Articolo 11 della Legge 1 agosto 2002, n. 166
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18 agosto 2002
Art. 11. (Disposizioni in materia di ferrovie e trasporti pubblici locali) 1. Il comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e' abrogato; proseguono, pertanto, senza soluzione di continuita', le concessioni rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all' articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210 , e successive modificazioni.
2. Il comma 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e' abrogato; conseguentemente prosegue il programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910 , e successive modificazioni. Nelle more dell'assunzione da parte delle regioni delle attivita' amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge, proseguendo nei rapporti gia' in essere, i compiti di coordinamento e vigilanza, dandone informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Le societa' costituite ai sensi dell' articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000. Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell' articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , e successive modificazioni, e' prorogabile per un biennio.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in 1.808.000 euro per l'anno 2002 e in 2.583.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 582.285 euro per l'anno 2002, 1.465.344 euro per l'anno 2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 1.117.656 euro per l'anno 2003 e 1.338.495 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 1.225.715 euro per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le comunita' montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all' articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , che partecipano alla realizzazione dell'opera con lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per cento dell'investimento.
2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni.
L'erogazione, mediante svincolo, e' disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalita' ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione delle opere".
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 2, lettera h) della legge 17 maggio 1985, n. 210 e successive modificazioni recante Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato e' il seguente:
"h) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a societa' o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per fini l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia, la ricerca applicata nel campo ferroviario, l'esercizio di attivita' complementari, accessorie o, comunque, connesse con quelle ferroviarie, lo svolgimento di attivita' coordinate in materia di trasporti, nonche' la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alla velocita', per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della societa' stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla societa'. L'esercizio delle infrastrutture cosi' realizzate e' riservato alla gestione unitaria dell'ente "Ferrovie dello Stato".
- La legge 22 dicembre 1986, n. 910 e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1986, n. 301, reca:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).
- Il testo dell' art. 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144 recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali e' il seguente:
"Art. 31 (Societa' di gestione dei servizi ferroviari).
- 1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni previste dall' art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall' art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , le ferrovie in gestione commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie dello Stato S.p.a., possono costituire o partecipare a societa' con apporto di capitale non superiore a lire duecento milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio.".
- Il testo del comma 3-bis dell'art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:
"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale vi e' la facolta' di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle societa' derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresi' all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle societa' costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)".
- Il testo vigente dell' art. 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 15 (Programmazione degli investimenti). - 1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14, con accordi di programma in materia di investimenti si individuano:
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;
c) i soggetti coinvolti e loro compiti;
d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione;
e) il periodo di validita'.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dalla regione, nonche' dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunita' montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all' art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere; essi sono impegnativi per le parti che sottoscrivono.
L'attuazione degli accordi di programma e' verificata annualmente, congiuntamente dal Ministero dei trasporti e della navigazione, dalle regioni interessate e dai soggetti che l'hanno sottoscritto in sede di conferenza dei servizi, da realizzare ai sensi dell' art. 17, commi 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 9 della legge n. 59, sull'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione degli accordi di programma, le parti possono concordare di costituire gestioni finanziarie cui conferire le proprie risorse.
2-bis. Per i soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le comunita' montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all' art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , che partecipano alla realizzazione dell'opera con lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per cento dell'investimento.
2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, mediante svincolo, e' disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalita' ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli organi connessi all'esecuzione delle opere.
3. Non rientrano negli accordi di cui al presente art. le risorse finanziarie conferite a Ferrovie dello Stato S.p.a. dallo Stato nella qualita' di azionista.
4. Le aree e i beni non piu' funzionali all'esercizio del trasporto pubblico possono essere ceduti, a titolo oneroso, in conformita' al regime giuridico di appartenenza, ai comuni o alle province. Le modalita' relative vengono definite in appositi accordi tra i Ministri interessati e il sindaco o il presidente della provincia e, ove coinvolte, le societa' proprietarie.
"2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le comunita' montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all' art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , che partecipano alla realizzazione dell'opera con lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per cento dell'investimento.
2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, mediante svincolo, e' disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalita' ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione delle opere".
Entrata in vigore il 18 agosto 2002
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