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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/11/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale di Caltanissetta, in persona del giudice, dott.ssa Giuliana Guardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 139/2021 R.G., promossa da:
, nata a [...], il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
, nata a [...], il giorno 09.05.1968, codice fiscale , Parte_2 C.F._2
, nata a [...], il [...], codice fiscale , Parte_3 C.F._3 [...]
, nato a [...], il giorno 06.10.1972, codice fiscale , Pt_4 C.F._4 Parte_5
, nata a [...], il giorno 14.11.1998, codice fiscale ,
[...] C.F._5
, nata a [...], il [...], codice fiscale , Parte_6 C.F._6
, nata a [...], il [...], codice fiscale , Parte_7 C.F._7 [...]
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Pt_8 C.F._8 Parte_9
, nato a [...] il giorno 11.05.2001, codice fiscale ,
[...] C.F._9
, nato a [...], il giorno 02.01.2002, codice fiscale Parte_10
, , nata a [...], il [...], codice fiscale C.F._10 Parte_11
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, C.F._11 unitamente a , nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_1
, sul figlio nato a [...], il giorno 04.10.2009, C.F._12 Persona_1 codice fiscale , e da , nato a [...], il C.F._13 Parte_12
28.09.1974, codice fiscale , in proprio e nella qualità di genitore esercente la C.F._14 responsabilità genitoriale, unitamente a , nata a [...] il [...], Persona_2 codice fiscale , sul figlio , nato a [...], il C.F._15 Parte_13
28.07.2003, codice fiscale , tutti elettivamente domiciliati a Caltanissetta, in C.F._16
1 piazza Europa n. 6, presso lo studio dell'avvocato Filippo Calà, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti attori
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore, codice fiscale Controparte_2
, elettivamente domiciliato a Caltanissetta, in via Libertà n. 174, presso gli uffici P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, che lo rappresenta e difende ex lege convenuto
*****
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte depositate ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 03.07.2025 e il giudice istruttore, con ordinanza emessa in pari data, ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 21.01.2021, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , questi ultimi in proprio e nella Pt_3 Parte_4 Parte_12 Parte_11 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, rispettivamente, sui minori
[...]
e nonché , , , Pt_13 Persona_1 Parte_10 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e hanno convenuto in giudizio il
[...] Parte_8 Parte_9 Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei
[...] danni non patrimoniali patiti iure proprio in conseguenza del decesso del congiunto Pt_9
, rispettivamente marito, padre e nonno degli attori, a causa di emotrasfusioni di sangue
[...] infetto.
Segnatamente, gli attori hanno esposto:
- che ha contratto, in conseguenza di emotrasfusioni infette ricevute nel 1970 e nel Parte_9
1979, l'epatite C, siccome già accertato dal convenuto che, con provvedimento del CP_2
24.03.2000, ha riconosciuto il diritto del predetto all'indennizzo ex legge n. 210/1992;
- che il nesso di causalità tra le trasfusioni di sangue ricevute e l'infezione contratta è stato altresì accertato dal CTU nominato nell'ambito del procedimento civile promosso dal medesimo contro il , “per ottenere il diritto al risarcimento Parte_9 Controparte_2 del danno subìto a seguito della contrazione dell'epatite; in corso di causa… il sig. , Pt_9 essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, accettò la proposta di equa riparazione
2 propostagli dal ai sensi dell'art. 27 bis del D.L. 90/2014; la causa fu Controparte_2 sospesa e poi non più riassunta, stante l'intervenuta accettazione dell'equa riparazione”;
- che l'epatopatia post-trasfusionale è successivamente degenerata in cirrosi epatica, causando, infine, in data 08.03.2019, il decesso di;
Parte_9
- che “gli attori hanno perduto il loro congiunto per la negligenza del Controparte_2 che non ha posto in essere quei controlli necessari che, se effettuati, ne avrebbero sicuramente evitato la sua tragica dipartita. Gli istanti hanno perciò subìto una notevole sofferenza e turbamento d'animo e, per altro verso, sono stati privati dell'apporto, dell'affetto, della vicinanza del loro caro”.
Hanno concluso, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale di: “-ritenere e dichiarare, alla luce di quanto dedotto ed in considerazione della sua condotta omissiva colpevole, la responsabilità del , in ordine al decesso del sig. ; - per Controparte_2 Parte_9
l'effetto della accertata responsabilità, condannare il convenuto, in persona del CP_2
pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti in proprio dagli attori, quali CP_3 conseguenze delle gravi lesioni e del decesso del sig. , per la lesione prima e per la Parte_9 perdita successivamente, del rapporto parentale con il proprio congiunto; - tenuto conto delle tabelle comunemente usate per il calcolo dei danni da perdita parentale, ed in considerazione della opportuna personalizzazione dei danni medesimi, quantificare i danni anzidetti, in favore di ciascuno degli attori, nella misura massima prevista in dette tabelle, o in quell'altra misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa ed opportuna, con il calcolo della rivalutazione e gli interessi…; condannare il convenuto a rifondere agli attori le spese ed i compensi CP_2 della presente causa, con distrazione dei diritti ed onorari al procuratore antistatario” (cfr. pagg. 13-14 dell'atto di citazione).
Con comparsa di risposta depositata in data 09.04.2021, si è costituito in giudizio il
[...]
, contestando il “nesso causale tra l'affezione epatica da HVC e l'evento morte” e, CP_2 in ogni caso, la sussistenza dei pretesi danni “in assenza del requisito della convivenza… e, a maggior ragione, per i nipoti, per la non prevedibilità dei danni in questione”. Ha concluso, quindi, per l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel corso del giudizio, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; indi, disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e assunte le prove testimoniale richieste da parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2. Esposti i fatti, la domanda attorea, da qualificarsi giuridicamente quale domanda di risarcimento del danno extracontrattuale ex art. 2043 c.c., è fondata e va accolta.
3 2.1. In diritto, giova premettere, in accordo con l'ormai consolidato orientamento della Suprema
Corte (cfr., ex multis, Cass., S.U., 11.01.2008, nn. 576 e 581, nonché Cass., sez. VI, 22.12.2017,
n. 30769), che la responsabilità del , in ipotesi di contagio di epatite B o C Controparte_2
o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana e trova il suo fondamento nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di controllo, direttiva, autorizzazione, prevenzione e vigilanza gravanti su di esso – già prima degli anni novanta e, segnatamente, a partire dagli anni sessanta (cfr., tra le tante, Cass., sez. VI, 22.07.2021, n. 21145) – in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, in forza una pluralità di fonti normative di carattere generale e speciale (i.e.: leggi nn. 296/1958, 592/1967, 519/1973,
833/1978, D.P.R. n. 1256/1971, d.l. n. 443/1987).
I profili che devono formare di oggetto di accertamento, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono, quindi, agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo e all'imputabilità soggettiva.
Al riguardo, va ricordato che “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che – sussistendo a carico del Controparte_4
(oggi ), anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un
[...] Controparte_2 obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, CP_2 avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (così, in particolare, Cass., sez. III, 12.04.2011, n.
8430).
4 Ancora, “in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza Controparte_2 scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , in adempimento degli obblighi specifici Controparte_2 di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno
1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (cfr. Cass. n.
21145/2021 cit.).
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, è incontroversa tra le parti la responsabilità del per la contrazione, ad opera di , dell'epatite C, in Controparte_2 Parte_9 conseguenza delle emotrasfusioni allo stesso praticate nel corso dell'anno 1970, per mancata adozione, da parte dell'amministrazione sanitaria, delle misure – già, all'epoca, presenti – idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante attività trasfusionali.
Ed invero, il convenuto nulla ha contestato in merito alla riconducibilità del contagio CP_2 alle trasfusioni praticate e all'imputabilità dello stesso al proprio comportamento colposo, circostanze specificamente allegate da controparte, a sostegno della domanda risarcitoria spiegata.
La sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni ematiche e l'infezione da epatite C contratta da è stata, d'altra parte, già accertata anche dalla competente Commissione Medica Parte_9
Ospedaliera di cui all'art. 4 legge n. 210/1992 (cfr. doc. nn.
4-5 di parte attrice), circostanza, questa, costituente elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare, in ogni caso, il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato il necessario nesso causale, in assenza di allegazione, ad opera dell'amministrazione sanitaria, di specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica.
Ciò posto, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del presente giudizio, hanno trovato conferma anche le allegazioni attoree in punto di sussistenza del diverso ed ulteriore nesso di causalità tra l'epatopatia cronica da HCV sofferta da e l'evento Parte_9 lesivo-morte.
5 Il nominato CTU, dott. ha infatti accertato, sulla base dell'esame della Persona_3 documentazione medica prodotta da parte attrice, che “esiste nesso di causalità tra la epatite
HCV, correlata alle emotrasfusioni subite nel 1970 dal , le conseguenti Persona_4 cirrosi epatica, ascite, epatocarcinoma e la sindrome epato-renale con assetto coagulativo non favorevole, che hanno determinato l'exitus. Per cui si può affermare che il decesso del de cuius
, avvenuto in data 08.03.2019, per sindrome epato-renale è stato determinato Parte_9 esclusivamente dalle complicanze dell'originaria patologia contratta (HCV), e quindi sussiste nesso causale tra patologia contratta e successivo decesso” (cfr. pagg. 16 della relazione di consulenza tecnica depositata in data 17.04.2023).
Le valutazioni effettuate dal CTU, non sottoposte a osservazioni critiche da alcuna delle parti, sono del tutto condivise dal decidente, siccome coerenti con il quesito conferito e fondate su corrette considerazioni tecnico-scientifiche, oltre che su un iter logico argomentativo immune da vizi.
Va, quindi, affermata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del in relazione Controparte_2 all'infezione da virus HCV contratta da e al successivo decesso del medesimo, per Parte_9 avere omesso di adottare quelle cautele, già all'epoca esigibili, al fine di scongiurare il pericolo di contrazione di virus per via ematica, dovendosi ritenere dimostrato, in assenza di allegazione e prova di fattori causali alternativi, che la condotta omissiva dell'amministrazione abbia, più probabilmente che non, determinato non solo l'insorgenza dell'epatite cronica HCV correlata, degenerata in cirrosi epatica, ma anche il conseguente decesso del congiunto degli odierni attori e che, dunque, la condotta doverosa ministeriale, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell'evento lesivo con quelle modalità e in quelle circostanze di tempo.
3. Così ricostruita la responsabilità ministeriale, va indagata la sussistenza del danno lamentato iure proprio dagli attori, nelle rispettive qualità di moglie, figli e nipoti di , sub Parte_9 specie di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
3.1. Com'è noto, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto.
Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-
6 relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. ex multis Cass. civ. sez. III, 11.11.2019, n. 28989).
Esso va allegato e provato dal danneggiato, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., eventualmente anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza, che, anzi, assumono in materia “precipuo rilievo” (così, in particolare, Cass., S.U., 24/03/2006, n.
6572).
Come affermato dalla Suprema Corte, se “non v'e' dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque,
l'esistenza del pregiudizio… nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), … l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite”
(così, in particolare, Cass., sez. III, 30/08/2022, n. 25541).
Ancora, “in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza
e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (così, tra le tante,
Cass., sez. III, 26/06/2025, n. 17208).
Con riferimento, poi, al quantum debeatur, in mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Al fine di rendere omogenee e prevedibili le decisioni, sono stati elaborati criteri standard, tra i quali la tabella diffusa dal Tribunale di Milano.
Al riguardo, premesso che occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione (cfr., sul punto, Cass., sez. VI, 01/07/2020, n. 13269), la Suprema Corte ha statuito che “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire
7 non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (così, Cass., sez. III , 21/04/2021,
n. 10579).
Le nuove tabelle milanesi, integrate a punti (edizione 2024), prevedono, quindi, un punteggio per ognuno dei suddetti parametri, da attribuire secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta;
i punti attribuiti vanno sommati tra loro e il totale dei punti va ulteriormente moltiplicato per il c.d. valore punto (pari ad euro 3.911,00, per il caso di perdita del genitore, figlio, coniuge non separato e assimilati, ed euro 1.698,00, per il caso di perdita di fratelli e nipoti), così pervenendosi all'importo monetario liquidabile.
3.2. Orbene, nel caso di specie, è innanzitutto incontroverso tra le parti, oltre che documentalmente provato (cfr. certificati di residenza e di stato di famiglia in atti), che:
- l'attrice (nata il [...]) è moglie di (nato il [...] e Parte_1 Parte_9 deceduto il giorno 08.03.2019), con lui convivente fino al momento del decesso, presso l'abitazione familiare sita in Agira (EN), contrada Conche s.n.c.;
- gli attori (nata il giorno 09.05.1968), (nata il [...]), Parte_2 Parte_3 [...]
(nato il giorno 06.10.1972), (nato il [...]) e Pt_4 Parte_12 Parte_11
(nata il [...]) sono figli del defunto;
Parte_9
- gli attori (nata il [...]), (nata il [...]), Parte_6 Parte_7 Parte_8
(nata il [...]), (nato il [...]), (nato il giorno Parte_13 Parte_9
11.05.2001), (nata il [...]), (nato il giorno 04.10.2009) e Parte_5 Persona_1
(nato il giorno 02.01.2002) sono nipoti ex filii di . Parte_10 Parte_9
3.2.1. In tale contesto, sussiste, senz'altro, il diritto del coniuge e dei figli al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
La presenza di un legame di parentela qualificato (rispettivamente, di coniugio e di filiazione) costituisce, infatti, elemento già di per sé idoneo a fondare la presunzione, secondo l'id quod plerumque accidit, dell'esistenza del danno lamentato, sotto il duplice profilo morale e
8 dinamico-relazionale, atteso che la perdita del coniuge, al pari della figura paterna, costituisce sempre un evento tragico e sconvolgente per i congiunti e nulla avendo, d'altra parte, dedotto e provato l'amministrazione convenuta circa la sussistenza di situazioni suscettibili di compromettere l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.
La difesa di parte attrice ha poi allegato la particolare intensità dei legami familiari, deducendo che “gli attori (per meglio dire i figli e nipoti, visto che la coniuge del sig. , sig.ra Pt_9 [...]
, era con lui convivente)… vivono nello stesso centro abitato a pochi minuti di distanza Pt_1 dai genitori (ad esclusione della sig.ra , trasferitasi a Civitavecchia, che però vi Parte_2 abita per le ferie estive) e ciò significava che giornalmente non mancavano di andare a trovarli sia per condividere i fatti e gli avvenimenti familiari quotidiani, sia per coadiuvarli nelle loro esigenze e necessità. La figlia , come detto residente a [...], per il periodo delle Pt_2 ferie tornava (e torna) ad Agira per stare con i genitori ed i fratelli. Non mancavano, poi… occasioni in cui tutta la famiglia si riuniva insieme... Quando l'esito infausto si avvicinava inesorabilmente e annunciato dal sempre più pronunciato decadimento psicofisico del loro congiunto, gli attori si organizzarono in modo da essergli il più possibile vicini consci dell'imminente exitus, tant'è che gli furono accanto fino all'ultimo istante” (così a pagg.
7-8 dell'atto di citazione).
Le deposizioni testimoniali di e di – della cui Testimone_1 Testimone_2 credibilità e attendibilità non vi è motivo di dubitare, avendo gli stessi reso dichiarazioni sufficientemente precise su quanto oggetto di loro diretta percezione e conoscenza – hanno confermato le allegazioni attoree (cfr. verbale d'udienza del giorno 14.07.2023).
Di contro, manca, già sul piano meramente assertivo, qualunque allegazione utile a connotare le specifiche ed effettive conseguenze dinamico – relazionali in epoca successiva alla morte del congiunto.
Alla luce delle superiori considerazioni, in applicazione delle nuove tabelle milanesi integrate a punti (edizione 2024), appare equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito dal coniuge e dai figli di nelle somme di seguito indicate: Parte_9
- euro 207.283,00 (53 punti per euro 3.911,00), in favore di;
Parte_1
- euro 160.351,00 (41 punti per euro 3.911,00), in favore di;
Parte_2
- euro 168.173,00 (43 punti per euro 3.911,00), ciascuno, in favore di , Parte_3 [...]
e ; Pt_4 Parte_12
- euro 175.995,00 (45 punti per euro 3.911,00), in favore di . Parte_11
9 Segnatamente, a nella qualità di moglie del defunto , vanno Parte_1 Parte_9 riconosciuti i seguenti punti:
- punti 8, in considerazione dell'età (anni 84) del marito , vittima primaria, alla Parte_9 data del decesso;
- punti 12, in considerazione dell'età (anni 73) della stessa vittima Parte_1 secondaria, alla data del decesso del marito;
- punti 16, in considerazione della situazione di convivenza;
- punti 17, in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva perduta, tenuto conto del notorio legame affettivo che caratterizza il rapporto di coniugio, nella specie, di lunga durata e sfociato nella nascita di cinque figli, della situazione di convivenza, nonché dei giorni di presumibile sofferenza prima del decesso.
