Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/02/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3945-2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Patrizia Gentile (C.F. ), presso il cui studio sito in Terzigno (NA), alla C.F._2
Via Panoramica, n. 84 elegge domicilio, giusta procura agli atti
- OPPONENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana CP_1 C.F._3
Pannullo (C.F. ), presso il cui studio sito in Pompei alla Via Parroco C.F._4
Federico, n. 49 elegge domicilio, giusta procura agli atti
- OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto;
rilascio immobile.
Conclusioni: in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 615 I comma c.p.c., notificato in data 13.07.2022,
[...]
proponeva opposizione, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del Parte_1
titolo, avverso l'atto di precetto notificatole in data 24.06.2022 ad istanza di con CP_1
il quale le veniva intimato il rilascio, entro dieci giorni dalla notifica, dell'immobile sito alla Via
Cardinal Prisco, n. 86 in Boscotrecase.
pagina 1 di 9
In particolare l'opponente eccepiva:
- nullità dell'atto di precetto per mancata corrispondenza della misura richiesta con il contenuto del titolo. Il trasferimento della con i suoi figli era subordinato a particolari condizioni Parte_1
non avveratesi ovvero: interventi edilizi di sistemazione dell'immobile a carico del CP_1
costituzione del diritto di abitazione per la durata di anni venticinque, in favore della stessa sull'immobile sito in Boscotrecase alla Via Cardinal Prisco, n. 117 (ex 107), nonché costituzione del diritto di usufrutto in favore del sull'immobile sito in Boscotrecase alla Via Cardinal CP_1
Prisco, n. 86;
-nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 480 c.p.c. e d.l. 83/2015. L'art. 480 c.p.c. stabilisce i contenuti dell'atto di precetto, la cui mancanza ne determina la nullità. Nel precetto, la data di sottoscrizione della procedura di negoziazione assistita per la separazione viene prima indicata nel 20.09.2021 e poi nel 27.09.2021, determinando un vizio formale dell'atto. Inoltre, manca l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Concludeva chiedendo: “Preliminarmente la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, ex art. 615 c.p.c.; in via preliminare la nullità dell'atto di precetto per vizi formali dello stesso e difetto di corrispondenza tra quanto statuito e quanto richiesto;
con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, spese, diritti, onorari di causa, con attribuzione”.
Instaurato il contraddittorio, in data 05.11.2022 si costituiva l'opposto CP_1
eccependo il mancato rispetto da parte della delle condizioni dell'accordo di Parte_1
separazione, attuato solo ed esclusivamente per il vantaggio economico derivatone alla stessa, considerato che, permanendo nell'abitazione di Via Cardinal Prisco n. 86, il sarebbe stato CP_1
costretto a sostenere tutti gli esborsi derivanti dalle utenze domestiche, nonché a pagare le spese condominiali dell'appartamento di Via Cardinal Prisco n. 117 (ex 107). Impugnava gli ulteriori pagina 2 di 9 motivi di opposizione relativi alla nullità formale dell'atto di precetto, ritenendo che lo stesso fosse stato regolarmente redatto ai sensi dell'art. 480 cpc.
Concludeva chiedendo: “in via preliminare di accertare e dichiarare la piena validità dell'atto di precetto per rilascio di immobile su verbale di accordo in sede di negoziazione assistita e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'atto di precetto e relativo titolo;
di accertare e dichiarare l'efficacia esecutiva del titolo atteso l'evidente inadempimento da parte di
[...]
per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda, eccezione e deduzione in quanto Parte_1
infondata in fatto ed in diritto;
in via principale di accertare e dichiarare che l'accordo sottoscritto a seguito di procedura di negoziazione assistita è valido ed efficace nei confronti delle parti;
di accertare e dichiarare l'adempimento degli obblighi previsti dalla lettera B dell'accordo da parte di di accertare e dichiarare che è inadempiente ed CP_1 Parte_1
inottemperante a quanto oggetto dell'accordo; per l'effetto, condannarla ad adempiere alle obbligazioni contratte in sede di accordo;
rigettare ogni avversa domanda con condannare di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” Parte_1
da liquidarsi in €. 5000,00, o in quella diversa maggiore o minore o minore somma, stabilita d'ufficio in via equitativa. Con riserva di richiedere in separata sede la ripetizione di tutte le spese sostenute, nessuna esclusa od eccettuata, nonché l'indennizzo derivante dalla illegittima occupazione dell'immobile.”
Alla prima udienza del 16.03.2023, il Giudice, letti gli atti, formulava proposta transattiva alle parti, concedendo termine di 3 mesi (entro il 16.6.2023) “per addivenire, dinanzi ad un notaio, a scelta delle parti, alla stipula dei rispettivi diritti indicati nella clausola n. 17 (diritto di usufrutto a favore del SI e diritto di abitazione per 25 anni a favore della SI.r ), con spese a CP_1 Parte_1
carico dei rispettivi beneficiari (per il diritto di usufrutto a favore del SI. le spese saranno CP_1
sostenute dal SI. per il diritto di abitazione per 25 anni a favore della SI.ra le CP_1 Parte_1
spese saranno sostenute dalla SI.r ”. Parte_1
Nelle more, le parti formalizzavano l'atto di trasferimento dinanzi al notaio dott. Per_1
e, all'udienza del 29.06.2023, facevano presente tale situazione al Giudice e chiedevano rinvio per consentire di procedere al trasloco nonché ad abbandonare il giudizio. Concesso tale rinvio e, nonostante la liberazione dell'immobile da parte della , all'udienza di precisazione Parte_1
delle conclusioni, l'opposto rilevava “che la proposta transattiva, per come formulata dalla
Dott.ssa ove si prevedeva che le spese di costituzione del diritto di usufrutto a carico del Per_2
pagina 3 di 9 e del diritto di abitazione a favore della SI.ra fossero sostenute dai rispettivi CP_1 Parte_1
coniugi, è stata del tutto disattesa da quest'ultima. Difatti la SI.ra , in totale dispregio di Parte_1
quanto suggerito dal Magistrato, approfittando dello stato di necessità del privato CP_1
dell'abitazione dalla data del 09.03.2022, lo costringeva a sostenere l'esborso di tutte le spese occorrenti per l'atto di costituzione dei rispettivi diritti, redatto il 28.6.2023, provvedendo al rilascio dell'immobile, solo dopo svariati solleciti, in data 31.08.2023”, insistendo per
“l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nella memoria di costituzione e risposta nonchè per la condanna alla refusione delle spese e delle competenze di giudizio, e per la condanna, ai sensi del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in €. 5000,00, o in quella diversa maggiore o minore o minore somma, stabilita d'ufficio in via equitativa”.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 17.09.2024 la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, l'avvenuto comprovato rilascio da parte dell'opponente in data 31.08.2023 dell'immobile sito alla Via Cardinal Prisco, n. 86 in Boscotrecase determina il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia nel merito delle questioni dibattute nel presente giudizio, posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione a precetto a fronte del mancato interesse delle parti per il verificarsi della circostanza di cui al precetto.
Come noto, con la locuzione “cessazione della materia del contendere” ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio (cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018,n. 20182). Sul punto, si osserva che la cd. cessazione della materia del contendere, pur non essendo espressamente prevista da alcuna norma del diritto processuale civile (a differenza che nel giudizio amministrativo e nel processo innanzi alle commissioni tributarie), è un istituto di carattere generale affermatosi nella prassi giudiziaria e che trova applicazione anche d'ufficio ogni qualvolta, nel corso del processo, sopravvengano fatti o eventi che, modificando dal punto di vista oggettivo o soggettivo la situazione sostanziale controversa, determinino il venir meno della pagina 4 di 9 necessità di una pronuncia sul merito, la quale non risponderebbe più ad alcuno scopo pratico.
Presupposto per la declaratoria della cessazione della materia del contendere è che il fatto sopravvenuto sia incontestato tra le parti ed idoneo ad esaurire senza residui la controversia dedotta in giudizio.
Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, che viene con questa sentenza accertata, la causa viene in decisione al solo fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio, avendo entrambe le parti chiesto la rifusione delle spese e la condanna al risarcimento per lite temeraria. Come noto, al fine di statuire sulle dette spese questo giudice deve individuare quella che è la c.d. soccombenza virtuale. Occorre pertanto verificare se la domanda avanzata, aveva, alla data della sua proposizione, una sua fondatezza.
Ciò premesso, occorre procedere all'esatta qualificazione giuridica della domanda proposta da avendo eccepito sia la nullità dell'atto di precetto per vizi Parte_1
formali dello stesso che il difetto di corrispondenza tra quanto statuito e quanto richiesto.
In proposito, è noto che la qualificazione giuridica dell'opposizione proposta (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) compete esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata dal ricorrente. Costituisce, altresì, ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, risiede nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta, negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa, contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove invece oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che “Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il "quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (Cass. civ. 15.1.2001 n. 496).
pagina 5 di 9 Facendo applicazione, nella fattispecie in esame, dei principi giurisprudenziali testé enunciati, non può che addivenirsi alla qualificazione in termini di opposizione sia all'esecuzione che agli atti esecutivi della domanda formulata sul punto relativo alla nullità per vizi formali, integrante, in quanto tale, contestazioni relative al quomodo exequendum, da proporsi, quindi, nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c..
Così correttamente qualificata, in parte, la domanda va dunque verificata, in via preliminare, la sua tempestività, atteso che “la decadenza per la mancata osservanza del termine perentorio per proporre opposizione agli atti esecutivi deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”. (Cass. civ.
9.8.2007 n. 17460; conf., ex multis, Cass. civ. 17.12.1996 n. 11251).
La domanda era da considerarsi tempestiva, essendo l'atto di precetto stato notificato in data 24.06.2022 e l'atto di opposizione notificato a mezzo pec in data 13.07.2022, pertanto si procede al vaglio di fondatezza della opposizione ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
In ordine alla questione circa la nullità dell'atto di precetto per mancata corrispondenza della misura richiesta con il contenuto del titolo, ovvero l'omessa indicazione circa l'essersi o meno verificate le condizioni prodromiche all'esecuzione si evidenzia quanto segue.
L'accordo di negoziazione assistita in materia di separazione personale dei coniugi di cui al D.L. 12.09.2014 n. 132 (convertito nella L. 10.11.2014 n. 162) costituisce titolo esecutivo (art. 5, comma 1), che può essere trascritto nel precetto di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c. (art. 5, comma 4 bis) relativamente alle obbligazioni in esso contenute.
Nella fattispecie in esame, i coniugi si erano accordati stabilendo che:
“A) La SI.ra , si trasferirà presso la precedente casa coniugale sita in Boscotrecase alla Parte_1
Via Cardinal Prisco, n. 117 (ex 107) entro un mese da quando verrà liberata dall'odierno conduttore. Fino a tale momento la SI.ra ed i figli rimarranno nella casa sita in Parte_1
Boscotrecase alla Via Cardinal Prisco, n. 86 ed il SI. provvederà al pagamento CP_1
di tutte le utenze domestiche fino al momento del trasferimento. B) Il SI. si impegna a CP_1
provvedere a sue spese ai lavori di tinteggiatura e sostituzione dei pezzi igienici della casa in cui la SI. ra e i figli si trasferiranno e provvederà anche al pagamento delle spese per il Parte_1
trasloco. C) alla SI.ra viene assegnato il mobilio presente nella casa coniugale e tutto Parte_1
ciò che la stessa riterrà di voler prelevare. D) il SI. provvederà a ritirare, previo CP_1
accordo tra le parti, tutti i suoi effetti personali entro un mese dalla firma dell'accordo; ” e ancora pagina 6 di 9 al punto G) n. 7: “Le parti convengono di costituire il diritto di abitazione per la durata di anni venticinque, in favore della SI. ra sull'immobile sito in Boscotrecase Parte_1
alla Via Cardinal Prisco, n. 117 (ex 107), nonché di costituire diritto di usufrutto in favore del SI. sull'immobile sito in Boscotrecase alla Via Cardinal Prisco, n. 86”. CP_1
L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito (Cass. n. 10806 del 5.6.2020).
Fatta questa premessa, va evidenziato che in questa sede, il Tribunale è chiamato a svolgere un'attività di pura interpretazione dell'accordo di separazione omologato, costituente il titolo esecutivo, onde stabilire il contenuto e la portata dei diritti e degli obblighi reciprocamente assunti dai coniugi, senza che ciò implichi alcuna revisione o modifica dell'accordo stesso. Tale precisazione s'impone a fronte del rilievo operato dall'opponente del mancato verificarsi di tutte le condizioni pattuite.
Pertanto, nel presente giudizio ed ai fini della regolamentazione delle spese di lite, occorre stabilire se le parti, nel convenire quanto concordato nell'accordo di separazione abbiano concepito tali obblighi come autonomi l'uno dall'altro ovvero abbiano inteso considerare le prestazioni strettamente connesse tra loro (opponente).
L'opposto nulla evidenzia in maniera specifica al riguardo e si limita a dichiarare che il mancato verificarsi di tutte le altre condizioni sia dipeso dalla mancata volontà dell'opponente.
Le ulteriori argomentazioni poste a sostegno della proposta opposizione risulterebbero invece infondate.
A tal proposito, va richiamato l'art. 480 c.p.c. rubricato Forma del precetto che, al secondo comma, stabilisce: “il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente [479, 654 2], o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge.
Da tanto si ricava che, sebbene nel precetto al primo capo sia stata indicata quale data di sottoscrizione della procedura di negoziazione assistita quella del 20.09.2022 mentre, nel secondo capo, quella in cui è stata resa l'autorizzazione del P.M (27.09.2022), tale errore pagina 7 di 9 materiale non comporta la nullità dell'atto impugnato, anche in considerazione del fatto che, allo stesso, in sede di notifica è stato allegato anche il titolo esecutivo sottoscritto dalla stessa opponente.
Né, tantomeno, l'omesso avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore, previsto dal terzo capoverso del comma
II dell'art. 480 c.p.c., va sanzionato con la nullità dell'atto di precetto.
La Suprema Corte di Cassazione (con sentenza n. 23343/2022) ha infatti affermato il seguente principio di diritto: “L'omissione dell'avvertimento di cui all'art. 480, comma 2, secondo periodo c.p.c. (introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2015, conv. in legge n.
132 del 2015) - che prescrive che il creditore precettante debba informare il debitore intimato dell'opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 - costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacché la nuova disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, la novella non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto l'obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure”.
L'opposizione, dunque, sarebbe stata da accogliere soltanto in parte (previo approfondimento istruttorio non compiuto in ragione della cessata materia del contendere determinata dall'avvenuto rilascio): si ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti per regolare le spese del presente giudizio nel senso della integrale compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Spese compensate integralmente tra le parti.
Torre Annunziata, 27/02/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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