Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 26/02/2026, n. 820
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Incompetenza territoriale

    La Corte ha riscontrato la competenza territoriale della Corte di Giustizia di Napoli, in quanto sia l'Ente Creditore che l'Ente Riscossore hanno sede in Napoli.

  • Altro
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte non entra nel merito di tale doglianza in quanto dichiara l'incompetenza territoriale.

  • Altro
    Erroneità degli importi

    La Corte non entra nel merito di tale doglianza in quanto dichiara l'incompetenza territoriale.

  • Altro
    Inammissibilità del ricorso per violazione art. 14, comma 6 bis D.Lgs 546/1992

    La Corte non entra nel merito di tale doglianza in quanto dichiara l'incompetenza territoriale.

  • Altro
    Litisconsorzio necessario

    La Corte non entra nel merito di tale doglianza in quanto dichiara l'incompetenza territoriale.

  • Altro
    Carenza di legittimazione passiva

    La Corte non entra nel merito di tale doglianza in quanto dichiara l'incompetenza territoriale.

  • Altro
    Istanza di sospensione

    Il Collegio dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 26/02/2026, n. 820
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 820
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo