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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2458/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SOLAZZO ENRICA, pec Email_1
appellante
CONTRO
, c.f. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. INZERILLO LAURA pec Email_2
[...]
Conclusioni per la parte appellante
Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare che la Sig.ra si è arricchita senza giusta causa a CP_1
danno del Sig. -Conseguentemente, condannare l'appellata alla Parte_1 restituzione della somma di € 79.444,00, pari alla cifra versata dall'appellante per il pagamento del mutuo e del prestito personali sino al 07.11.2016; -In subordine, condannare la Sig.ra al pagamento di un equo indennizzo per l'importo di € 79.444,00 o per altro CP_1
importo ritenuto di giustizia -Condannare la Sig.ra al risarcimento danni patrimoniali CP_1
1 e non patrimoniali provocato alla parte appellante per l'occultamento della corrispondenza da determinarsi, in misura non inferiore ad euro 10.000,00 o di altra ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Conclusioni per la parte appellata
- Respingere perché infondato l'appello, proposto dal sig. avverso la Parte_1
sentenza n. 2865/19 Tribunale di Palermo per tutte le argomentazioni sopra riportate.
Col favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 2865/2019, pubblicata il 7 giugno 2019, il Tribunale di Palermo, per quanto qui ancora rileva, ha rigettato la domanda proposta da di condanna di Parte_1
alla restituzione dell'importo di € 79.444,00 - pagato per l'acquisto, la CP_1 ristrutturazione, l'arredamento e la manutenzione dell'appartamento sito in via Cartagine n. 4,
Palermo, adibito a casa familiare e abitato da entrambi dal 2004 al 2015 – nonché quella di condanna al pagamento del suddetto importo a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
2. Il Tribunale ha invero ritenuto infondata la domanda di ripetizione per non avere l'attore provato né il titolo, né (e prima ancora) il pagamento degli esborsi che assumeva aver sostenuto per l'acquisto, la ristrutturazione, l'arredamento e la manutenzione dell'appartamento. E ciò tanto più in considerazione del fatto che l'appartamento di via
Cartagine n. 4 era stato acquistato da entrambe le parti che avevano parimenti sottoscritto il contratto di mutuo bancario.
Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., il Tribunale ha evidenziato che, come pacifico, le parti avevano convissuto dal 2004 al 2015 e che l'apporto che l'attore asseriva aver fornito al nucleo familiare nel detto periodo doveva ritenersi del tutto proporzionato e adeguato alle proprie capacità, tanto più che anche la convenuta aveva sempre lavorato, contribuendo così all'economia familiare. Quanto al periodo successivo, compreso tra il 2015 e il 2015, quando la convivenza era cessata e l'attore aveva continuato a pagare le rate del mutuo e del prestito personale, il Tribunale ha ritenuto che non fosse stato provato l'arricchimento della conventa sia perché non era stata data prova specifica dell'entità degli esborsi, sia perché l'immobile era stato in questo periodo utilizzato anche dall'attore come sede legale della propria ditta, e non solo dalla convenuta come abitazione.
2 3.Il Tribunale ha altresì rigettato la domanda di condanna alla restituzione dell'immobile in parola – non risultando invero controversa la comproprietà dello stesso in capo ad entrambe le parti - e di condanna della convenuta al risarcimento di un equo risarcimento, non inferiore a
€ 10.000,00, non essendo stati provati né l'illecito occultamento della corrispondenza che sarebbe pervenuta all'attore presso l'immobile di via Cartagine dopo il 2015 e quindi a seguito della cessazione della convivenza, né in ogni caso, il danno causato dall'asserito occultamento.
4. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame l'appellante in epigrafe, che con atto di citazione ritualmente notificato e successivamente depositato il 30 dicembre 2019, ne ha chiesto la riforma lamentandone l'erroneità per avere il Tribunale erroneamente valutato il compendio probatorio raccolto, dal quale emergeva infatti senza dubbio che soltanto l'appellante, e non già l'appellata, aveva pagato l'anticipo di € 17.962,24 (cfr. n. 6 assegni, all. n. 2 fasc. primo grado), le rate del mutuo contratto (cfr. doc. n. 6 fasc. primo grado, mutuo
) e del prestito personale dell'importo di € 32.000,00 (cfr. all. n. 5 fasc. primo Parte_2 grado). Ha ulteriormente evidenziato l'appellante che l'esborso mensile di € 1.017,00 (di cui €
612,00 per il mutuo e la restante parte per il prestito personale) travalicava senz'altro i limiti della proporzionalità e adeguatezza e che, dopo il giugno 2015, a seguito della conclusione della convivenza, il suo impoverimento era ancor più evidente, non avendo invero neppure potuto godere dell'appartamento.
Ancora, l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione per avere il Tribunale ritenuto raggiunta la prova della attività lavorativa da parte della appellata, che invece non aveva mai contribuito all'economia familiare e per non aver adeguatamente valutato la circostanza – emersa anche in sede di interrogatorio della convenuta all'udienza del 17 aprile 2018 – che, cessata la convivenza, l'appellante era stato il solo a farsi carico dei debiti contratti per acquistare l'immobile.
Infine, quanto alla domanda di risarcimento del danno subito a causa del comportamento della appellata che aveva illecitamente occultato la corrispondenza pervenuta presso l'abitazione di via Cartagine e indirizzata all'appellante dopo il giugno 2015, quest'ultimo ha evidenziato di aver perso una occasione lavorativa perché non aveva avuto notizia di una gara d'appalto bandita dall'Ente del valore di € 40.000,00 (all. 9 fasc. primo grado) nonché la Parte_3
3 possibilità di rateizzare il debito previdenziale nei confronti dell (all. n. 10 fasc. primo CP_2
grado), per non avere avuto notizia della raccomandata dell'Istituto.
5.Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 2 gennaio 2022, si è costituita l'appellata , concludendo come CP_1
in epigrafe.
6. Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata per il giorno 17 luglio 2024, le parti hanno depositato note telematiche e questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.L'appello non può trovare accoglimento.
8. Giova innanzi tutto ricordare (Cass. Ord. 07/06/2018, n. 14732) che l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.
E proprio, le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente more uxorio, effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia possono configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens (Cass. ord. 13/06/2023, n. 16864).
È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
4 8. Orbene, nel caso di specie, l'appellante nulla ha dedotto in merito alle proprie condizioni economiche, nè riguardo l'entità delle proprie entrate o del proprio patrimonio.
L'appellante, di professione elettricista, risulta infatti titolare di una ditta individuale della quale tuttavia non ha dato informazione alcuna, omettendo così del tutto di assolvere all'onere della prova che sullo stesso incombeva in merito alla -solo genericamente - addotta sproporzione e inadeguatezza del contributo fornito al nucleo familiare in costanza di convivenza.
9.In merito poi al periodo successivo alla cessazione della convivenza, ossia al giugno 2015, giova osservare che il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. anche sul presupposto che l'appellante - pur a seguito della disgregazione della famiglia di fatto – aveva continuato ad utilizzare l'abitazione di via Cartagine n. 4 come sede della propria ditta.
Tale punto di motivazione, idoneo e sufficiente di per sé a sorreggere la decisione, non è stato gravato da specifico motivo di appello (Cass. ord. n. 1182 del 14 agosto 2020).
Piuttosto, è proprio lo stesso appellante che conferma la circostanza di aver tenuto la sede della ditta nell'appartamento di via Cartagine n. 4, quando lamenta, come meglio si dirà oltre, che l'appellata, illecitamente, non gli avrebbe consegnato due raccomandate importanti, una proveniente da una stazione appaltante (l ) e l'altra dall . Parte_3 CP_2
10. Anche il motivo di appello relativo al rigetto della domanda di risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell'illecito occultamento della corrispondenza indirizzata alla ditta dell'appellante, deve essere confermato.
Correttamente, infatti il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova del danno derivante dall'addotto comportamento illecito.
L'appellante, con il secondo motivo di gravame, ha richiamato la raccomandata contente il bando del 29 giugno 2016, con cui l' aveva indetto una gara per l'assegnazione di Parte_3 lavori per € 40.000,00 e quella dell' avente ad oggetto la rateizzazione del debito CP_2
previdenziale. E tuttavia l'appellante non ha neppure genericamente dedotto quali chance avesse in concreto di aggiudicarsi l'appalto indetto dall' (cfr. ex multis Cass. Ord. Parte_3
03/06/2024, n. 15420), né è stato provato che la raccomandata dell' contenesse una CP_2
proposta di rateizzazione del debito. Piuttosto, dalla lettura della copia della raccomandata
5 in atti (all. n. 10) emerge che l' aveva così comunicato la revoca del piano di CP_2
rateizzazione in atto, a causa della interruzione dei pagamenti.
11. Visto l'art. 91 c.p.c. le spese del grado devono essere poste a carico di parte appellante e distratte in favore dell'Erario tenuto conto dell'ammissione della appellata al patrocinio a spese dello Stato.
Deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater D.P.R. n. 105/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 2865/2019, pubblicata il 7 giugno 2019, dal Tribunale di
[...]
Palermo.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in € 4.997,00, oltre spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'Erario.
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater
D.P.R. n. 105/2002.
Così deciso in Palermo, lì 26 marzo 2025
Il Consigliere est.
Donatella Draetta Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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