Il presente ricorso, già valutato in sede cautelare, è venuto in decisione all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto
1. Il Collegio, in ordine all'appello principale svolto dall'Ufficio, ritiene che la sentenza impugnata sia corretta atteso che la parte appellata, a seguito del secondo pagamento eseguito (peraltro maggiorato di interessi e sanzioni) con il codice tributo 3358, in data 31/5/2018, ha maturato il diritto a vedersi restituire per l'intero i “contributi SSN” di cui all'articolo 334 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 2091, per un ammontare complessivo pari ad euro 1.280.741,96, versati nel periodo intercorrente tra il 16 febbraio 2016 ed il 19 gennaio 2017, con il codice tributo 3357.
La relativa istanza di rimborso, presentata in data 6 agosto 2018 è da ritenersi infatti tempestiva in quanto formalizzata entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di effettuazione di ciascuno dei pagamenti originari, previsto dall'articolo 30, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 nonché comunque, entro il termine di decadenza di due anni dal giorno in cui si era verificato il presupposto per la restituzione – ossia il secondo pagamento – in base a quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Infatti, il 31/5/2018 è la data in cui l'odierna parte appellata ha acquisito piena conoscenza dell'errore e pertanto e soltanto da detta data che può decorrere il termine di decadenza di cui al menzionato art. 21, comma 2, non essendo in contestazione la sussistenza dell'errore determinativo del nuovo pagamento e la ritualità formale e sostanziale di quest'ultimo.
Il rimborso in generale, e a maggior ragione quello in esame, consiste per l'appunto nella restituzione delle somme che il contribuente ha indebitamente versato o che ha versato in misura superiore a quelle dovute e si concretizza in una posizione creditoria che può essere oggetto di una domanda di restituzione delle somme illegittimamente prelevate. A chi ha erroneamente pagato è attribuita, in buona sostanza, l'azione di ripetizione che, nel diritto tributario, si traduce nella possibilità di presentare l'istanza di rimborso, la cui disciplina si differenzia a seconda della natura delle imposte, periodica e non, dirette e indirette.
2. Il Collegio ritiene che la valutazione del primo giudice sia corretta anche per quanto concerne l'insanabile contrasto che si determinerebbe tra il duplice incameramento da parte dell'Amministrazione Finanziaria e l'art 10 della legge n. 212/200 e tanto più ove si consideri che il contendere consegue ad un ravvedimento operoso che costituisce un tipico caso di spontanea regolarizzazione da parte dei Contribuenti incorsi in violazioni tributarie. Trattasi per l'appunto di un comportamento in buona fede del tutto volontario che non necessita infatti di confronti con l'amministrazione, né di un preventivo accordo tra le parti e non passa dunque attraverso una fase amministrativa procedimentalizzata come, a titolo esemplificativo, accade per l'adesione.
3. Quanto all'appello incidentale, il Collegio osserva che risultano modificati i presupposti per la compensazione delle spese di lite di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e 15 D.Lgs. n. 546/92. La disposizione originaria, infatti, ammetteva la compensazione delle spese di giudizio in caso di soccombenza reciproca o se ricorrevano giusti motivi. Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva sempre ritenuto che la compensazione, costituendo espressione di un potere discrezionale del giudice, fosse censurabile solo in caso di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa oppure se la decisione del giudice di merito fosse accompagnata dall'indicazione di motivazioni palesemente illogiche (Cass. 19161/2005). La legge n. 263/2005, nel tentativo di arginare le compensazioni prive di un'effettiva ragione, ha disposto che i motivi di compensazione devono essere presenti esplicitamente nella motivazione della sentenza e non possono trovare giustificazione su circostanze generiche o in formule di stile quali il “valore esiguo della controversia”, “la natura della controversia”, “giusti motivi” oppure “ragioni di equità”, assolutamente disgiunte dalla motivazione della sentenza di merito, pur consentendo al giudice di appello di integrare, anche d'ufficio, la motivazione con cui il giudice di primo grado abbia compensato le spese (Cass. S.U. 20598/2008). Il legislatore, successivamente, modificando ulteriormente il testo dell'art. 92 c.p.c. riferito alle spese di lite, con la locuzione “concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” presente nella c.d. legge sulla semplificazione n. 69/2009, ha reso assolutamente straordinaria la compensazione delle spese di lite medesime ribadendo che questa deve sempre trovare fondamento nella motivazione della sentenza del giudice di merito (Cass.
2572/2012). Il legislatore ed i giudici di legittimità, quindi, hanno affermato la necessità che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese di giudizio, per “giusti motivi” o per le altre simili formule citate, deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché tuttavia le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente ed inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito. In particolare, l'obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese dovrà ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomentazioni specificamente riferite a detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese di lite adottata. Nel caso di specie il primo giudice ha ritenuto che l'errore della parte appellata sia stata determinativa del successivo giudizio seppure conseguente ad una non condivisibile valutazione dei fatti oggettivi.
Il motivo non è pertanto accoglibile.
4. L'appello principale come quello incidentale non risultano pertanto fondati e per l'effetto le spese del grado si liquidano in dispositivo nella misura del 50% in favore dell'odierna appellata.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale e quello incidentale;
- condanna l'Ufficio alle spese del grado che compensa per la metà e liquida per il residuo in Euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
Cosi deciso in Roma il 17/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
EN QU ES CA
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 206/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Marcello Boglione 73-81 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6385/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20
e pubblicata il 15/05/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO CONTRIB AL SSN 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma, sez. 5, con sentenza n. 6385/20/23, depositata in data 15/05/2023, ha accolto, compensando le spese, il ricorso della Società Resistente_1, con sede legale in Indirizzo_1, REGNO UNITO avverso il provvedimento di diniego parziale, opposto dall'Ufficio, in relazione all'istanza di rimborso presentata in data 6/8/2018 (ns. prot. 74629), avente ad oggetto somme erroneamente versate negli anni 2016 e 2017 con il codice tributo
3357 (Contributo al S.S.N. sui premi di assicurazione per RC auto – erario), in luogo del tributo con codice
3358 (Contributo al S.S.N. sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia giulia), per un importo di
€ 1.280.741,96. In data 31/5/2018 dopo il primo pagamento, la Società, ritenendo di essere incorsa in “un mero errore formale” provvedeva a sanare tale irregolarità attraverso l'istituto del cd. “ravvedimento operoso”, riversando in data 31.5.2018 l'importo di euro 1.280.741,96, ma con il codice tributo corretto e alla sua istanza di rimborso, presentata in data 6/8/2018, l'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Generale del Lazio emetteva un provvedimento di diniego parziale, notificato in data 11/05/2022 (ed identificato con prot. n.
58231), non riconoscendo la spettanza del rimborso, rispetto al versato, per un importo pari ad euro
620.659,05, essendo la Società incorsa, in relazione ai versamenti eseguiti nel periodo gennaio 2016 – giugno 2016, nella decadenza del termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, in applicazione della previsione dettata dall'art. 21, comma 2, D.lgs. n. 546/1992.
2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Generale del Lazio ha proposto appello, avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con vittoria delle spese. A tal fine ha eccepito, richiamando la necessaria tutela dei “traffici commerciali”; la Violazione dell'art. 21, co. 2, del D.lgs. 546/1992 che recita: La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.” nonché dell'art 10, L. 212/2000.
3. La Società Resistente_1, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese, evidenziando che l'unico “traffico commerciale” identificabile nella fattispecie sarebbe rappresentato dall'illegittimo duplice incameramento da parte dell'Ufficio della somma di euro 620.659,05
(con ovvia locupletazione per l'Ufficio e corrispondente ingiusto depauperamento della Contribuente).
Lamenta inoltre, che l'Ufficio avrebbe avuto l'obbligo di applicare il principio di buona fede contenuto nell'articolo 10 dello Statuto del Contribuente sia al momento della interpretazione della Istanza di Rimborso
e della normativa alla stessa applicabile, sia nel valutare l'opportunità di presentare appello verso la Sentenza, allo scopo di evitare un ingiustificato arricchimento dell'Ufficio e di tutelare le legittime aspettative della
Contribuente.
La Società appellata, con appello incidentale, ha altresì lamentato: - la disposta compensazione delle spese in violazione dell'articolo 15 del D.lgs. 546/92 - l'erronea esclusione l'applicabilità alla Istanza di Rimborso del termine triennale di cui all'articolo 30 della legge 1216/1961; - la ritenuta inapplicabilità del temine di prescrizione decennale di cui al combinato disposto degli articoli 2033 e 2946 codice civile , in presenza di un conclamato indebito arricchimento dell'Erario ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, ai sensi del quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”..
4. Il presente ricorso, già valutato in sede cautelare, è venuto in decisione all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto
1. Il Collegio, in ordine all'appello principale svolto dall'Ufficio, ritiene che la sentenza impugnata sia corretta atteso che la parte appellata, a seguito del secondo pagamento eseguito (peraltro maggiorato di interessi e sanzioni) con il codice tributo 3358, in data 31/5/2018, ha maturato il diritto a vedersi restituire per l'intero i “contributi SSN” di cui all'articolo 334 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 2091, per un ammontare complessivo pari ad euro 1.280.741,96, versati nel periodo intercorrente tra il 16 febbraio 2016 ed il 19 gennaio 2017, con il codice tributo 3357.
La relativa istanza di rimborso, presentata in data 6 agosto 2018 è da ritenersi infatti tempestiva in quanto formalizzata entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di effettuazione di ciascuno dei pagamenti originari, previsto dall'articolo 30, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 nonché comunque, entro il termine di decadenza di due anni dal giorno in cui si era verificato il presupposto per la restituzione – ossia il secondo pagamento – in base a quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Infatti, il 31/5/2018 è la data in cui l'odierna parte appellata ha acquisito piena conoscenza dell'errore e pertanto e soltanto da detta data che può decorrere il termine di decadenza di cui al menzionato art. 21, comma 2, non essendo in contestazione la sussistenza dell'errore determinativo del nuovo pagamento e la ritualità formale e sostanziale di quest'ultimo.
Il rimborso in generale, e a maggior ragione quello in esame, consiste per l'appunto nella restituzione delle somme che il contribuente ha indebitamente versato o che ha versato in misura superiore a quelle dovute e si concretizza in una posizione creditoria che può essere oggetto di una domanda di restituzione delle somme illegittimamente prelevate. A chi ha erroneamente pagato è attribuita, in buona sostanza, l'azione di ripetizione che, nel diritto tributario, si traduce nella possibilità di presentare l'istanza di rimborso, la cui disciplina si differenzia a seconda della natura delle imposte, periodica e non, dirette e indirette.
2. Il Collegio ritiene che la valutazione del primo giudice sia corretta anche per quanto concerne l'insanabile contrasto che si determinerebbe tra il duplice incameramento da parte dell'Amministrazione Finanziaria e l'art 10 della legge n. 212/200 e tanto più ove si consideri che il contendere consegue ad un ravvedimento operoso che costituisce un tipico caso di spontanea regolarizzazione da parte dei Contribuenti incorsi in violazioni tributarie. Trattasi per l'appunto di un comportamento in buona fede del tutto volontario che non necessita infatti di confronti con l'amministrazione, né di un preventivo accordo tra le parti e non passa dunque attraverso una fase amministrativa procedimentalizzata come, a titolo esemplificativo, accade per l'adesione.
3. Quanto all'appello incidentale, il Collegio osserva che risultano modificati i presupposti per la compensazione delle spese di lite di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e 15 D.Lgs. n. 546/92. La disposizione originaria, infatti, ammetteva la compensazione delle spese di giudizio in caso di soccombenza reciproca o se ricorrevano giusti motivi. Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva sempre ritenuto che la compensazione, costituendo espressione di un potere discrezionale del giudice, fosse censurabile solo in caso di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa oppure se la decisione del giudice di merito fosse accompagnata dall'indicazione di motivazioni palesemente illogiche (Cass. 19161/2005). La legge n. 263/2005, nel tentativo di arginare le compensazioni prive di un'effettiva ragione, ha disposto che i motivi di compensazione devono essere presenti esplicitamente nella motivazione della sentenza e non possono trovare giustificazione su circostanze generiche o in formule di stile quali il “valore esiguo della controversia”, “la natura della controversia”, “giusti motivi” oppure “ragioni di equità”, assolutamente disgiunte dalla motivazione della sentenza di merito, pur consentendo al giudice di appello di integrare, anche d'ufficio, la motivazione con cui il giudice di primo grado abbia compensato le spese (Cass. S.U. 20598/2008). Il legislatore, successivamente, modificando ulteriormente il testo dell'art. 92 c.p.c. riferito alle spese di lite, con la locuzione “concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” presente nella c.d. legge sulla semplificazione n. 69/2009, ha reso assolutamente straordinaria la compensazione delle spese di lite medesime ribadendo che questa deve sempre trovare fondamento nella motivazione della sentenza del giudice di merito (Cass.
2572/2012). Il legislatore ed i giudici di legittimità, quindi, hanno affermato la necessità che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese di giudizio, per “giusti motivi” o per le altre simili formule citate, deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché tuttavia le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente ed inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito. In particolare, l'obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese dovrà ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomentazioni specificamente riferite a detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese di lite adottata. Nel caso di specie il primo giudice ha ritenuto che l'errore della parte appellata sia stata determinativa del successivo giudizio seppure conseguente ad una non condivisibile valutazione dei fatti oggettivi.
Il motivo non è pertanto accoglibile.
4. L'appello principale come quello incidentale non risultano pertanto fondati e per l'effetto le spese del grado si liquidano in dispositivo nella misura del 50% in favore dell'odierna appellata.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale e quello incidentale;
- condanna l'Ufficio alle spese del grado che compensa per la metà e liquida per il residuo in Euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
Cosi deciso in Roma il 17/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
EN QU ES CA