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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5760 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto i numeri d'ordine 3262 e 3356 dell'anno 2022, vertenti
TRA
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F._2 Parte_3
), in proprio e nella qualità di eredi legittimi dell'avv. C.F._3
NA Di IE, rappresentate e difese dall'avv. Francesca Di NA
) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in CodiceFiscale_4
Napoli alla Riviera di Chiaia n. 66 –
Email_1
APPELLANTI NEL PROC. 3262/2022
E
), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
AR ( – , ed elettivamente C.F._5 Email_2 domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via dei Mille n. 16
APPELLATA 2
NONCHE'
(C.F. , in persona del suo Presidente e CP_2 P.IVA_2 amministratore delegato, e Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentate e difese dall'avv. Claudia De Marchi (C.F.
), elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. C.F._6
NI De BE in Napoli, Via Santa Lucia 15 -
- Email_3 Email_4
APPELLATE
NONCHE'
(C.F. P.IVA ), in persona del CP_4 P.IVA_4 P.IVA_5 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Clemente
( ), ed elettivamente domiciliata in Roma, Via C.F._7
Crescenzio, n. 17/A presso lo studio dello stesso -
Email_5
APPELLATA
NONCHE'
C.F. – P.I. , in persona Controparte_5 P.IVA_6 P.IVA_7 del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 15 presso l'avv.
NI De BE ( che la rappresenta e difende - C.F._8
Email_4
APPELLATA
NONCHE'
(PIVA Controparte_6
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al Viale P.IVA_8
Augusto n. 162, nello studio dell'avv. Francesco AP
), dal quale viene rappresentata e difesa - C.F._9
Email_6
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , in persona del Sindaco, legale Controparte_7 P.IVA_9 rappresentante pro tempore, come assistito e difeso dall'Avvocatura Comunale 3
a mezzo dell'avv. Giovan Battista Luca CAPUANO ( ), C.F._10 elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale, Piazza Municipio
- giovanbattistaluca apoli.it Email_7 CP_7
APPELLATO
NONCHE' già società a socio unico Controparte_8 Controparte_9
e soggetta a direzione e coordinamento di Hitachi Ltd, c.f. in P.IVA_10 persona del suo Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
AP ), presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._9 in Napoli, al Viale Augusto 162 -
– e dall'avv. Carlo Sersale Email_6
( ) - – C.F._11 Email_8 domiciliatario anch'egli in Via G. Carducci, 19 Napoli
APPELLANTE NEL PROC. 3356/2022
NONCHE'
(Part. Iva e C.F. Controparte_10
), in proprio e nella qualità di mandataria delle imprese dell' P.IVA_11 [...]
, e in persona CP_11 Controparte_12 Controparte_13 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Salvi ( C.F._12
) e AB AG ( ) presso lo studio dei quali
[...] CodiceFiscale_13 elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. d'Isernia n. 16 -
Email_9
APPELLATA
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 597/2022, depositata il 19.01.2022, non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con distinte citazioni del 14.7.2022 gli appellanti in epigrafe hanno impugnato la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del GA in relazione alla domanda 4
risarcitoria proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3 per il ristoro dei danni asseritamente patiti in conseguenza dei lavori di
[...] realizzazione della stazione “ della Linea 6 della Metropolitana di CP_1
Napoli, tratta Mergellina-Municipio.
Lamentando l'erroneità della decisione gravata, ne hanno chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, costituitesi tutte le parti appellate, mutati la Sezione
e il relatore, la causa è stata riservata in decisione e successivamente rimessa sul ruolo, essendo stato “il giudizio … transatto da tutte le parti in causa” (cfr. istanza avv. AR del 30.6.2025).
Nessuna delle parti costituite ha depositato note di trattazione per l'udienza del
30.9.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, né all'udienza successiva dell'11.11.2025, cui la Corte ha rinviato ai sensi del comma quarto della disposizione citata, svolta con le medesime modalità di cui sopra, pur avendo il cancelliere ritualmente comunicato anche l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Il mancato deposito di note (equivalente alla mancata comparizione) delle parti alle due udienze consecutive da ultimo indicate comporta, in virtù del comma quarto dell'art. 127 ter c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2023, la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo.
La citata previsione si osserva pure nei giudizi dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibile con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice
(cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma c.p.c. 5
A mente dell'art. 310 ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 14.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto i numeri d'ordine 3262 e 3356 dell'anno 2022, vertenti
TRA
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F._2 Parte_3
), in proprio e nella qualità di eredi legittimi dell'avv. C.F._3
NA Di IE, rappresentate e difese dall'avv. Francesca Di NA
) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in CodiceFiscale_4
Napoli alla Riviera di Chiaia n. 66 –
Email_1
APPELLANTI NEL PROC. 3262/2022
E
), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
AR ( – , ed elettivamente C.F._5 Email_2 domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via dei Mille n. 16
APPELLATA 2
NONCHE'
(C.F. , in persona del suo Presidente e CP_2 P.IVA_2 amministratore delegato, e Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentate e difese dall'avv. Claudia De Marchi (C.F.
), elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. C.F._6
NI De BE in Napoli, Via Santa Lucia 15 -
- Email_3 Email_4
APPELLATE
NONCHE'
(C.F. P.IVA ), in persona del CP_4 P.IVA_4 P.IVA_5 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Clemente
( ), ed elettivamente domiciliata in Roma, Via C.F._7
Crescenzio, n. 17/A presso lo studio dello stesso -
Email_5
APPELLATA
NONCHE'
C.F. – P.I. , in persona Controparte_5 P.IVA_6 P.IVA_7 del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 15 presso l'avv.
NI De BE ( che la rappresenta e difende - C.F._8
Email_4
APPELLATA
NONCHE'
(PIVA Controparte_6
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al Viale P.IVA_8
Augusto n. 162, nello studio dell'avv. Francesco AP
), dal quale viene rappresentata e difesa - C.F._9
Email_6
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , in persona del Sindaco, legale Controparte_7 P.IVA_9 rappresentante pro tempore, come assistito e difeso dall'Avvocatura Comunale 3
a mezzo dell'avv. Giovan Battista Luca CAPUANO ( ), C.F._10 elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale, Piazza Municipio
- giovanbattistaluca apoli.it Email_7 CP_7
APPELLATO
NONCHE' già società a socio unico Controparte_8 Controparte_9
e soggetta a direzione e coordinamento di Hitachi Ltd, c.f. in P.IVA_10 persona del suo Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
AP ), presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._9 in Napoli, al Viale Augusto 162 -
– e dall'avv. Carlo Sersale Email_6
( ) - – C.F._11 Email_8 domiciliatario anch'egli in Via G. Carducci, 19 Napoli
APPELLANTE NEL PROC. 3356/2022
NONCHE'
(Part. Iva e C.F. Controparte_10
), in proprio e nella qualità di mandataria delle imprese dell' P.IVA_11 [...]
, e in persona CP_11 Controparte_12 Controparte_13 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Salvi ( C.F._12
) e AB AG ( ) presso lo studio dei quali
[...] CodiceFiscale_13 elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. d'Isernia n. 16 -
Email_9
APPELLATA
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 597/2022, depositata il 19.01.2022, non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con distinte citazioni del 14.7.2022 gli appellanti in epigrafe hanno impugnato la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del GA in relazione alla domanda 4
risarcitoria proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3 per il ristoro dei danni asseritamente patiti in conseguenza dei lavori di
[...] realizzazione della stazione “ della Linea 6 della Metropolitana di CP_1
Napoli, tratta Mergellina-Municipio.
Lamentando l'erroneità della decisione gravata, ne hanno chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, costituitesi tutte le parti appellate, mutati la Sezione
e il relatore, la causa è stata riservata in decisione e successivamente rimessa sul ruolo, essendo stato “il giudizio … transatto da tutte le parti in causa” (cfr. istanza avv. AR del 30.6.2025).
Nessuna delle parti costituite ha depositato note di trattazione per l'udienza del
30.9.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, né all'udienza successiva dell'11.11.2025, cui la Corte ha rinviato ai sensi del comma quarto della disposizione citata, svolta con le medesime modalità di cui sopra, pur avendo il cancelliere ritualmente comunicato anche l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Il mancato deposito di note (equivalente alla mancata comparizione) delle parti alle due udienze consecutive da ultimo indicate comporta, in virtù del comma quarto dell'art. 127 ter c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2023, la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo.
La citata previsione si osserva pure nei giudizi dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibile con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice
(cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma c.p.c. 5
A mente dell'art. 310 ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 14.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO