Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4052 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 21/06/1972 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 09/04/1972 Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 175, presso lo studio dell'avv. Brancaleone Alessio, che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/09/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 gennaio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
-Il SI. a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , verserà Controparte_1 Per_1 all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e a quelle ludico-sportive adeguatamente documentate. Le spese straordinarie del figlio saranno a carico di entrambi i coniugi Per_1 nella misura del 50%;
-I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
-La casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, sita in Palermo nella Via Francesco Baracca n.
46/A, verrà assegnata alla SI.ra che la abiterà unitamente al figlio , Parte_1 Per_1 attesa la volontà manifestata da entrambe le parti in tal senso nell'interesse del figlio;
-Pertanto, il figlio è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e Per_1 residenza principale presso la madre;
-I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
-I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio;
-Le rate del mutuo in essere per l'acquisto della casa coniugale, verranno pagate dal SI.
e dalla SI.ra nella misura del 50% ciascuno;
CP_1 Parte_1
-La SI.ra si impegna a far fronte a tutte le spese occorrende per la corretta Parte_1 fruibilità e conservazione dell'immobile;
-Le spese ordinarie e straordinarie collegate al suddetto immobile saranno corrisposte sin da subito dalla SI.ra ; Parte_1
-Il SI. avrà l'obbligo di spostare la propria residenza entro giorni 30 Controparte_1 dall'udienza presidenziale di separazione portando via con sé solo i propri effetti personali;
2 I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate fra le parti”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/09/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 09/08/1999 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Monreale-San Martino delle Scale al n. 23 - P. II – serie A - Anno 1999).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 30 gennaio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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