Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
BE TA UN de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6749 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Pietro Signorelli che li rappresenta e difende per mandato in atti
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...] rappresentata nel presente giudizio da Controparte_3 Controparte_4
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Lorè, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaella Greco e Giuseppe Grillo per mandato in atti
INTERVENUTA IN APPELLO
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso depositato da il Parte_3
Tribunale di Viterbo emetteva decreto ingiuntivo n. 123/2016 per l'importo di € 20.541,08 oltre interessi e spese nei confronti in solido di e di cui: Parte_1 Parte_2
€2.335,44 per saldo debitore del conto corrente n. 06/004605 acceso il ventuno gennaio
1998 con apertura di credito dal quattordici novembre 2008; € 3.693,31 per residuo del mutuo chirografario n. 31140 del ventuno aprile 2010; € 14.512,33 per residuo del mutuo chirografario n. 33080 del quattro luglio 2012.
Gli ingiunti proponevano opposizione.
Sostenevano per i mutui l'applicazione di tassi usurari e per il conto corrente l'illegittima applicazione di tassi ultralegali, anche usurari, anatocismo, spese e date valuta.
Per il conto corrente sostenevano inoltre la nullità per impossibilità di identificare il funzionario di banca e suoi poteri di firma nonché l'assenza di documentazione che provasse il debito.
Chiedevano la condanna della controparte alla restituzione di quanto percepito indebitamente.
L'opposta si costituiva, chiedeva che fosse concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e che l'opposizione fosse respinta.
Nel corso del giudizio l'opposta era incorporata in per azioni poi Controparte_5 divenuta per azioni. Controparte_6
Il Tribunale, respinta l'istanza di provvisoria esecuzione, disponeva CT e con sentenza 1014/2021 così statuiva: “ rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 126/2016 (R.G.N 402/2016); compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico della parte opponente le spese della c.t.u., così come liquidate in corso di causa”
e proponevano appello chiedendo : “…. Previa preliminare Parte_1 Parte_2 eccezione di compensazione: 1) in via preliminare e nel merito: accertato e dichiarato che il decreto ingiuntivo n. 123/2016 è nullo per i motivi dedotti in narrativa, dichiarare lo stesso
2 nullo e/o inefficace, annullarlo e comunque revocarlo siccome emesso dal Tribunale di Viterbo, in data 12.02.2016 e notificato in data 25.02.2016 per difetto dei presupposti di cui all'art. 633 e ss. cpc, con ogni pronuncia conseguente, e rigettare per quanto di ragione ogni richiesta di pagamento somme avanzata nei confronti degli opponenti come indicato in narrativa;
2) In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse accertata l'esistenza di un credito in favore della Banca opposta dichiarare nullo e/o inefficace, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 123/2016 e rideterminare comunque l'esatto ammontare del rapporto dare/avere, con accoglimento della presente opposizione nei limiti dell'eccesso individuato e/o di compensazione anche all'esito di CT contabile sull'intero rapporto dare/avere con la ricorrente opposta e condanna dell'opposta al pagamento delle spese legali e di giudizio;
3) In via riconvenzionale: A) con riferimento al rapporto di C/C 06/004605: 1) accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o l'illegittimità e/o la inefficacia totale o parziale dei contratti come dedotti in narrativa, anche per mancanza di forma scritta ex art. 117 T.U.B., e delle clausole ivi contenute, oggetto del rapporto tra la parte attrice e la Banca convenuta, particolarmente in relazione all'invalidità e/o inefficacia delle clausole contrattuali di pattuizione, ovvero, dei giorni valuta, delle CMS, dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario, ultralegale e comunque per i motivi dedotti in esito alla produzione documentale anche di controparte;
