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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4040/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4040/2023 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promosso da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.12.1961, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Milena Vinci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.5.1964, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Giuliano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE visto il parere del pubblico ministero in sede (pervenuto il 9.11.2023).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Il Tribunale di Siracusa con sentenza n. 1443/2016 del 28.6.2016, depositata il 4.7.2016, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa e, per quel che rileva in questa sede, prevedeva l'obbligo in capo a di corrispondere a Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00 a titolo di Controparte_1 contribuito per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1 Con ricorso ex art. 473-bis.14 c.p.c., depositato il 19.10.2023, domandava Parte_1 di revocare la superiore statuizione, all'uopo allegando circostanze sopravvenute rispetto al momento della pronuncia divorzile.
Più nel dettaglio, il ricorrente deduceva che a decorrere dal mese di marzo del 2022 il figlio aveva iniziato a lavorare alle dipendenze dell'associazione sportiva dilettantistica “Teocrito” di
Siracusa, percependo una retribuzione mensile tale da renderlo economicamente indipendente.
Aggiungeva che la ex moglie, nonostante fosse a conoscenza di tale sopravvenuta circostanza, aveva continuato a beneficiare dell'assegno di mantenimento per il figlio e, per tale ragione, domandava la condanna di controparte alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal mese di marzo 2022.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 13.3.2024 si costituiva in giudizio
, la quale, pur aderendo alla domanda del ricorrente, negava di avere Controparte_1 indebitamente percepito somme di denaro da marzo 2022 sino alla data di deposito del ricorso introduttivo.
Al riguardo, precisava infatti che l'ex marito era a conoscenza della circostanza che il figlio aveva iniziato una collaborazione lavorativa che, tuttavia, non gli consentiva ancora di raggiugere una indipendenza sul piano economico.
La controversia veniva istruita in via documentale e con provvedimento del 24.10.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., veniva posta da giudice relatore dinanzi al Collegio per la decisione.
Passando al merito, la domanda avanzata da è meritevole di essere accolta Parte_1 nei limiti di cui appresso.
Risulta documentalmente provato - oltre ad essere incontestato tra le parti - che il figlio della coppia ha trovato un impiego lavorativo presso l'associazione sportiva dilettantistica Teocrito di Siracusa, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dal 3.3.2022, con scadenza originariamente prevista al 31.1.2023, prima prorogata sino al 31.1.2024 (v. certificazione UNILAV allegata al ricorso introduttivo), e poi ulteriormente prorogata sino al
31.7.2024 (v. certificazione UNILAV prodotta dal ricorrente il 15.3.2024).
L'incontroverso ingresso di nel mondo del lavoro determina il venir meno Per_1 dell'obbligo di mantenimento posto in capo al ricorrente con la sentenza di divorzio.
Con la precisazione che la revoca dell'assegno di mantenimento di 500,00 euro posto dalla sentenza di divorzio in capo al non può essere in alcun modo fatta retroagire ad una Pt_1 data anteriore rispetto a quella in cui è stata proposta la domanda introduttiva di questo procedimento (19.10.2023). La diversa richiesta, avanzata dal ricorrente, di restituzione delle somme a suo dire indebitamente percepite dall'ex moglie da marzo 2022 sino al 19.10.2023 potrà, infatti, semmai essere avanzata in un autonomo giudizio di cognizione ordinaria, trattandosi di pretesa che non presenta profili di connessione con le domande oggetto del presente procedimento.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1443/2016 del 28.6.2016, depositata il
4.7.2016: accoglie la domanda di e, per l'effetto, revoca l'obbligo di corrispondere Parte_1 all'ex moglie il contributo economico per il mantenimento del figlio Controparte_1
, con decorrenza dal 19.10.2023; Per_1 compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 20.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4040/2023 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promosso da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.12.1961, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Milena Vinci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.5.1964, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Giuliano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE visto il parere del pubblico ministero in sede (pervenuto il 9.11.2023).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Il Tribunale di Siracusa con sentenza n. 1443/2016 del 28.6.2016, depositata il 4.7.2016, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa e, per quel che rileva in questa sede, prevedeva l'obbligo in capo a di corrispondere a Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00 a titolo di Controparte_1 contribuito per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1 Con ricorso ex art. 473-bis.14 c.p.c., depositato il 19.10.2023, domandava Parte_1 di revocare la superiore statuizione, all'uopo allegando circostanze sopravvenute rispetto al momento della pronuncia divorzile.
Più nel dettaglio, il ricorrente deduceva che a decorrere dal mese di marzo del 2022 il figlio aveva iniziato a lavorare alle dipendenze dell'associazione sportiva dilettantistica “Teocrito” di
Siracusa, percependo una retribuzione mensile tale da renderlo economicamente indipendente.
Aggiungeva che la ex moglie, nonostante fosse a conoscenza di tale sopravvenuta circostanza, aveva continuato a beneficiare dell'assegno di mantenimento per il figlio e, per tale ragione, domandava la condanna di controparte alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal mese di marzo 2022.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 13.3.2024 si costituiva in giudizio
, la quale, pur aderendo alla domanda del ricorrente, negava di avere Controparte_1 indebitamente percepito somme di denaro da marzo 2022 sino alla data di deposito del ricorso introduttivo.
Al riguardo, precisava infatti che l'ex marito era a conoscenza della circostanza che il figlio aveva iniziato una collaborazione lavorativa che, tuttavia, non gli consentiva ancora di raggiugere una indipendenza sul piano economico.
La controversia veniva istruita in via documentale e con provvedimento del 24.10.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., veniva posta da giudice relatore dinanzi al Collegio per la decisione.
Passando al merito, la domanda avanzata da è meritevole di essere accolta Parte_1 nei limiti di cui appresso.
Risulta documentalmente provato - oltre ad essere incontestato tra le parti - che il figlio della coppia ha trovato un impiego lavorativo presso l'associazione sportiva dilettantistica Teocrito di Siracusa, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dal 3.3.2022, con scadenza originariamente prevista al 31.1.2023, prima prorogata sino al 31.1.2024 (v. certificazione UNILAV allegata al ricorso introduttivo), e poi ulteriormente prorogata sino al
31.7.2024 (v. certificazione UNILAV prodotta dal ricorrente il 15.3.2024).
L'incontroverso ingresso di nel mondo del lavoro determina il venir meno Per_1 dell'obbligo di mantenimento posto in capo al ricorrente con la sentenza di divorzio.
Con la precisazione che la revoca dell'assegno di mantenimento di 500,00 euro posto dalla sentenza di divorzio in capo al non può essere in alcun modo fatta retroagire ad una Pt_1 data anteriore rispetto a quella in cui è stata proposta la domanda introduttiva di questo procedimento (19.10.2023). La diversa richiesta, avanzata dal ricorrente, di restituzione delle somme a suo dire indebitamente percepite dall'ex moglie da marzo 2022 sino al 19.10.2023 potrà, infatti, semmai essere avanzata in un autonomo giudizio di cognizione ordinaria, trattandosi di pretesa che non presenta profili di connessione con le domande oggetto del presente procedimento.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1443/2016 del 28.6.2016, depositata il
4.7.2016: accoglie la domanda di e, per l'effetto, revoca l'obbligo di corrispondere Parte_1 all'ex moglie il contributo economico per il mantenimento del figlio Controparte_1
, con decorrenza dal 19.10.2023; Per_1 compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 20.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011