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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 3459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3459 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.9.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13285/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASORIA (NA) il 14/06/1963 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMARDO LUCIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. BENE RAFFAELE
NONCHE'
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2
Domenico Fimmanò e Simeone Russo
RESISTENTI
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28/10/2024, il ricorrente indicato in epigrafe, dipendente con incarico di medico specialista ambulatoriale, CP_1 Parte_2
, con rapporto convenzionale a 38 ore settimanali, ha convenuto dinanzi a
[...] questo Tribunale l e il dott. quale controinteressato, CP_1 CP_2 chiedendo l'accertamento del diritto del ricorrente a partecipare alla procedura di valutazione di cui all'avviso/selezione interna per il conferimento dell'incarico di Direttore
1 della San Giovanni di Dio- Frattamaggiore e Parte_3
l'annullamento e/o la dichiarazione di invalidità della delibera n. 1686 del 05/09/2024, con la quale la aveva escluso il ricorrente dalla selezione ed aveva, CP_1 contestualmente, proceduto all'affidamento del predetto incarico ad altro Medico (dott. Contr
in via subordinata, l'istante ha chiesto la condanna dell' al CP_2 pagamento di una somma equitativamente determinata, a titolo di risarcimento dei danni da perdita di chance;
il tutto con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha in particolare dedotto: di aver prestato, in favore della convenuta , attività lavorativa come medico convenzionato Controparte_3 di continuità assistenziale ed emergenza territoriale dal 01.11.2000 al 31.07.2005 e, a far data dal 01.08.2005, come medico specialista ambulatoriale con rapporto convenzionale per 38 ore settimanali;
di aver svolto, in ragione delle proprie competenze professionali e personali, le funzioni di vicario e di sostituto del direttore della Parte_4
Giovanni di Dio;
che, all'interno dell'Unità
[...] Controparte_4
Operativa Semplice Dipartimentale di Parte_5
, era sempre stato considerato il Medico con maggior esperienza e titoli,
[...] al punto da essere stato sempre chiamato a sostituire il Direttore in caso di assenza di quest'ultimo o di mancanza del Responsabile, raggiungendo gli obiettivi indicati in ricorso;
di aver svolto numerosi incarichi ed attività analiticamente indicati in ricorso e risultanti dal curriculum vitae versato in atti;
di aver osservato, nell'ambito dell'Unità Operativa Semplice
Dipartimentale di Ostetricia e Ginecologia del PO San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, turni di lavoro identici a quelli dei medici dirigenti;
di aver autorizzato ferie e permessi, e di aver predisposto i turni di servizio di tutti i colleghi medici, dirigenti e specialisti, afferenti alla predetta U.O.S.D.
Il ricorrente ha, altresì, dedotto: che con Deliberazione n. 1596 del 18.09.2023 la resistente aveva indetto Avviso di Selezione Interna per il conferimento Controparte_3 dell'incarico gestionale di Direzione della struttura semplice a valenza Dipartimentale di
Ostetricia e Ginecologia del PO San Giovanni di Diodi Frattamaggiore, quale articolazione interna del Dipartimento Materno-Infantile; di aver, quindi, presentato domanda di partecipazione alla predetta selezione, essendo in possesso di tutti i requisiti, professionali e personali, per ottenere l'affidamento del predetto incarico;
che, tuttavia, con
Deliberazione n. 1686 del 05/09/2024 la comunicava che “… per il CP_1 conferimento dell'incarico gestionale di direzione dell' succitata, sono pervenute Pt_3
n. 9 (nove) istanze di partecipazione, di cui n. 3 (tre) candidati non ammessi in quanto non
2 risultano in possesso dei requisiti di ammissione nello specifico i Dott.ri: , Controparte_5
e ” e procedeva alla nomina, quale Direttore della Parte_1 CP_6
“ e Ginecologia San Giovanni di Dio- Frattamaggiore”, quale Pt_3 Parte_2 Pt_3 articolazione interna del Dipartimento Materno , del Dott. , nato a CP_7 CP_2
Napoli il 21.02.1974, Medico con minore esperienza e titoli dell'odierno ricorrente.
Il ricorrente ha, dunque, denunciato, l'illegittimità dell'operato della resistente ai sensi degli artt. 37 dell' e 5 dell' nonché la disparità di Controparte_8 CP_9 trattamento operata dalla resistente allorquando, con altra e diversa delibera
(Deliberazione n. 1353 del 03/07/2024) aveva conferito l'incarico di Responsabile/Direttore di una diversa U.O.S.D. – specificatamente Assistenza Riabilitativa e Protesica incardinata nel dipartimento di – al dott. medico specialista Parte_6 Persona_1 ambulatoriale come il ricorrente.
L'istante ha, pertanto, concluso chiedendo di: “) Accertare e dichiarare che il ricorrente,
Dott. , nella sua qualità di Specialista Ambulatoriale, in applicazioni delle Parte_1 vigenti disposizioni legali e contrattuali, aveva ed ha il diritto a partecipare alla procedura di valutazione di cui all'avviso/selezione interna per il conferimento dell'incarico di Direttore della ”, quale Parte_7 articolazione interna del Dipartimento Materno Infantile e che, di conseguenza, la sua mancata ammissione è illegittima;
2) Per l'effetto di quanto sopra, preso atto che il dott.
illegittimamente non è stato ammesso alla procedura di valutazione di cui Parte_1 all'avviso/selezione interna per il conferimento dell'incarico di Direttore della
[...]
P.O: San Giovanni di Dio- Frattamaggiore”, quale articolazione Parte_8 interna del Dipartimento , annullare la Deliberazione n. 1686 del Controparte_10
05/09/2024, con la quale la ha escluso dalla selezione il Dott. CP_1 Pt_1
ed ha, contestualmente, proceduto all'affidamento dell'incarico ad altro Medico,
[...]
l'indicato Dott. , tenuto conto dell'illegittimità e della violazione di legge CP_2 nell'adozione di detta Deliberazione;
3) In linea gradatamente subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della Deliberazione n. 1686 del 05.09.2024, con la quale la CP_1
ha escluso dalla selezione il Dott. per la violazione dei criteri di
[...] Parte_1 buon andamento della P.A. ex art 97 della Costituzione e della parità di trattamento ex art.
3 della Costituzione, tenuto conto che la stessa , con la Deliberazione n. CP_1
1353 del 03.07.2024 ha affidato ad altro Specialista ambulatoriale, il dott.
[...]
l'incarico di Responsabile/Direttore della Persona_1 Parte_9
nel Dipartimento e, per l'effetto. Annullare la
[...] Parte_10
3 indicata Deliberazione n. 1686 del 05.09.2024; 4) In linea ancor più subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di annullamento, come sopra formulata, dichiarare la illegittimità della Deliberazione n. 1686 del 05.09.2024 e, per tale motivo, condannare la , in persona del legale rapp.te pro tempore, con Controparte_1 sede Legale in Via Lupoli n. 27 ex orfanotrofio Pezzullo – 80027 Frattamaggiore (NA), C.F.
– P. IVA , p.e.c.: P.IVA_1 P.IVA_2 Email_1
al pagamento in favore del ricorrente, Dott. Email_2 Pt_1
di una somma equitativamente determinata, a titolo di risarcimento dei danni da
[...] perdita di chance, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
5) Condannare la , in persona del legale rapp.te pro tempore, con Controparte_1 sede Legale in Via Lupoli n. 27 ex orfanotrofio Pezzullo – 80027 Frattamaggiore (NA), C.F.
– P. IVA pec P.IVA_1 P.IVA_2 Email_1
al pagamento delle spese e delle competenze del Email_2 presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito perché anticipatario”. Contr Si è costituita la resistente che ha contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso.
E' intervenuto medico al quale è stato affidato l'incarico in argomento e, CP_2 pertanto, in qualità di controinteressato, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa, vertendo su argomentazioni in diritto, senza accoglimento delle istanze istruttorie del ricorrente – in quanto vertenti su circostanze pacifiche e/o implicanti giudizi e valutazioni e/o comunque irrilevanti ai fini della decisione – è stata decisa con la presente sentenza, all'esito della trattazione scritta del 25.9.2025, sulle note di trattazione delle parti.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Preliminarmente, va evidenziato che il ricorrente chiede, sostanzialmente, due provvedimenti, in via principale: l'accertamento del suo diritto a partecipare alla procedura di affidamento dell'incarico di Direttore della struttura semplice a valenza Dipartimentale di del PO San Giovanni di Dio di Frattamaggiore;
l' annullamento Parte_2
Contr e/o dichiarazione di illegittimità della Deliberazione n. 1686 del 05/09/2024 della convenuta, con la quale l'istante è stato escluso dalla procedura per l'affidamento del predetto incarico ed è stato contestualmente affidato lo stesso ad altro medico (il resistente, dott. ). CP_2
Contr In via subordinata, accertata l'illegittimità della condotta dell' l'istante chiede la condanna della stessa al risarcimento dei danni da perdita di chance.
4 Quanto alla giurisdizione del Tribunale adito, va precisato che l'annullamento dell'atto amministrativo non rientra nei poteri del G.O.: sul punto va, tuttavia, rilevato che parte ricorrente chiede in alternativa la dichiarazione di illegittimità dell'atto.
Pertanto, questo Tribunale, che può essere investito solo della domanda di accertamento della illegittimità della delibera impugnata dall'istante, si limiterà a statuire solo su tale parte della domanda nonché su quella di accertamento del diritto del ricorrente, quale medico di medicina specialistica ad essere investito dell'incarico di responsabile di struttura semplice e, dunque, a partecipare alla relativa procedura in esame, con conseguente illegittima esclusione del predetto dalla partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'incarico oggetto di causa.
Sul punto, va rilevato che, rispetto alla domanda di accertamento della illegittimità della delibera, nella parte in cui vi è stato il conferimento dell'incarico di Direttore della
[...]
Giovanni di Dio- Frattamaggiore al dr (v. Parte_4 CP_2 deliberazione n. 1686 del 05/09/2024, in atti), il ricorrente nulla riferisce circa la specifica sussistenza dei requisiti e dei titoli che gli avrebbero consentito di essere preferito all'altro candidato per il conferimento del predetto incarico, limitandosi genericamente ad allegare di avere maggiori titoli ed esperienza del dott. , elencando tutti i titoli in proprio CP_2 possesso, risultanti dalla Copia del curriculum vitae, versato in atti.
Detto in altri termini, l'istante, per ottenere la disapplicazione/illegittimità della delibera con cui l'incarico per cui è causa è stato conferito ad altro medico, avrebbe dovuto dimostrare di avere quei titoli e quell'anzianità superiore, tali da consentirgli di essere preferito in graduatoria rispetto all'altro candidato e, di conseguenza, avere un interesse concreto ed attuale alla disapplicazione del provvedimento con il quale è stato assegnato l'incarico ad altro medico.
Nulla di tutto questo. Il ricorrente, invero, non riferisce se ha l'anzianità necessaria e superiore a quella del dott. , né allega o prova di essere in possesso della qualifica CP_2 di Dirigente Medico al pari del . CP_2
Mancando la prova che, in caso di accoglimento del ricorso, il ricorrente avrebbe avuto un maggiore punteggio del dott. e sarebbe stato pertanto preferito, manca l'interesse CP_2 alla pronuncia giudiziale di accertamento della illegittimità della delibera, almeno nella parte in cui è stato conferito l'incarico in argomento ad altro medico.
Quanto alla denunciata illegittima esclusione dell'istante dalla predetta procedura e all'accertamento del suo diritto a parteciparvi, parte ricorrente argomenta la propria pretesa sull'art. 5 dell'Accordo Integrativo Regionale approvato il 05.08.2020, intitolato
5 INCARICHI DIRIGENZIALI, a tenore del quale
TE e gli altri professionisti a tempo indeterminato sono utilizzati nell'ambito aziendale anche per i compiti, le funzioni e le responsabilità previsti per il personale dipendente, dalla L.R. 32/94 e successive modifiche, dalla programmazione regionale ed aziendale. Lo specialista ambulatoriale può partecipare alle procedure, così come previsto dall'ACN pubblicato in G.U. n. 110 del 29.04.2020, per l'attribuzione degli incarichi di struttura complessa, compresa la direzione di distretto, ai sensi del DM della Sanità 23 marzo 2000, n. 184. 2. Per l'attribuzione degli incarichi si fa riferimento alla normativa nazionale vigente in materia.
3. Nei casi di incarico di cui al comma 1 la verifica dei risultati attesi seguirà le stesse modalità perviste per la dirigenza medica.
4. Ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio per l'attribuzione dei suddetti incarichi si rimanda a quanto disciplinato dalla vigente normativa in materia>> nonché sull'art. 37 dell'ACN per la specialistica ambulatoriale, nella parte in cui testualmente stabilisce: “SOSPENSIONE
DALL''INCARICO CONVENZIONALE….
1. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario od il professionista è sospeso dall'incarico convenzionale nei seguenti casi: a) esecuzione dei provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 39; b) sospensione dall'Albo professionale;
c) provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall'autorità giudiziaria;
d) attribuzione di incarico aziendale di struttura complessa (compresa la direzione di
Distretto) per tutta la durata dello stesso..”.
Con riferimento alla prima norma, afferma, invero, il ricorrente che: “Non possono esserci dubbi sull'interpretazione del chiaro testo riportato che, nell'ambito della Regione
Campania, prevede che gli LI BU , com'è per l'appunto l'odierno ricorrente, vengono utilizzati nell'ambito della anche per le Responsabilità Pt_11 previste per il personale medico dipendente. Dunque, assolutamente illegittima e contra legem risulta l'esclusione del ricorrente dalla procedura di selezione/avviso interno fondata sul motivo che gli LI BU non potrebbero aspirare ad avere la
Responsabilità di una Unità Operativa Semplice Dipartimentale..”.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Il ricorrente non è un dirigente sanitario in servizio c/o la 2 nord con rapporto CP_1 esclusivo ma è uno specialista ambulatoriale la cui posizione è regolata da un Contratto collettivo differente.
Ne consegue che non può applicarsi, nel suo caso, la normativa che riguarda l'affidamento degli incarichi a dirigenti sanitari dipendenti di ruolo.
6 L'art.18 del CCNL della dirigenza sanitaria del 19.12.2019 al par.II lett.b), che, tra gli incarichi, comprende anche quello in argomento, indica tra i requisiti necessari: “almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico”, così come previsto dall'art. 22 del CCNL Area sanità 2019-2021 per l'incarico oggetto di causa. “Il rapporto di lavoro dello specialista ambulatoriale, al contrario, non è sottoposto alle verifiche periodiche e, pertanto, non è sottoposto al controllo della complessiva posizione del dirigente medico. D'altra parte di conforto a tale ricostruzione vi è pure la circostanza che
l'anzianità di servizio maturata come specialista ambulatoriale non può valere ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali come previsti dalla normativa contrattuale per la dirigenza sanitaria” (Corte di Cassazione n.4052/12, 6015/15,14319/16).
L'art. 5 del dell'Accordo Integrativo Regionale prevede che lo specialista ambulatoriale può partecipare alle procedure per l'attribuzione di struttura complessa, compresa la direzione del distretto ai sensi del D.M.della Sanità 23.3.2000 n.184, ma non prevede che possa partecipare alla selezione per l'incarico di responsabile della Struttura semplice.
Se la norma avesse voluto ricomprendere quest'ultimo, lo avrebbe fatto espressamente.
Anche nell'art. 37, comma 1, lettera d) dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020 è stato eliminato il riferimento alla struttura semplice come caso di sospensione dall'incarico convenzionale.
Né può sostenersi, come fa il ricorrente, che il più contiene il meno perché le due cose hanno natura completamente diversa.
L'incarico di Struttura complessa è aperto anche agli esterni e viene attribuito con concorso, mentre la procedura in esame (per l'incarico di Struttura semplice) è una procedura interna riservata alla sola dirigenza in servizio.
Più analiticamente, il contratto che regola il rapporto di lavoro degli specialisti ambulatoriali prevede che può essere conferito l'incarico di struttura complessa, fra cui quello di
Direttore di Distretto richiesto agli specialisti ambulatoriali che prestano servizio nei
Distretti o altre strutture sanitarie, dove espletano interventi specialistici, diagnostici terapeutici, preventivi e riabilitativi ma nulla dice in merito agli incarichi di struttura semplice.
Tanto in quanto le procedure per l'accesso alle due tipologie di incarichi sono diverse.
Si ripete che, per l'accesso all'incarico di struttura complessa, occorre fare ricorso alle procedure concorsuali ai sensi del DPR 484/97 oppure, ove ne ricorrono le condizioni, alla procedura di cui all'art.15 septies del d.lgs n.502 del 1992 e successive modifiche.
7 E' pur vero che quest'ultima norma è stata applicata dalla resistente anche per il conferimento dell'incarico di Direzione della Parte_9 incardinata nel Dipartimento delle Cure Territoriali al medico, dott. Persona_1
cui ha fatto pure riferimento il ricorrente, ma trattasi comunque di procedura diversa
[...] rispetto a quella oggetto di causa.
In particolare, la diversa procedura di cui all'art. 15 septies cit. consente di conferire incarichi di direzione – senza procedura concorsuale - anche a professionisti non appartenenti ai ruoli del SSN, purché di provata competenza, come avvenuto nel caso del dott. (v. Deliberazione N. 1353 del 03/07/2024 e Persona_1 deliberazione 669 del 27/03/2024, in atti). Contr Trattasi, quindi, come correttamente evidenziato dall' di una procedura selettiva diversa rispetto a quella per la quale ha presentato domanda di partecipazione il ricorrente
(disciplinata dall'art. 19 del ccnl Sanità, triennio 2016/2018), con la conseguenza che alcuna disparità di trattamento è stata posta in essere dalla resistente, il cui operato risulta, dunque – anche sotto tale aspetto – del tutto legittimo.
Pertanto, mentre il ricorrente ha partecipato ad un Avviso di selezione interna riservata ai
Dirigenti Medici nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia assegnati a tempo indeterminato presso tutte le strutture che afferiscono al Dipartimento Materno-Infantile della con 5 anni di anzianità di servizio, ex art. 19 del ccnl Sanità, Controparte_11 triennio 2016/2018 e per il quale non risultava essere in possesso dei requisiti così come previsti dall'art. 22 del CCNL – Area sanità 2019/2021, il dott. ha partecipato ad un Per_1
Avviso di selezione pubblica, ex art 15 septies del D.Lgs. 502/92, aperta a tutti, ovvero anche a candidati esterni all'Azienda e che avessero determinati requisiti.
In ordine, invece, al conferimento degli incarichi di struttura semplice, quale quello oggetto di causa, tali incarichi sono conferiti dall' , come sopra precisato, a dirigenti con CP_3 rapporto esclusivo, su valutazione positiva da parte del collegio tecnico e su proposta del responsabile della struttura di appartenenza: tutti elementi che, come Contr correttamente rilevato dall' non ricorrono nel caso del ricorrente (circostanza pacifica).
Il ricorrente è stato, dunque, legittimamente escluso dalla selezione in parola in quanto non ha in essere con la resistente un rapporto di lavoro dipendente.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 23794 del 23.08.2025, ha recentemente ribadito che: “
3.3. Circa la natura del rapporto di lavoro dei medici convenzionati: in materia di medici convenzionati, va escluso che nell'ordinamento sia rinvenibile un principio generale, ancorché settoriale, di assimilazione delle prestazioni
8 svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, ex art. 48 legge n. 833 del
1978, a quelle rientranti nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, attesa l'assenza nei rapporti d'opera professionale (pur caratterizzati da collaborazione coordinata e continuativa) del requisito della subordinazione, dovendosi ritenere che le disposizioni che estendono l'applicabilità della normativa del pubblico impiego con equiparazione alle prestazioni subordinate abbiano carattere speciale ed eccezionale e siano insuscettibili di essere applicate al di fuori dei casi considerati. (Cass. 29/07/2008 n. 20581). I rapporti tra i medici convenzionati esterni e gli enti sanitari, disciplinati dall'art. 48 della L. n. 833 del
1978 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, corrispondono a rapporti libero- professionali che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Ne deriva che tali rapporti, non connotati da subordinazione, non possono essere ricompresi nell'ambito di applicazione della direttiva 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, che presuppone la presenza di "un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro", al quale non può essere ricondotto il rapporto di parasubordinazione che si instaura con il medico convenzionato (Cass. 05/03/2020, n.
6294; nel medesimo senso Cass. 13/04/2011 n. 8457).”.
Né assume rilievo l'esperienza professionale del ricorrente quanto ad incarichi, attività, titoli di cui al curriculum vitae depositato in atti, in mancanza di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente e della qualifica di dirigente.
Neppure assumono rilievo le circostanze di cui al ricorso inerenti le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (osservanza di turni di lavoro identici ai medici dirigenti;
autorizzazione di ferie e permessi, predisposizione dei turni di servizio) – ragione per la quale non è stata ammessa la prova orale sulle predette circostanze articolate in ricorso - non essendo le stesse idonee a dimostrare la natura subordinata della prestazione resa dal ricorrente, trattandosi di circostanze del tutto compatibili con il lavoro pacificamente parasubordinato del ricorrente.
L'anzianità di servizio maturata dal ricorrente non può, dunque, essere invocata per il computo degli anni che concorrono a formare il requisito richiesto per l'attribuzione di
9 incarichi a dirigenti medici del Ssn poiché il dott. non era e non è un lavoratore Pt_1 subordinato con un'anzianità di servizio dirigenziale quinquennale. Contr L'operato dell' risulta, dunque, del tutto legittimo, con conseguente rigetto della domanda di accertamento della illegittimità della Deliberazione n. 1686 del 05/09/2024. Cont Il rigetto di tale domanda assorbe anche la domanda di condanna dell' l risarcimento del danno da perdita di chance.
Il ricorso pertanto è infondato e non può essere accolto.
Le spese possono essere compensate in ragione della novità e particolare complessità della materia trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite
Aversa, 26.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.9.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13285/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASORIA (NA) il 14/06/1963 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMARDO LUCIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. BENE RAFFAELE
NONCHE'
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2
Domenico Fimmanò e Simeone Russo
RESISTENTI
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28/10/2024, il ricorrente indicato in epigrafe, dipendente con incarico di medico specialista ambulatoriale, CP_1 Parte_2
, con rapporto convenzionale a 38 ore settimanali, ha convenuto dinanzi a
[...] questo Tribunale l e il dott. quale controinteressato, CP_1 CP_2 chiedendo l'accertamento del diritto del ricorrente a partecipare alla procedura di valutazione di cui all'avviso/selezione interna per il conferimento dell'incarico di Direttore
1 della San Giovanni di Dio- Frattamaggiore e Parte_3
l'annullamento e/o la dichiarazione di invalidità della delibera n. 1686 del 05/09/2024, con la quale la aveva escluso il ricorrente dalla selezione ed aveva, CP_1 contestualmente, proceduto all'affidamento del predetto incarico ad altro Medico (dott. Contr
in via subordinata, l'istante ha chiesto la condanna dell' al CP_2 pagamento di una somma equitativamente determinata, a titolo di risarcimento dei danni da perdita di chance;
il tutto con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha in particolare dedotto: di aver prestato, in favore della convenuta , attività lavorativa come medico convenzionato Controparte_3 di continuità assistenziale ed emergenza territoriale dal 01.11.2000 al 31.07.2005 e, a far data dal 01.08.2005, come medico specialista ambulatoriale con rapporto convenzionale per 38 ore settimanali;
di aver svolto, in ragione delle proprie competenze professionali e personali, le funzioni di vicario e di sostituto del direttore della Parte_4
Giovanni di Dio;
che, all'interno dell'Unità
[...] Controparte_4
Operativa Semplice Dipartimentale di Parte_5
, era sempre stato considerato il Medico con maggior esperienza e titoli,
[...] al punto da essere stato sempre chiamato a sostituire il Direttore in caso di assenza di quest'ultimo o di mancanza del Responsabile, raggiungendo gli obiettivi indicati in ricorso;
di aver svolto numerosi incarichi ed attività analiticamente indicati in ricorso e risultanti dal curriculum vitae versato in atti;
di aver osservato, nell'ambito dell'Unità Operativa Semplice
Dipartimentale di Ostetricia e Ginecologia del PO San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, turni di lavoro identici a quelli dei medici dirigenti;
di aver autorizzato ferie e permessi, e di aver predisposto i turni di servizio di tutti i colleghi medici, dirigenti e specialisti, afferenti alla predetta U.O.S.D.
Il ricorrente ha, altresì, dedotto: che con Deliberazione n. 1596 del 18.09.2023 la resistente aveva indetto Avviso di Selezione Interna per il conferimento Controparte_3 dell'incarico gestionale di Direzione della struttura semplice a valenza Dipartimentale di
Ostetricia e Ginecologia del PO San Giovanni di Diodi Frattamaggiore, quale articolazione interna del Dipartimento Materno-Infantile; di aver, quindi, presentato domanda di partecipazione alla predetta selezione, essendo in possesso di tutti i requisiti, professionali e personali, per ottenere l'affidamento del predetto incarico;
che, tuttavia, con
Deliberazione n. 1686 del 05/09/2024 la comunicava che “… per il CP_1 conferimento dell'incarico gestionale di direzione dell' succitata, sono pervenute Pt_3
n. 9 (nove) istanze di partecipazione, di cui n. 3 (tre) candidati non ammessi in quanto non
2 risultano in possesso dei requisiti di ammissione nello specifico i Dott.ri: , Controparte_5
e ” e procedeva alla nomina, quale Direttore della Parte_1 CP_6
“ e Ginecologia San Giovanni di Dio- Frattamaggiore”, quale Pt_3 Parte_2 Pt_3 articolazione interna del Dipartimento Materno , del Dott. , nato a CP_7 CP_2
Napoli il 21.02.1974, Medico con minore esperienza e titoli dell'odierno ricorrente.
Il ricorrente ha, dunque, denunciato, l'illegittimità dell'operato della resistente ai sensi degli artt. 37 dell' e 5 dell' nonché la disparità di Controparte_8 CP_9 trattamento operata dalla resistente allorquando, con altra e diversa delibera
(Deliberazione n. 1353 del 03/07/2024) aveva conferito l'incarico di Responsabile/Direttore di una diversa U.O.S.D. – specificatamente Assistenza Riabilitativa e Protesica incardinata nel dipartimento di – al dott. medico specialista Parte_6 Persona_1 ambulatoriale come il ricorrente.
L'istante ha, pertanto, concluso chiedendo di: “) Accertare e dichiarare che il ricorrente,
Dott. , nella sua qualità di Specialista Ambulatoriale, in applicazioni delle Parte_1 vigenti disposizioni legali e contrattuali, aveva ed ha il diritto a partecipare alla procedura di valutazione di cui all'avviso/selezione interna per il conferimento dell'incarico di Direttore della ”, quale Parte_7 articolazione interna del Dipartimento Materno Infantile e che, di conseguenza, la sua mancata ammissione è illegittima;
2) Per l'effetto di quanto sopra, preso atto che il dott.
illegittimamente non è stato ammesso alla procedura di valutazione di cui Parte_1 all'avviso/selezione interna per il conferimento dell'incarico di Direttore della
[...]
P.O: San Giovanni di Dio- Frattamaggiore”, quale articolazione Parte_8 interna del Dipartimento , annullare la Deliberazione n. 1686 del Controparte_10
05/09/2024, con la quale la ha escluso dalla selezione il Dott. CP_1 Pt_1
ed ha, contestualmente, proceduto all'affidamento dell'incarico ad altro Medico,
[...]
l'indicato Dott. , tenuto conto dell'illegittimità e della violazione di legge CP_2 nell'adozione di detta Deliberazione;
3) In linea gradatamente subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della Deliberazione n. 1686 del 05.09.2024, con la quale la CP_1
ha escluso dalla selezione il Dott. per la violazione dei criteri di
[...] Parte_1 buon andamento della P.A. ex art 97 della Costituzione e della parità di trattamento ex art.
3 della Costituzione, tenuto conto che la stessa , con la Deliberazione n. CP_1
1353 del 03.07.2024 ha affidato ad altro Specialista ambulatoriale, il dott.
[...]
l'incarico di Responsabile/Direttore della Persona_1 Parte_9
nel Dipartimento e, per l'effetto. Annullare la
[...] Parte_10
3 indicata Deliberazione n. 1686 del 05.09.2024; 4) In linea ancor più subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di annullamento, come sopra formulata, dichiarare la illegittimità della Deliberazione n. 1686 del 05.09.2024 e, per tale motivo, condannare la , in persona del legale rapp.te pro tempore, con Controparte_1 sede Legale in Via Lupoli n. 27 ex orfanotrofio Pezzullo – 80027 Frattamaggiore (NA), C.F.
– P. IVA , p.e.c.: P.IVA_1 P.IVA_2 Email_1
al pagamento in favore del ricorrente, Dott. Email_2 Pt_1
di una somma equitativamente determinata, a titolo di risarcimento dei danni da
[...] perdita di chance, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
5) Condannare la , in persona del legale rapp.te pro tempore, con Controparte_1 sede Legale in Via Lupoli n. 27 ex orfanotrofio Pezzullo – 80027 Frattamaggiore (NA), C.F.
– P. IVA pec P.IVA_1 P.IVA_2 Email_1
al pagamento delle spese e delle competenze del Email_2 presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito perché anticipatario”. Contr Si è costituita la resistente che ha contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso.
E' intervenuto medico al quale è stato affidato l'incarico in argomento e, CP_2 pertanto, in qualità di controinteressato, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa, vertendo su argomentazioni in diritto, senza accoglimento delle istanze istruttorie del ricorrente – in quanto vertenti su circostanze pacifiche e/o implicanti giudizi e valutazioni e/o comunque irrilevanti ai fini della decisione – è stata decisa con la presente sentenza, all'esito della trattazione scritta del 25.9.2025, sulle note di trattazione delle parti.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Preliminarmente, va evidenziato che il ricorrente chiede, sostanzialmente, due provvedimenti, in via principale: l'accertamento del suo diritto a partecipare alla procedura di affidamento dell'incarico di Direttore della struttura semplice a valenza Dipartimentale di del PO San Giovanni di Dio di Frattamaggiore;
l' annullamento Parte_2
Contr e/o dichiarazione di illegittimità della Deliberazione n. 1686 del 05/09/2024 della convenuta, con la quale l'istante è stato escluso dalla procedura per l'affidamento del predetto incarico ed è stato contestualmente affidato lo stesso ad altro medico (il resistente, dott. ). CP_2
Contr In via subordinata, accertata l'illegittimità della condotta dell' l'istante chiede la condanna della stessa al risarcimento dei danni da perdita di chance.
4 Quanto alla giurisdizione del Tribunale adito, va precisato che l'annullamento dell'atto amministrativo non rientra nei poteri del G.O.: sul punto va, tuttavia, rilevato che parte ricorrente chiede in alternativa la dichiarazione di illegittimità dell'atto.
Pertanto, questo Tribunale, che può essere investito solo della domanda di accertamento della illegittimità della delibera impugnata dall'istante, si limiterà a statuire solo su tale parte della domanda nonché su quella di accertamento del diritto del ricorrente, quale medico di medicina specialistica ad essere investito dell'incarico di responsabile di struttura semplice e, dunque, a partecipare alla relativa procedura in esame, con conseguente illegittima esclusione del predetto dalla partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'incarico oggetto di causa.
Sul punto, va rilevato che, rispetto alla domanda di accertamento della illegittimità della delibera, nella parte in cui vi è stato il conferimento dell'incarico di Direttore della
[...]
Giovanni di Dio- Frattamaggiore al dr (v. Parte_4 CP_2 deliberazione n. 1686 del 05/09/2024, in atti), il ricorrente nulla riferisce circa la specifica sussistenza dei requisiti e dei titoli che gli avrebbero consentito di essere preferito all'altro candidato per il conferimento del predetto incarico, limitandosi genericamente ad allegare di avere maggiori titoli ed esperienza del dott. , elencando tutti i titoli in proprio CP_2 possesso, risultanti dalla Copia del curriculum vitae, versato in atti.
Detto in altri termini, l'istante, per ottenere la disapplicazione/illegittimità della delibera con cui l'incarico per cui è causa è stato conferito ad altro medico, avrebbe dovuto dimostrare di avere quei titoli e quell'anzianità superiore, tali da consentirgli di essere preferito in graduatoria rispetto all'altro candidato e, di conseguenza, avere un interesse concreto ed attuale alla disapplicazione del provvedimento con il quale è stato assegnato l'incarico ad altro medico.
Nulla di tutto questo. Il ricorrente, invero, non riferisce se ha l'anzianità necessaria e superiore a quella del dott. , né allega o prova di essere in possesso della qualifica CP_2 di Dirigente Medico al pari del . CP_2
Mancando la prova che, in caso di accoglimento del ricorso, il ricorrente avrebbe avuto un maggiore punteggio del dott. e sarebbe stato pertanto preferito, manca l'interesse CP_2 alla pronuncia giudiziale di accertamento della illegittimità della delibera, almeno nella parte in cui è stato conferito l'incarico in argomento ad altro medico.
Quanto alla denunciata illegittima esclusione dell'istante dalla predetta procedura e all'accertamento del suo diritto a parteciparvi, parte ricorrente argomenta la propria pretesa sull'art. 5 dell'Accordo Integrativo Regionale approvato il 05.08.2020, intitolato
5 INCARICHI DIRIGENZIALI, a tenore del quale
TE e gli altri professionisti a tempo indeterminato sono utilizzati nell'ambito aziendale anche per i compiti, le funzioni e le responsabilità previsti per il personale dipendente, dalla L.R. 32/94 e successive modifiche, dalla programmazione regionale ed aziendale. Lo specialista ambulatoriale può partecipare alle procedure, così come previsto dall'ACN pubblicato in G.U. n. 110 del 29.04.2020, per l'attribuzione degli incarichi di struttura complessa, compresa la direzione di distretto, ai sensi del DM della Sanità 23 marzo 2000, n. 184. 2. Per l'attribuzione degli incarichi si fa riferimento alla normativa nazionale vigente in materia.
3. Nei casi di incarico di cui al comma 1 la verifica dei risultati attesi seguirà le stesse modalità perviste per la dirigenza medica.
4. Ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio per l'attribuzione dei suddetti incarichi si rimanda a quanto disciplinato dalla vigente normativa in materia>> nonché sull'art. 37 dell'ACN per la specialistica ambulatoriale, nella parte in cui testualmente stabilisce: “SOSPENSIONE
DALL''INCARICO CONVENZIONALE….
1. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario od il professionista è sospeso dall'incarico convenzionale nei seguenti casi: a) esecuzione dei provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 39; b) sospensione dall'Albo professionale;
c) provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall'autorità giudiziaria;
d) attribuzione di incarico aziendale di struttura complessa (compresa la direzione di
Distretto) per tutta la durata dello stesso..”.
Con riferimento alla prima norma, afferma, invero, il ricorrente che: “Non possono esserci dubbi sull'interpretazione del chiaro testo riportato che, nell'ambito della Regione
Campania, prevede che gli LI BU , com'è per l'appunto l'odierno ricorrente, vengono utilizzati nell'ambito della anche per le Responsabilità Pt_11 previste per il personale medico dipendente. Dunque, assolutamente illegittima e contra legem risulta l'esclusione del ricorrente dalla procedura di selezione/avviso interno fondata sul motivo che gli LI BU non potrebbero aspirare ad avere la
Responsabilità di una Unità Operativa Semplice Dipartimentale..”.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Il ricorrente non è un dirigente sanitario in servizio c/o la 2 nord con rapporto CP_1 esclusivo ma è uno specialista ambulatoriale la cui posizione è regolata da un Contratto collettivo differente.
Ne consegue che non può applicarsi, nel suo caso, la normativa che riguarda l'affidamento degli incarichi a dirigenti sanitari dipendenti di ruolo.
6 L'art.18 del CCNL della dirigenza sanitaria del 19.12.2019 al par.II lett.b), che, tra gli incarichi, comprende anche quello in argomento, indica tra i requisiti necessari: “almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico”, così come previsto dall'art. 22 del CCNL Area sanità 2019-2021 per l'incarico oggetto di causa. “Il rapporto di lavoro dello specialista ambulatoriale, al contrario, non è sottoposto alle verifiche periodiche e, pertanto, non è sottoposto al controllo della complessiva posizione del dirigente medico. D'altra parte di conforto a tale ricostruzione vi è pure la circostanza che
l'anzianità di servizio maturata come specialista ambulatoriale non può valere ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali come previsti dalla normativa contrattuale per la dirigenza sanitaria” (Corte di Cassazione n.4052/12, 6015/15,14319/16).
L'art. 5 del dell'Accordo Integrativo Regionale prevede che lo specialista ambulatoriale può partecipare alle procedure per l'attribuzione di struttura complessa, compresa la direzione del distretto ai sensi del D.M.della Sanità 23.3.2000 n.184, ma non prevede che possa partecipare alla selezione per l'incarico di responsabile della Struttura semplice.
Se la norma avesse voluto ricomprendere quest'ultimo, lo avrebbe fatto espressamente.
Anche nell'art. 37, comma 1, lettera d) dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020 è stato eliminato il riferimento alla struttura semplice come caso di sospensione dall'incarico convenzionale.
Né può sostenersi, come fa il ricorrente, che il più contiene il meno perché le due cose hanno natura completamente diversa.
L'incarico di Struttura complessa è aperto anche agli esterni e viene attribuito con concorso, mentre la procedura in esame (per l'incarico di Struttura semplice) è una procedura interna riservata alla sola dirigenza in servizio.
Più analiticamente, il contratto che regola il rapporto di lavoro degli specialisti ambulatoriali prevede che può essere conferito l'incarico di struttura complessa, fra cui quello di
Direttore di Distretto richiesto agli specialisti ambulatoriali che prestano servizio nei
Distretti o altre strutture sanitarie, dove espletano interventi specialistici, diagnostici terapeutici, preventivi e riabilitativi ma nulla dice in merito agli incarichi di struttura semplice.
Tanto in quanto le procedure per l'accesso alle due tipologie di incarichi sono diverse.
Si ripete che, per l'accesso all'incarico di struttura complessa, occorre fare ricorso alle procedure concorsuali ai sensi del DPR 484/97 oppure, ove ne ricorrono le condizioni, alla procedura di cui all'art.15 septies del d.lgs n.502 del 1992 e successive modifiche.
7 E' pur vero che quest'ultima norma è stata applicata dalla resistente anche per il conferimento dell'incarico di Direzione della Parte_9 incardinata nel Dipartimento delle Cure Territoriali al medico, dott. Persona_1
cui ha fatto pure riferimento il ricorrente, ma trattasi comunque di procedura diversa
[...] rispetto a quella oggetto di causa.
In particolare, la diversa procedura di cui all'art. 15 septies cit. consente di conferire incarichi di direzione – senza procedura concorsuale - anche a professionisti non appartenenti ai ruoli del SSN, purché di provata competenza, come avvenuto nel caso del dott. (v. Deliberazione N. 1353 del 03/07/2024 e Persona_1 deliberazione 669 del 27/03/2024, in atti). Contr Trattasi, quindi, come correttamente evidenziato dall' di una procedura selettiva diversa rispetto a quella per la quale ha presentato domanda di partecipazione il ricorrente
(disciplinata dall'art. 19 del ccnl Sanità, triennio 2016/2018), con la conseguenza che alcuna disparità di trattamento è stata posta in essere dalla resistente, il cui operato risulta, dunque – anche sotto tale aspetto – del tutto legittimo.
Pertanto, mentre il ricorrente ha partecipato ad un Avviso di selezione interna riservata ai
Dirigenti Medici nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia assegnati a tempo indeterminato presso tutte le strutture che afferiscono al Dipartimento Materno-Infantile della con 5 anni di anzianità di servizio, ex art. 19 del ccnl Sanità, Controparte_11 triennio 2016/2018 e per il quale non risultava essere in possesso dei requisiti così come previsti dall'art. 22 del CCNL – Area sanità 2019/2021, il dott. ha partecipato ad un Per_1
Avviso di selezione pubblica, ex art 15 septies del D.Lgs. 502/92, aperta a tutti, ovvero anche a candidati esterni all'Azienda e che avessero determinati requisiti.
In ordine, invece, al conferimento degli incarichi di struttura semplice, quale quello oggetto di causa, tali incarichi sono conferiti dall' , come sopra precisato, a dirigenti con CP_3 rapporto esclusivo, su valutazione positiva da parte del collegio tecnico e su proposta del responsabile della struttura di appartenenza: tutti elementi che, come Contr correttamente rilevato dall' non ricorrono nel caso del ricorrente (circostanza pacifica).
Il ricorrente è stato, dunque, legittimamente escluso dalla selezione in parola in quanto non ha in essere con la resistente un rapporto di lavoro dipendente.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 23794 del 23.08.2025, ha recentemente ribadito che: “
3.3. Circa la natura del rapporto di lavoro dei medici convenzionati: in materia di medici convenzionati, va escluso che nell'ordinamento sia rinvenibile un principio generale, ancorché settoriale, di assimilazione delle prestazioni
8 svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, ex art. 48 legge n. 833 del
1978, a quelle rientranti nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, attesa l'assenza nei rapporti d'opera professionale (pur caratterizzati da collaborazione coordinata e continuativa) del requisito della subordinazione, dovendosi ritenere che le disposizioni che estendono l'applicabilità della normativa del pubblico impiego con equiparazione alle prestazioni subordinate abbiano carattere speciale ed eccezionale e siano insuscettibili di essere applicate al di fuori dei casi considerati. (Cass. 29/07/2008 n. 20581). I rapporti tra i medici convenzionati esterni e gli enti sanitari, disciplinati dall'art. 48 della L. n. 833 del
1978 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, corrispondono a rapporti libero- professionali che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Ne deriva che tali rapporti, non connotati da subordinazione, non possono essere ricompresi nell'ambito di applicazione della direttiva 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, che presuppone la presenza di "un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro", al quale non può essere ricondotto il rapporto di parasubordinazione che si instaura con il medico convenzionato (Cass. 05/03/2020, n.
6294; nel medesimo senso Cass. 13/04/2011 n. 8457).”.
Né assume rilievo l'esperienza professionale del ricorrente quanto ad incarichi, attività, titoli di cui al curriculum vitae depositato in atti, in mancanza di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente e della qualifica di dirigente.
Neppure assumono rilievo le circostanze di cui al ricorso inerenti le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (osservanza di turni di lavoro identici ai medici dirigenti;
autorizzazione di ferie e permessi, predisposizione dei turni di servizio) – ragione per la quale non è stata ammessa la prova orale sulle predette circostanze articolate in ricorso - non essendo le stesse idonee a dimostrare la natura subordinata della prestazione resa dal ricorrente, trattandosi di circostanze del tutto compatibili con il lavoro pacificamente parasubordinato del ricorrente.
L'anzianità di servizio maturata dal ricorrente non può, dunque, essere invocata per il computo degli anni che concorrono a formare il requisito richiesto per l'attribuzione di
9 incarichi a dirigenti medici del Ssn poiché il dott. non era e non è un lavoratore Pt_1 subordinato con un'anzianità di servizio dirigenziale quinquennale. Contr L'operato dell' risulta, dunque, del tutto legittimo, con conseguente rigetto della domanda di accertamento della illegittimità della Deliberazione n. 1686 del 05/09/2024. Cont Il rigetto di tale domanda assorbe anche la domanda di condanna dell' l risarcimento del danno da perdita di chance.
Il ricorso pertanto è infondato e non può essere accolto.
Le spese possono essere compensate in ragione della novità e particolare complessità della materia trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite
Aversa, 26.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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