2) rilevare e dichiarare che la banca ha proceduto ad applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, e per l'effetto dichiarare: a) la nullità delle pattuizioni e/o la invalidità e gratuità ex art. 1815 comma 2° c.c. del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito appoggiate;
b) la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) la illegittimità della applicazione di tassi ultralegali, in costanza di rapporto;
d) la illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, e dei tassi extrafido, applicati;
e) la illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art. 16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto dedotto;
g) conseguentemente a mezzo nominanda CT, procedere al ricalcolo su base annuale;
senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto al termine del rapporto e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso;
h) con condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto per i titoli indicati, ripetibili ai sensi dell'art. 2033 c.c. e/o compensazione con quanto dovuto se dovuto. B) B) relativamente ai contratti di mutuo n. 31140 e n. 33080: 1) rilevare e dichiarare che, con riferimento a detti contratti come indicati in narrativa, sono stati pattuiti e quindi applicati tassi contrattuali usurari e che pertanto la relativa clausola è nulla ed il prestito gratuito, come per legge, ai sensi dell'art. 1815 c. 2° c.c.; 2) dichiarare per l'effetto e conseguentemente: a) illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti come effettuati a tale titolo agli opponenti durante il corso del rapporto dedotto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme non dovute per effetto delle declaratorie come sopra richieste e pagate in eccesso dagli opponenti, ovvero, da portare in compensazione ex art 1241 c.c. sulle maggior somme eventualmente ancora dovute in esito a CT;
b) l'illegittimità della decadenza dal 3 beneficio del termine come esercitata dalla banca;
c) che le rate scadute e a scadere debbono considerare soltanto il capitale;
3) Rilevare e dichiarare che è sono stati violati gli art. 1346 – 1418 – 1419 – 1283 e 1284 c.c. , nonché la norma dell'art. 1322 c.c. e l'art. 9, co. 3, della legge n. 192 del 1998, e l'art. 117 TUB per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto dichiarare nulla la clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi e rideterminato correttamente il saggio di interesse applicabile e condannare la convenuta a restituire all'attore le maggiori somme non dovute in esito a CT. Interessi dalla domanda. C) In via riconvenzionale e subordinata: compensare il credito accertato con quanto dovuto, se dovuto. Con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio dei quali il procuratore si dichiara antistatario. In estremo subordine compensazione delle stesse”
Si costituiva in qualità di cessionaria in blocco dei crediti dell'appellata Controparte_2
che concludeva chiedendo : “rigettare la chiesta CT contabile. Quanto al merito, rigettare l'appello in quanto inammissibile e, comunque, infondato, con vittoria di spese e competenze, anche, di questa fase del giudizio.”
L'appellante eccepiva il difetto di legittimazione dell'intervenuta.
All'esito dell'udienza del dieci marzo 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici gennaio 2025, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_7 non costituita in appello pur avendo avuto rituale notifica dell'impugnazione.
Deve poi essere accolta l'eccezione di difetto di prova della legittimazione di CP_2 che si è limitata a produrre estratto della GU 147/2021 contenente l'avviso di cessione
[...] dei crediti in blocco;
è invero contenuto un link cui i debitori possono accedere per verificare la posizione ma manca in atti un riferimento numerico che colleghi detta posizione agli appellanti e a fronte di contestazione della legittimazione effettuata da questi ultimi l'intervenuta nulla ha depositato.
*****
Con il primo motivo di appello si sostiene l'erroneità della sentenza laddove è stato ritenuto che, per i finanziamenti, gli interessi di mora non superavano il tasso soglia.
