CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 26/02/2026, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 820/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
D'ND GI, TO
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 4116/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240174266639000 IRES-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240174266639000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: eccepisce l'incompetenza territoriale di questa Corte essendo competente la
Corte di Giustizia Tributaria di Napoli e comunque chiede l'accoglimento dell'istanza di sospensione
Resistente/Appellato: chiede il rigetto della sospensione
Il Collegio dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, la società ricorrente ha inteso impugnare la cartella di pagamento recante nr. 071 2024 01742 666 39000 con cui viene richiesto il pagamento della somma di € 17.525,93, a titolo IRES anno di riferimento 2021 e a titolo di IVA, sempre in relazione all'anno 2021
La ricorrente eccepisce l' omessa notifica di ogni atto prodromico, oltre che l' erroneità degli importi iscritti a ruolo
Previa istanza di sospensione, chiede l' accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Si costituisce l' Ader che eccepisce l' Inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 14, comma 6 bis del
D.Lgs 546/1992 come modificato dall'art 4, comma 2 del D.Lgs 220/2023 relativo alle disposizioni in materia di contenzioso tributario – violazione art 102 c.p.c. – litisconsorzio necessario – carenza di legittimazione passiva.
Evidenzia che ogni doglianza va comunque indirizzata all' Ente Creditore Agenzia delle Entrate.
Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
La Corte, esaminati gli atti, riscontrata la competenza territoriale della Corte di Giustizia di Napoli in quanto sia l' Ente Creditore, sia l' Ente Riscossore che ha agito hanno sede in Napoli, provvede come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara l'incompetenza territoriale essendo competente la CGT primo grado di Napoli
innanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
D'ND GI, TO
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 4116/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240174266639000 IRES-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240174266639000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: eccepisce l'incompetenza territoriale di questa Corte essendo competente la
Corte di Giustizia Tributaria di Napoli e comunque chiede l'accoglimento dell'istanza di sospensione
Resistente/Appellato: chiede il rigetto della sospensione
Il Collegio dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, la società ricorrente ha inteso impugnare la cartella di pagamento recante nr. 071 2024 01742 666 39000 con cui viene richiesto il pagamento della somma di € 17.525,93, a titolo IRES anno di riferimento 2021 e a titolo di IVA, sempre in relazione all'anno 2021
La ricorrente eccepisce l' omessa notifica di ogni atto prodromico, oltre che l' erroneità degli importi iscritti a ruolo
Previa istanza di sospensione, chiede l' accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Si costituisce l' Ader che eccepisce l' Inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 14, comma 6 bis del
D.Lgs 546/1992 come modificato dall'art 4, comma 2 del D.Lgs 220/2023 relativo alle disposizioni in materia di contenzioso tributario – violazione art 102 c.p.c. – litisconsorzio necessario – carenza di legittimazione passiva.
Evidenzia che ogni doglianza va comunque indirizzata all' Ente Creditore Agenzia delle Entrate.
Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
La Corte, esaminati gli atti, riscontrata la competenza territoriale della Corte di Giustizia di Napoli in quanto sia l' Ente Creditore, sia l' Ente Riscossore che ha agito hanno sede in Napoli, provvede come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara l'incompetenza territoriale essendo competente la CGT primo grado di Napoli
innanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge. Spese compensate.