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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/07/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, I^ sezione Civile, nella persona del
G.O.T. avv. Giuseppe Maria Orlando, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3245/2018 R.G. promossa da
DI CA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Gangemi per mandato in atti
- A ttore, opponente contro società con unico socio e soggetta ad Controparte_1
attività di direzione e coordinamento di Partita IVA CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Longo, giusta procura in atti
- Convenuta, opposta
Conclusioni delle parti: all'udienza del 29 maggio 2025, il cui verbale deve intendersi integralmente richiamato in questa sede, solo parte attrice opponente ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti ed ai precedenti verbali di causa.
1 All'esito, il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione, senza concedere i termini di cui all'art. 190 del codice di rito, in quanto la parte presente vi ha rinunciato ed era stato concesso termine per il deposito di conclusionali nell'ottica della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. (prima disposta e poi revocata).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza è motivata in modo conforme al principio della sinteticità degli atti, con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (artt. 132 c.p.c. 118 disp.att. c.p.c.).
L'esplicazione dell'iter logico giuridico seguito prescinderà dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti, ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (tra le tante,
Cassazione Civile, sentenze nn. 7014/24, 6759/19, 4931/14, 12123/13,
8667/11).
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
ha proposto formale opposizione avverso l'ingiunzione
[...]
di pagamento n. 473, emessa da questo Tribunale il 12-13 giugno
2018 (fascicolo monitorio N. 1123/2018 R.G.) e notificatale il 26 giugno 2018, deducendo:
- la nullità del D.I., ex art. 156 cpc, in quanto “non raggiunge lo scopo a cui era stato destinato, essendo incomprensibile/disorganizzato riguardo alle presunte fatture elencante senza alcun ordine cronologico e criterio”;
- che molte delle fatture in forza del quale era stato concesso (in realtà era stato emesso sulla scorta dell'estratto autenticato delle 2 scritture contabili) recavano la stessa data (ad esempio, ve ne erano ben 12 emesse lo stesso giorno, il 2 aprile 2012 o addirittura ben 16 il 28 dicembre 2012);
- che molte delle fatture portate al monitorio non sarebbero state recapitate e che non era pervenuta alcuna richiesta per le annualità
2016 e 2017, mentre per gli anni 2012 e 2013 era stato raggiunto un accordo per il pagamento rateale;
- che dall'uno gennaio 2017 era subentrata una nuova società (Hera
S.p.A.) nella fornitura elettrica.
L'attrice ha formulato, quindi, le seguenti domande: “A.
REVOCARE, in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo
n°473/2018 e, in accoglimento della proposta opposizione, per tutti i motivi esposti.
B. DICHIARARE, la nullità del decreto ingiuntivo n°473/2018 ex art. 156 cpc.
C. DICHIARARE, l'inesistenza del credito vantato da
[...]
. CP_1
D. DICHIARARE, che i consumi di energia elettrica, per gli anni richiesti, sono stati abbondantemente pagati.
E. ACCERTARE e DICHIARARE, indenne l'opponente da qualsivoglia pretesa creditizia Parte_1
avversaria.
F. CONDANNARE, la società ad un Controparte_1
indennizzo per la richiesta di fatture tardive e per consumi rifatturati, secondo il criterio stabilito dal giudice.
G. CON VITTORIA di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. al procuratore costituito, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le
3 seconde.”.
La convenuta-opposta si è costituita in giudizio con comparsa depositata telematicamente il 4 dicembre 2028 (tardivamente rispetto all'udienza indicata in citazione, ovvero il 6 dicembre 2018), contestando integralmente le argomentazioni difensive del opponente, evidenziando che controparte non aveva Parte_1
negato la sussistenza di un rapporto contrattuale (comunque provato documentalmente), insistendo nella piena legittimità e validità delle fatture emesse e concludendo sei termini che seguono:
“in via preliminare: - rigettare tutte le domande “in via preliminare
e in via ulteriormente preliminare” svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che l'opposizione promossa dalla parte opponente non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 473/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria;
nel merito in via principale: rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 473/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di
Reggio di Calabria;
nel merito in via subordinata: condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia elettrica presso i locali ove ha sede il Condominio Opponente, in
4 relazione ai POD indicati nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta, per tutto il periodo di competenza di
[...]
così come cristallizzato nei documenti contabili CP_1
azionati nel procedimento monitorio, foss'anche virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 codice civile;
in ogni caso: condannare il opponente al pagamento di Parte_1
tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
Concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 cpc, la causa è stata istruita attraverso la sola produzione documentale delle parti.
II. Occorre muovere dalla considerazione che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita a un ordinario giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario e nel quale il creditore opposto, attore in senso sostanziale, è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria;
ne discende che il giudice non deve valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma anche la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mentre l'opponente - che sostanzialmente riveste posizione di parte convenuta - è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto.
5 È pacifico anche che - quando agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento - il creditore può limitarsi a provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza e ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra tante,
Cassazione civile, 27/01/2023 n. 2554).
Secondo consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infine, la fattura commerciale - in considerazione della sua formazione unilaterale e della sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto - si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito che - se può integrare prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto monitorio - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non costituisce prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto.
Quando su tale rapporto sorge contestazione, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio. (tra tante, Cassazione civile 13/10/2016, n.20690).
III. Ciò premesso in termini generali, va detto che nel caso in esame il rapporto non è in contestazione (parte opposta, in ogni caso, ha prodotto copia dei contratti), ma in un rapporto di durata come quello di che trattasi, tuttavia, la prova dell'esistenza del rapporto va
6 integrata con quella sul quantum.
Ancora più specificamente, in riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, riconducibile alla somministrazione, va rammentato che
“in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto” (da ultimo, Cassazione civile, 09/01/2025 n. 512).
Spetta, dunque, alla somministrante fornire una prova precisa del quantum del bene o servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati.
L'opposizione del si fonda, essenzialmente, su tre Parte_1
punti:
a) l'inaccettabile confusione nella fatturazione;
b) i pagamenti riguardanti il periodo 2012-2016, per un ammontare di circa € 39.611,41;
c) un blocco generalizzato dei sistemi informatici che aveva impedito gli accertamenti dei consumi fino al 29 agosto 2013.
Tale ultima circostanza ha trovato parziale conferma alle pagg. 15-
16 della comparsa di risposta ed alla pag. 7 delle memorie ex art. 183, c. VI n. 2 di “a seguito di verifiche eseguite, CP_1
veniva accertato che, a causa di un'anomalia eccezionalmente occorsa nei sistemi informatici della deducente, la fatturazione dei consumi in capo al aveva subito un Parte_2
blocco risoltosi con l'emissione della bolletta numero 2429827882
7 del 28/08/2013 … successivamente all'emissione della suddetta fattura, venivano emesse più documenti contabili o nello stesso giorno o a distanza di pochi giorni al fine di ripristinare la corretta fatturazione per il POD IT001E78720368 dalla data di attivazione con ”. CP_1
L'ammissione dell'opposta è limitata ad un unico POD, ma appare assai probabile che l'eccezionale anomalia abbia interessato anche gli altri.
Non si comprenderebbe altrimenti (ed si guarda bene dal CP_1
chiarire alcunché) perché, ad esempio, per il POD IT001E78720326 siano state emesse 11 fatture nella stessa data (4 aprile 2012) e con la medesima scadenza (23 aprile 2012) per il periodo che va dall'ottobre 2010 al settembre 2011.
Lo stesso dicasi per il POD IT001E78720325, per il quale sono state emesse addirittura 16 fatture in data 28 dicembre 2012.
Osservato che la convenuta opposta non ha preso posizione sui pagamenti allegati dal , tutte le circostanze evidenziate Parte_1
integrano - a scrutinio di questo decidente - una contestazione sufficientemente specifica della domanda di adempimento formulata da CP_1
IV. A fronte di tali emergenze contrastanti, la prova della correttezza dell'attribuzione dei consumi e dell'esecuzione del rapporto contrattuale, che era a carico di non è stata raggiunta CP_1
e, pertanto, non può ritenersi sufficientemente provato il credito.
L'opponente (attrice sostanziale) si è limitata a versare in atti 184 fatture, neppure distinte per singola utenza o codice POD, senza alcuna indicazione specifica riguardo al periodo di riferimento di
8 ciascuna di esse e senza fornire alcun elemento idoneo ad escludere la possibilità di vizi nella lettura del contatore e la correttezza delle relative letture.
D'altro canto, è la stessa a chiarire che CP_1 [...]
(società distributrice dell'energia elettrica Controparte_2
che possiede, mantiene, ed è responsabile del funzionamento dei contatori), le comunica il flusso telematizzato dei consumi di energia elettrica pervenuti presso ciascun punto di prelievo: nessuna documentazione proveniente dal distributore (attestante la piena funzionalità dei contatori e l'affidabilità della rilevazione reale delle letture dei misuratori) è stato depositato nel fascicolo telematico dell'opposta.
A ciò si aggiunga che non vi è alcuna certezza in ordine alla corretta ricostruzione dei consumi relativi al periodo successivo all'eccezionale anomalia riconosciuta dalla stessa società opposta.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione dev'essere accolta.
V. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del GOT avv. Giuseppe
Maria Orlando, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.
3245/2018, disattesa ogni contraria istanza:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ingiunzione di pagamento n. 473, emessa da questo Tribunale il 12-13 giugno 2018
9 (fascicolo monitorio n. 1123/2018 R.G.);
2) Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate in €
286,00 per spese vive ed € 7.616,00 per compensi (DM 55/2014-
147/2022, scaglione di valore da € 26.001 a € 52.000, valori medi); dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv.
Concetta Gangemi.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 24 luglio 2025
IL G.O.T. (avv. Giuseppe Maria Orlando)
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