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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/09/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 478/2024 promosso da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ALBANESE ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA CALEFATI 42 BARI presso il difensore avv. ALBANESE ANTONIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBANESE Parte_2 C.F._1 ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA CALEFATI 42 BARI presso il difensore avv. ALBANESE ANTONIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBANESE Parte_1 C.F._2 ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA CALEFATI 42 BARI presso il difensore avv. ALBANESE ANTONIO APPELLANTI contro
QUALE MANDATARIA DI (C.F. Controparte_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. BORCHI FABRIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato P.IVA_2 in VIA C.R. CECCARDI 3/6 16121 GENOVA presso il difensore avv. BORCHI FABRIZIO
(C.F. Controparte_3 Pt_3 Controparte_4 CP_5
), con il patrocinio dell'avv. ROMAGNOLI FILIPPO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_3 domiciliato in LARGO GARIBALDI 32 MODENA presso il difensore avv. ROMAGNOLI FILIPPO MILENA MAFFEI;
Controparte_6
Controparte_7 ; Controparte_8 ; CP_9
pagina 1 di 8 APPELLATI
IN PUNTO A: appello ex art. 130 disp. att. c.p.c. contro la sentenza n. 1544/2023, pubblicata il
26.09.2023 del Tribunale di Modena
CONCLUSIONI
Per GLI APPELLANTI
come da atto di appello;
Per UALE MANDATARIA DI RED SEA SPV Controparte_1
come da memoria conclusiva del 5.9.2025 .
Per MANDATARIA Controparte_10 CP_5 come da memoria conclusiva del 9.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli esecutati e , in proprio e quali legali rappresentanti della Parte_2 Parte_1 società " , hanno proposto reclamo Parte_1 ex art. 630, 3° comma, c.p.c. avverso l'ordinanza 10.07.2023 con la quale il G.E. del Tribunale di
Modena ha dichiarato inammissibile, siccome tardivamente proposta in relazione alla fase della procedura, l'istanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 463/2014 R.G. dai medesimi formulata.
I reclamanti hanno evidenziato di aver sollecitato il GE, contestualmente alla proposizione di ricorso in opposizione ex artt. 615, 617 e 586 c.p.c., perché dichiarasse l'estinzione del processo esecutivo, evocando la tardività dell'istanza di vendita (proposta solo in data 13.08.2014, oltre il termine di 45 gg. dal pignoramento notificato il 19.05.2014, previsto ai sensi dell'art. 497 c.p.c.), nonché il mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento, successivamente al deposito dell'istanza di vendita, “con conseguente CESSAZIONE della EFFICACIA [del pignoramento] ex art. 557 [rectius:
567] c.p.c., con conseguente NECESSITA' di DICHIARARE l'ESTINZIONE della procedura esecutiva immobiliare opposta”.
Si sono costituiti nel giudizio di reclamo (in proprio, per il tramite della mandataria CP_2 attraverso la procuratrice Controparte_1 Controparte_11
nonché quale cessionaria del credito di e
[...] CP_12 Controparte_3 chiedendo dichiararsi inammissibile (siccome volto a contestare il mancato riconoscimento di una pagina 2 di 8 causa “atipica” di estinzione) e comunque rigettarsi il reclamo per infondatezza nel merito, in ragione della tardività dell'istanza degli esecutati volta a far dichiarare l'inefficacia sopravvenuta del pignoramento.
Si è costituita anche per “rilevare la correttezza e la legittimità dell'ordinanza emessa CP_9 dal Giudice delle Esecuzioni in data 10.07.2023, nonché di tutte le motivazioni e deduzioni ivi esposte inerenti l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi promossa dai debitori esecutati”.
Con sentenza n. 1544/2023, pubblicata il 26.09.2023, non notificata, il Tribunale di Modena ha rigettato il reclamo, condannando i reclamanti in solido a rifondere ai creditori reclamati costituiti le spese del giudizio.
Il Tribunale ha ribadito quanto già evidenziato dal G.E. nell'ordinanza impugnata in ordine alla tardività dell'istanza di estinzione della procedura proposta dai reclamanti, in quanto formulata ben oltre la prima udienza successiva al verificarsi della causa estintiva, in spregio al disposto di cui all'art. 630 c.p.c.. Ha inoltre argomentato in ordine alla infondatezza, nel merito, dell'istanza medesima, nella parte in cui si ricollega all'ipotesi di inefficacia del pignoramento prevista dall'art. 567 c.p.c..
***
Avverso tale sentenza i reclamanti soccombenti hanno proposto appello deducendo l'erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte dei vizi eccepiti davanti al G.E.
(i.e., tardività dell'istanza di vendita e mancato deposito della nota di trascrizione), nonché della mancanza nel fascicolo dei titoli esecutivi, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'improcedibilità dell'esecuzione, anche oltre il termine decadenziale di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c., e conseguentemente dichiarare l'estinzione della procedura.
Lamentano inoltre gli appellanti il mancato esame, da parte dei giudici del reclamo, dell'eccezione di difetto di legittimazione delle cessionarie dei crediti quale Controparte_1 mandataria di , e quale mandataria di Per_1 Controparte_3 Parte_4
che non hanno depositato in giudizio i contratti di cessione e non risultano neppure iscritte
[...] all'albo ex art. 106 TUB.
Concludono dunque chiedendo che questa Corte d'Appello Voglia: “IN ACCOGLIMENTO DEL
PROPOSTO RECLAMO ed in RIFORMA della SENTENZA APPELLATA, , CP_13
e/o MODIFICARLA, ACCOGLIENDO i MOTIVI di APPELLO, ed in PARTICOLARE: CP_14
a) disporre – con provvedimento che si invoca assumere inaudita altera parte - la immediata sospensione della procedura esecutiva n. 463/2014, per tutte le motivazioni in punto di diritto esposte e documentate in atti, con ogni conseguente statuizione di legge ed IN OGNI CASO: SOSPENDERE
l'EFFICACIA ESECUTIVA del PROGETTO DI RIPARTIZIONE DEL RICAVATO DELLE VENDITE. pagina 3 di 8 b) accertare e dichiarare la nullità di tutti gli atti della procedura e dichiarare la ESTINZIONE della
STESSA, IN ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DI APPELLO ESPOSTI ED ARTICOLATI NEL
PRESENTE ATTO;
IN OGNI CASO:
c) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione della presente procedura esecutiva e la NULLITA'
DEGLI ATTI COMPIUTI in spregio del divieto disposto con riferimento alla violazione manifesta delle norme di legge invocate, con ogni conseguente statuizione di legge;
d) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione dei cessionari, per carenza di prova della titolarità del credito e la violazione dell'art 106 TUB, con ogni conseguente statuizione di legge.
e) con condanna delle parti resistenti alle spese di lite, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Antonio ALBANESE.”.
Si cono costituite nel giudizio di appello (rappresentata dalla mandataria Controparte_15 [...]
, e e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_3 CP_5
instando per il rigetto del reclamo, con vittoria di spese.
[...]
All'udienza del 29.04.2025 la parte appellante è stata autorizzata a rinnovare le notifiche nei confronti dei resistenti non costituitisi in giudizio ed è stato assegnato termine per il deposito di memorie conclusive.
All'udienza del 18.09.2025, in assenza del difensore degli appellanti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di appello ex art. 130 disp. att. c.p.c. si incardina con il deposito del ricorso, avvenuto
26.3.2024, di talchè esso risulta tempestivamente proposto, non essendo stata notificata la sentenza impugnata, pubblicata il 26.09.2023. La tardiva (di un giorno) notifica del decreto di fissazione udienza non può riflettersi sulla validità della domanda (Cass. Sentenza n. 21487 del 18/10/2011); né gli appellati hanno chiesto di essere rimessi in termini per depositare le comparse di costituzione, nelle quali hanno potuto prendere compiutamente posizione sulle questioni controverse.
Ciò premesso, va preliminarmente rilevata l'estraneità a questo giudizio di appello promosso ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c. delle domande formulate dagli appellanti di sospensione della procedura esecutiva n. R.G. 463/2014 e, in ogni caso, dell'efficacia esecutiva del progetto di ripartizione del ricavato delle vendite.
Esse si palesano oltretutto superflue, stante l'intervenuta chiusura della procedura per distribuzione di tutto il ricavato.
Venendo all'oggetto di questo procedimento, si dolgono anzitutto gli appellanti del mancato pagina 4 di 8 accoglimento, da parte del G.E. e dei giudici del reclamo, dell'istanza di estinzione del procedimento esecutivo, a fronte dei vizi dai medesimi evidenziati, e cioè della tardiva proposizione dell'istanza di vendita (proposta solo in data 13.08.2014, oltre il termine di 45 gg. dal pignoramento notificato il
19.05.2014, previsto ai sensi dell'art. 497 c.p.c.) e del mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento, successivamente al deposito dell'istanza di vendita, nonché della mancata allegazione al fascicolo dei titoli su cui si fonda l'azione esecutiva (contratti di mutuo e atto di precetto).
Dalla esposizione dei motivi di appello non risulta tuttavia chiaro in quale violazione di legge siano incorsi i giudici di Modena laddove hanno rilevato l'inammissibilità dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva RGEI 463/2014 proposta dagli esecutati per non essere stata formulata nei termini preclusivi indicati dall'art. 630 c.p.c., ovvero “non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della causa estintiva”.
Sul punto la pronuncia impugnata, nella parte in cui conferma il provvedimento del G.E., è assolutamente corretta ed incensurabile nella ricostruzione dei fatti (su cui gli appellanti non hanno formulato censure), in linea con la normativa applicabile e coi principi giurisprudenziali che regolano la materia, per cui il giudice viene spogliato del potere di dichiarare (anche d'ufficio) l'estinzione ex art. 497 c.p.c. del processo, oltre la conclusione della udienza fissata ai sensi dell'art. 569 c.p.c. per la comparizione dei creditori e dei debitori.
Il ragionamento del Tribunale di Modena è lineare ed ineccepibile nell'argomentare che: “Tanto è peraltro coerente con la struttura, per fasi, del processo di esecuzione, a cui si collega un sistema di preclusioni alla possibilità di far valere i vizi della procedura. L'autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente (nel caso concreto essendo ormai aperta la fase c.d. “satisfattiva, dedicata alla distribuzione del ricavato della vendita) comporta che le situazioni invalidanti prodottesi prima dell'autorizzazione della vendita e non tempestivamente fatte valere (in via di eccezione o con
l'opposizione agli atti esecutivi) non sono suscettibili di ulteriore rilievo (cfr. Cass. 11178/1995)”.
Concetti avvalorati anche dalla Suprema Corte, secondo la quale qualora l'inattività delle parti si realizzi nella fase prodromica all'autorizzazione alla vendita, la declaratoria di estinzione deve essere pronunciata all'udienza ex art. 569 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/07/2023, n. 22723: “In tema di espropriazione immobiliare, con riferimento alle ipotesi di inattività delle parti suscettibili di comportare l'estinzione della procedura, che si realizzino nella fase prodromica o preparatoria all'autorizzazione alla vendita, la "prima udienza successiva" - indicata dall'art. 630, comma 2, c.p.c. quale limite preclusivo per la declaratoria di estinzione - coincide con quella di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. per l'adozione dei provvedimenti sull'istanza di vendita (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, pagina 5 di 8 oltre due anni dopo l'adozione dell'ordinanza di vendita, aveva dichiarato l'estinzione della procedura per il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, peraltro intervenuto prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c.”).
Nel caso di specie, è pacifico che l'istanza di estinzione è stata proposta dai debitori solo nel ricorso depositato in data 27/04/2023, in prossimità dell'udienza di discussione del riparto finale delle somme CP_ derivanti dalla vendita del lotto n. 2, quando ormai si era conclusa la fase liquidatoria della
463/2014.
In applicazione dei principi sopra illustrati, detta istanza è dunque stata correttamente ritenuta tardiva, poiché formulata quasi due anni dopo l'udienza del 09/06/2021, nella quale è stata emessa l'ordinanza autorizzativa della vendita, udienza alla quale oltretutto gli esecutati e Parte_2 Parte_1 hanno presenziato personalmente, assistiti dal loro legale (vd. verbale udienza 09.06.2021, doc. 5 fasc. parte reclamata).
Le pronunce della Suprema Corte richiamate nell'atto di appello in nessun modo scalfiscono la bontà di tale ragionamento, essendo relative a fattispecie affatto diverse.
Neppure vale evidenziare la rilevabilità d'ufficio (e comunque oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c.) della improseguibilità della procedura esecutiva in presenza di determinate situazioni invalidanti o di nullità insanabili (peraltro non rilevabili nel caso de quo), considerato che tutte le questioni relative alla eventuale sussistenza di una causa di impossibilità di prosecuzione del processo esecutivo risultano comunque estranee all'oggetto del giudizio di reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., e pertanto non potevano nemmeno essere prese in esame in quella sede.
Il rimedio impugnatorio prescritto dall'art. 630 c.p.c. è infatti riservato esclusivamente alle c.d. ipotesi di estinzione tipica, mentre “l'eventuale sussistenza di una causa di improcedibilità dell'esecuzione non può in nessun caso essere fatta valere con il reclamo al tribunale in composizione collegiale di cui all'art. 630 c.p.c., dovendo essere a tal fine proposta, se del caso, l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.” (cfr. Cass. Civile Sez. 3 Num. 1991 del 23/01/2023).
Negli stessi termini anche la sentenza della Cassazione civile sez. III - 06/04/2022, n. 11241 Rel.
invocata malamente dalla difesa dei debitori: “Per consolidata giurisprudenza di legittimità, Parte_5 il provvedimento di chiusura anticipata (o improcedibilità o improseguibilità) non può essere impugnato col reclamo ex art. 630 c.p.c., né tantomeno col ricorso straordinario per cassazione
(Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 24775 del 20/11/2014, Rv. 633270-01), in quanto esso è assoggettato al solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: "In caso di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., e ciò anche quando il provvedimento da impugnare indichi la necessità di tale pagina 6 di 8 rimedio" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25421 del 12/11/2013, Rv. 629122-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
8404 del 29/04/2020, Rv. 657602-01)”.
La correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui rileva la tardività della istanza di estinzione esime questa Corte dall'esaminare nel merito i singoli motivi per cui è stata avanzata.
Quanto al motivo di appello inerente il mancato esame, da parte dei giudici del reclamo, della eccezione di carenza di legittimazione delle cessionarie in assenza di prova della cessione del credito, esso è inammissibile in questa sede, dovendosi ancora una volta rilevare la assoluta estraneità della questione all'oggetto del giudizio di reclamo ex art. 630 c.p.c..
Altresì inammissibile in questo giudizio di appello è l'eccezione relativa alla mancata iscrizione delle cessionarie all'albo di cui all'art. 106 TUB, mai prima d'ora sollevata dagli odierni appellanti.
L'appello va dunque rigettato, con condanna degli appellanti al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore degli appellati costituiti. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa complessità) della controversia, e ai parametri di cui al DM
147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dai difensori, €.
6.946 per ciascuno degli appellati, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
La manifesta inconsistenza giuridica delle censure proposte avverso la sentenza impugnata giustifica la condanna degli appellanti ex art. 96 c. 3 c.p.c., col pagamento, in favore della controparte, della somma equitativamente determinata in misura pari al 50% dell'importo delle spese di lite.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da (c.f. ) e Parte_2 C.F._1 Parte_1
( ), in proprio e quali legali rappresentanti della società
[...] C.F._2
" e conferma per l'effetto la Parte_1 sentenza impugnata;
II – condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore di e Controparte_3
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuno, in €. Controparte_15
6.946 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
pagina 7 di 8 III - condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di ciascuna delle appellate di cui al capo precedente della somma di euro 3.473,00 ex art. 96, c.3 c.p.c.;
IV -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Antonella Allegra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 478/2024 promosso da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ALBANESE ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA CALEFATI 42 BARI presso il difensore avv. ALBANESE ANTONIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBANESE Parte_2 C.F._1 ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA CALEFATI 42 BARI presso il difensore avv. ALBANESE ANTONIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBANESE Parte_1 C.F._2 ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA CALEFATI 42 BARI presso il difensore avv. ALBANESE ANTONIO APPELLANTI contro
QUALE MANDATARIA DI (C.F. Controparte_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. BORCHI FABRIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato P.IVA_2 in VIA C.R. CECCARDI 3/6 16121 GENOVA presso il difensore avv. BORCHI FABRIZIO
(C.F. Controparte_3 Pt_3 Controparte_4 CP_5
), con il patrocinio dell'avv. ROMAGNOLI FILIPPO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_3 domiciliato in LARGO GARIBALDI 32 MODENA presso il difensore avv. ROMAGNOLI FILIPPO MILENA MAFFEI;
Controparte_6
Controparte_7 ; Controparte_8 ; CP_9
pagina 1 di 8 APPELLATI
IN PUNTO A: appello ex art. 130 disp. att. c.p.c. contro la sentenza n. 1544/2023, pubblicata il
26.09.2023 del Tribunale di Modena
CONCLUSIONI
Per GLI APPELLANTI
come da atto di appello;
Per UALE MANDATARIA DI RED SEA SPV Controparte_1
come da memoria conclusiva del 5.9.2025 .
Per MANDATARIA Controparte_10 CP_5 come da memoria conclusiva del 9.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli esecutati e , in proprio e quali legali rappresentanti della Parte_2 Parte_1 società " , hanno proposto reclamo Parte_1 ex art. 630, 3° comma, c.p.c. avverso l'ordinanza 10.07.2023 con la quale il G.E. del Tribunale di
Modena ha dichiarato inammissibile, siccome tardivamente proposta in relazione alla fase della procedura, l'istanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 463/2014 R.G. dai medesimi formulata.
I reclamanti hanno evidenziato di aver sollecitato il GE, contestualmente alla proposizione di ricorso in opposizione ex artt. 615, 617 e 586 c.p.c., perché dichiarasse l'estinzione del processo esecutivo, evocando la tardività dell'istanza di vendita (proposta solo in data 13.08.2014, oltre il termine di 45 gg. dal pignoramento notificato il 19.05.2014, previsto ai sensi dell'art. 497 c.p.c.), nonché il mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento, successivamente al deposito dell'istanza di vendita, “con conseguente CESSAZIONE della EFFICACIA [del pignoramento] ex art. 557 [rectius:
567] c.p.c., con conseguente NECESSITA' di DICHIARARE l'ESTINZIONE della procedura esecutiva immobiliare opposta”.
Si sono costituiti nel giudizio di reclamo (in proprio, per il tramite della mandataria CP_2 attraverso la procuratrice Controparte_1 Controparte_11
nonché quale cessionaria del credito di e
[...] CP_12 Controparte_3 chiedendo dichiararsi inammissibile (siccome volto a contestare il mancato riconoscimento di una pagina 2 di 8 causa “atipica” di estinzione) e comunque rigettarsi il reclamo per infondatezza nel merito, in ragione della tardività dell'istanza degli esecutati volta a far dichiarare l'inefficacia sopravvenuta del pignoramento.
Si è costituita anche per “rilevare la correttezza e la legittimità dell'ordinanza emessa CP_9 dal Giudice delle Esecuzioni in data 10.07.2023, nonché di tutte le motivazioni e deduzioni ivi esposte inerenti l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi promossa dai debitori esecutati”.
Con sentenza n. 1544/2023, pubblicata il 26.09.2023, non notificata, il Tribunale di Modena ha rigettato il reclamo, condannando i reclamanti in solido a rifondere ai creditori reclamati costituiti le spese del giudizio.
Il Tribunale ha ribadito quanto già evidenziato dal G.E. nell'ordinanza impugnata in ordine alla tardività dell'istanza di estinzione della procedura proposta dai reclamanti, in quanto formulata ben oltre la prima udienza successiva al verificarsi della causa estintiva, in spregio al disposto di cui all'art. 630 c.p.c.. Ha inoltre argomentato in ordine alla infondatezza, nel merito, dell'istanza medesima, nella parte in cui si ricollega all'ipotesi di inefficacia del pignoramento prevista dall'art. 567 c.p.c..
***
Avverso tale sentenza i reclamanti soccombenti hanno proposto appello deducendo l'erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte dei vizi eccepiti davanti al G.E.
(i.e., tardività dell'istanza di vendita e mancato deposito della nota di trascrizione), nonché della mancanza nel fascicolo dei titoli esecutivi, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'improcedibilità dell'esecuzione, anche oltre il termine decadenziale di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c., e conseguentemente dichiarare l'estinzione della procedura.
Lamentano inoltre gli appellanti il mancato esame, da parte dei giudici del reclamo, dell'eccezione di difetto di legittimazione delle cessionarie dei crediti quale Controparte_1 mandataria di , e quale mandataria di Per_1 Controparte_3 Parte_4
che non hanno depositato in giudizio i contratti di cessione e non risultano neppure iscritte
[...] all'albo ex art. 106 TUB.
Concludono dunque chiedendo che questa Corte d'Appello Voglia: “IN ACCOGLIMENTO DEL
PROPOSTO RECLAMO ed in RIFORMA della SENTENZA APPELLATA, , CP_13
e/o MODIFICARLA, ACCOGLIENDO i MOTIVI di APPELLO, ed in PARTICOLARE: CP_14
a) disporre – con provvedimento che si invoca assumere inaudita altera parte - la immediata sospensione della procedura esecutiva n. 463/2014, per tutte le motivazioni in punto di diritto esposte e documentate in atti, con ogni conseguente statuizione di legge ed IN OGNI CASO: SOSPENDERE
l'EFFICACIA ESECUTIVA del PROGETTO DI RIPARTIZIONE DEL RICAVATO DELLE VENDITE. pagina 3 di 8 b) accertare e dichiarare la nullità di tutti gli atti della procedura e dichiarare la ESTINZIONE della
STESSA, IN ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DI APPELLO ESPOSTI ED ARTICOLATI NEL
PRESENTE ATTO;
IN OGNI CASO:
c) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione della presente procedura esecutiva e la NULLITA'
DEGLI ATTI COMPIUTI in spregio del divieto disposto con riferimento alla violazione manifesta delle norme di legge invocate, con ogni conseguente statuizione di legge;
d) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione dei cessionari, per carenza di prova della titolarità del credito e la violazione dell'art 106 TUB, con ogni conseguente statuizione di legge.
e) con condanna delle parti resistenti alle spese di lite, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Antonio ALBANESE.”.
Si cono costituite nel giudizio di appello (rappresentata dalla mandataria Controparte_15 [...]
, e e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_3 CP_5
instando per il rigetto del reclamo, con vittoria di spese.
[...]
All'udienza del 29.04.2025 la parte appellante è stata autorizzata a rinnovare le notifiche nei confronti dei resistenti non costituitisi in giudizio ed è stato assegnato termine per il deposito di memorie conclusive.
All'udienza del 18.09.2025, in assenza del difensore degli appellanti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di appello ex art. 130 disp. att. c.p.c. si incardina con il deposito del ricorso, avvenuto
26.3.2024, di talchè esso risulta tempestivamente proposto, non essendo stata notificata la sentenza impugnata, pubblicata il 26.09.2023. La tardiva (di un giorno) notifica del decreto di fissazione udienza non può riflettersi sulla validità della domanda (Cass. Sentenza n. 21487 del 18/10/2011); né gli appellati hanno chiesto di essere rimessi in termini per depositare le comparse di costituzione, nelle quali hanno potuto prendere compiutamente posizione sulle questioni controverse.
Ciò premesso, va preliminarmente rilevata l'estraneità a questo giudizio di appello promosso ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c. delle domande formulate dagli appellanti di sospensione della procedura esecutiva n. R.G. 463/2014 e, in ogni caso, dell'efficacia esecutiva del progetto di ripartizione del ricavato delle vendite.
Esse si palesano oltretutto superflue, stante l'intervenuta chiusura della procedura per distribuzione di tutto il ricavato.
Venendo all'oggetto di questo procedimento, si dolgono anzitutto gli appellanti del mancato pagina 4 di 8 accoglimento, da parte del G.E. e dei giudici del reclamo, dell'istanza di estinzione del procedimento esecutivo, a fronte dei vizi dai medesimi evidenziati, e cioè della tardiva proposizione dell'istanza di vendita (proposta solo in data 13.08.2014, oltre il termine di 45 gg. dal pignoramento notificato il
19.05.2014, previsto ai sensi dell'art. 497 c.p.c.) e del mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento, successivamente al deposito dell'istanza di vendita, nonché della mancata allegazione al fascicolo dei titoli su cui si fonda l'azione esecutiva (contratti di mutuo e atto di precetto).
Dalla esposizione dei motivi di appello non risulta tuttavia chiaro in quale violazione di legge siano incorsi i giudici di Modena laddove hanno rilevato l'inammissibilità dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva RGEI 463/2014 proposta dagli esecutati per non essere stata formulata nei termini preclusivi indicati dall'art. 630 c.p.c., ovvero “non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della causa estintiva”.
Sul punto la pronuncia impugnata, nella parte in cui conferma il provvedimento del G.E., è assolutamente corretta ed incensurabile nella ricostruzione dei fatti (su cui gli appellanti non hanno formulato censure), in linea con la normativa applicabile e coi principi giurisprudenziali che regolano la materia, per cui il giudice viene spogliato del potere di dichiarare (anche d'ufficio) l'estinzione ex art. 497 c.p.c. del processo, oltre la conclusione della udienza fissata ai sensi dell'art. 569 c.p.c. per la comparizione dei creditori e dei debitori.
Il ragionamento del Tribunale di Modena è lineare ed ineccepibile nell'argomentare che: “Tanto è peraltro coerente con la struttura, per fasi, del processo di esecuzione, a cui si collega un sistema di preclusioni alla possibilità di far valere i vizi della procedura. L'autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente (nel caso concreto essendo ormai aperta la fase c.d. “satisfattiva, dedicata alla distribuzione del ricavato della vendita) comporta che le situazioni invalidanti prodottesi prima dell'autorizzazione della vendita e non tempestivamente fatte valere (in via di eccezione o con
l'opposizione agli atti esecutivi) non sono suscettibili di ulteriore rilievo (cfr. Cass. 11178/1995)”.
Concetti avvalorati anche dalla Suprema Corte, secondo la quale qualora l'inattività delle parti si realizzi nella fase prodromica all'autorizzazione alla vendita, la declaratoria di estinzione deve essere pronunciata all'udienza ex art. 569 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/07/2023, n. 22723: “In tema di espropriazione immobiliare, con riferimento alle ipotesi di inattività delle parti suscettibili di comportare l'estinzione della procedura, che si realizzino nella fase prodromica o preparatoria all'autorizzazione alla vendita, la "prima udienza successiva" - indicata dall'art. 630, comma 2, c.p.c. quale limite preclusivo per la declaratoria di estinzione - coincide con quella di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. per l'adozione dei provvedimenti sull'istanza di vendita (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, pagina 5 di 8 oltre due anni dopo l'adozione dell'ordinanza di vendita, aveva dichiarato l'estinzione della procedura per il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, peraltro intervenuto prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c.”).
Nel caso di specie, è pacifico che l'istanza di estinzione è stata proposta dai debitori solo nel ricorso depositato in data 27/04/2023, in prossimità dell'udienza di discussione del riparto finale delle somme CP_ derivanti dalla vendita del lotto n. 2, quando ormai si era conclusa la fase liquidatoria della
463/2014.
In applicazione dei principi sopra illustrati, detta istanza è dunque stata correttamente ritenuta tardiva, poiché formulata quasi due anni dopo l'udienza del 09/06/2021, nella quale è stata emessa l'ordinanza autorizzativa della vendita, udienza alla quale oltretutto gli esecutati e Parte_2 Parte_1 hanno presenziato personalmente, assistiti dal loro legale (vd. verbale udienza 09.06.2021, doc. 5 fasc. parte reclamata).
Le pronunce della Suprema Corte richiamate nell'atto di appello in nessun modo scalfiscono la bontà di tale ragionamento, essendo relative a fattispecie affatto diverse.
Neppure vale evidenziare la rilevabilità d'ufficio (e comunque oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c.) della improseguibilità della procedura esecutiva in presenza di determinate situazioni invalidanti o di nullità insanabili (peraltro non rilevabili nel caso de quo), considerato che tutte le questioni relative alla eventuale sussistenza di una causa di impossibilità di prosecuzione del processo esecutivo risultano comunque estranee all'oggetto del giudizio di reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., e pertanto non potevano nemmeno essere prese in esame in quella sede.
Il rimedio impugnatorio prescritto dall'art. 630 c.p.c. è infatti riservato esclusivamente alle c.d. ipotesi di estinzione tipica, mentre “l'eventuale sussistenza di una causa di improcedibilità dell'esecuzione non può in nessun caso essere fatta valere con il reclamo al tribunale in composizione collegiale di cui all'art. 630 c.p.c., dovendo essere a tal fine proposta, se del caso, l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.” (cfr. Cass. Civile Sez. 3 Num. 1991 del 23/01/2023).
Negli stessi termini anche la sentenza della Cassazione civile sez. III - 06/04/2022, n. 11241 Rel.
invocata malamente dalla difesa dei debitori: “Per consolidata giurisprudenza di legittimità, Parte_5 il provvedimento di chiusura anticipata (o improcedibilità o improseguibilità) non può essere impugnato col reclamo ex art. 630 c.p.c., né tantomeno col ricorso straordinario per cassazione
(Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 24775 del 20/11/2014, Rv. 633270-01), in quanto esso è assoggettato al solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: "In caso di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., e ciò anche quando il provvedimento da impugnare indichi la necessità di tale pagina 6 di 8 rimedio" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25421 del 12/11/2013, Rv. 629122-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
8404 del 29/04/2020, Rv. 657602-01)”.
La correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui rileva la tardività della istanza di estinzione esime questa Corte dall'esaminare nel merito i singoli motivi per cui è stata avanzata.
Quanto al motivo di appello inerente il mancato esame, da parte dei giudici del reclamo, della eccezione di carenza di legittimazione delle cessionarie in assenza di prova della cessione del credito, esso è inammissibile in questa sede, dovendosi ancora una volta rilevare la assoluta estraneità della questione all'oggetto del giudizio di reclamo ex art. 630 c.p.c..
Altresì inammissibile in questo giudizio di appello è l'eccezione relativa alla mancata iscrizione delle cessionarie all'albo di cui all'art. 106 TUB, mai prima d'ora sollevata dagli odierni appellanti.
L'appello va dunque rigettato, con condanna degli appellanti al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore degli appellati costituiti. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa complessità) della controversia, e ai parametri di cui al DM
147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dai difensori, €.
6.946 per ciascuno degli appellati, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
La manifesta inconsistenza giuridica delle censure proposte avverso la sentenza impugnata giustifica la condanna degli appellanti ex art. 96 c. 3 c.p.c., col pagamento, in favore della controparte, della somma equitativamente determinata in misura pari al 50% dell'importo delle spese di lite.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da (c.f. ) e Parte_2 C.F._1 Parte_1
( ), in proprio e quali legali rappresentanti della società
[...] C.F._2
" e conferma per l'effetto la Parte_1 sentenza impugnata;
II – condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore di e Controparte_3
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuno, in €. Controparte_15
6.946 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
pagina 7 di 8 III - condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di ciascuna delle appellate di cui al capo precedente della somma di euro 3.473,00 ex art. 96, c.3 c.p.c.;
IV -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Antonella Allegra
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