Ai figli , e , vanno attribuiti i seguenti Parte_3 Parte_4 Parte_12 punti:
- punti 8, in considerazione dell'età (anni 84) del padre , vittima primaria, alla Parte_9 data del decesso;
- punti 20, in considerazione dell'età (rispettivamente: anni 49, 46, 44) degli stessi, quali vittime secondarie, alla data del decesso del padre;
- punti 15, in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva perduta, tenuto conto della notoria intensità della relazione affettiva padre/figlio, dei rapporti di abituale frequentazione, della costante condivisione delle festività di Natale e Pasqua, dell'assistenza morale e materiale prestata al padre, nel corso della malattia, con
(presumibile) compromissione delle abitudini di vita.
Ancora, alla figlia , vanno attribuiti i seguenti punti: Parte_11
- punti 8, in considerazione dell'età (anni 84) del padre , vittima primaria, alla Parte_9 data del decesso;
- punti 22, in considerazione dell'età (anni 36) della stessa , quale vittima Parte_11 secondaria, alla data del decesso del padre;
- punti 15, in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva perduta, tenuto conto della notoria intensità della relazione affettiva padre/figlia, dei rapporti di abituale frequentazione, della costante condivisione delle festività di Natale e Pasqua, dell'assistenza morale e materiale prestata al padre, nel corso della malattia, con
(presumibile) compromissione delle abitudini di vita.
Infine, alla figlia vanno attribuiti i seguenti punti: Parte_2
10 - punti 8, in considerazione dell'età (anni 84) del padre , vittima primaria, alla Parte_9 data del decesso;
- punti 20, in considerazione dell'età (anni 50) della stessa , quale vittima Parte_2 secondaria, alla data del decesso del padre;
- punti 13, in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva perduta, tenuto conto della notoria intensità della relazione affettiva padre/figlia, della costante condivisione delle ferie estive e delle festività di Natale e Pasqua, nonché del diverso e
(inevitabilmente, stante la lontananza geografica) minore apporto materiale prestato nell'assistenza al padre, con (presumibile) minore compromissione delle abitudini di vita.
L'attribuzione dei punti di cui sopra ha tenuto conto, con riferimento a ciascuno degli attori considerati, della sopravvivenza, all'esito del decesso di , di ben più di tre prossimi Parte_9 congiunti superstiti (cinque, per ciascuno degli attori, avuto riguardo alla sola famiglia d'origine), sicchè nessun punto è stato riconosciuto sub lett. “D” della tabella applicata.
3.2.2. Va altresì riconosciuto il diritto dei nipoti al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, risultando provata, all'esito dell'istruttoria espletata (avuto riguardo, in particolare, alla documentazione fotografica in atti e alle dichiarazioni testimoniali di cui sopra), l'effettiva esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il nonno defunto.
In applicazione delle tabelle milanesi integrate a punti (edizione 2024), appare equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito dai nipoti di nelle Parte_9 somme di seguito indicate:
- euro 49.242,00 (29 punti per euro 1.698,00), ciascuno, in favore di Parte_7 [...]
, , , nonché di Pt_8 Parte_9 Parte_5 Parte_10 Controparte_1
e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su e di Parte_11 Persona_1
e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_12 Persona_2 genitoriale su;
Parte_13
- euro 45.846,00 (27 punti per euro 1.698,00), in favore di . Parte_6
In particolare, ai nipoti , , Parte_7 Parte_8 Parte_13 Parte_9
, e vanno riconosciuti i seguenti punti: Parte_5 Persona_1 Parte_10
- punti 4, in considerazione dell'età (anni 84) del nonno , vittima primaria, alla Parte_9 data del decesso;
- punti 20, in considerazione dell'età (rispettivamente: anni 17, 20, 15, 17, 20, 9, 17) degli stessi, quali vittime secondarie, alla data del decesso del nonno;
11 - punti 5, in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva perduta, tenuto conto del rapporto di comunanza familiare, caratterizzato dalla costante condivisione di festività e ricorrenze, dell'assistenza morale prestata al nonno, nel corso della malattia, nonché dell'assenza di qualsivoglia allegazione utile a connotare le specifiche ed effettive conseguenze dinamico – relazionali in epoca successiva alla morte e della non giovane età del defunto all'atto del decesso.
Ancora, alla nipote vanno riconosciuti i seguenti punti: Parte_6
- punti 4, in considerazione dell'età (anni 84) del nonno , vittima primaria, alla Parte_9 data del decesso;
- punti 18, in considerazione dell'età (anni 29) della stessa, quale vittima secondaria, alla data del decesso del nonno;
- punti 5, in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva perduta, tenuto conto del rapporto di comunanza familiare, caratterizzato dalla costante condivisione di festività e ricorrenze, dell'assistenza morale prestata al nonno, nel corso della malattia, nonché dell'assenza di qualsivoglia allegazione utile a connotare le specifiche ed effettive conseguenze dinamico – relazionali in epoca successiva alla morte e della non più giovane età del defunto all'atto del decesso
Nessuna detrazione può operarsi in questa sede, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno (sulla cui rilevabilità d'ufficio, cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 28/07/2022, n.
23588), non emergendo ex actis, in particolare, che gli attori abbiano beneficiato (ed eventualmente, in quale misura) dell'indennizzo una tantum previsto dall'art. 2, comma 3, legge n. 210/1992.
Il convenuto va, quindi, condannato al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, a CP_2 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, delle somme sopra indicate.
Venendo in rilievo debiti di valore e in ragione della necessità di compensare l'ulteriore danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, sono altresì dovuti gli interessi c.d. compensativi che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dagli attori), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali, da computarsi sulle sorti capitali come sopra liquidate devalutate sino alla data del decesso (08.03.2019) e rivalutate, anno per anno, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo dell'anno di riferimento, sino alla data di pubblicazione della presente decisione (cfr.
12 ex multis, sulle modalità di liquidazione dell'obbligazione di valore, Cass., S.U., 17.02.1995,
n. 1712) .
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza – con la “conversione” dell'obbligazione di valore in debito di valuta – e sino all'effettivo soddisfo dovranno altresì essere corrisposti, sulle complessive somme come sopra determinate, espresse in valori attuali, gli ulteriori interessi corrispettivi al tasso legale ex art. 1282 c.c. (cfr., in tal senso, Cass., 3.12.1999, n. 13470 e
Cass., 21.04.1998, n. 4030).
4. Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia (cfr.
Cass., sez. III, 17/04/2024, n. 10367) e all'attività processuale concretamente espletata, anche alla luce delle difese spiegate dall'amministrazione soccombente, secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 (V scaglione della tabella n. 2).
Esse, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., vanno distratte in favore dell'avvocato Filippo Calà, difensore di parte attrice, come da relativa richiesta formulata in citazione e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Al medesimo criterio soggiacciono le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n.
139/2021 R.G., disattesa o assorbita ogni altra contraria domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
ACCERTA la responsabilità del , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 in relazione al decesso di;
Parte_9
CONDANNA il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento di: Controparte_2
- euro 207.283,00, in favore di;
Parte_1
- euro 160.351,00, in favore di;
Parte_2
- euro 168.173,00, ciascuno, in favore di , e Parte_3 Parte_4 Parte_12
;
[...]
- euro 175.995,00, in favore di;
Parte_11
- euro 49.242,00, ciascuno, in favore di , Parte_7 Parte_8 Pt_9 Parte_9
, , nonché di e , in qualità di Parte_5 Parte_10 Controparte_1 Parte_11 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio e di Persona_1 Parte_12
13 e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Pt_12 Persona_2
; Parte_13
- euro 45.846,00, in favore di , importi tutti in valori attuali, oltre interessi al Parte_6 tasso legale dal giorno 08.03.2019 alla data della presente sentenza sulle somme devalutate e rivalutate annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulle somme liquidate;
CONDANNA il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in Controparte_2 favore degli attori, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 12.000,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del relativo difensore, avvocato Filippo Calà, antistatario ex art 93 c.p.c.;
PONE definitivamente a carico del , in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come in atti liquidate.
Così deciso in Caltanissetta, il 17 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giuliana Guardo
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