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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 23/08/2023 al n. 599 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 29/04/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Grion Elisa Parte_1
RICORRENTE
CONTRO con l'avv. Benvenuti Andrea e l'avv. Controparte_1
Rossi Alessio
RESISTENTE
OGGETTO: “retribuzione”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Previa comparizione delle parti dinanzi a sé, condannare la società con sede legale in via Controparte_2
Elio Morpurgo 9 a 33042 Buttrio (UD) in persona del socio accomandatario p.t.
, a pagare in favore del ricorrente come sopra rappresentato Parte_2
difeso e domiciliato, la somma lorda di euro 10.500,00 e /o la diversa maggiore e/o minore somma che risulterà di giustizia in corso di causa, da determinarsi, se ritenuto necessario, anche mediante apposita c.t.u., per le causali di cui in premessa, con gli interessi moratori e la rivalutazione ISTAT dalla data dei singoli importi come dovuti e sino all'effettivo saldo nonché di rifondere le competenze legali della presente procedura, oltre all'IVA al CNPA e alle spese generali come per legge, e oltre a tutte le spese successive occorrende”.
Per la parte resistente: “Nel merito: rigettare ogni domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata. In ogni caso: con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/08/2023 esponeva di aver Parte_3
prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società Controparte_1
in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 2 ottobre
[...]
2019 al 31 maggio 2020, quale aiuto cuoco - operaio di sesto livello, presso la sede della società in . CP_1
Il contratto prevedeva un orario di lavoro di 40 ore settimanali con una giornata di riposo infrasettimanale.
Nel corso del rapporto di lavoro, però, il ricorrente aveva prestato attività lavorativa extra orario contrattuale con una media di 4 ore giornaliere anche nella giornata di riposo (quindi in media 36 ore di lavoro straordinario a settimana senza riposo né ferie), attività per la quale non era stato retribuito e della quale non si era tenuto conto nel calcolo di TFR, ferie, permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità.
Dopo aver tentato di ottenere stragiudizialmente il pagamento delle proprie competenze, in data 17.12.2021, il ricorrente aveva inoltrato all'Ispettorato del Lavoro una richiesta di ispezione avente ad oggetto le richieste poi reiterate in questa sede;
l'Ispettorato del lavoro aveva convocato le parti per il tentativo di conciliazione, con esito negativo. aveva ricevuto pagamenti per totali € 10.782,69 a mezzo bonifici, ma Pt_1
contestava che nella busta paga relativa al mese di marzo 2020 la società resistente aveva indicato la cifra “61,50” di aspettativa / assenza non retribuita, in realtà mai richiesta dal ricorrente e rimarcava che, stante l'avvicendarsi della pandemia da
Covid 19, la società resistente aveva goduto degli ammortizzatori sociali ed aveva posto i dipendenti, senza previo avvertimento, in Cassa Integrazione.
Il ricorrente specificava che, quale aiuto cucina, aveva coadiuvato la madre
[...]
nella gestione degli eventi che erano stati organizzati e gestiti entro la Pt_4
ND ovvero matrimoni, cresime, battesimi, compleanni, serate a tema (in data
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31 del mese di maggio 2020), prestando in media lavoro extra orario per lo meno nella misura di 4 ore al giorno per sei giorni a settimana, oltre alla giornata di riposo, da moltiplicarsi poi per il periodo di durata del contratto di lavoro, detratto il lockdown determinato dalla pandemia da Covid 19, con un totale di 1.100 ore lavorate extra contratto per un totale di €. 10.500,00.
2. Si costituiva tempestivamente in causa la società resistente replicando che il ricorrente in forza del contratto di lavoro intercorso tra le parti aveva prestato attività lavorativa da ottobre 2019 fino al 1° giugno 2020, con eccezione del periodo intercorrente tra il 12 marzo e il 20 maggio del 2020, periodo interessato dalle chiusure dovute all'emergenza pandemica da Covid-19 e durante il quale l'azienda era rimasta chiusa.
Durante l'intero rapporto di lavoro, , come ogni altro dipendente della Pt_1 resistente, aveva compilato i rapportini, indicando, per ogni giorno del mese, l'orario di lavoro seguito o eventuali variazioni rispetto a quello previsto da contratto, le giornate di riposo e le ferie: tali rapportini venivano consegnati, ad inizio mese, al datore per il pagamento delle relative spettanze retributive.
A partire dal giugno 2020, su richiesta dell'ex dipendente (madre del ricorrente) Pt_4 presso l'azienda si era svolta un'indagine da parte dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Udine-Pordenone, che era intervenuto per verificare, tra l'altro, l'eventuale esecuzione di lavoro straordinario non retribuito.
Con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 16.07.2021, l aveva CP_3
riscontrato alcune irregolarità formali riguardanti la posizione di altri lavoratori, ma nulla che concernesse il ricorrente.
A distanza di un anno e mezzo aveva inoltrato una nuova richiesta di Pt_1 ispezione, lamentando di aver svolto un'ingente quantità di ore di lavoro straordinario, il procedimento amministrativo era stato, però, archiviato.
La difesa della resistente rimarcava che l'onere di provare lo svolgimento di ore di lavoro straordinario ricadeva in toto sul ricorrente e sottolineava che il calcolo delle ore di straordinario, così come il conseguente conteggio di TFR, ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità, non aveva alcuna attendibilità.
3. La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 29.04.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non possa, pertanto, trovare accoglimento.
Va premesso che la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., del 19
giugno 2018, n. 16150).
Il lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario deve provare l'esecuzione della prestazione lavorativa 'in eccedenza' rispetto all'orario normale;
la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr. ex multis Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2018, n.16150).
5. Alla luce della documentazione dimessa e delle deposizioni testimoniali assunte nel corso della fase istruttoria del procedimento, le domande formulate dal ricorrente sono risultate sfornite di adeguato supporto probatorio.
Le circostanze dedotte dalla difesa della società ricorrente nella memoria di costituzione non sono state specificamente contestate.
Deve, perciò, ritenersi pacifico che la contabilizzazione delle ore di lavoro avveniva sulla base della rendicontazione operata dagli stessi lavoratori, come peraltro confermato dai testi e dalle dichiarazioni degli informatori sentiti dall' CP_3
Nei relativi rapportini (cfr. doc. 4) sono indicate le giornate di riposo durante le quali
è rimasto assente conformemente alle previsioni contrattuali. Pt_1
Va anche adeguatamente soppesata la circostanza che i fatti di cui alla presente controversia erano già stati preventivamente sottoposti all'attenzione dell'Ispettorato del Lavoro, che tuttavia - nonostante la gravità delle violazioni denunciate - a seguito degli accertamenti svolti non ha riscontrato alcuna anomalia in riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente.
La stessa allegazione fattuale a sostegno della pretesa azionata in causa non è stata rigorosa e specifica, ma si è limitata alla determinazione di un “monte-ore” di lavoro straordinario di cui è stato chiesto il compenso. La quantità di lavoro extra indicata in 1.100 ore è frutto di un calcolo matematico eseguito sommando 36 ore settimanali di lavoro extra per l'intera durata del rapporto e senza alcuna pausa, senza però collocare dette ore nell'arco delle giornate: non è dato sapere se le 4 ore giornaliere in eccesso siano state lavorate di mattina, di pomeriggio o di sera.
I testi indicati dal ricorrente hanno precisato (peraltro con una discordanza di un'ora e mezza) l'orario d'uscita serale, ma non hanno saputo indicare quello d'entrata, ammettendo di essere stati assenti la mattina e di non poter riferire circa la presenza del ricorrente.
Il calcolo orario condotto non è suscettibile di accertamento, non potendo trovare riscontri seri ed univoci, a maggior ragione in assenza di qualsivoglia allegazione circa le ragioni che avrebbero determinato la parte datoriale ad impiegare il lavoratore in tale misura.
Quest'ultimo, dal canto suo, non ha affatto circostanziato i fatti, in modo da poter incentrare l'istruttoria su circostanze puntuali e concrete, precisando le ragioni organizzative che avrebbero reso necessario il proprio utilizzo oltre l'orario di lavoro o spiegando da chi provenisse la richiesta di effettuare straordinari, la ragione per la quale questi non siano mai stati indicati nei rapportini forniti dallo stesso dipendente o, circostanza ancora più interessante, quale prestazione svolgesse in tutte quelle ore di asserito lavoro extra durante la chiusura del locale o della sua cucina.
Nel contempo, la mole di lavoro extra per la quale l'attore chiede il pagamento appare ben poco compatibile con le ridotte dimensioni del locale (un'osteria con 30 posti), con un andamento economico non particolarmente florido (cfr. doc. 10 in atti) e che, come ogni altro esercizio di quel genere, ha subito gli effetti delle chiusure imposte dal Covid-19 proprio nel periodo in cui il ricorrente ha prestato la sua attività.
Dalle dichiarazioni rese da (altamente credibili tanto per la sua estraneità Pt_5
al presente giudizio, quanto per la loro immediatezza rispetto ai fatti contestati) nel
2020 e, in minor parte, nel 2023 e acquisite agli atti del presente procedimento, è emerso che l'osteria osservava il seguente orario di apertura quotidiano: 10.00-15.00
e 18.00-22.00.
Inoltre, è emerso che la ND è rimasta chiusa ogni domenica sera durante il periodo invernale, dal 14 novembre 2019: ciò si evince sia dalle dichiarazioni di incluse nel rapporto dell' sia dagli appunti contenuti a margine dei Pt_5 CP_3 rapportini orari sub. doc. 4, in corrispondenza del mese di novembre 2019 (“chiusura domenica sera dal 24/11”).
Dunque, il ricorrente non ha potuto svolgere la propria attività di aiuto cuoco negli orari e nelle giornate in cui il locale e la sua cucina erano chiusi.
Né ha mai dichiarato di aver svolto mansioni diverse da quelle per le quali Pt_1
era stato assunto.
Dalla generica e contraddittoria ricostruzione del ricorrente, non è chiaro poi se il calcolo sommario degli straordinari comprenda o meno l'intervallo tra il 12 marzo al
21 maggio 2020 in cui c'è stata la chiusura per pandemia.
Per l'intero periodo, la è rimasta inattiva e i suoi dipendenti non hanno CP_1
lavorato.
Anche dopo la fine del afferma di aver lavorato fino al giorno 1 Persona_1 giugno 2020 per cerimonie quali “matrimoni, cresime, battesimi”, che avrebbero trovato luogo nell'osteria.
Si tratta di cerimonie che si sarebbero svolte nel periodo in cui ancora si assisteva alla diffusione quotidiana dei bollettini della Protezione Civile sui decessi connessi alla pandemia e in cui venivano costantemente emesse pubbliche raccomandazioni di non svolgere eventi di quella natura.
L'istruttoria, poi, ha consentito di appurare che non è mai più tornato sul Pt_1 posto di lavoro dall'inizio della fase di lockdown, come emerge dalla corrispondenza
Whatsapp scambiata fra le parti e non disconosciuta dal ricorrente (cfr. doc. 8 cit.); dai rapportini orari privi di indicazione della presenza (cfr. doc. 4 cit.); dalle dichiarazioni della teste secondo cui , dopo aver usufruito delle Tes_1 Pt_1 ferie di febbraio e marzo, “non è più tornato al lavoro”; dalle dichiarazioni di Pt_5 contenute nei verbali d'indagine dell' acquisiti in giudizio (lo stesso ha riferito: CP_3
“dopo il lockdown non ho più visto al lavoro”). Pt_1
È stato anche riscontrato che l'azienda ha tenuto “la cucina chiusa da marzo 2020 ad agosto 2020, mentre prima della chiusura c'erano e il figlio” (cfr. dichiarazioni di Pt_4
rese all' . Pt_5 CP_3
Per quanto riguarda gli “eventi”, che il ricorrente ha indicato quale motivo di suo particolare impegno, la teste ha spiegato che ricevimenti e feste si Tes_1 svolgevano in sale afferenti al complesso del Castello di separate dall'osteria CP_1
e in relazione ad essi la società convenuta si occupava semplicemente di locare dette sale, mentre il cibo era gestito dagli organizzatori degli eventi stessi tramite catering (“noi offriamo solo l'affitto della sala mentre per il cibo chi l'affitta si organizza con i catering”).
Va poi rimarcato che dalle buste paga dimesse dal ricorrente e da quella di maggio
2020 emerge, in primo luogo, che il ricorrente ha effettivamente prestato lavoro straordinario retribuito domenica 3 novembre 2019 per 7 ore;
domenica 8 dicembre
2019 per 7 ore.
Ancora, sempre dalla documentazione dimessa dal ricorrente, risulta che lo stesso ha usufruito di ferie e permessi retribuiti e della cassa integrazione per il periodo venerdì 13 marzo 2020 – 21 maggio 2020.
La teste ha poi spiegato che, nella busta paga di maggio 2020, in Tes_2
corrispondenza del periodo 25-31, sono state riportate le 40 ore lavorate nella settimana del 2-8 marzo 2020 non contabilizzate nella busta paga del mese di riferimento.
Infine, è risultato assente nei giorni immediatamente precedenti alla Pt_1
chiusura per Covid-19 (9-10-11 marzo).
Tutte queste circostanze, contenute nei documenti dimessi dallo stesso ricorrente e che lo stesso non ha mai contestato nello specifico, attestano che la resistente contabilizzava e pagava il lavoro straordinario nelle rarissime occasioni in cui il ricorrente lo prestava e lo indicava nei suoi rapportini.
Nella diffida stragiudiziale inviata al datore nel luglio 2020, dopo la fine del rapporto di lavoro, ha invocato il riconoscimento di circa 4 ore giornaliere extra Pt_1
contratto, ossia 28 ore settimanali considerando anche il giorno di riposo;
in ricorso, invece, allega di aver svolto “in media 36 ore di lavoro straordinario alla Pt_1 settimana”.
I rapportini di lavoro dimessi indicano chiaramente anche giornate di riposo o ferie e ciò smentisce l'ulteriore asserzione attorea secondo la quale avrebbe svolto Pt_1 lavoro extra orario quotidianamente “senza riposo né ferie”.
L'attività di sanificazione, che secondo il ricorrente si sarebbe tenuta “nel periodo compreso tra il 4 ed il 12 novembre 2019” contrasta con quanto emerge dal registro dei corrispettivi relativo alla medesima mensilità, dal quale risulta che le giornate interessate dai predetti lavori, e che quindi comportarono la chiusura temporanea della , erano in realtà solamente i giorni dal 4 all'8 novembre 2019. CP_1
Anche le prova orale di parte ricorrente risulta inconcludente ai fini decisori. Entrambi i testi citati si sono limitati a dare atto dello svolgimento di supposto lavoro straordinario da parte del dipendente, ma non hanno saputo dire quando il lavoratore avesse preso parte a tale attività e soprattutto quali specifici orari avesse rispettato.
La teste , laddove riferisce di generiche ore di straordinario, precisa Testimone_3 però che “non sono in grado di quantificarle”. La stessa ha anche riferito che, tra gennaio 2020 e marzo 2020, lavorava solo di pomeriggio sicchè non poteva di certo conoscere la durata dell'intera prestazione lavorativa giornaliera di . Pt_1
Lo stesso ragionamento si può ripetere anche per il teste , teste Testimone_4 comunque prevenuto nei confronti dell'ex datore di lavoro per la pendenza penale emersa in udienza. Questo teste, pur riferendo genericamente di asserito lavoro straordinario svolto in azienda, non era presente ogni giorno in azienda e ha dichiarato: “Non sono in grado di dire esattamente il numero di ore di straordinario prestato dal ricorrente”.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte ricorrente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta le domande proposte dal ricorrente;
2) condanna il ricorrente all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dalla società resistente, spese che liquida in € 4500,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 29/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 23/08/2023 al n. 599 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 29/04/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Grion Elisa Parte_1
RICORRENTE
CONTRO con l'avv. Benvenuti Andrea e l'avv. Controparte_1
Rossi Alessio
RESISTENTE
OGGETTO: “retribuzione”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Previa comparizione delle parti dinanzi a sé, condannare la società con sede legale in via Controparte_2
Elio Morpurgo 9 a 33042 Buttrio (UD) in persona del socio accomandatario p.t.
, a pagare in favore del ricorrente come sopra rappresentato Parte_2
difeso e domiciliato, la somma lorda di euro 10.500,00 e /o la diversa maggiore e/o minore somma che risulterà di giustizia in corso di causa, da determinarsi, se ritenuto necessario, anche mediante apposita c.t.u., per le causali di cui in premessa, con gli interessi moratori e la rivalutazione ISTAT dalla data dei singoli importi come dovuti e sino all'effettivo saldo nonché di rifondere le competenze legali della presente procedura, oltre all'IVA al CNPA e alle spese generali come per legge, e oltre a tutte le spese successive occorrende”.
Per la parte resistente: “Nel merito: rigettare ogni domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata. In ogni caso: con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/08/2023 esponeva di aver Parte_3
prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società Controparte_1
in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 2 ottobre
[...]
2019 al 31 maggio 2020, quale aiuto cuoco - operaio di sesto livello, presso la sede della società in . CP_1
Il contratto prevedeva un orario di lavoro di 40 ore settimanali con una giornata di riposo infrasettimanale.
Nel corso del rapporto di lavoro, però, il ricorrente aveva prestato attività lavorativa extra orario contrattuale con una media di 4 ore giornaliere anche nella giornata di riposo (quindi in media 36 ore di lavoro straordinario a settimana senza riposo né ferie), attività per la quale non era stato retribuito e della quale non si era tenuto conto nel calcolo di TFR, ferie, permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità.
Dopo aver tentato di ottenere stragiudizialmente il pagamento delle proprie competenze, in data 17.12.2021, il ricorrente aveva inoltrato all'Ispettorato del Lavoro una richiesta di ispezione avente ad oggetto le richieste poi reiterate in questa sede;
l'Ispettorato del lavoro aveva convocato le parti per il tentativo di conciliazione, con esito negativo. aveva ricevuto pagamenti per totali € 10.782,69 a mezzo bonifici, ma Pt_1
contestava che nella busta paga relativa al mese di marzo 2020 la società resistente aveva indicato la cifra “61,50” di aspettativa / assenza non retribuita, in realtà mai richiesta dal ricorrente e rimarcava che, stante l'avvicendarsi della pandemia da
Covid 19, la società resistente aveva goduto degli ammortizzatori sociali ed aveva posto i dipendenti, senza previo avvertimento, in Cassa Integrazione.
Il ricorrente specificava che, quale aiuto cucina, aveva coadiuvato la madre
[...]
nella gestione degli eventi che erano stati organizzati e gestiti entro la Pt_4
ND ovvero matrimoni, cresime, battesimi, compleanni, serate a tema (in data
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31 del mese di maggio 2020), prestando in media lavoro extra orario per lo meno nella misura di 4 ore al giorno per sei giorni a settimana, oltre alla giornata di riposo, da moltiplicarsi poi per il periodo di durata del contratto di lavoro, detratto il lockdown determinato dalla pandemia da Covid 19, con un totale di 1.100 ore lavorate extra contratto per un totale di €. 10.500,00.
2. Si costituiva tempestivamente in causa la società resistente replicando che il ricorrente in forza del contratto di lavoro intercorso tra le parti aveva prestato attività lavorativa da ottobre 2019 fino al 1° giugno 2020, con eccezione del periodo intercorrente tra il 12 marzo e il 20 maggio del 2020, periodo interessato dalle chiusure dovute all'emergenza pandemica da Covid-19 e durante il quale l'azienda era rimasta chiusa.
