Corte d'Appello Bari, sentenza 04/12/2025, n. 1757
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Sentenza 4 dicembre 2025

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La Corte di Appello di Bari, in funzione di giudice di secondo grado, ha pronunciato sentenza nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 570/2023, promosso da una società e dai suoi legali rappresentanti (appellanti principali) avverso la sentenza n. 3970/2022 del Tribunale di Bari, che aveva rigettato la loro opposizione a decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo, emesso a favore di una banca (Controparte_2), ingiungeva agli appellanti il pagamento della somma di € 131.631,91 oltre accessori, a fronte di un contratto di mutuo. Gli appellanti avevano contestato la conformità all'originale di documenti essenziali, la nullità del mutuo per carenza di causa lecita, la nullità per tassi di interesse ultra legali e commissioni non pattuite, nonché la nullità dei rapporti di garanzia. La banca resistente aveva chiesto il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale, dopo istruttoria con CTU, aveva rigettato l'opposizione, ritenendo valido il mutuo solutorio, superando le eccezioni relative all'indicazione dei costi, dichiarando inammissibili le domande relative al conto corrente collegato, e rigettando l'eccezione di usura, valorizzando le risultanze peritali. La banca aveva proposto appello incidentale condizionato.

La Corte di Appello di Bari ha rigettato l'appello principale, confermando la sentenza di primo grado. In particolare, ha ritenuto infondato il motivo relativo alla carenza di causa lecita del mutuo, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla validità del mutuo solutorio e sull'accredito su conto corrente come sufficiente a far sorgere l'obbligo di restituzione. Ha altresì rigettato l'eccezione di nullità per omessa indicazione dell'ISC/ISC, valorizzando il documento di sintesi allegato al mutuo. Quanto all'usura, ha condiviso il calcolo del CTU, basato su tutti i costi contrattuali e sui tassi soglia applicabili alle diverse fasi del finanziamento (chirografario e ipotecario), escludendo il superamento delle soglie sia per gli interessi corrispettivi che moratori, e richiamando la giurisprudenza in materia di interessi moratori e commissioni. Ha ritenuto assorbito il motivo relativo alla gratuità del mutuo, poiché basato sulla sussistenza di interessi usurari. Infine, ha rigettato la censura sulla nullità della fideiussione, ritenendo tardiva l'eccezione di nullità per contrasto alla normativa antitrust sollevata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e inconferente l'eccezione relativa all'art. 1957 c.c., dato che la banca aveva agito tempestivamente per il recupero del credito. La Corte ha dichiarato assorbito l'appello incidentale condizionato e ha condannato gli appellanti principali al pagamento delle spese processuali, disponendo altresì il pagamento del doppio contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bari, sentenza 04/12/2025, n. 1757
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
    Numero : 1757
    Data del deposito : 4 dicembre 2025

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