Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 701\2024 R.G. avente ad oggetto: appello sentenza Giudice di Pace, altri contratti d'opera, e vertente
T R A
ditta ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'omonimo titolare Parte_1
) rapp.to e difeso dall'avv. SANTUCCI C.F._1
FRANCESCO, giusta procura alle liti in atti;
-APPELLANATE-
E
) rapp.to e difeso dall' Controparte_1 C.F._2
avv.to CIPOLLETTI GIOVANNA, giusta procura in atti;
-APPELLATO- conclusioni delle parti:
appellante
in totale riforma della sentenza appellata, ritenuta l'esistenza dell'accordo transattivo di cui al documento n. 3 depositato dall'appellante nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado, quale fatto estintivo delle pretese dell'appellato, ritenuta, pertanto, l'infondatezza tanto dell'eccezione di inadempimento sollevata da controparte, quanto della sua pretesa risarcitoria azionata in via
riconvenzionale, per tutte le ragioni di fatto esposte e per le norme giuridiche richiamate nella superiore narrativa, rigettare tali eccezioni, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 671/2022 Ing., con ogni consequenziale statuizione e, condannare l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1 della somma di 2.420,00, dovuta dal debitore quale corrispettivo portato dalla fattura n. 15 del 31.03.2022, oltre interessi legali maturati e maturandi come da ricorso per decreto ingiuntivo sino al saldo effettivo ed integrale, oltre rivalutazione monetaria quale maggior danno da ritardato pagamento e, per l'effetto, preso atto dell'avvenuto pagamento da parte dell'appellante in favore dell'appellato di tutto quanto dovuto in spontanea esecuzione della sentenza di primo grado, come da ALL. n. 2 all'atto di citazione, nella misura pari ad € 4.969,71, condannare l'appellato alla restituzione della somma di € 4.969,71, oltre interessi legali dalla data della emananda sentenza di appello sino al saldo effettivo ed integrale. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA (se dovuta) e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
appellato
Piaccia all'On.le Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 198/2024 pubblicata il 12.03.2024 dal Giudice di Pace di
Macerata, accogliendo le domande ed eccezioni tutte dell'appellante.
Con vittoria di compensi e spese di lite.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione del 02/04/2024 la ditta ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza n. 198/2024 pubblicata il
12.03.2024 con cui il Giudice di Pace di Macerata ha annullato il decreto ingiuntivo n. 671/2022 emesso dal Giudice di Pace di
Macerata in data 9.06.2022 condannando, la ditta individuale Parte_1
, al risarcimento del danno in favore del
[...] Controparte_1 liquidati in € 2500,00, oltre spese di lite e spese della CTU.
A sostegno del graveme l'appellante ha dedotto: (1) l'omessa valutazione della prova testimoniale resa dall'ing. Testimone_1
2 Nr. 7701\2024 R.G.
avente portata dirimente;
(2) errata decisione in punto di tempestività della denuncia dei vizi, da ritenersi facilmente riconoscibili, non riscontrata tardività della denuncia e omesso esame dell'intervenuta accettazione tacita dell'opera (3) errore del giudice di prime cure laddove ha ritenuto fondata sia l'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellato, sia la sua domanda riconvenzionale.
L'appello è fondato.
All'udienza 19.4.2023, innanzi al Giudice di Pace, è stato sentito il teste ing. progettista e direttore di lavori, che ha confermato Tes_1 che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, come da documento che gli veniva mostrato;
ha precisato che l'accordo, nella seconda parte, è stato raggiunto e concluso presso il suo studio in data
21.03.2022; che le parti non hanno voluto sottoscrivere il documento ritenendo sufficiente la parola data.
La fattura azionata con il decreto ingiuntivo (fatt. 15 del 31.3.2022) è stata emessa in esecuzione dell'accordo raggiunto.
Sulla inammissibilità della suddetta prova testimoniale nulla è stato eccepito dall'opponente . CP_1
L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che, come la transazione, deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione (cass. 16723\2020).
Alla luce del su esposto principio il Giudice di Pace doveva ritenere processualmente acquisita la prova dell'intervenuto accordo transattivo e, quindi, la fondatezza del decreto ingiuntivo.
Conseguentemente, doveva respingere l'opposizione e la
3 Nr. 7701\2024 R.G.
riconvenzionale per danni spiegata dal in quanto con CP_1
l'intervenuto accordo transattivo le parti avevano definito i reciproci rapporti di dare e avere.
Il Giudice di Pace, invece, ha incentrato la decisione solo sui riscontrati vizi denunciati dal accogliendo la riconvenzionale CP_1 per danni, omettendo di esaminare la preliminare questione di merito afferente la prova dell'accodo transattivo su cui si fonda la pretesa creditoria della e da cui deriva l'inammissibilità della CP_2 riconvenzionale.
Considerato che l'appellante non ha terminato i lavori, avendoli interrotti il 10 marzo 2021 con riconsegna delle chiavi il successivo
16.3.2021, l'appellato non sbaglia quando sostiene che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza di vizi gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito a regola d'arte i lavori;
né vi è stata accettazione tacita, che sussiste quando il committente, con comportamenti univocamente concludenti, faccia intendere in maniera inequivocabile il soddisfacimento delle pretese del ricevente, per cui detta accettazione non può desumersi dal fatto che l'appellato ha permesso che ai lavori della seguissero le opere di CP_2 impiantistica idraulica.
I vizi ci sono e sono attestati anche dalla CTU ma con l'accordo transattivo le parti hanno definito ogni questione.
All'accoglimento dell'appello consegue l'onere a carico del di CP_1 restituire la somma di € 4.969,71 che l'appellante ha provato di aver corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado e della ctu vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto che i vizi c'erano, la difesa dell'appellato non è stata pretestuosa e solo all'esito del giudizio di primo grado si è acquisita la prova dell'intervento accordo transattivo, ostativo all'esame della riconvenzionale.
P.Q.M.
4 Nr. 7701\2024 R.G.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza n. 198/2024 del Giudice di Pace di Macerata, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 671/2022 formulata da e, per l'effetto, Controparte_1 conferma il decreto ingiuntivo 671\2022 emesso in favore di Parte_1
.
[...]
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della CTU e del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Macerata, il 15/03/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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