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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/07/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4660 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ER
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per Separazione consensuale e divorzio congiunto iscritta al n. 4660 /2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc e 473bis-51 cpc con ricorso depositato il 24/07/2024 da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/07/1972 , con il proc. dom. avv. TOMA ALESSANDRA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
18/03/1968 , con il proc. dom. avv. MARTINO LUCREZIA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ER OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni concorde come da nota depositata per l'udienza cartolare del 19.6.25.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio congiunto .
Assumevano di aver contratto matrimonio concordatario in data 01/09/2001 a
ER , dalla cui unione sono nati i figli (30.7.2004) e Per_1 Per_2
(1.5.2007), oggi entrambi maggiorenni ma non ancora autonomi
Con sentenza n. 741/24 del 10.10.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di divorzio.
Gli avvocati per l'udienza prefissata depositavano, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di divorzio del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 741/24 pubblicata il 25.10.2024 è passata in giudicato e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia divorzile.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita. Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo così come modificate a seguito del cambio di residenza e della intervenuta maggiore età del secondo figlio cui le parti si ricollegano in seno alle note la cui conformità alle norme di legge era già stata avallata da questo Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nell'ottobre 2024.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in ER (BG) il Parte_1 Parte_2
01/09/2001 (iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2001 , atto n. 281 , parte II, serie A);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 19/6/2025.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ER
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per Separazione consensuale e divorzio congiunto iscritta al n. 4660 /2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc e 473bis-51 cpc con ricorso depositato il 24/07/2024 da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/07/1972 , con il proc. dom. avv. TOMA ALESSANDRA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
18/03/1968 , con il proc. dom. avv. MARTINO LUCREZIA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ER OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni concorde come da nota depositata per l'udienza cartolare del 19.6.25.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio congiunto .
Assumevano di aver contratto matrimonio concordatario in data 01/09/2001 a
ER , dalla cui unione sono nati i figli (30.7.2004) e Per_1 Per_2
(1.5.2007), oggi entrambi maggiorenni ma non ancora autonomi
Con sentenza n. 741/24 del 10.10.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di divorzio.
Gli avvocati per l'udienza prefissata depositavano, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di divorzio del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 741/24 pubblicata il 25.10.2024 è passata in giudicato e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia divorzile.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita. Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo così come modificate a seguito del cambio di residenza e della intervenuta maggiore età del secondo figlio cui le parti si ricollegano in seno alle note la cui conformità alle norme di legge era già stata avallata da questo Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nell'ottobre 2024.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in ER (BG) il Parte_1 Parte_2
01/09/2001 (iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2001 , atto n. 281 , parte II, serie A);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 19/6/2025.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino