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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/08/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 422 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2022
promossa da
(P.VA , con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata Parte_1 P.VA_1
presso lo studio dell'avv. Alessandra Sedda, che la rappresenta e difende,
appellante
contro
(P.VA ), elettivamente domiciliato in Cagliari Controparte_1 P.VA_2
presso lo studio dell'avv. Lucio Corda, che lo rappresenta e difende,
(C.F. C.F. ), residente in [...]ed elettivamente CP_2 C.F._1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Gilberto Deidda, che lo rappresenta e
Pagina 1 difende,
appellati
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse della voglia l'ecc.ma Corte di appello di Cagliari, respinta ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata:
I) in via pregiudiziale e cautelare …
II) in via principale nel merito: riformare la sentenza n. 2289 del 2022, (rg. 3312 del 2014)
pubblicata in data 6 ottobre 2022e non notificata e per l'effetto mandare assolto l'appellante da ogni avversa pretesa ed accogliere le conclusioni avanzate in primo grado che qui di seguito si riportano;
a) accertare e dichiarare la nullità, e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia, e/o l'invalidità - per dolo e/o errore essenziale - dell'art. 10 del contratto d'appalto stipulato in data 20.04.2011 nella parte in cui nomina quale direttore dei lavori il p.i. signor nonché tutte le disposizioni CP_2
contrattuali riferibili al direttore dei lavori e conseguentemente dichiarare la nullità, e/o l'annullabilità, e/o l'inefficacia e/o l'invalidità di tutti gli atti posti in essere dal CP_2
quale direttore dei lavori ed in particolare del Sal datato 31.05.2011;
b) per l'effetto - anche per la violazione dell'art. 1337 cc e per i titoli suindicati nell'espositiva che precede, condannare il signor in via esclusiva o in via solidale o parziale con CP_2
la società o come meglio riterrà il giudice adito, al risarcimento di tutti i danni Controparte_3
che verranno accertati in causa anche con valutazione equitativa:
c) revocare il d.i. opposto, mandando assolta l'opponente da ogni avversa pretesa;
Pagina 2 d) accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dalla convenuta nel decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati in espositiva.
III) in via subordinata,
e) accettare la minor somma dovuta per i cd “lavori aggiuntivi” di cui al ricorso per ingiunzione;
f) sempre in via subordinata, nella denegata e gravanda ipotesi di considerazione ed accoglimento anche parziale del ricorso per ingiunzione, previo accertamento della responsabilità, secondo il titolo che riterrà il giudice adito, del direttore dei lavori signor CP_2
dichiararlo tenuto a manlevare, sollevare e tenere integralmente indenne la società
[...]
opponente da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole, danno e pagamento, nessuno escluso, che dovessero derivare dall'eventuale accoglimento anche parziale delle domande della società e per l'effetto dichiarare tenuto il signor a pagare e Controparte_3 CP_2
rimborsare immediatamente tutte le somme che dovessero alla società opposta essere riconosciute, in sentenza, a carico della società Parte_1
IV) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, e accessori come per legge;
nell'interesse del si conclude perché la Corte Ill.ma si compiaccia Controparte_1
di rigettare integralmente l'impugnazione proposta e di confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
nell'interesse di : si conclude perché la Corte Ill.ma si compiaccia di rigettare CP_2
integralmente l'impugnazione proposta e di confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Pagina 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 3 aprile 2014, la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 384/14, con il quale il Tribunale Ordinario di Cagliari le aveva ingiunto di pagare, in favore della la complessiva somma di € 17.308,80, oltre CP_1
interessi e spese, asseritamente dovuta a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contratto sottoscritto il 20 aprile 2011 ed effettuati nei locali pizzeria dello stabilimento balneare dell'opponente, sito in Cagliari, Viale Poetto n. 41,
consistiti nel ripristino di intonaci ammalorati, sigillatura di infiltrazioni dal tetto e rifacimento delle tinteggiature interne.
La società opponente, dopo avere premesso che il 20 aprile 2011 aveva sottoscritto un contratto d'appalto con la società convenuta avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza, recupero e consolidamento di tutte le strutture portanti ed accessori del corpo a mare dello stabilimento denominato , che con il predetto CP_4
contratto era stato stabilito che eventuali manutenzioni straordinarie extra contratto avrebbero dovuto essere concordare di volta in volta tra le parti mediante un nuovo contratto di appalto o la integrazione scritta di quello già stipulato e che per la realizzazione di tali lavori di manutenzione era stato nominato quale progettista e direttore dei lavori il perito industriale e quale coordinatore della sicurezza il geom. , ai quali era stato CP_2 CP_5
affidato il compito di “controllare la regolare esecuzione dei lavori o l'osservanza del contratto impartendo le necessarie disposizioni all'appaltatore, aveva, innanzi tutto, ricordato che il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le opere, forniture, servizi e prestazioni era stato determinato a corpo e a forfait per l'importo totale di € 64.328,00 e che lo stesso era stato pagato tramite acconti e con un ultimo pagamento a saldo del 27 maggio 2011.
Pagina 4 La società aveva poi affermato che a distanza di tempo, nel mese di novembre 2011, Pt_1
aveva, tuttavia, ricevuto la richiesta di pagamento da parte della convenuta dell'ulteriore somma di € 17.308,80 a titolo di corrispettivo per le prestazioni descritte nella fattura n. 14/11 del
21/6/2011, relativa al Sal unico del 31.05.2011, concernente lavori eseguiti nello stabilimento.
La stessa società aveva, quindi, sostenuto che non aveva mai richiesto l'esecuzione dei lavori aggiuntivi di cui veniva richiesto il pagamento, aggiungendo poi che, dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, era venuta a conoscenza che sia il direttore dei lavori, sia il CP_2
coordinatore della sicurezza, i quali avrebbe dovuto controllare la regolare CP_5
esecuzione dei lavori e l'osservanza del contratto, erano, in realtà soci della società opposta con una partecipazione pari a complessivi 66,66% del relativo capitale (33,33% ciascuno di essi) e che proprio il direttore dei lavori, in palese conflitto di interessi, aveva rilasciato delle certificazioni non corrispondenti alla realtà o, comunque, autorizzato dei lavori aggiuntivi non richiesti dalla società committente, curando in questo modo soltanto gli interessi della società
di cui era socio.
Sulla base di tali allegazioni, la aveva contestato di essere debitrice della somma Parte_1
ingiunta sostenendo gradatamente che le opere delle quali veniva richiesto il pagamento non erano mai state eseguite, che nessun corrispettivo poteva ritenersi comunque dovuto, in quanto i così detti lavori aggiuntivi erano da ricomprendere tra quelli oggetto del contratto di appalto del 20 aprile 2011, e, in ogni caso, che i predetti lavori, ove non compresi nel citato contratto,
non erano stati da lei né richiesti né autorizzati, tanto meno in forma scritta.
La opponente, inoltre, sulla base delle stesse circostanze, aveva eccepito l'annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia per dolo e/o errore essenziale dell'articolo 10 del contratto d'appalto del 20.04.2011, nonché delle ulteriori disposizioni relative alla nomina di quale CP_2
Pagina 5 direttore dei lavori ed aveva, altresì, chiesto l'autorizzazione alla chiamata di quest'ultimo in causa al fine di essere manlevata e tenuta indenne da ogni e qualsiasi danno e conseguenza pregiudizievole e/o condanna.
La si era costituita in giudizio ed aveva, innanzi tutto, precisato che essa stessa CP_1
e la società avevano collaborato in diverse occasioni prima dell'esecuzione dei lavori Pt_1
oggetto di causa e che la propria compagine sociale era ben nota all'amministratore dell'appellante ed agli altri responsabili di quest'ultima.
La stessa aveva poi evidenziato che il corrispettivo “forfetario” € 64.328,00 era CP_1
riferito soltanto al recupero strutturale della rotonda a mare, mentre i lavori aggiuntivi riguardavano i locali pizzeria ed erano stati oggetto di un accordo comprovato dalle comunicazioni via mail intercorse tra e e, sulla base di tali Persona_1 Persona_2
considerazioni, aveva concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 4 settembre 2015 il Giudice, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, aveva autorizzato la chiamata in causa del terzo, , CP_2
il quale si era costituito in giudizio ed aveva resistito.
Pendente il giudizio, la società era stata dichiarata fallita e la causa era, quindi, CP_3
proseguita nei confronti della Curatela.
Il Tribunale, con sentenza n. 2289/2022 pubblicata il 6 ottobre 2022, aveva rigettato l'opposizione e le altre domande proposte dall'attrice, condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, a sostegno di tale decisione, dopo avere premesso che la difesa di parte
opponente è risultata contraddittoria, aveva, innanzi tutto, ritenuto che all'esito
dell'istruttoria, sono emersi ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti tra loro, idonei, alla
Pagina 6 stregua di un canone di ragionevole probabilità, a fondare l'accertamento dell'incarico e
dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi, aveva richiamato poi il contenuto di diversi messaggi di posta elettronica scambiati tra , e Persona_2 CP_2 Persona_1 Controparte_6
ed aveva, quindi, ribadito che considerato …. che il contratto d'appalto privato non richiede la
forma scritta, potendo perciò essere concluso anche per facta concludentia, si deve ritenere
che, attraverso gli elementi sopra richiamati e la condotta tenuta anche successivamente alla
conclusione del contratto verbale (cfr. art. 1362, 2° comma c.c.), sia stato provato che tra
, nella qualità di legale rappresentante della società dal 9.3.2011 … e Persona_1 Pt_1
l'appaltatrice sia stato concluso un contratto per facta concludentia avente a oggetto
l'esecuzione dei lavori aggiuntivi proposti dall'architetto e, inoltre, che tali Persona_2
lavori siano stati effettivamente eseguiti.
Il Tribunale, inoltre, aveva sottolineato che la durata pluriennale dei rapporti professionali
tra le parti esclude, in conclusione, che il legale rappresentante della committente sia stato
indotto in errore sulla qualità assunta dal nella vicenda contrattale per cui è causa. CP_2
1.2 Avverso tale sentenza, la ha proposto appello censurando, in primo luogo, Parte_1
l'affermazione del primo giudice secondo la quale “la difesa di parte opponente è risultata contraddittoria”. Al riguardo, l'appellante ha spiegato che in via principale, ha Pt_1
contestato la mancata esecuzione del cd lavori aggiuntivi;
in via subordinata, il mancato
accordo sia scritto che verbale e/o la mancata autorizzazione per la realizzazione dei lavori
aggiuntivi ed in via di ulteriore subordine, e sempre nell'atto di citazione, visto il contenuto e
la genericità delle mail depositate con il ricorso per ingiunzione (e soprattutto le mail del 27,28
e 29 aprile 2011), l'opponente ha eccepito che, comunque - questi lavori sarebbero stati già
pagati perché rientranti nel contratto d'appalto 20.04.2011.
Pagina 7 La ha poi lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1352 c.c.. Ricordando Pt_1
che le parti contraenti, all'art. 2, ult. parte, del contratto di appalto in data 20.04.2011,
avevano convenuto che nel caso in cui il committente avesse richiesto eventuali manutenzioni
extra contratto, queste sarebbero dovute essere “di volta in volta definite dalla società in
accordo con il e faranno parte di un nuovo contratto di appalto o daranno luogo ad CP_1
una integrazione scritta del presente contratto di appalto”, l'appellante ha sostenuto che doveva ritenersi giuridicamente errata ed irrilevante la valutazione del tribunale laddove ha
fatto riferimento a presunti (quanto contestati) comportamenti delle parti al fine di provare
presuntivamente l'asserito (quanto contestato) accordo per i detti lavori aggiuntivi, trattandosi
in questo caso di prova nella specie inammissibile.
La stessa appallante, peraltro, ha anche lamentato che il Giudice di prime cure ha fondato …
la presunzione su fatti storici privi di gravità e precisone o di concordanza ai fini di poter
accertare e ritenere provato, sulla base del fatto noto, il fatto ignoto, cosi sussumendo sotto la
norma dell'art. 2729 cc, fatti privi di quelle caratteristiche, e, quindi, incorrendo in una falsa
applicazione di detta norma, trascurando alcuni elementi, emersi dall'istruttoria, che avrebbero
portato, o avrebbero dovuto portare, ad una diversa ricostruzione dei fatti e delle
argomentazioni da parte del Giudice. Secondo l'appellante, in sinesi, si può senz'altro
affermare che il ragionamento presuntivo compiuto dal Giudice di primo grado risulti
senz'altro irrispettoso del paradigma della gravità, della precisione e, quindi della
concordanza e che conseguentemente debba essere censurato. Si censura altresì l'erronea
valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado, visto anche il
principio della ripartizione dell'onere della prova, onere che come esattamente è stato
precisato nella sentenza oggi impugnata sarebbe dovuto essere soddisfatto dalla società
Pagina 8 appaltatrice che ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo. Controparte,
non ha, infatti, fornito la prova degli elementi costitutivi della domanda ossia dell'esistenza di
un contratto e della esecuzione dei lavori, e si ricorda, e solo per massima doverosa cautela,
comunque, la regola residuale desumibile dell'art. 2697 cc che qualora sussistesse una
incertezza probatoria, la domanda dell'attore, non potrebbe che essere respinta.
Con riferimento, infine, alla posizione di la ha ribadito che il CP_2 Parte_1
proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti, non era a conoscenza (come Persona_1
del resto anche chi collaborava con lui da anni come l'ex amministratore o Persona_3
la consulente ) che il fosse anche socio della società e, Persona_4 CP_2 CP_3
ricordando che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di appalto
il titolare dell'impresa appaltatrice è incompatibile a svolgere l'incarico di direttore dei lavori,
atteso che quest'ultimo è un rappresentante del committente preposto a sorvegliare l'esatta
esecuzione delle opere”, ha concluso che la predetta incompatibilità rende , pertanto, invalido
il mandato, se anche questo fosse stato conferito e invalidi anche tutti gli atti conseguenti.
Il e hanno resistito. Controparte_1 CP_2
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
***
2.1 Orbene, nel presente giudizio è pacifico tra le parti, oltreché documentalmente provato,
che con il contratto di appalto sottoscritto il 20 aprile 2011, la società titolare della Parte_1
concessione demaniale marittima n. 1179, avesse affidato alla l'esecuzione dei CP_1
lavori di manutenzione straordinaria dello stabilimento balneare denominato “ ” a Pt_1
Cagliari ed, in particolare, oltre alla manutenzione straordinaria della struttura portante della
Pagina 9 rotonda a mare, anche la realizzazione di ciclo completo di demolizione, passivazione,
ricostruzione strutturale e protezione comprese malte di finitura frattazzata e tinteggiatura …
per la realizzazione di pilastri in C.A. a sezione inclinata delle scale poste sulla terrazza fronte
bar (così la penultima categoria di lavorazioni riportata nell'offerta prezzi allegata al contratto).
Le parti, con il medesimo contratto, avevano anche espressamente previsto che eventuali
manutenzioni extra contratto che possano essere richieste dal committente - che non sono
previste e non sono inserite in contratto – saranno di volta in volta definire dalla società
[...]
in accordo con la faranno parte di un nuovo contratto di appalto o Pt_1 CP_1
daranno luogo ad una integrazione scritta del presente contratto di appalto (art.
2.1 del contratto, ultima clausola). Attraverso tale pattuizione, nella loro autonomia negoziale, avevano convenuto l'adozione della forma scritta per ogni eventuale ampliamento dell'oggetto contrattuale ed, in particolare, per l'affidamento di lavori extracontrattuali, ovvero di lavori in possesso di un'individualità distinta rispetto all'opera originaria, seppure ad essa connessi.
Ebbene, nel caso in esame la non ha provato che l'esecuzione dei c.d. lavori CP_1
aggiuntivi, che essa assume di avere eseguito all'interno dei locali della pizzeria dello stabilimento balneare, le fosse stata affidata con la forma convenzionale prevista e, dunque,
mediante pattuizione scritta.
La , in verità, nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado, CP_1
aveva sostenuto che il tenore delle comunicazioni via mail intercorse tra il sig. , Persona_1
… non lascia dubbi in ordine al perfezionamento dell'accordo in forma scritta, così come
richiesto dal dettato dell'art. 2, ma tale affermazione non è affatto condivisibile. La mail del legale rappresentante della società alla quale aveva fatto riferimento l'opposta (mail del Pt_1
Pagina 10 comunque, non ha alcuna attinenza con i lavori asseritamente eseguiti all'interno della pizzeria ed oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo;
in essa, infatti, facendo seguito Persona_1
alla mail del 27 aprile 2011, con cui aveva chiesto se avesse dovuto comprendere CP_2
dentro alle opere contrattuali il rifacimento dei pilastri spiombati della scala della terrazza
fronte bar (documento 8), aveva risposto affermativamente, ma come si è già in precedenza osservato, i lavori sui predetti pilastri erano già contemplati nell'accordo sottoscritto il 20 aprile
2011).
La aveva poi affermato che la sottoscrizione del contratto, inoltre, si desume dalla CP_1
mail 23/5/2011 tra e (documento 12), ma anche tale affermazione Persona_2 CP_2
non appare corretta: in essa, in vero, l'architetto (sul cui ruolo si tornerà in prosieguo) Per_2
aveva effettivamente scritto “il tuo contratto è stato da tempo firmato”, ma tale affermazione costituiva la risposta al precedente messaggio del 16 maggio 2011 (documento 11), con cui con chiaro ed univoco riferimento ai lavori sulla rotonda (recupero strutturale CP_2
solaio completato – in corso di esecuzione la trave laterale di bordo), aveva lamentato:
“attendo il contratto aggiornato firmato”.
La stessa ricorrente in monitorio, del resto, era ben consapevole che i messaggi di posta elettronica ai quali si è fatto riferimento non avevano alcun'attinenza con i lavori extra contrattuali oggetto di causa, tanto è vero che, diversi giorni dopo, con mail del 6 giugno 2011
aveva trasmesso “l'offerta per i lavori aggiuntivi” ed aveva chiesto: “come avviene CP_2
la contrattazione di questi lavori, con altro contratto come recita il medesimo già firmato o si
va in estensione del principale con l'allegata offerta?”.
L'esecuzione dei lavori sui locali della pizzeria, dunque, non era stata pattuita in forma scritta e tale circostanza sarebbe già sufficiente per affermare l'infondatezza della pretesa
Pagina 11 avanzata dalla con ricorso monitorio. CP_1
L'art. 1352 c.c., infatti, stabilisce che se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.
2.2 In verità, le parti che nella loro autonomia negoziale abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente,
mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento (Cass. 22 luglio 2024, n.
20052), ma nel caso in esame una simile rinuncia non è stata allegata e, come si dirà tra breve,
è, comunque, indimostrata.
2.3 La , nella comparsa di costituzione in appello, ha sostenuto che il riferimento CP_1
all'art. 1352 c.c è inconferente e si deve dare atto che il ragionamento del primo Giudice in
merito alla stipula di un nuovo contratto per facta concludentia è perfettamente legittimo e in
conformità a quanto previsto dalle parti nel contratto 20/4/2011, come ricordato dallo stesso
appellante. Le nuove intese, infatti, potevano fare parte di un nuovo contratto di appalto O
daranno luogo ad una integrazione scritta del presente contratto d'appalto. Dunque, gli
originari contraenti decisero che, alternativamente, avrebbero potuto valutare l'esecuzione di
lavori ulteriori con l'integrazione scritta a quello del 20/4/2011; oppure che avrebbero
stipulato un nuovo accordo in ordine al quale vigeva la libertà di forma, come rilevato in
sentenza, ma tale affermazione non appare condivisibile in quanto basata su una erronea interpretazione della clausola contenuta nell'art.
2.1 del contratto del 20 marzo 2011, che, in contrasto con la regola ermeneutica dettata dall'art. 1367 c.c, non avrebbe effetto alcuno.
2.4 In ogni caso, anche prescindendo dall'onere formale convenuto pattiziamente, si deve osservare che non vi sono elementi sufficienti per affermare che i lavori extracontrattuali dei
Pagina 12 quali la reclama il pagamento fossero stati effettivamente convenuti o, comunque, in CP_1
qualche modo assentiti dal legale rappresentante della società . Pt_1
Come si è già poc'anzi osservato, dalle mail scambiate tra il 27 aprile ed il 23 maggio 2011
e prodotte a sostegno del ricorso monitorio (documenti 8 – 13) non può trarsi alcun elemento di prova idoneo a comprovare che avesse approvato l'esecuzione dei lavori in Persona_1
questione.
L'architetto , il quale aveva partecipato allo scambio dei messaggi, d'altra Persona_2
parte, sentito dal Tribunale in qualità di testimone su iniziativa della convenuta opposta, aveva riferito di essere dipendente della società che gestiva una diversa struttura turistica e non della società , aveva precisato di non avere un rapporto diretto col ed aveva aggiunto Pt_1 Per_1
di avere invitato il più volte in quel periodo a farsi firmare un contratto relativo ai lavori CP_2
che doveva realizzare presso il . Pt_1
La , dunque, era certamente a conoscenza del fatto che lo stesso non aveva CP_1 Per_2
alcun potere rappresentativo e, del resto, per questioni relative al contratto CP_2
principale o a rapporti pregressi, non aveva esitato a rivolgersi direttamente al Per_1
(documenti 15 – 18), ma ciò, invece, non era accaduto con riferimento ai lavori extra contrattuali relativi alla pizzeria.
L'effettiva esecuzione degli stessi (peraltro contestata), d'altra parte, non potrebbe assumere nel caso in esame rilevanza significativa. Come ha sottolineato l'appellante, infatti, il direttore dei lavori, il predetto ed il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, CP_2 CP_5
erano al tempo stesso titolari di una quota pari al 33,33% ciascuno del capitale sociale
[...]
della e portatori di fatto di interessi coincidenti con quelli di quest'ultima società e, CP_1
quindi, potrebbero aver consentito l'esecuzione di opere non assentite dalla committente.
Pagina 13 Lo Sato di Avanzamento Unico relativo agli stessi lavori, redatto da del resto, CP_2
reca la data del 31 maggio 2011, ma l'offerta prezzi ad essi relativa, non solo non era mai stata trasmessa direttamente al ma era stata inviata via mail al solo in data 6 giugno Per_1 Per_2
2011 (l'opposta aveva allegato di avere inviato l'offerta già in data 15.5.2011, ma tale allegazione è sfornita di qualsiasi tipo di risconto).
In questo quadro, dunque, anche ammettendo che per la conclusione del contratto non fosse necessaria la forma scritta, non vi sono elementi sufficienti per affermare, come aveva, invece,
[.. fatto il Tribunale, che tra , nella qualità di legale rappresentante della società Persona_1
dal 9.3.2011 (cfr. visura camerale doc. n. 4 della memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 del Pt_1
c.p.c. dell'opponente e interrogatorio formale dello stesso ) e l'appaltatrice sia stato Per_1
concluso un contratto per facta concludentia avente a oggetto l'esecuzione dei lavori
aggiuntivi.
2.5 In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, pertanto,
il decreto ingiuntivo n. 384/2014 deve essere revocato e le domande proposte dalla CP_1
ora in fallimento, devono essere rigettate.
[...]
2.6 Devono, invece, restare ferme le statuizioni con le quali il Tribunale ha rigettato le ulteriori domande di parte opponente e, in particolare, di quelle aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità, e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia, e/o l'invalidità - per dolo e/o errore
essenziale - dell'art. 10 del contratto d'appalto stipulato in data 20.04.2011 nella parte in cui
nomina quale direttore dei lavori il P.I. Signor e la condanna di , in CP_2 CP_2
via esclusiva o in via solidale o parziale con la società o come meglio riterrà il CP_3
giudice adito, al risarcimento di tutti i danni che verranno accertati in causa anche con
valutazione equitativa.
Pagina 14 L'errore sulla qualità di infatti, non è stato dimostrato e non sarebbe comunque CP_2
un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. La appellante, inoltre, non ha provato di avere subito concreti pregiudizi a seguito delle condotte ascritte agli appellati, sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
2.7 Il secondo il criterio della soccombenza, deve essere Controparte_1
condannato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Le spese relative alla causa tra il e che ha comunque svolto difese Pt_1 CP_2
pressoché sovrapponibili a quelle del , devono essere, invece, compensate CP_1
integralmente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in Parte_1
parziale riforma della sentenza n. 2289/2022 del Tribunale di Cagliari, revoca il decreto ingiuntivo n. 384/14 depositato il 6 febbraio 2014 e rigetta le domande proposte dalla CP_1
ora in fallimento, nei confronti della
[...] Parte_1
2) condanna il alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese Controparte_1
del giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi euro 5.554,00, di cui euro 5.077,00
per onorari, e per il secondo grado in complessivi euro 4.348,00, di cui 3.966,00 per onorari,
oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente grado relative alla causa tra Pt_1
e CP_2
Così deciso in Cagliari in data 31 luglio 2025
Pagina 15 Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
Pagina 16
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 aprile 2011, prodotta come documento 10), infatti, risulta eccessivamente generica, e,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 422 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2022
promossa da
(P.VA , con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata Parte_1 P.VA_1
presso lo studio dell'avv. Alessandra Sedda, che la rappresenta e difende,
appellante
contro
(P.VA ), elettivamente domiciliato in Cagliari Controparte_1 P.VA_2
presso lo studio dell'avv. Lucio Corda, che lo rappresenta e difende,
(C.F. C.F. ), residente in [...]ed elettivamente CP_2 C.F._1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Gilberto Deidda, che lo rappresenta e
Pagina 1 difende,
appellati
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse della voglia l'ecc.ma Corte di appello di Cagliari, respinta ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata:
I) in via pregiudiziale e cautelare …
II) in via principale nel merito: riformare la sentenza n. 2289 del 2022, (rg. 3312 del 2014)
pubblicata in data 6 ottobre 2022e non notificata e per l'effetto mandare assolto l'appellante da ogni avversa pretesa ed accogliere le conclusioni avanzate in primo grado che qui di seguito si riportano;
a) accertare e dichiarare la nullità, e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia, e/o l'invalidità - per dolo e/o errore essenziale - dell'art. 10 del contratto d'appalto stipulato in data 20.04.2011 nella parte in cui nomina quale direttore dei lavori il p.i. signor nonché tutte le disposizioni CP_2
contrattuali riferibili al direttore dei lavori e conseguentemente dichiarare la nullità, e/o l'annullabilità, e/o l'inefficacia e/o l'invalidità di tutti gli atti posti in essere dal CP_2
quale direttore dei lavori ed in particolare del Sal datato 31.05.2011;
b) per l'effetto - anche per la violazione dell'art. 1337 cc e per i titoli suindicati nell'espositiva che precede, condannare il signor in via esclusiva o in via solidale o parziale con CP_2
la società o come meglio riterrà il giudice adito, al risarcimento di tutti i danni Controparte_3
che verranno accertati in causa anche con valutazione equitativa:
c) revocare il d.i. opposto, mandando assolta l'opponente da ogni avversa pretesa;
Pagina 2 d) accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dalla convenuta nel decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati in espositiva.
III) in via subordinata,
e) accettare la minor somma dovuta per i cd “lavori aggiuntivi” di cui al ricorso per ingiunzione;
f) sempre in via subordinata, nella denegata e gravanda ipotesi di considerazione ed accoglimento anche parziale del ricorso per ingiunzione, previo accertamento della responsabilità, secondo il titolo che riterrà il giudice adito, del direttore dei lavori signor CP_2
dichiararlo tenuto a manlevare, sollevare e tenere integralmente indenne la società
[...]
opponente da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole, danno e pagamento, nessuno escluso, che dovessero derivare dall'eventuale accoglimento anche parziale delle domande della società e per l'effetto dichiarare tenuto il signor a pagare e Controparte_3 CP_2
rimborsare immediatamente tutte le somme che dovessero alla società opposta essere riconosciute, in sentenza, a carico della società Parte_1
IV) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, e accessori come per legge;
nell'interesse del si conclude perché la Corte Ill.ma si compiaccia Controparte_1
di rigettare integralmente l'impugnazione proposta e di confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
nell'interesse di : si conclude perché la Corte Ill.ma si compiaccia di rigettare CP_2
integralmente l'impugnazione proposta e di confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Pagina 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 3 aprile 2014, la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 384/14, con il quale il Tribunale Ordinario di Cagliari le aveva ingiunto di pagare, in favore della la complessiva somma di € 17.308,80, oltre CP_1
interessi e spese, asseritamente dovuta a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contratto sottoscritto il 20 aprile 2011 ed effettuati nei locali pizzeria dello stabilimento balneare dell'opponente, sito in Cagliari, Viale Poetto n. 41,
consistiti nel ripristino di intonaci ammalorati, sigillatura di infiltrazioni dal tetto e rifacimento delle tinteggiature interne.
La società opponente, dopo avere premesso che il 20 aprile 2011 aveva sottoscritto un contratto d'appalto con la società convenuta avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza, recupero e consolidamento di tutte le strutture portanti ed accessori del corpo a mare dello stabilimento denominato , che con il predetto CP_4
contratto era stato stabilito che eventuali manutenzioni straordinarie extra contratto avrebbero dovuto essere concordare di volta in volta tra le parti mediante un nuovo contratto di appalto o la integrazione scritta di quello già stipulato e che per la realizzazione di tali lavori di manutenzione era stato nominato quale progettista e direttore dei lavori il perito industriale e quale coordinatore della sicurezza il geom. , ai quali era stato CP_2 CP_5
affidato il compito di “controllare la regolare esecuzione dei lavori o l'osservanza del contratto impartendo le necessarie disposizioni all'appaltatore, aveva, innanzi tutto, ricordato che il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le opere, forniture, servizi e prestazioni era stato determinato a corpo e a forfait per l'importo totale di € 64.328,00 e che lo stesso era stato pagato tramite acconti e con un ultimo pagamento a saldo del 27 maggio 2011.
Pagina 4 La società aveva poi affermato che a distanza di tempo, nel mese di novembre 2011, Pt_1
aveva, tuttavia, ricevuto la richiesta di pagamento da parte della convenuta dell'ulteriore somma di € 17.308,80 a titolo di corrispettivo per le prestazioni descritte nella fattura n. 14/11 del
21/6/2011, relativa al Sal unico del 31.05.2011, concernente lavori eseguiti nello stabilimento.
La stessa società aveva, quindi, sostenuto che non aveva mai richiesto l'esecuzione dei lavori aggiuntivi di cui veniva richiesto il pagamento, aggiungendo poi che, dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, era venuta a conoscenza che sia il direttore dei lavori, sia il CP_2
coordinatore della sicurezza, i quali avrebbe dovuto controllare la regolare CP_5
esecuzione dei lavori e l'osservanza del contratto, erano, in realtà soci della società opposta con una partecipazione pari a complessivi 66,66% del relativo capitale (33,33% ciascuno di essi) e che proprio il direttore dei lavori, in palese conflitto di interessi, aveva rilasciato delle certificazioni non corrispondenti alla realtà o, comunque, autorizzato dei lavori aggiuntivi non richiesti dalla società committente, curando in questo modo soltanto gli interessi della società
di cui era socio.
Sulla base di tali allegazioni, la aveva contestato di essere debitrice della somma Parte_1
ingiunta sostenendo gradatamente che le opere delle quali veniva richiesto il pagamento non erano mai state eseguite, che nessun corrispettivo poteva ritenersi comunque dovuto, in quanto i così detti lavori aggiuntivi erano da ricomprendere tra quelli oggetto del contratto di appalto del 20 aprile 2011, e, in ogni caso, che i predetti lavori, ove non compresi nel citato contratto,
non erano stati da lei né richiesti né autorizzati, tanto meno in forma scritta.
La opponente, inoltre, sulla base delle stesse circostanze, aveva eccepito l'annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia per dolo e/o errore essenziale dell'articolo 10 del contratto d'appalto del 20.04.2011, nonché delle ulteriori disposizioni relative alla nomina di quale CP_2
Pagina 5 direttore dei lavori ed aveva, altresì, chiesto l'autorizzazione alla chiamata di quest'ultimo in causa al fine di essere manlevata e tenuta indenne da ogni e qualsiasi danno e conseguenza pregiudizievole e/o condanna.
La si era costituita in giudizio ed aveva, innanzi tutto, precisato che essa stessa CP_1
e la società avevano collaborato in diverse occasioni prima dell'esecuzione dei lavori Pt_1
oggetto di causa e che la propria compagine sociale era ben nota all'amministratore dell'appellante ed agli altri responsabili di quest'ultima.
La stessa aveva poi evidenziato che il corrispettivo “forfetario” € 64.328,00 era CP_1
riferito soltanto al recupero strutturale della rotonda a mare, mentre i lavori aggiuntivi riguardavano i locali pizzeria ed erano stati oggetto di un accordo comprovato dalle comunicazioni via mail intercorse tra e e, sulla base di tali Persona_1 Persona_2
considerazioni, aveva concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 4 settembre 2015 il Giudice, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, aveva autorizzato la chiamata in causa del terzo, , CP_2
il quale si era costituito in giudizio ed aveva resistito.
Pendente il giudizio, la società era stata dichiarata fallita e la causa era, quindi, CP_3
proseguita nei confronti della Curatela.
Il Tribunale, con sentenza n. 2289/2022 pubblicata il 6 ottobre 2022, aveva rigettato l'opposizione e le altre domande proposte dall'attrice, condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, a sostegno di tale decisione, dopo avere premesso che la difesa di parte
opponente è risultata contraddittoria, aveva, innanzi tutto, ritenuto che all'esito
dell'istruttoria, sono emersi ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti tra loro, idonei, alla
Pagina 6 stregua di un canone di ragionevole probabilità, a fondare l'accertamento dell'incarico e
dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi, aveva richiamato poi il contenuto di diversi messaggi di posta elettronica scambiati tra , e Persona_2 CP_2 Persona_1 Controparte_6
ed aveva, quindi, ribadito che considerato …. che il contratto d'appalto privato non richiede la
forma scritta, potendo perciò essere concluso anche per facta concludentia, si deve ritenere
che, attraverso gli elementi sopra richiamati e la condotta tenuta anche successivamente alla
conclusione del contratto verbale (cfr. art. 1362, 2° comma c.c.), sia stato provato che tra
, nella qualità di legale rappresentante della società dal 9.3.2011 … e Persona_1 Pt_1
l'appaltatrice sia stato concluso un contratto per facta concludentia avente a oggetto
l'esecuzione dei lavori aggiuntivi proposti dall'architetto e, inoltre, che tali Persona_2
lavori siano stati effettivamente eseguiti.
Il Tribunale, inoltre, aveva sottolineato che la durata pluriennale dei rapporti professionali
tra le parti esclude, in conclusione, che il legale rappresentante della committente sia stato
indotto in errore sulla qualità assunta dal nella vicenda contrattale per cui è causa. CP_2
1.2 Avverso tale sentenza, la ha proposto appello censurando, in primo luogo, Parte_1
l'affermazione del primo giudice secondo la quale “la difesa di parte opponente è risultata contraddittoria”. Al riguardo, l'appellante ha spiegato che in via principale, ha Pt_1
contestato la mancata esecuzione del cd lavori aggiuntivi;
in via subordinata, il mancato
accordo sia scritto che verbale e/o la mancata autorizzazione per la realizzazione dei lavori
aggiuntivi ed in via di ulteriore subordine, e sempre nell'atto di citazione, visto il contenuto e
la genericità delle mail depositate con il ricorso per ingiunzione (e soprattutto le mail del 27,28
e 29 aprile 2011), l'opponente ha eccepito che, comunque - questi lavori sarebbero stati già
pagati perché rientranti nel contratto d'appalto 20.04.2011.
Pagina 7 La ha poi lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1352 c.c.. Ricordando Pt_1
che le parti contraenti, all'art. 2, ult. parte, del contratto di appalto in data 20.04.2011,
avevano convenuto che nel caso in cui il committente avesse richiesto eventuali manutenzioni
extra contratto, queste sarebbero dovute essere “di volta in volta definite dalla società in
accordo con il e faranno parte di un nuovo contratto di appalto o daranno luogo ad CP_1
una integrazione scritta del presente contratto di appalto”, l'appellante ha sostenuto che doveva ritenersi giuridicamente errata ed irrilevante la valutazione del tribunale laddove ha
fatto riferimento a presunti (quanto contestati) comportamenti delle parti al fine di provare
presuntivamente l'asserito (quanto contestato) accordo per i detti lavori aggiuntivi, trattandosi
in questo caso di prova nella specie inammissibile.
La stessa appallante, peraltro, ha anche lamentato che il Giudice di prime cure ha fondato …
la presunzione su fatti storici privi di gravità e precisone o di concordanza ai fini di poter
accertare e ritenere provato, sulla base del fatto noto, il fatto ignoto, cosi sussumendo sotto la
norma dell'art. 2729 cc, fatti privi di quelle caratteristiche, e, quindi, incorrendo in una falsa
applicazione di detta norma, trascurando alcuni elementi, emersi dall'istruttoria, che avrebbero
portato, o avrebbero dovuto portare, ad una diversa ricostruzione dei fatti e delle
argomentazioni da parte del Giudice. Secondo l'appellante, in sinesi, si può senz'altro
affermare che il ragionamento presuntivo compiuto dal Giudice di primo grado risulti
senz'altro irrispettoso del paradigma della gravità, della precisione e, quindi della
concordanza e che conseguentemente debba essere censurato. Si censura altresì l'erronea
valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado, visto anche il
principio della ripartizione dell'onere della prova, onere che come esattamente è stato
precisato nella sentenza oggi impugnata sarebbe dovuto essere soddisfatto dalla società
Pagina 8 appaltatrice che ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo. Controparte,
non ha, infatti, fornito la prova degli elementi costitutivi della domanda ossia dell'esistenza di
un contratto e della esecuzione dei lavori, e si ricorda, e solo per massima doverosa cautela,
comunque, la regola residuale desumibile dell'art. 2697 cc che qualora sussistesse una
incertezza probatoria, la domanda dell'attore, non potrebbe che essere respinta.
Con riferimento, infine, alla posizione di la ha ribadito che il CP_2 Parte_1
proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti, non era a conoscenza (come Persona_1
del resto anche chi collaborava con lui da anni come l'ex amministratore o Persona_3
la consulente ) che il fosse anche socio della società e, Persona_4 CP_2 CP_3
ricordando che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di appalto
il titolare dell'impresa appaltatrice è incompatibile a svolgere l'incarico di direttore dei lavori,
atteso che quest'ultimo è un rappresentante del committente preposto a sorvegliare l'esatta
esecuzione delle opere”, ha concluso che la predetta incompatibilità rende , pertanto, invalido
il mandato, se anche questo fosse stato conferito e invalidi anche tutti gli atti conseguenti.
Il e hanno resistito. Controparte_1 CP_2
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
***
2.1 Orbene, nel presente giudizio è pacifico tra le parti, oltreché documentalmente provato,
che con il contratto di appalto sottoscritto il 20 aprile 2011, la società titolare della Parte_1
concessione demaniale marittima n. 1179, avesse affidato alla l'esecuzione dei CP_1
lavori di manutenzione straordinaria dello stabilimento balneare denominato “ ” a Pt_1
Cagliari ed, in particolare, oltre alla manutenzione straordinaria della struttura portante della
Pagina 9 rotonda a mare, anche la realizzazione di ciclo completo di demolizione, passivazione,
ricostruzione strutturale e protezione comprese malte di finitura frattazzata e tinteggiatura …
per la realizzazione di pilastri in C.A. a sezione inclinata delle scale poste sulla terrazza fronte
bar (così la penultima categoria di lavorazioni riportata nell'offerta prezzi allegata al contratto).
Le parti, con il medesimo contratto, avevano anche espressamente previsto che eventuali
manutenzioni extra contratto che possano essere richieste dal committente - che non sono
previste e non sono inserite in contratto – saranno di volta in volta definire dalla società
[...]
in accordo con la faranno parte di un nuovo contratto di appalto o Pt_1 CP_1
daranno luogo ad una integrazione scritta del presente contratto di appalto (art.
2.1 del contratto, ultima clausola). Attraverso tale pattuizione, nella loro autonomia negoziale, avevano convenuto l'adozione della forma scritta per ogni eventuale ampliamento dell'oggetto contrattuale ed, in particolare, per l'affidamento di lavori extracontrattuali, ovvero di lavori in possesso di un'individualità distinta rispetto all'opera originaria, seppure ad essa connessi.
Ebbene, nel caso in esame la non ha provato che l'esecuzione dei c.d. lavori CP_1
aggiuntivi, che essa assume di avere eseguito all'interno dei locali della pizzeria dello stabilimento balneare, le fosse stata affidata con la forma convenzionale prevista e, dunque,
mediante pattuizione scritta.
La , in verità, nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado, CP_1
aveva sostenuto che il tenore delle comunicazioni via mail intercorse tra il sig. , Persona_1
… non lascia dubbi in ordine al perfezionamento dell'accordo in forma scritta, così come
richiesto dal dettato dell'art. 2, ma tale affermazione non è affatto condivisibile. La mail del legale rappresentante della società alla quale aveva fatto riferimento l'opposta (mail del Pt_1
Pagina 10 comunque, non ha alcuna attinenza con i lavori asseritamente eseguiti all'interno della pizzeria ed oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo;
in essa, infatti, facendo seguito Persona_1
alla mail del 27 aprile 2011, con cui aveva chiesto se avesse dovuto comprendere CP_2
dentro alle opere contrattuali il rifacimento dei pilastri spiombati della scala della terrazza
fronte bar (documento 8), aveva risposto affermativamente, ma come si è già in precedenza osservato, i lavori sui predetti pilastri erano già contemplati nell'accordo sottoscritto il 20 aprile
2011).
La aveva poi affermato che la sottoscrizione del contratto, inoltre, si desume dalla CP_1
mail 23/5/2011 tra e (documento 12), ma anche tale affermazione Persona_2 CP_2
non appare corretta: in essa, in vero, l'architetto (sul cui ruolo si tornerà in prosieguo) Per_2
aveva effettivamente scritto “il tuo contratto è stato da tempo firmato”, ma tale affermazione costituiva la risposta al precedente messaggio del 16 maggio 2011 (documento 11), con cui con chiaro ed univoco riferimento ai lavori sulla rotonda (recupero strutturale CP_2
solaio completato – in corso di esecuzione la trave laterale di bordo), aveva lamentato:
“attendo il contratto aggiornato firmato”.
La stessa ricorrente in monitorio, del resto, era ben consapevole che i messaggi di posta elettronica ai quali si è fatto riferimento non avevano alcun'attinenza con i lavori extra contrattuali oggetto di causa, tanto è vero che, diversi giorni dopo, con mail del 6 giugno 2011
aveva trasmesso “l'offerta per i lavori aggiuntivi” ed aveva chiesto: “come avviene CP_2
la contrattazione di questi lavori, con altro contratto come recita il medesimo già firmato o si
va in estensione del principale con l'allegata offerta?”.
L'esecuzione dei lavori sui locali della pizzeria, dunque, non era stata pattuita in forma scritta e tale circostanza sarebbe già sufficiente per affermare l'infondatezza della pretesa
Pagina 11 avanzata dalla con ricorso monitorio. CP_1
L'art. 1352 c.c., infatti, stabilisce che se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.
2.2 In verità, le parti che nella loro autonomia negoziale abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente,
mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento (Cass. 22 luglio 2024, n.
20052), ma nel caso in esame una simile rinuncia non è stata allegata e, come si dirà tra breve,
è, comunque, indimostrata.
2.3 La , nella comparsa di costituzione in appello, ha sostenuto che il riferimento CP_1
all'art. 1352 c.c è inconferente e si deve dare atto che il ragionamento del primo Giudice in
merito alla stipula di un nuovo contratto per facta concludentia è perfettamente legittimo e in
conformità a quanto previsto dalle parti nel contratto 20/4/2011, come ricordato dallo stesso
appellante. Le nuove intese, infatti, potevano fare parte di un nuovo contratto di appalto O
daranno luogo ad una integrazione scritta del presente contratto d'appalto. Dunque, gli
originari contraenti decisero che, alternativamente, avrebbero potuto valutare l'esecuzione di
lavori ulteriori con l'integrazione scritta a quello del 20/4/2011; oppure che avrebbero
stipulato un nuovo accordo in ordine al quale vigeva la libertà di forma, come rilevato in
sentenza, ma tale affermazione non appare condivisibile in quanto basata su una erronea interpretazione della clausola contenuta nell'art.
2.1 del contratto del 20 marzo 2011, che, in contrasto con la regola ermeneutica dettata dall'art. 1367 c.c, non avrebbe effetto alcuno.
2.4 In ogni caso, anche prescindendo dall'onere formale convenuto pattiziamente, si deve osservare che non vi sono elementi sufficienti per affermare che i lavori extracontrattuali dei
Pagina 12 quali la reclama il pagamento fossero stati effettivamente convenuti o, comunque, in CP_1
qualche modo assentiti dal legale rappresentante della società . Pt_1
Come si è già poc'anzi osservato, dalle mail scambiate tra il 27 aprile ed il 23 maggio 2011
e prodotte a sostegno del ricorso monitorio (documenti 8 – 13) non può trarsi alcun elemento di prova idoneo a comprovare che avesse approvato l'esecuzione dei lavori in Persona_1
questione.
L'architetto , il quale aveva partecipato allo scambio dei messaggi, d'altra Persona_2
parte, sentito dal Tribunale in qualità di testimone su iniziativa della convenuta opposta, aveva riferito di essere dipendente della società che gestiva una diversa struttura turistica e non della società , aveva precisato di non avere un rapporto diretto col ed aveva aggiunto Pt_1 Per_1
di avere invitato il più volte in quel periodo a farsi firmare un contratto relativo ai lavori CP_2
che doveva realizzare presso il . Pt_1
La , dunque, era certamente a conoscenza del fatto che lo stesso non aveva CP_1 Per_2
alcun potere rappresentativo e, del resto, per questioni relative al contratto CP_2
principale o a rapporti pregressi, non aveva esitato a rivolgersi direttamente al Per_1
(documenti 15 – 18), ma ciò, invece, non era accaduto con riferimento ai lavori extra contrattuali relativi alla pizzeria.
L'effettiva esecuzione degli stessi (peraltro contestata), d'altra parte, non potrebbe assumere nel caso in esame rilevanza significativa. Come ha sottolineato l'appellante, infatti, il direttore dei lavori, il predetto ed il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, CP_2 CP_5
erano al tempo stesso titolari di una quota pari al 33,33% ciascuno del capitale sociale
[...]
della e portatori di fatto di interessi coincidenti con quelli di quest'ultima società e, CP_1
quindi, potrebbero aver consentito l'esecuzione di opere non assentite dalla committente.
Pagina 13 Lo Sato di Avanzamento Unico relativo agli stessi lavori, redatto da del resto, CP_2
reca la data del 31 maggio 2011, ma l'offerta prezzi ad essi relativa, non solo non era mai stata trasmessa direttamente al ma era stata inviata via mail al solo in data 6 giugno Per_1 Per_2
2011 (l'opposta aveva allegato di avere inviato l'offerta già in data 15.5.2011, ma tale allegazione è sfornita di qualsiasi tipo di risconto).
In questo quadro, dunque, anche ammettendo che per la conclusione del contratto non fosse necessaria la forma scritta, non vi sono elementi sufficienti per affermare, come aveva, invece,
[.. fatto il Tribunale, che tra , nella qualità di legale rappresentante della società Persona_1
dal 9.3.2011 (cfr. visura camerale doc. n. 4 della memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 del Pt_1
c.p.c. dell'opponente e interrogatorio formale dello stesso ) e l'appaltatrice sia stato Per_1
concluso un contratto per facta concludentia avente a oggetto l'esecuzione dei lavori
aggiuntivi.
2.5 In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, pertanto,
il decreto ingiuntivo n. 384/2014 deve essere revocato e le domande proposte dalla CP_1
ora in fallimento, devono essere rigettate.
[...]
2.6 Devono, invece, restare ferme le statuizioni con le quali il Tribunale ha rigettato le ulteriori domande di parte opponente e, in particolare, di quelle aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità, e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia, e/o l'invalidità - per dolo e/o errore
essenziale - dell'art. 10 del contratto d'appalto stipulato in data 20.04.2011 nella parte in cui
nomina quale direttore dei lavori il P.I. Signor e la condanna di , in CP_2 CP_2
via esclusiva o in via solidale o parziale con la società o come meglio riterrà il CP_3
giudice adito, al risarcimento di tutti i danni che verranno accertati in causa anche con
valutazione equitativa.
Pagina 14 L'errore sulla qualità di infatti, non è stato dimostrato e non sarebbe comunque CP_2
un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. La appellante, inoltre, non ha provato di avere subito concreti pregiudizi a seguito delle condotte ascritte agli appellati, sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
2.7 Il secondo il criterio della soccombenza, deve essere Controparte_1
condannato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Le spese relative alla causa tra il e che ha comunque svolto difese Pt_1 CP_2
pressoché sovrapponibili a quelle del , devono essere, invece, compensate CP_1
integralmente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in Parte_1
parziale riforma della sentenza n. 2289/2022 del Tribunale di Cagliari, revoca il decreto ingiuntivo n. 384/14 depositato il 6 febbraio 2014 e rigetta le domande proposte dalla CP_1
ora in fallimento, nei confronti della
[...] Parte_1
2) condanna il alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese Controparte_1
del giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi euro 5.554,00, di cui euro 5.077,00
per onorari, e per il secondo grado in complessivi euro 4.348,00, di cui 3.966,00 per onorari,
oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente grado relative alla causa tra Pt_1
e CP_2
Così deciso in Cagliari in data 31 luglio 2025
Pagina 15 Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
Pagina 16
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 aprile 2011, prodotta come documento 10), infatti, risulta eccessivamente generica, e,