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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/09/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 29487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott.ssa Serafina Aceto Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 29487/2024 promossa da:
CP_1
e
CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PUGLISI RITA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Per_ relativo al minore: , nato a [...] il [...].
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per_ Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i CP_1 CP_2 quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 17/12/2024 e CP_1 CP_2 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre
- figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto: Per_ DISPONE che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza principale della stessa presso la madre, in La Loggia (TO) in Via
Enrico Belli n. 17.
DISPONE che durante la settimana il minore trascorra alternativamente tre giorni con un genitore e due con l'altro, da concordare in base ai turni lavorativi della madre, la quale si impegna a comunicarli al padre con un congruo anticipo;
il minore, inoltre, starà con ciascun genitore un fine settimana a settimane alterne dalle ore 07.30 del sabato mattina fino al lunedì mattina successivo con accompagnamento a scuola da parte del genitore che lo ha con sé. Per le festività natalizie, il Natale
e il Capodanno, ad anni alterni;
per le vacanze Pasquali, il giorno della Pasqua e/o il giorno del lunedì ad anni alterni;
il giorno del compleanno ad anni alterni;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, con obbligo per entrambe le parti di comunicarsi a vicenda, entro il 30 maggio, il periodo scelto e la località ove il figlio trascorrerà le suddette vacanze.
DISPONE che le parti assumano in ogni caso di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio con sé.
DISPONE che le parti si impegnino a provvedere personalmente al mantenimento ed a tutte le necessità del minore nel periodo in cui ognuno di questi lo terrà con sé, così come durante il periodo estivo in cui il minore starà con uno o con l'altro genitore.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative - previamente concordate o necessitate e comunque documentate - siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo Tribunale
– Avvocati 15.3.2016 sottoscritto a Torino;
i genitori si impegnano ad osservare in particolare circa la gestione delle spese per il figlio tutte le previsioni del ridetto Protocollo.
PRENDE ATTO che la madre continuerà a percepire per intero l'assegno unico.
PRENDE ATTO che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi contributo economico anche di natura alimentare.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di aver già regolato ogni altra questione patrimoniale tra gli stessi esistente e che, per tale motivo, non residuano ulteriori e vicendevoli pretese per nessun titolo o ragione.
PRENDE ATTO che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott.ssa Serafina Aceto Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 29487/2024 promossa da:
CP_1
e
CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PUGLISI RITA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Per_ relativo al minore: , nato a [...] il [...].
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per_ Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i CP_1 CP_2 quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 17/12/2024 e CP_1 CP_2 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre
- figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto: Per_ DISPONE che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza principale della stessa presso la madre, in La Loggia (TO) in Via
Enrico Belli n. 17.
DISPONE che durante la settimana il minore trascorra alternativamente tre giorni con un genitore e due con l'altro, da concordare in base ai turni lavorativi della madre, la quale si impegna a comunicarli al padre con un congruo anticipo;
il minore, inoltre, starà con ciascun genitore un fine settimana a settimane alterne dalle ore 07.30 del sabato mattina fino al lunedì mattina successivo con accompagnamento a scuola da parte del genitore che lo ha con sé. Per le festività natalizie, il Natale
e il Capodanno, ad anni alterni;
per le vacanze Pasquali, il giorno della Pasqua e/o il giorno del lunedì ad anni alterni;
il giorno del compleanno ad anni alterni;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, con obbligo per entrambe le parti di comunicarsi a vicenda, entro il 30 maggio, il periodo scelto e la località ove il figlio trascorrerà le suddette vacanze.
DISPONE che le parti assumano in ogni caso di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio con sé.
DISPONE che le parti si impegnino a provvedere personalmente al mantenimento ed a tutte le necessità del minore nel periodo in cui ognuno di questi lo terrà con sé, così come durante il periodo estivo in cui il minore starà con uno o con l'altro genitore.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative - previamente concordate o necessitate e comunque documentate - siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo Tribunale
– Avvocati 15.3.2016 sottoscritto a Torino;
i genitori si impegnano ad osservare in particolare circa la gestione delle spese per il figlio tutte le previsioni del ridetto Protocollo.
PRENDE ATTO che la madre continuerà a percepire per intero l'assegno unico.
PRENDE ATTO che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi contributo economico anche di natura alimentare.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di aver già regolato ogni altra questione patrimoniale tra gli stessi esistente e che, per tale motivo, non residuano ulteriori e vicendevoli pretese per nessun titolo o ragione.
PRENDE ATTO che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.