Parte appellante sostiene in particolare:
4 a) contratto di mutuo n. 31140 del 21.04.2010: vi sarebbe usura in quanto è stato previsto un tasso di interesse corrispettivo del 5,00 % e un tasso di mora di tre punti percentuali in più, quindi dell'otto per cento a fronte di un tasso soglia ( D.M. ventisei marzo 2010 ) pari a 3,945%; è stato poi indicato un ISC-TAEG del 5,89% senza determinazione delle modalità di calcolo oltre a spese di istruttoria di € 100,00 spese rata di € 1,50, spese invio solleciti di
€ 6,00, commissione per estinzione anticipata dell'uno per cento e non sarebbero state indicate le spese di assicurazione;
b) contratto di mutuo n. 33080 del 4.07.2012: vi sarebbe usura in quanto è stato previsto un tasso di interesse corrispettivo del 7,00 % e tasso di mora di tre punti percentuali in più, quindi del dieci per cento;
sarebbe stato poi indicato un ISC-TAEG del 7,77% senza determinazione delle modalità di calcolo e una commissione per estinzione anticipata del finanziamento dell'uno per cento oltre a spese, commissioni;
la sommatoria di tale voci avrebbe fatto superare il tasso soglia che in base al D.M. di riferimento ( 26.06.2012 ) è pari al 10,89% in caso mutuo a tasso fisso e 9,425% in caso di tasso variabile.
Si afferma la necessità di calcolare anche il tasso di mora ai fini dell'usura computando, quando il tasso moratorio nominale sia prossimo a quello soglia, anche i costi sopra indicati;
si sostiene la necessità di computare la penale per estinzione anticipata e i costi di assicurazione nonché il “costo occulto” derivante dalla capitalizzazione composta;
si afferma la violazione dell'art. 1283 c.c. conseguente al piano di ammortamento alla francese,
l'erronea indicazione in entrambi i finanziamenti dell' con violazione dell'art. 117 Pt_4
TUB
Le affermazioni degli appellanti non sono condivisibili.
Per quanto riguarda il primo mutuo, come correttamente rilevato dal CT, recepito dl
Tribunale e non contestato specificamente, il tasso medio di riferimento da utilizzare ai fini dell'usura non è quello del 2,63% ( tasso soglia 3,945% ) previsto dal dm applicabile ratione temporis per mutui ipotecari a tasso variabile;
non vi è infatti nel caso di specie garanzia ipotecaria.
E' invece applicabile quello per crediti personali ( 11,94% con tasso soglia del 17,91% ) o quello per altri finanziamenti ( 13,35% con tasso soglia del 20,025% ) per cui chiaramente non vi è alcuna usura sia che si voglia considerare il tasso corrispettivo comprensivo di spese sia che si voglia considerare quello moratorio parimenti comprensivo di spese;
sulla base
5 dei calcoli operati dal CT e senza specifica contestazione, il TEG sarebbe comunque del
5,89%, ben al di sotto della soglia di usura.
Per quanto riguarda il secondo mutuo parimenti il tasso di riferimento individuato dall'appellante è errato in quanto riguarda anche in questo caso i mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile mentre il CT, in perfetta aderenza al dm di riferimento, ha verificato che “Il tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia per il III trimestre 2012 e per la categoria di appartenenza dell'operazione in esame, Categoria 10 – Altri Finanziamenti, corrisponde al 10,79%. Detto valore, “aumentato di ¼ a cui si va ad aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali”, rappresenta il tasso soglia oltre il quale l'operazione può essere definita usuraria secondo la seguente formula: 10,79%+ (10,79 + 2,6975 (¼) +
4%) = 17,4875% Ciò significa che alla data della stipula del contratto in esame, 4.07.2012, il Tasso soglia vigente ai fini dell'usura per la categoria di operazioni di riferimento, era pari al 16,4875%, pertanto il tasso annuo nominale pattuito risulta inferiore al limite ex L.108/96:
7% < 17,4875% (- 10,4875%)”
Anche in questo caso quindi la differenza tra tasso applicato e tasso corrispettivo comprensivo di spese e quello moratorio comprensivo di spese risulta chiaramente al di sotto del tasso soglia.
