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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/12/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2414/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
Dott. Davide Palazzo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. R.G. V.G. 2414/2024, avente ad oggetto: “Ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51) c.p.c. per la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa congiuntamente
DA
nato ad [...] il [...], (C.F. ), ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Luigi Pirandello n. 70
E
, nata ad [...] l'[...], (C.F. ), ed ivi Parte_2 C.F._2 residente a[...]; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
NC ZA (C.F. ), presso il cui studio sito in Agira al Largo Clelia n. 15 C.F._3 sono elettivamente domiciliati.
-RICORRENTI-
*
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 23.01.2025;
Rimessa al Collegio per la decisione con l'ordinanza resa in data 11.07.2025, ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e hanno chiesto ai sensi degli artt. 473- Parte_1 Parte_2 bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., la pronuncia della loro separazione consensuale, allegando di aver contratto matrimonio concordatario a Catania il 14.02.1980, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 303, parte II, Serie A, Uff. 1, Anno 1980, adottando il regime della comunione dei beni.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale sono nati i figli: (nato a [...] il Per_1
09/10/1981) e (nato a [...] il [...]); entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti.
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c.).
La separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente conservandosi sempre reciproco rispetto e saranno liberi di trasferire altrove la loro residenza;
2) Nessuna disposizione si impone in ordine all'affidamento/collocamento e/o mantenimento della prole
e sull'assegnazione della casa coniugale essendo i figli e entrambi maggiorenni Per_1 Persona_3 ed indipendenti economicamente;
3) I coniugi rinunciano ad ogni pretesta di contributo economico per il proprio mantenimento essendo entrambi autonomi economicamente;
4) I ricorrenti espressamente dichiarano di aver provveduto alla divisione dei loro beni mobili in comune, di avere regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale, ivi compresi eventuali depositi bancari
e/o postali, dandosi reciprocamente ampia quietanza dichiarando di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e/o pretesa, ad esclusione dell'abitazione e del garage siti in Agira (EN) alla Via Luigi Pirandello n. 70 che restano in comproprietà tra i coniugi i quali si impegnano a donarne la nuda proprietà ai figli;
5) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della sentenza, con ogni ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del 1° luglio 2025 (ex art. 127-ter c.p.c.), nel corso della quale le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 28.12.2024, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi;
va, pertanto, omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
In data 23.01.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il giudizio deve, quindi, proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento. *
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, riunto in camera di consiglio, così statuisce:
Omologa la separazione personale dei coniugi, , nato ad [...] il Parte_1
16.01.1959, (C.F. ), e nata ad [...] C.F._1 Parte_2
l'11.11.1961, (C.F. ), alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato C.F._2 il 28.12.2024, come richiamate in parte motiva;
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio;
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
Dott. Davide Palazzo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. R.G. V.G. 2414/2024, avente ad oggetto: “Ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51) c.p.c. per la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa congiuntamente
DA
nato ad [...] il [...], (C.F. ), ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Luigi Pirandello n. 70
E
, nata ad [...] l'[...], (C.F. ), ed ivi Parte_2 C.F._2 residente a[...]; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
NC ZA (C.F. ), presso il cui studio sito in Agira al Largo Clelia n. 15 C.F._3 sono elettivamente domiciliati.
-RICORRENTI-
*
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 23.01.2025;
Rimessa al Collegio per la decisione con l'ordinanza resa in data 11.07.2025, ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e hanno chiesto ai sensi degli artt. 473- Parte_1 Parte_2 bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., la pronuncia della loro separazione consensuale, allegando di aver contratto matrimonio concordatario a Catania il 14.02.1980, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 303, parte II, Serie A, Uff. 1, Anno 1980, adottando il regime della comunione dei beni.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale sono nati i figli: (nato a [...] il Per_1
09/10/1981) e (nato a [...] il [...]); entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti.
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c.).
La separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente conservandosi sempre reciproco rispetto e saranno liberi di trasferire altrove la loro residenza;
2) Nessuna disposizione si impone in ordine all'affidamento/collocamento e/o mantenimento della prole
e sull'assegnazione della casa coniugale essendo i figli e entrambi maggiorenni Per_1 Persona_3 ed indipendenti economicamente;
3) I coniugi rinunciano ad ogni pretesta di contributo economico per il proprio mantenimento essendo entrambi autonomi economicamente;
4) I ricorrenti espressamente dichiarano di aver provveduto alla divisione dei loro beni mobili in comune, di avere regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale, ivi compresi eventuali depositi bancari
e/o postali, dandosi reciprocamente ampia quietanza dichiarando di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e/o pretesa, ad esclusione dell'abitazione e del garage siti in Agira (EN) alla Via Luigi Pirandello n. 70 che restano in comproprietà tra i coniugi i quali si impegnano a donarne la nuda proprietà ai figli;
5) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della sentenza, con ogni ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del 1° luglio 2025 (ex art. 127-ter c.p.c.), nel corso della quale le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 28.12.2024, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi;
va, pertanto, omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
In data 23.01.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il giudizio deve, quindi, proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento. *
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, riunto in camera di consiglio, così statuisce:
Omologa la separazione personale dei coniugi, , nato ad [...] il Parte_1
16.01.1959, (C.F. ), e nata ad [...] C.F._1 Parte_2
l'11.11.1961, (C.F. ), alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato C.F._2 il 28.12.2024, come richiamate in parte motiva;
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio;
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.