Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 04.04.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dagli Parte_1 avv. Mario Soggia e Stella Cazzolla
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1 dall'avv. Oreste Manzi
Resistente
OGGETTO: indennità di malattia MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 18.03.2024, il ricorrente, dipendente di di Italia, Per_1 impugnava e contestava la legittimità del provvedimento del 14.09.2023 con CP_1 cui veniva comunicata l'inesatta o insufficiente indicazione del recapito sul certificato di malattia posto che il medico incaricato del controllo, a seguito dell'accesso effettuato in data 18.06.2023 dichiarava di non aver individuato il domicilio del lavoratore all'indirizzo indicato sul certificato di malattia dichiarando
“sconosciuto nella contrada. Sul certificato non è presente alcun contatto telefonico. Anche la consultazione elenco telefonico risulta inutile”.
Il ricorrente, ritenendo sussistente il proprio diritto all'indennità di malattia per aver fornito tutti i dati necessari all'espletamento del controllo medico fiscale, ha convenuto in giudizio l' per ottenere la condanna dell' al CP_1 CP_2 riconoscimento e al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo 14.06.2023 al 18.06.2023.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In tema di indennità di malattia occorre premettere che l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'indennità è l' sebbene la legge ponga in capo al datore di CP_1 lavoro l'onere dell'anticipazione con eventuale conguaglio in relazione ai contributi versati. E' dunque l' a dover corrispondere la prestazione salvo rivalsa nei CP_1 confronti del datore di lavoro nel caso di effettuato il conguaglio con i contributi versati (cfr. Cass. civ n.669/01 e n.639/97).
Tanto considerato il ricorrente ha evidenziato che l' non aveva provveduto a CP_1 concedere il trattamento di malattia, in seguito alla assenza a visita di controllo.
Non è contestato tra le parti che il ricorrente non si è allontanato dal domicilio comunicato. Ciò che contesta l' è che il lavoratore non ha diligentemente CP_2 fornito elementi utili per l'esatta individuazione dell'abitazione, che non è stata reperita dal medico di controllo sulla base dell'indirizzo indicato sul certificato di malattia, impedendo di fatto l'espletamento del controllo sullo stato morboso con conseguente applicazione della sanzione prevista ex art. 55 septies co. 5 d.lgs.
165/01 per assenza ingiustificata a visita di controllo.
Tanto chiarito in punto di fatto, giova preliminarmente ricordare che la Suprema
Corte ha precisato che, ai fini della maturazione del diritto all'indennità di malattia, posta a carico dell' il lavoratore, nell'inviare a tale ente il certificato medico, CP_1 ha l'onere -in adempimento della prescrizione di cui all'art. 2 del D.L. n. 663 del
1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980)- di verificare che sia stato indicato in esso il proprio indirizzo, affinché sia possibile procedere alla visita di controllo e, in difetto, di indicarvi egli stesso il luogo del proprio domicilio durante la malattia (in tal senso Cass. sent. n. 8093 del 1999, Cass. sent. n. 7909 del 1997). Nelle numerose pronunce emesse in materia è stato evidenziato che l'inosservanza dell'onere anzidetto, peraltro, non è equiparabile al mancato invio del certificato, essendo comunque idoneo ad attivare il procedimento amministrativo e a determinare, anche a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990, l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini al fine di integrare i dati contenuti nel documento.
Ne consegue che il mancato assolvimento di tale onere da parte del lavoratore comporta la perdita del diritto all'indennità per il solo periodo in cui l'istituto previdenziale non è stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza del necessario stato di malattia, restando a carico dell'assistito l'onere di provare che il mancato espletamento del controllo è correlato non all'omessa indicazione del recapito, ma ad un comportamento negligente dell'istituto, che non può essere presunto in base a considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione (Cass. sent. n. 6331/95, in particolare Cass. sent. n.
7909/97).
Tanto precisato, nella specie e tenuto conto di quanto riportato sopra, si può affermare che il ricorrente ha assolto all'obbligo di comunicazione del domicilio di reperibilità e l' non ha contestato tale circostanza. CP_1
Difatti, ha specificato, nel certificato medico, un indirizzo di Parte_1 reperibilità durante la malattia diverso rispetto al proprio indirizzo di residenza, comunicando che l'indirizzo ove il medico fiscale avrebbe dovuto recersi per effettuare la visita era C.da Eredità I n. 27/F Villa Castelli (BR) presso “Montanaro”
(nominativo indicato presso l'abitazione diverso dal proprio)(cfr. certificato medico all.).
Tale indirizzo risulta esistente e correttamente indicato come si evince dalla documentazione in atti (cfr. certificato anagrafe).
Ne deriva che a fronte dell'assolvimento dell'onere di indicare il proprio indirizzo dove essere rintracciato durante il periodo di malattia- non si possa addebitare all'assicurato il mancato reperimento della abitazione da parte del medico incaricato. Il comportamento dell'assicurato è stato conforme agli obblighi di diligenza e correttezza in quanto ha indicato il proprio domicilio di reperibilità.
E', quindi evidente, che a fronte della buona fede del lavoratore, il quale ha posto ragionevole affidamento sull'esatta indicazione del domicilio, l' non ha, CP_2 sebbene in possesso della corretta ubicazione dell'indirizzo, utilizzato l'ordinaria diligenza nell'indicare al medico incaricato il luogo dove si trovava il ricorrente.
Va poi evidenziato che i medici incaricati delle visite ben avrebbero dovuto CP_1 approfondire le ricerche in loco dando atto di aver richiesto informazioni al vicinato ovvero ai vigili urbani.
Irrilevante, ai fini della valutazione del comportamento di parte ricorrente in termini di negligenza, è la mancata indicazione del recapito telefonico sul certificato medico posto che, come si evince dal format del certificato medico in atti, manca uno spazio riservato all'inserimento di tale informazione. Sussiste, pertanto e in assenza di qualsiasi specifica indicazione da parte dell' in ordine alle ragioni che hanno reso impossibile il reperimento del CP_2 domicilio del ricorrente in conseguenza di omissioni a lui imputabili, il diritto di al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo dal Parte_1
14.06.2023 al 18.06.2023. Deve riconoscersi il diritto all'indennità di malattia richiesta atteso che vi è in atti la prova della malattia sofferta nel periodo indicato
(cfr. certificato medico in atti); non è, peraltro, contestata la sussistenza del rapporto di lavoro.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con conseguente condanna dell' a CP_1 corrispondere in favore del ricorrente l'indennità di malattia per il periodo dal
14.06.2023 al 18.06.2023.
Ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n° 412/91, l' è tenuto a corrispondere CP_1 gli interessi legali, ovvero, se maggiore, la rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda amministrativa (121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello di maturazione del diritto, ai sensi dell'art. 7 l. 533/73).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria e della non complessità della questione.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di CP_1
dell'indennità di malattia per il periodo dal 14.06.2023 al Parte_1
18.06.2023 oltre interessi legali e/o rivalutazione con le decorrenze di legge.
2.Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €1.000,00 per CP_1 compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
Taranto, 04.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli