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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 05/11/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1187/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. UM GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 1187/2025 promosso con ricorso depositato in data 17/06/2025
da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MORETTI MASSIMO ed elettivamente domiciliati presso il difensore avv. MORETTI
MASSIMO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale del figlio , Per_1
nato a [...] il [...];
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
31.5.2015 in Comune di Chies d'Alpago (BL) da
2 Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno 2015 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Chies d'Alpago (BL) alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore avrà, ai fini anagrafici, collocazione Per_1
presso la madre, ed è affidato ad entrambi i genitori che concorderanno ogni rilevante decisione riguardi la sua vita,
educazione e sviluppo (istruzione, cure mediche, sport, viaggi,
ecc.);
2) il cambio di residenza del figlio dovrà essere concordato tra i genitori e non potrà incidere, salvo accordo, sulle tempistiche,
modalità di permanenza e di frequentazione presso l'uno o l'altra dei ricorrenti;
3) , che ora frequenta l'asilo, starà con la madre dal Per_1
lunedì mattina al mercoledì sera e con il padre dal venerdì al lunedì quando verrà accompagnato all'asilo. Il giorno del giovedì
verrà trascorso alternativamente con uno dei due genitori.
trascorrerà durante le vacanze estive 20 giorni, anche Per_1
divisi in due periodi, con il padre e uguale tempo con la madre.
Il figlio sarà poi con ognuno dei genitori per 7 giorni durante le vacanze natalizie e per 3 giorni in occasione di quelle pasquali.
Egli trascorrerà i giorni di Natale e Pasqua alternativamente con uno dei due genitori così come le festività infrasettimanali e i futuri
3 “ponti scolastici”. I periodi di permanenza presso la madre saranno comunque modulati per essere compatibili con gli impegni su di lei gravanti per l'esercizio dell'attività commerciale (EV Srl:
ristorante e B&B) di comune proprietà dei ricorrenti ma diretta dalla signora Parte_1
Del pari si dovranno considerare e rispettare gli impegni professionali del sig. . Pt_2
I ricorrenti si impegnano poi ad adottare le descritte modalità e tempistiche di frequentazione del figlio con i futuri impegni scolastici dello stesso e, come previsto nel ricorso per separazione, essi riconoscono che sino ad ora ha Per_1
dimostrato di gradire la sopra descritta frequentazione con i genitori senza manifestare reazioni negative o di sofferenza. In
ipotesi di insorgenze di criticità al riguardo i ricorrenti si impegnano a rivalutare, se del caso con l'aiuto di un professionista, il loro accordo.
4) nell'ipotesi in cui la sig.ra debba recarsi a Torino per Parte_1
visitare e/o assistere gli anziani genitori che colà risiedono, il signor si impegna ad accompagnare dalla Pt_2 Per_1
madre e a lasciarlo con lei per congruo periodo in relazione al tempo di permanenza della stessa in quella città e del rispetto,
comunque, dei futuri impegni scolastici del figlio nonché della sua situazione di salute e di eventuali impegni sportivi di particolare rilevanza;
potrà frequentare e restare con i nonni Per_1
materni – in periodi frazionati – per 20 giorni all'anno e pari diritto
4 è stabilito a favore dei nonni paterni;
5) nulla è dovuto da un coniuge all'altra per spese ordinarie del mantenimento di atteso il paritetico periodo di Per_1
permanenza del figlio con i genitori, mentre le spese straordinarie,
così come individuate dal “Protocollo del Tribunale di Belluno” che
è noto ai ricorrenti e qui si intende riportato, saranno a carico dei genitori per la quota del 50% ognuno.
Le spese straordinarie superiori a € 1.000 (mille) dovranno essere previamente concordate e tutte, comunque, dimostrate con la relativa documentazione contabile;
6) EV S.r.l. con sede in Chies d'Alpago, Piazza Roma, 9
con paritetica proprietà delle quote sociali continuerà ad essere amministrata dalla sig.ra fermo restando il diritto delle Parte_1
parti di stabilire, anche con modifiche allo statuto sociale, il potere di intervento del sig. ; Pt_2
7) i ricorrenti continueranno a versare le rate di restituzione del finanziamento ottenuto da di € 360.000 (euro CP_1
trecentosessantamila) per gli importanti lavori di ristrutturazione e miglioria di cui sono stati oggetto i locali nei quali viene esercitata l'attività di impesa di EV S.r.l.;
8) i ricorrenti danno atto che ogni altro rapporto economico è stato regolato con separati accordi il cui contenuto in questa sede viene confermato, di non possedere in comune altri beni oltre a quello sopra citato e di nulla pretendere l'una dall'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti;
5 10) i ricorrenti si rilasciano reciproco consenso per l'espatrio anche con il figlio minore, ma in tale ipotesi solo per scopi turistici.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 25/09/2025
Il presidente est.
UM EL
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. UM GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 1187/2025 promosso con ricorso depositato in data 17/06/2025
da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MORETTI MASSIMO ed elettivamente domiciliati presso il difensore avv. MORETTI
MASSIMO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale del figlio , Per_1
nato a [...] il [...];
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
31.5.2015 in Comune di Chies d'Alpago (BL) da
2 Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno 2015 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Chies d'Alpago (BL) alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore avrà, ai fini anagrafici, collocazione Per_1
presso la madre, ed è affidato ad entrambi i genitori che concorderanno ogni rilevante decisione riguardi la sua vita,
educazione e sviluppo (istruzione, cure mediche, sport, viaggi,
ecc.);
2) il cambio di residenza del figlio dovrà essere concordato tra i genitori e non potrà incidere, salvo accordo, sulle tempistiche,
modalità di permanenza e di frequentazione presso l'uno o l'altra dei ricorrenti;
3) , che ora frequenta l'asilo, starà con la madre dal Per_1
lunedì mattina al mercoledì sera e con il padre dal venerdì al lunedì quando verrà accompagnato all'asilo. Il giorno del giovedì
verrà trascorso alternativamente con uno dei due genitori.
trascorrerà durante le vacanze estive 20 giorni, anche Per_1
divisi in due periodi, con il padre e uguale tempo con la madre.
Il figlio sarà poi con ognuno dei genitori per 7 giorni durante le vacanze natalizie e per 3 giorni in occasione di quelle pasquali.
Egli trascorrerà i giorni di Natale e Pasqua alternativamente con uno dei due genitori così come le festività infrasettimanali e i futuri
3 “ponti scolastici”. I periodi di permanenza presso la madre saranno comunque modulati per essere compatibili con gli impegni su di lei gravanti per l'esercizio dell'attività commerciale (EV Srl:
ristorante e B&B) di comune proprietà dei ricorrenti ma diretta dalla signora Parte_1
Del pari si dovranno considerare e rispettare gli impegni professionali del sig. . Pt_2
I ricorrenti si impegnano poi ad adottare le descritte modalità e tempistiche di frequentazione del figlio con i futuri impegni scolastici dello stesso e, come previsto nel ricorso per separazione, essi riconoscono che sino ad ora ha Per_1
dimostrato di gradire la sopra descritta frequentazione con i genitori senza manifestare reazioni negative o di sofferenza. In
ipotesi di insorgenze di criticità al riguardo i ricorrenti si impegnano a rivalutare, se del caso con l'aiuto di un professionista, il loro accordo.
4) nell'ipotesi in cui la sig.ra debba recarsi a Torino per Parte_1
visitare e/o assistere gli anziani genitori che colà risiedono, il signor si impegna ad accompagnare dalla Pt_2 Per_1
madre e a lasciarlo con lei per congruo periodo in relazione al tempo di permanenza della stessa in quella città e del rispetto,
comunque, dei futuri impegni scolastici del figlio nonché della sua situazione di salute e di eventuali impegni sportivi di particolare rilevanza;
potrà frequentare e restare con i nonni Per_1
materni – in periodi frazionati – per 20 giorni all'anno e pari diritto
4 è stabilito a favore dei nonni paterni;
5) nulla è dovuto da un coniuge all'altra per spese ordinarie del mantenimento di atteso il paritetico periodo di Per_1
permanenza del figlio con i genitori, mentre le spese straordinarie,
così come individuate dal “Protocollo del Tribunale di Belluno” che
è noto ai ricorrenti e qui si intende riportato, saranno a carico dei genitori per la quota del 50% ognuno.
Le spese straordinarie superiori a € 1.000 (mille) dovranno essere previamente concordate e tutte, comunque, dimostrate con la relativa documentazione contabile;
6) EV S.r.l. con sede in Chies d'Alpago, Piazza Roma, 9
con paritetica proprietà delle quote sociali continuerà ad essere amministrata dalla sig.ra fermo restando il diritto delle Parte_1
parti di stabilire, anche con modifiche allo statuto sociale, il potere di intervento del sig. ; Pt_2
7) i ricorrenti continueranno a versare le rate di restituzione del finanziamento ottenuto da di € 360.000 (euro CP_1
trecentosessantamila) per gli importanti lavori di ristrutturazione e miglioria di cui sono stati oggetto i locali nei quali viene esercitata l'attività di impesa di EV S.r.l.;
8) i ricorrenti danno atto che ogni altro rapporto economico è stato regolato con separati accordi il cui contenuto in questa sede viene confermato, di non possedere in comune altri beni oltre a quello sopra citato e di nulla pretendere l'una dall'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti;
5 10) i ricorrenti si rilasciano reciproco consenso per l'espatrio anche con il figlio minore, ma in tale ipotesi solo per scopi turistici.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 25/09/2025
Il presidente est.
UM EL
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