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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 25.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 41143/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Parte_1
Occhione per procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1
difeso dal funzionario Silvia Di Genova (resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 12.11.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità CP_1
di accompagnamento e della pensione di inabilità maturati dal 01.09.2023 come riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto di omologa del
2.6.2024, con gli accessori di legge.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere CP_1
a spese compensate avendo messo in liquidazione la prestazione.
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che, con decreto di omologa del 2.6.2024, la parte ricorrente si è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità a far tempo dal settembre 2023.
Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione ad essa CP_1
allegata, risulta poi che il resistente ha messo in liquidazione le prestazioni dovute.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto, in virtù di provvedimenti datati
21.3.2025, in epoca ben successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica all' il modello CP_1
AP70 attestante il possesso dei requisiti socio-economici necessari ai fini del pagamento già il 14.6.2024.
Le spese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' in base CP_1
al principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 25.03.2025 Il Giudice
1 Umberto Buonassisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 25.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 41143/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Parte_1
Occhione per procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1
difeso dal funzionario Silvia Di Genova (resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 12.11.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità CP_1
di accompagnamento e della pensione di inabilità maturati dal 01.09.2023 come riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto di omologa del
2.6.2024, con gli accessori di legge.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere CP_1
a spese compensate avendo messo in liquidazione la prestazione.
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che, con decreto di omologa del 2.6.2024, la parte ricorrente si è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità a far tempo dal settembre 2023.
Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione ad essa CP_1
allegata, risulta poi che il resistente ha messo in liquidazione le prestazioni dovute.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto, in virtù di provvedimenti datati
21.3.2025, in epoca ben successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica all' il modello CP_1
AP70 attestante il possesso dei requisiti socio-economici necessari ai fini del pagamento già il 14.6.2024.
Le spese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' in base CP_1
al principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 25.03.2025 Il Giudice
1 Umberto Buonassisi