Per quanto riguarda l'asserito erronea indicazione di ISC/TAEG si rileva in primo luogo come detto parametro sia irrilevante ai fini dell'usura e comunque sia stato espressamente indicato in entrambi gli atti di mutuo;
come rilevato dal CT con calcoli analitici e non contestati, si tratta di importi comunque corretti e ben al di sotto del tasso soglia;
si osserva infine come risulta del tutto infondato il profilo di doglianza relativo all'asserita mancanza di calcolo ai fini dell'usura del cosiddetto che prevede il calcolo della mora su tutte le rate, Parte_5 dalla loro scadenza e fino alla fine del finanziamento;
l'affermazione è apodittica, basata su un criterio che rispecchia solo ipotesi eventuali e inapplicabile al caso di specie;
nonostante fosse a disposizione tutta la documentazione non viene poi sviluppato alcun calcolo alternativo.
Per quanto riguarda l'ammortamento alla francese, al contrario di quanto affermato dagli appellanti non si tratta di capitalizzazione di interessi e quindi di costo occulto in quanto, in linea con quanto condivisibilmente affermato da Cass. I n. 7382 del 2025 “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si
6 determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
Anche questo profilo di doglianza deve di conseguenza essere disatteso.
c) Contratto di conto corrente.
L'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'assenza degli estratti conto in quanto sono stati prodotti solo scalari e comunque in un formato privo di qualsiasi riferibilità all'istituto di credito mentre la documentazione prodotta in sede peritale non sarebbe utilizzabile.
Il profilo di doglianza è infondato.
Come risulta dalla CT, testualmente : “… la documentazione sembrava parzialmente incompleta, mancando i riassunti scalari e prospetti di liquidazione relativi agli estratti conto
( presenti ) per il periodo dal quarto trimestre 2005 al terzo trimestre 2007…”; ha poi precisato “ …. l'analisi e rielaborazione del conto corrente in esame ( 4605 ) ha riguardato unicamente il periodo dal quarto trimestre 2007 ( data primo estratto conto/scalare disponibile ) al ventinove maggio 2015 ( data passaggio a sofferenza )”. Il CT poi, rispondendo specificamente al rilievo del ctp dei correntisti ha affermato “….lo scrivente CT come già precisato nel corpo della relazione peritale…. conferma che la documentazione disponibile agli atti di causa risulta composta da stampe riferibili al rapporto bancario n.
06/004605 intestat con indicati i movimenti distinti per Controparte_8 data, descrizione, valuta e dare/avere oltre al controscalare trimestrale contenente il riassunto scalare e il prospetto liquidazione con indicato il codice IBAN riferito all'istituto bancario ( cod. abi 08778 ” Parte_3
7 Il CT poi non ha utilizzato documentazione prodotta tardivamente dalla banca, al contrario di quanto affermato da parte appellante poiché la produzione in sede di operazioni peritali effettuata dalla creditrice era del tutto identica, come attestato dal CT, a quella già prodotta e priva di parte dei trimestri sopra indicati.
Si afferma poi che mancando documentazione contabile dall'accensione del conto corrente
( 1998 ) fino al trenta settembre 2007 al fine del calcolo del dovuto si sarebbe dovuto partire dal saldo zero mentre il CT ha ricostruito il rapporto partendo dal primo documento contabile disponibile ( trenta settembre 2007 come risulta dai calcoli allegati alla CT ).
Si rileva poi comunque come il Tribunale, anche a voler ritenere i calcoli esatti non abbia tenuto conto dei risultati della CT che ha comunque ridotto il saldo debitorio a € 1.531,44
( prima ipotesi ) o addirittura lo ha indicato come a credito dei correntisti per € 786,09
(seconda ipotesi applicando tassi sostitutivi ex art. 117 TUB).
Il profilo di doglianza è fondato.
Il CT ha operato i conteggi partendo dal primo saldo disponibile che era negativo per
€5.304,22.
Costituiva invero onere della banca produrre gli estratti integrali cosa che invece non ha fatto per cui, aderendo a quanto indicato da giurisprudenza consolidata ( da ultimo Cass.
11735/2024 ) “in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi”.
Ebbene risulta da un esame generale del conto come, avendo richiesto la banca € 2.335,44
e dovendo azzerare la posta iniziale di € 5.304,22, verificando la documentazione in atti e i prospetti di calcolo elaborati dal CT ove sono indicati interessi commissioni e spese, il saldo finale sicuramente non potrebbe risultare a debito del correntista.
Si rileva a tale proposito come lo stesso CT elaborando i prospetti, partendo dal saldo negativo, abbia riconosciuto nella prima ipotesi di calcolo un importo minore ( € 1.531,44 ) rispetto a quello calcolato nel decreto ingiuntivo e nella seconda ipotesi di calcolo ( effettuata applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB per tutto il rapporto ) un saldo a credito.
8 Deve peraltro ritenersi priva di pregio l'affermazione degli appellanti secondo cui il saldo del conto corrente risulterebbe a credito e pertanto avrebbero diritto alla restituzione degli importi in eccedenza.
In questo caso infatti, l'onere della prova, sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, comporta la necessaria produzione da parte degli appellanti di tutti gli estratti conto e in caso di lacune occorre considerare come base di partenza il primo estratto conto continuativo che parte dal saldo negativo di € 5.304,22.
Per quanto riguarda l'andamento successivo secondo l'appellante rileverebbe la pattuizione espressa di tutte le condizioni contrattuali dal ventinove novembre 2008 ( sulla base della lettera di apertura di credito relativa al conto corrente con allegata documentazione di sintesi contenente tutte le condizioni applicate documenti entrambi sottoscritti dai correntisti ); il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB non potrebbe operare quindi per tutti i trimestri esaminati dal CT ma solo dal quarto trimestre 2007 al ventotto novembre 2008.
Ebbene, in base al prospetto di calcolo contenuto nella relazione peritale a fine 2008 il saldo rettificato con il tasso sostitutivo era comunque negativo per € 8.768,15; l'applicazione per il periodo successivo dei tassi pattuiti comporta comunque un saldo negativo finale come emerge confrontando i prospetti elaborati in sede peritale e ciò senza necessità di riconvocare il CT per cui il profilo di doglianza è infondato.
Atteso quanto detto deve essere revocato il decreto ingiuntivo e condannati gli appellanti al pagamento in favore di del minore Controparte_9 importo di € 18.205,64 ( € 20.541,08 - € 2.335,44 ) comprensivo di interessi dalla cessazione dei singoli rapporti contrattuali al sedici gennaio 2016 ( criterio di calcolo non contestato dagli appellanti ) oltre interessi legali successivi al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere ricalcolate.
Per il primo grado viene mantenuta la compensazione in quanto di maggior favore rispetto all'applicazione del regime della soccombenza;
gli odierni appellanti sono infatti tenuti al pagamento seppure di una minore somma. Riguardo alle spese di CT l'esito della lite comporta la necessità di porle a carico per la metà degli opponenti in solido e per l'altra metà a carico di ( in solido in favore del CT ). Controparte_7
Nulla per il presente grado attesa la mancata costituzione dell'appellata.
9 Per quanto riguarda la posizione dell'intervenuta le spese sono a carico di quest'ultima secondo soccombenza. La liquidazione è quella di cui al dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta, nella misura prossima ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di Controparte_1
e in riforma della sentenza 1014/2021 del Tribunale di Viterbo, revoca il decreto
[...] ingiuntivo 123/2016 e condanna gli appellanti in solido a pagare a Controparte_1
la minor somma di € 18.205,64 oltre interessi legali dal sedici gennaio 2016 al
[...] saldo;
conferma la compensazione delle spese di lite di primo grado;
pone le spese di CT di primo grado per metà a carico degli appellanti in solido e per l'altra metà a carico di
[...]
; Controparte_1
dichiara priva di legittimazione a intervenire in appello e la condanna Controparte_2
a pagare al difensore antistatario degli appellanti le spese del presente grado liquidate in
€2.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma, camera di consiglio del ventotto aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci BE TA UN de Courtelary
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