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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 4571/2021, avente ad oggetto: opposizione ex art 615 c.p.c.
TRA
(avv. Francesco Rispoli) Parte_1
Parte opponente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Ernesto Controparte_1
Canelli)
Parte opposta
in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t. (avv. Ciro Cafiero)
Terzo chiamato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza del 22/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento nr. 071200039926187003, notificata il per l'importo di
€.32.147/54 a titolo di “recupero agevolazione L. 662/1996 - escussione di garanzia di fondo pubblico L.662/1996”. A sostegno dell'opposizione deduceva i motivi di cui in atti.
p. 1/2
2. La cartella di pagamento soddisfa i requisiti di legge in punto di motivazione, atteso che contiene gli elementi di fatto e di diritto sufficienti a rendere edotto l'opponente delle ragioni giuridiche della pretesa azionata nei suoi confronti.
3. Con riferimento agli ulteriori motivi di opposizione, si rileva che “in tema di interventi di
sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio
sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex L. n. 662 del 1996, è applicabile la
procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del Dlgs. 146 del 1999, anche nei
confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore
dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, convertito con modifiche dalla L. n. 33 del 2015, atteso
che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla
disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del
credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento”
(Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 32148/2024; nello stesso senso, Sez. 3, ord. nr. 9657/2024). Per
quanto innanzi, non sussistono i dedotti profili di illegittimità della cartella opposta, che è
stata emessa nell'ambito di procedura di riscossione prevista per legge ed applicabile anche nei confronti del garante, quale è l'opponente.
4. Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata ed è rigettata.
5. Le spese di lite sostenute dalla parte opposta e dal terzo chiamato sono poste in capo alla parte opponente secondi i principi della soccombenza e della causalità della chiamata, e si liquidano come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 – scaglione di valore compreso tra €.26.000/01 ed €.52.000 – valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa e/o ulteriore domanda,
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta e del terzo chiamato, che liquida in favore di ciascuno di essi in €.
3.810 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti.
Benevento, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 4571/2021, avente ad oggetto: opposizione ex art 615 c.p.c.
TRA
(avv. Francesco Rispoli) Parte_1
Parte opponente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Ernesto Controparte_1
Canelli)
Parte opposta
in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t. (avv. Ciro Cafiero)
Terzo chiamato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza del 22/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento nr. 071200039926187003, notificata il per l'importo di
€.32.147/54 a titolo di “recupero agevolazione L. 662/1996 - escussione di garanzia di fondo pubblico L.662/1996”. A sostegno dell'opposizione deduceva i motivi di cui in atti.
p. 1/2
2. La cartella di pagamento soddisfa i requisiti di legge in punto di motivazione, atteso che contiene gli elementi di fatto e di diritto sufficienti a rendere edotto l'opponente delle ragioni giuridiche della pretesa azionata nei suoi confronti.
3. Con riferimento agli ulteriori motivi di opposizione, si rileva che “in tema di interventi di
sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio
sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex L. n. 662 del 1996, è applicabile la
procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del Dlgs. 146 del 1999, anche nei
confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore
dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, convertito con modifiche dalla L. n. 33 del 2015, atteso
che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla
disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del
credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento”
(Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 32148/2024; nello stesso senso, Sez. 3, ord. nr. 9657/2024). Per
quanto innanzi, non sussistono i dedotti profili di illegittimità della cartella opposta, che è
stata emessa nell'ambito di procedura di riscossione prevista per legge ed applicabile anche nei confronti del garante, quale è l'opponente.
4. Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata ed è rigettata.
5. Le spese di lite sostenute dalla parte opposta e dal terzo chiamato sono poste in capo alla parte opponente secondi i principi della soccombenza e della causalità della chiamata, e si liquidano come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 – scaglione di valore compreso tra €.26.000/01 ed €.52.000 – valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa e/o ulteriore domanda,
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta e del terzo chiamato, che liquida in favore di ciascuno di essi in €.
3.810 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti.
Benevento, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 2/2