Durante l'intero rapporto di lavoro, , come ogni altro dipendente della Pt_1 resistente, aveva compilato i rapportini, indicando, per ogni giorno del mese, l'orario di lavoro seguito o eventuali variazioni rispetto a quello previsto da contratto, le giornate di riposo e le ferie: tali rapportini venivano consegnati, ad inizio mese, al datore per il pagamento delle relative spettanze retributive.
A partire dal giugno 2020, su richiesta dell'ex dipendente (madre del ricorrente) Pt_4 presso l'azienda si era svolta un'indagine da parte dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Udine-Pordenone, che era intervenuto per verificare, tra l'altro, l'eventuale esecuzione di lavoro straordinario non retribuito.
Con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 16.07.2021, l aveva CP_3
riscontrato alcune irregolarità formali riguardanti la posizione di altri lavoratori, ma nulla che concernesse il ricorrente.
A distanza di un anno e mezzo aveva inoltrato una nuova richiesta di Pt_1 ispezione, lamentando di aver svolto un'ingente quantità di ore di lavoro straordinario, il procedimento amministrativo era stato, però, archiviato.
La difesa della resistente rimarcava che l'onere di provare lo svolgimento di ore di lavoro straordinario ricadeva in toto sul ricorrente e sottolineava che il calcolo delle ore di straordinario, così come il conseguente conteggio di TFR, ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità, non aveva alcuna attendibilità.
3. La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 29.04.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non possa, pertanto, trovare accoglimento.
Va premesso che la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., del 19
giugno 2018, n. 16150).
Il lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario deve provare l'esecuzione della prestazione lavorativa 'in eccedenza' rispetto all'orario normale;
la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr. ex multis Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2018, n.16150).
5. Alla luce della documentazione dimessa e delle deposizioni testimoniali assunte nel corso della fase istruttoria del procedimento, le domande formulate dal ricorrente sono risultate sfornite di adeguato supporto probatorio.
Le circostanze dedotte dalla difesa della società ricorrente nella memoria di costituzione non sono state specificamente contestate.
Deve, perciò, ritenersi pacifico che la contabilizzazione delle ore di lavoro avveniva sulla base della rendicontazione operata dagli stessi lavoratori, come peraltro confermato dai testi e dalle dichiarazioni degli informatori sentiti dall' CP_3
Nei relativi rapportini (cfr. doc. 4) sono indicate le giornate di riposo durante le quali
è rimasto assente conformemente alle previsioni contrattuali. Pt_1
Va anche adeguatamente soppesata la circostanza che i fatti di cui alla presente controversia erano già stati preventivamente sottoposti all'attenzione dell'Ispettorato del Lavoro, che tuttavia - nonostante la gravità delle violazioni denunciate - a seguito degli accertamenti svolti non ha riscontrato alcuna anomalia in riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente.
La stessa allegazione fattuale a sostegno della pretesa azionata in causa non è stata rigorosa e specifica, ma si è limitata alla determinazione di un “monte-ore” di lavoro straordinario di cui è stato chiesto il compenso. La quantità di lavoro extra indicata in 1.100 ore è frutto di un calcolo matematico eseguito sommando 36 ore settimanali di lavoro extra per l'intera durata del rapporto e senza alcuna pausa, senza però collocare dette ore nell'arco delle giornate: non è dato sapere se le 4 ore giornaliere in eccesso siano state lavorate di mattina, di pomeriggio o di sera.
I testi indicati dal ricorrente hanno precisato (peraltro con una discordanza di un'ora e mezza) l'orario d'uscita serale, ma non hanno saputo indicare quello d'entrata, ammettendo di essere stati assenti la mattina e di non poter riferire circa la presenza del ricorrente.
Il calcolo orario condotto non è suscettibile di accertamento, non potendo trovare riscontri seri ed univoci, a maggior ragione in assenza di qualsivoglia allegazione circa le ragioni che avrebbero determinato la parte datoriale ad impiegare il lavoratore in tale misura.
Quest'ultimo, dal canto suo, non ha affatto circostanziato i fatti, in modo da poter incentrare l'istruttoria su circostanze puntuali e concrete, precisando le ragioni organizzative che avrebbero reso necessario il proprio utilizzo oltre l'orario di lavoro o spiegando da chi provenisse la richiesta di effettuare straordinari, la ragione per la quale questi non siano mai stati indicati nei rapportini forniti dallo stesso dipendente o, circostanza ancora più interessante, quale prestazione svolgesse in tutte quelle ore di asserito lavoro extra durante la chiusura del locale o della sua cucina.
Nel contempo, la mole di lavoro extra per la quale l'attore chiede il pagamento appare ben poco compatibile con le ridotte dimensioni del locale (un'osteria con 30 posti), con un andamento economico non particolarmente florido (cfr. doc. 10 in atti) e che, come ogni altro esercizio di quel genere, ha subito gli effetti delle chiusure imposte dal Covid-19 proprio nel periodo in cui il ricorrente ha prestato la sua attività.
Dalle dichiarazioni rese da (altamente credibili tanto per la sua estraneità Pt_5
al presente giudizio, quanto per la loro immediatezza rispetto ai fatti contestati) nel
2020 e, in minor parte, nel 2023 e acquisite agli atti del presente procedimento, è emerso che l'osteria osservava il seguente orario di apertura quotidiano: 10.00-15.00
e 18.00-22.00.
Inoltre, è emerso che la ND è rimasta chiusa ogni domenica sera durante il periodo invernale, dal 14 novembre 2019: ciò si evince sia dalle dichiarazioni di incluse nel rapporto dell' sia dagli appunti contenuti a margine dei Pt_5 CP_3 rapportini orari sub. doc. 4, in corrispondenza del mese di novembre 2019 (“chiusura domenica sera dal 24/11”).
Dunque, il ricorrente non ha potuto svolgere la propria attività di aiuto cuoco negli orari e nelle giornate in cui il locale e la sua cucina erano chiusi.
Né ha mai dichiarato di aver svolto mansioni diverse da quelle per le quali Pt_1
era stato assunto.
Dalla generica e contraddittoria ricostruzione del ricorrente, non è chiaro poi se il calcolo sommario degli straordinari comprenda o meno l'intervallo tra il 12 marzo al
21 maggio 2020 in cui c'è stata la chiusura per pandemia.
Per l'intero periodo, la è rimasta inattiva e i suoi dipendenti non hanno CP_1
lavorato.
Anche dopo la fine del afferma di aver lavorato fino al giorno 1 Persona_1 giugno 2020 per cerimonie quali “matrimoni, cresime, battesimi”, che avrebbero trovato luogo nell'osteria.
Si tratta di cerimonie che si sarebbero svolte nel periodo in cui ancora si assisteva alla diffusione quotidiana dei bollettini della Protezione Civile sui decessi connessi alla pandemia e in cui venivano costantemente emesse pubbliche raccomandazioni di non svolgere eventi di quella natura.
L'istruttoria, poi, ha consentito di appurare che non è mai più tornato sul Pt_1 posto di lavoro dall'inizio della fase di lockdown, come emerge dalla corrispondenza
Whatsapp scambiata fra le parti e non disconosciuta dal ricorrente (cfr. doc. 8 cit.); dai rapportini orari privi di indicazione della presenza (cfr. doc. 4 cit.); dalle dichiarazioni della teste secondo cui , dopo aver usufruito delle Tes_1 Pt_1 ferie di febbraio e marzo, “non è più tornato al lavoro”; dalle dichiarazioni di Pt_5 contenute nei verbali d'indagine dell' acquisiti in giudizio (lo stesso ha riferito: CP_3
“dopo il lockdown non ho più visto al lavoro”). Pt_1
È stato anche riscontrato che l'azienda ha tenuto “la cucina chiusa da marzo 2020 ad agosto 2020, mentre prima della chiusura c'erano e il figlio” (cfr. dichiarazioni di Pt_4
rese all' . Pt_5 CP_3
Per quanto riguarda gli “eventi”, che il ricorrente ha indicato quale motivo di suo particolare impegno, la teste ha spiegato che ricevimenti e feste si Tes_1 svolgevano in sale afferenti al complesso del Castello di separate dall'osteria CP_1
e in relazione ad essi la società convenuta si occupava semplicemente di locare dette sale, mentre il cibo era gestito dagli organizzatori degli eventi stessi tramite catering (“noi offriamo solo l'affitto della sala mentre per il cibo chi l'affitta si organizza con i catering”).
Va poi rimarcato che dalle buste paga dimesse dal ricorrente e da quella di maggio
2020 emerge, in primo luogo, che il ricorrente ha effettivamente prestato lavoro straordinario retribuito domenica 3 novembre 2019 per 7 ore;
domenica 8 dicembre
2019 per 7 ore.
Ancora, sempre dalla documentazione dimessa dal ricorrente, risulta che lo stesso ha usufruito di ferie e permessi retribuiti e della cassa integrazione per il periodo venerdì 13 marzo 2020 – 21 maggio 2020.
La teste ha poi spiegato che, nella busta paga di maggio 2020, in Tes_2
corrispondenza del periodo 25-31, sono state riportate le 40 ore lavorate nella settimana del 2-8 marzo 2020 non contabilizzate nella busta paga del mese di riferimento.
Infine, è risultato assente nei giorni immediatamente precedenti alla Pt_1
chiusura per Covid-19 (9-10-11 marzo).
Tutte queste circostanze, contenute nei documenti dimessi dallo stesso ricorrente e che lo stesso non ha mai contestato nello specifico, attestano che la resistente contabilizzava e pagava il lavoro straordinario nelle rarissime occasioni in cui il ricorrente lo prestava e lo indicava nei suoi rapportini.
Nella diffida stragiudiziale inviata al datore nel luglio 2020, dopo la fine del rapporto di lavoro, ha invocato il riconoscimento di circa 4 ore giornaliere extra Pt_1
contratto, ossia 28 ore settimanali considerando anche il giorno di riposo;
in ricorso, invece, allega di aver svolto “in media 36 ore di lavoro straordinario alla Pt_1 settimana”.
I rapportini di lavoro dimessi indicano chiaramente anche giornate di riposo o ferie e ciò smentisce l'ulteriore asserzione attorea secondo la quale avrebbe svolto Pt_1 lavoro extra orario quotidianamente “senza riposo né ferie”.
L'attività di sanificazione, che secondo il ricorrente si sarebbe tenuta “nel periodo compreso tra il 4 ed il 12 novembre 2019” contrasta con quanto emerge dal registro dei corrispettivi relativo alla medesima mensilità, dal quale risulta che le giornate interessate dai predetti lavori, e che quindi comportarono la chiusura temporanea della , erano in realtà solamente i giorni dal 4 all'8 novembre 2019. CP_1
Anche le prova orale di parte ricorrente risulta inconcludente ai fini decisori. Entrambi i testi citati si sono limitati a dare atto dello svolgimento di supposto lavoro straordinario da parte del dipendente, ma non hanno saputo dire quando il lavoratore avesse preso parte a tale attività e soprattutto quali specifici orari avesse rispettato.
La teste , laddove riferisce di generiche ore di straordinario, precisa Testimone_3 però che “non sono in grado di quantificarle”. La stessa ha anche riferito che, tra gennaio 2020 e marzo 2020, lavorava solo di pomeriggio sicchè non poteva di certo conoscere la durata dell'intera prestazione lavorativa giornaliera di . Pt_1
Lo stesso ragionamento si può ripetere anche per il teste , teste Testimone_4 comunque prevenuto nei confronti dell'ex datore di lavoro per la pendenza penale emersa in udienza. Questo teste, pur riferendo genericamente di asserito lavoro straordinario svolto in azienda, non era presente ogni giorno in azienda e ha dichiarato: “Non sono in grado di dire esattamente il numero di ore di straordinario prestato dal ricorrente”.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte ricorrente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta le domande proposte dal ricorrente;
2) condanna il ricorrente all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dalla società resistente, spese che liquida in € 4500,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 29/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli