Articolo 1 della Legge 3 giugno 1932, n. 879
Versione
4 agosto 1932
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:


Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 marzo 1932, n.295 , che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze:

1° Trattato di amicizia italo-higiazeno, e relativi scambi di note;

2° Trattato di commercio italo-higiazeno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 giugno 1932 - Anno X


VITTORIO EMANUELE.


Mussolini - Grandi - Mosconi - Acerbo - Ciano - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.


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N.B. - Gli Atti internazionali di cui sopra sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1932-X, n. 88.
Entrata in vigore il 4 agosto 1932