Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 18/08/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01400/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01856/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1856 del 2024, proposto da
ER Di IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Massimo Oriolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
RO Contersito, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto adottato dall''USR Calabria n. 33534 del 05.11.2024, avente ad oggetto la pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami per tre posti di docente a tempo indeterminato nella regione Basilicata, per la classe di concorso B018 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL"ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA), indetto con DM del MIM n. 205 del 26.10.2023 (GU n. 34 del 10.02.2024) e DDG del MIM n. 2575 del 06.12.2023, nella parte in cui il diploma di scuola secondaria di II grado conseguito dalla ricorrente nell''A.S. 1985/86 con voto 60/60 è stato valutato 0 punti in luogo di punti 12,5 asseritamente spettanti ai sensi dell''Allegato B, punto A.3.1, del DM n. 205/2023;
- della nota priva di data e protocollo, pubblicata sul Portale del MIM "Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive" agli inizi di agosto, con la quale è stata comunicata la scheda di valutazione dei titoli culturali e di servizio, nella parte in cui il diploma di scuola secondaria di Il grado, conseguito dalla ricorrente nell''con voti 60/60, è stato valutato 0 punti in luogo di punti 12,50 asseritamente spettanti ai sensi del citato Allegato B del DM n. 205/2023;
- del silenzio rigetto formatosi sul ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente in data 09.08.2024, avverso la citata scheda di valutazione dei titoli culturali e di servizio;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del punteggio di 12,50 punti per il diploma di scuola secondaria di Il grado conseguito nell''a.s. 1985/86, con voti 60/60;
e, per l’effetto, per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell''art.30 c.p.a., mediante l''adozione in favore della ricorrente, del provvedimento di rettifica del punteggio della graduatoria finale con il riconoscimento del punteggio complessivo di 173,75 punti e conseguente collocazione della ricorrente al terzo posto della graduatoria relativa al ricorso per cui è causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione scolastica e la successiva memoria;
Vista l’ordinanza n. 31 del 17 gennaio 2025;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 669 del 19 febbraio 2025;
Vista la memoria di parte ricorrente ex art. 73 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha partecipato alla procedura di selezione per titoli ed esami per 3 posti per la classe di concorso B018 – Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda, messi a concorso nella Regione Basilicata come da Bando n. 2575 del 6 dicembre 2024, emanato in forza del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha rappresentato: a) di avere indicato per mero errore materiale il proprio voto del diploma di maturità come 60/100 in luogo di 60/60; b) che conseguentemente l’amministrazione avrebbe valutato tale titolo assegnando 0 punti in luogo dei 12,5 spettanti; c) che l’assegnazione di tale maggior punteggio le avrebbe consentito di collocarsi al terzo posto nella graduatoria finale, acquisendo il diritto ad uno dei tre posti banditi; d) che l’erronea indicazione del voto di maturità era facilmente riconoscibile e dunque soggetta all’obbligo di soccorso istruttorio.
Ha dunque domandato l’annullamento del decreto di pubblicazione della graduatoria per l’ambito in discorso, previa sospensione in via cautelare.
Si è costituita l’amministrazione scolastica a mezzo della Difesa Erariale eccependo, in estrema sintesi, che: a) il soccorso istruttorio riguarda i casi di domande incomplete e non anche di domande complete ma erroneamente compilate; b) si ammetterebbe altrimenti una indebita correzione postuma della domanda, la cui corretta compilazione attiene al principio di autoresponsabilità; c) invero, nel caso di specie non vi è un mero errore nell’indicazione del punteggio bensì proprio l’indicazione di un titolo diverso da quello vantato e cioè diploma conseguito presso l’Istituto Professionale Ipsia di Policoro nell’a.s. 1989/1990 col voto di 60/100 in luogo di quello effettivamente conseguito presso l’Istituto Professionale femminile di Matera nell’a.s. 1985/1986 con voto 60/60.
All’esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2025, con ordinanza n. 31 del 17 gennaio 2025, l’istanza cautelare è stata respinta.
Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso in appello cautelare. Con ordinanza n. 669 del 19 febbraio 2025 l’appello è stato accolto e dunque è stata accolta l’istanza cautelare proposta in primo grado.
In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. richiamando quanto argomentato dal Consiglio di Stato nella suddetta ordinanza.
All’udienza pubblica del 9 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è affidato a un unico motivo nel quale parte ricorrente deduce la violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento, la violazione degli artt. 1, 3 e 6 della l.n. 241/1990 nonché l’eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, mancanza di proporzionalità, difetto di motivazione e violazione del principio del favor partecipationis.
Deduce in sintesi che: a) l’errore era facilmente riconoscibile perché non era possibile che un diploma conseguito nel 1986 fosse espresso in centesimi, considerato che all’epoca veniva assegnato in sessantesimi; b) quando anche non lo fosse stato, l’amministrazione a seguito dell’apposito reclamo avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, considerato che nel caso di specie si è in presenza di un mero errore materiale, in quanto il titolo era effettivamente posseduto ma era stato indicato in modo errato solo il voto conseguito al diploma.
Il motivo è infondato.
Va anzitutto rilevato in punto di fatto che non corrisponde al vero quanto affermato da parte ricorrente, cioè che l’errore si sarebbe limitato all’indicazione di un voto inferiore e non conforme a quello effettivamente conseguito, in quanto dalla domanda di partecipazione emerge che è stato ivi indicato proprio un titolo diverso e non realmente posseduto (Diploma di scuola di II grado – Disegnatrice Stilista di Moda, conseguito il 31 luglio 1990 con votazione di 60 su 100 presso l’Istituto Professionale IPSIA Policoro) in vece di quello effettivamente posseduto e infatti prodotto in giudizio (Diploma di scuola di II grado – Disegnatrice Stilista di Moda, conseguito nell’anno scolastico 1985/1986 con votazione di 60 su 60 presso l’Istituto Professionale Femminile di Matera).
Ciò premesso la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che: “ Il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare la par condicio, nonché la massima accelerazione possibile nelle procedure; in forza di tale principio ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati. Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio ” (Consiglio di Stato sez. VII, 03/06/2024, n.4951; nello stesso senso anche Consiglio di Stato , sez. I , 07/11/2024 , n. 1350).
Ebbene nel caso di specie l’attivazione del soccorso istruttorio consentirebbe alla parte ricorrente di allegare un titolo precedentemente non indicato.
Ciò perché parte ricorrente ha indicato di possedere un diploma conseguito il 31 luglio 1990 presso l’Istituto Professionale IPSIA di Policoro, con votazione di 60 su 100; ha dunque indicato un titolo che non consente l’attribuzione di alcun punteggio, sulla base della Tabella valutazione titoli di cui all’allegato B del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023.
La ricorrente ha dunque invece omesso di indicare il titolo, effettivamente posseduto, di diploma conseguito nell’anno scolastico 1985/1986 con votazione di 60 su 60 presso l’Istituto Professionale Femminile di Matera.
Ritiene il Collegio che tale omissione non costituisca un mero refuso. Il refuso consiste infatti in una divergenza tra intendimento e dichiarazione che è facilmente riconoscibile dal destinatario, in quanto consistente in un errore di battitura che si verifica al momento della composizione del testo, o nell’inserimento di un carattere o di una parola in luogo di un diverso carattere o parola.
Nel caso di specie non sussiste alcun refuso atteso che il titolo indicato nella domanda è del tutto diverso da quello effettivamente posseduto, essendo stato conseguito in un diverso Istituto, di una diversa città, in un diverso anno e con una diversa votazione.
L’errore è da un lato interamente addebitabile alla ricorrente, dall’altro non immediatamente riconoscibile all’amministrazione, che non può essere tenuta, in procedure con un così alto numero di partecipanti (quale quella in esame, se si considerano tutti gli ambiti territoriali e le classi di concorso coinvolte) ad una puntuale verifica di tutte le domande.
Anche sotto questo profilo, infatti, la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi, ha affermato che: “ Nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), l. n. 241 del 1990 non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell' autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ” (Consiglio di Stato sez. V, 06/09/2024, n.7471; nello stesso senso anche Consiglio di Stato sez. V, 02/01/2024, n.28; Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2022, n.10241).
Nel caso di specie non si è dunque in presenza di un mero errore formale, bensì dell’indicazione di un titolo non comportante l’assegnazione di alcun punteggio, e nella mancata indicazione di quello, effettivamente posseduto, comportante l’assegnazione del maggior punteggio.
Errore, peraltro, che sarebbe stato facilmente emendabile dalla parte ricorrente medesima con una agevole rilettura dei dati indicati nella domanda di partecipazione, prima del suo effettivo invio, assumendo, come è doveroso assumere, che la ricorrente fosse a conoscenza quanto meno di quale istituto avesse frequentato (o di quale città) ed in che anno avesse conseguito il diploma di maturità.
L’errore nella compilazione della domanda dunque ricade pienamente nell’ambito di operatività del principio di autoresponsabilità e non rende possibile l’attivazione del soccorso istruttorio nel caso di specie poiché, diversamente ragionando, si consentirebbe in sostanza alla parte ricorrente di indicare un titolo diverso da quello precedentemente indicato e quindi di fatto nuovo, riconoscendole un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio tra i partecipanti.
Il ricorso deve dunque essere respinto perché infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’amministrazione scolastica, che liquida in € 4.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO