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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
II^ sez. lavoro
n. 21979/24 RG
Il Giudice, dott. Luca Redavid, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 14/03/25 nel procedimento suindicato, letti gli atti, così provvede: ORDINANZA
rilevato che parte ricorrente risulta aver provveduto alla notificazione del ricorso introduttivo e del provvedimento del Giudice del 13/12/24, che ha disposto la notificazione del ricorso e del provvedimento nei confronti di in quanto litisconsorte necessario, solo in data 13/03/25, CP_1 oltre il termine fissato dal giudic vato che non si è costituito in giudizio, CP_1 vista l'eccezione sollevata da CP_2 il Giudice ritiene che debba o si la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi degli art. 291 c.3 e 307 c. 3 e 4 c.p.c. in quanto improseguibile o improcedibile. Infatti nel rito del lavoro la pendenza del giudizio e' determinata dal deposito di un valido ricorso, mentre la notificazione attiene al diverso piano dell'instaurazione del contraddittorio, la cui mancanza impedisce che si possa decidere sul merito della domanda. E sia in applicazione analogica o estensiva dell'art. 291 c.p.c. sia, soprattutto, quale espressione dei poteri contemplati dall'art. 420 e 421, comma primo, c.p.c., non si dubita che in ogni ipotesi di irregolare instaurazione del contraddittorio il Giudice possa fissare una nuova udienza di discussione, disponendo che si proceda alla notificazione del ricorso nei confronti dei soggetti pretermessi. E allorche' il Giudice, nell'esercizio del potere di regolare in concreto l'andamento della procedura abbia fissato una nuova udienza di discussione, si determina la perdita di qualsiasi rilevanza, agli effetti processuali, della fase gia' compiuta, dovendosi, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio aver riguardo soltanto alla situazione determinata dall'ordine del giudice. Nella fattispecie deve rilevarsi che parte ricorrente, a seguito di ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di litisconsorte necessario e non costituito in giudizio, CP_1 disposto dal giudice ai sensi dell'art. 10 421 c.p.c., e previa fissazione di un termine per tale adempimento, che l'art. 291 c.p.c. definisce perentorio, non ha provveduto nel termine fissato ad una valida notificazione del ricorso introduttivo al litisconsorte necessario atteso che la notificazione effettuata deve ritenersi affetta da nullità; né a tal fine può rilevare la certificazione medica esibita dal procuratore di parte ricorrente in quanto recante la data del 30/11/24 ed una prognosi di 15 giorni con la conseguenza che l'impedimento del procuratore non può ritenersi provato sino alla scadenza del termine fissato per l'adempimento disposto, e cioè sino a trenta giorni prima dell'udienza di rinvio fissata per l'integrazione del contraddittorio. Il Giudice, pertanto, attesa l'impossibilità di concedere un eventuale nuovo termine stante la perentorietà dello stesso, deve disporre, ai sensi dell'art. 291 u.c. c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo la quale deve dichiararsi estinta ai sensi della norma citata e dell'art. 307 u.c. c.p.c., richiamato nella medesima norma, con la conseguente improseguibilità o improcedibilità del giudizio. La giurisprudenza della Cassazione ha affermato che “ il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt. 291, comma terzo e 307 comma terzo, cod. proc. civ., implica , tanto piu' quando si verta in ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, contemporanea ed automatica estinzione del processo, senza alcuna possibilita' di riassunzione. Tale estinzione e' immediata ed opera anche in difetto di formulazione di una relativa eccezione, e comporta che, pur in assenza di eccezione, si pervenga ad una decisione di mero rito, ricognitiva della impossibilita' di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria;
ed in tal senso va interpretata anche una eventuale statuizione che provveda a definire il giudizio di primo grado attraverso la cancellazione della causa dal ruolo” ( Cass. n.157/98 – conf. n. 878/94 ).
1 E continua la sentenza citata affermando che il provvedimento di cancellazione della causa del ruolo, ai sensi degli artt. 291 c. 3 e 307 c. 3 c.p.c., implica contemporanea ed automatica estinzione del processo (senza alcuna possibilità di riassunzione, quindi) ed é corretto anche nella fattispecie nella quale, vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario, l'ordinanza di fissazione di nuova udienza per consentire la citazione del litisconsorte necessario va esattamente inquadrata in un provvedimento riconducibile al cpv. dell' art. 102 c.p.c., il cui mancato adempimento implica l'estinzione del processo ai sensi del cit. art. 307 co. 3 c.p.c.. La statuizione, pertanto, che definisce il giudizio di primo grado attraverso la cancellazione della causa dal ruolo, é interpretabile proprio come dichiarazione di estinzione del processo 'ex' art. 307 co. 3 e 4 cit. Invero, l'inattività cd. qualificata, di cui al cit. co. 3 , comporta necessariamente l'estinzione immediata del processo, poiché l'omesso compimento degli atti in tale sede considerati, non consentendo una decisione di merito, impone, pur in assenza di eccezione, di pervenire ad una decisione di mero rito, ricognitiva della impossibilità di prosecuzione della causa in mancanza di una parte necessaria ( cfr. anche Cass. n. 7460/2015 : “ Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 cod. proc. civ. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria”. Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarata l'improseguibilità o improcedibilità del giudizio in quanto estinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione della natura processuale della decisione. Roma, 14/03/25 IL GIUDICE Luca Redavid
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