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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3672 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3672 / 2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHEGIANI ROBERTO (C. F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._1
ANCONA, VIA MENICUCCI, 3 (PEC: Email_1
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CARPINO INES (C. F. ) e C.F._2 dall'Avv. DI PAOLANTONIO LUCA (C. F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il loro studio sito in ROMA, PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO, 1
(PEC: ; ) Email_2 Email_3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1036/2022 (R. G. 1930/2022) deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
L'eccezione di incompetenza territoriale non è fondata.
Secondo la prospettazione di parte opponente, trattandosi di credito non determinato nel titolo e quindi non liquido, non può essere radicata la competenza presso l'intestato Tribunale quale foro del creditore ex art. 1182, terzo comma, c.p.c. Sul punto, l'opponente richiama il principio espresso a Sezioni Unite a mente del quale “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” ( Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016 - Rv. 640601 - 01).
Ebbene, in base a tale principio di diritto è previsto che la valutazione della competenza sia effettuata allo stato degli atti, alla stregua delle affermazioni dell'attore in senso sostanziale, ossia dell'opposta nel presente caso concreto.
Difatti, questo Tribunale deve dare continuità al successivo principio di diritto affermato dalla
Suprema Corte, secondo cui “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio dell'attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata).” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021 - Rv. 660674
- 01).
Pag. 2 a 4 Nel caso di specie, quindi, la posizione del creditore opposto al momento dell'introduzione della causa era tale da radicare la competenza del foro di Tivoli quale foro del creditore.
Nel merito, l'opposizione deve essere accolta.
In primo luogo si osserva che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è strutturato quale processo a cognizione piena, ove vengono superate le valutazioni sommarie compiute dal giudice della fase monitoria (cfr Sez. U., Sentenza n. 927 del 13/01/2022 Rv.
663586 - 02 : “…La sentenza 9 settembre 2010, n. 19246, relativa ai termini di costituzione dell'opponente, ha affermato che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo "ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione…").
Con specifico riferimento all'onere di produzione del fascicolo monitorio, ritiene questo giudice di dar seguito al principio a mente del quale: “La documentazione prodotta con il ricorso per ingiunzione è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte opposta l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che, in difetto di tale produzione, questi ultimi non entrano a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17603 del 18/07/2013 Rv. 627318 - 01). Si osserva incidentalmente che il principio richiamato non collide con quello, affermatosi in modo pacifico nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale non è preclusa alla parte la produzione in grado di appello della documentazione contenuta nel fascicolo monitorio.
Il quadro probatorio all'esame di questo Giudice, dunque, è quello offerto unicamente con le produzioni del presente giudizio a cognizione piena.
Ebbene, mentre risulta provata, in via indiziaria, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, il cui accordo riveste la forma orale, non vi è la prova del quantum della pretesa creditoria, né di parametri a cui ancorare la sua determinazione.
Per quanto concerne il titolo, che non riveste la forma scritta – non essendo richiesta né ad substantiam né ad probationem - è la stessa opponente ad ammettere di aver incontrato in
Pag. 3 a 4 data 3.3.2021 presso la propria sede Ugo Sergenti, legale rappresentante dell'opposta, e che vi era stato l'impegno da parte di quest'ultimo di procacciare affari per conto dell'opponente.
Difatti, sebbene l'opponente abbia sostenuto di non aver mai concluso alcun contratto con l'opposta, questa tesi è smentita dalla produzione documentale dell'opposta (cfr all. denominato “varie mail” depositato dall'opposta in sede di costituzione), che ha ad oggetto la corrispondenza intercorsa tra gli uffici amministrativi di e Sergenti al fine di CP_1 fornire delucidazioni e documenti utili al procacciamento di affari.
Al contrario, come detto, non è stata raggiunta la prova del quantum della pretesa né sono stati forniti parametri utili a determinare il corrispettivo. Sul punto, non sono state ammesse le prove per testi richieste dalle parti in quanto, per come articolate, ritenute superflue.
Pertanto, stante la pronta contestazione del credito da parte dell'opponente già in sede stragiudiziale al momento della ricezione della fattura (cfr all. 3 fascicolo opponente) e in difetto della prova del quantum – non essendo stata la somma di 5.177,26 euro concordata in forma scritta e non risultando ancorata ad alcun parametro per la sua determinazione, in quanto l'opposta non ha specificato gli affari procacciati né altro relativamente all'attività svolta – l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, in applicazione dei parametri minimi per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1036/2022 (R. G.
1930/2022);
- Condanna l'opposta alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di parte opponente, liquidate per onorari in 2.540 euro oltre iva, cpa e spese generali;
Tivoli, 29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3672 / 2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHEGIANI ROBERTO (C. F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._1
ANCONA, VIA MENICUCCI, 3 (PEC: Email_1
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CARPINO INES (C. F. ) e C.F._2 dall'Avv. DI PAOLANTONIO LUCA (C. F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il loro studio sito in ROMA, PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO, 1
(PEC: ; ) Email_2 Email_3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1036/2022 (R. G. 1930/2022) deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
L'eccezione di incompetenza territoriale non è fondata.
Secondo la prospettazione di parte opponente, trattandosi di credito non determinato nel titolo e quindi non liquido, non può essere radicata la competenza presso l'intestato Tribunale quale foro del creditore ex art. 1182, terzo comma, c.p.c. Sul punto, l'opponente richiama il principio espresso a Sezioni Unite a mente del quale “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” ( Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016 - Rv. 640601 - 01).
Ebbene, in base a tale principio di diritto è previsto che la valutazione della competenza sia effettuata allo stato degli atti, alla stregua delle affermazioni dell'attore in senso sostanziale, ossia dell'opposta nel presente caso concreto.
Difatti, questo Tribunale deve dare continuità al successivo principio di diritto affermato dalla
Suprema Corte, secondo cui “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio dell'attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata).” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021 - Rv. 660674
- 01).
Pag. 2 a 4 Nel caso di specie, quindi, la posizione del creditore opposto al momento dell'introduzione della causa era tale da radicare la competenza del foro di Tivoli quale foro del creditore.
Nel merito, l'opposizione deve essere accolta.
In primo luogo si osserva che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è strutturato quale processo a cognizione piena, ove vengono superate le valutazioni sommarie compiute dal giudice della fase monitoria (cfr Sez. U., Sentenza n. 927 del 13/01/2022 Rv.
663586 - 02 : “…La sentenza 9 settembre 2010, n. 19246, relativa ai termini di costituzione dell'opponente, ha affermato che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo "ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione…").
Con specifico riferimento all'onere di produzione del fascicolo monitorio, ritiene questo giudice di dar seguito al principio a mente del quale: “La documentazione prodotta con il ricorso per ingiunzione è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte opposta l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che, in difetto di tale produzione, questi ultimi non entrano a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17603 del 18/07/2013 Rv. 627318 - 01). Si osserva incidentalmente che il principio richiamato non collide con quello, affermatosi in modo pacifico nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale non è preclusa alla parte la produzione in grado di appello della documentazione contenuta nel fascicolo monitorio.
Il quadro probatorio all'esame di questo Giudice, dunque, è quello offerto unicamente con le produzioni del presente giudizio a cognizione piena.
Ebbene, mentre risulta provata, in via indiziaria, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, il cui accordo riveste la forma orale, non vi è la prova del quantum della pretesa creditoria, né di parametri a cui ancorare la sua determinazione.
Per quanto concerne il titolo, che non riveste la forma scritta – non essendo richiesta né ad substantiam né ad probationem - è la stessa opponente ad ammettere di aver incontrato in
Pag. 3 a 4 data 3.3.2021 presso la propria sede Ugo Sergenti, legale rappresentante dell'opposta, e che vi era stato l'impegno da parte di quest'ultimo di procacciare affari per conto dell'opponente.
Difatti, sebbene l'opponente abbia sostenuto di non aver mai concluso alcun contratto con l'opposta, questa tesi è smentita dalla produzione documentale dell'opposta (cfr all. denominato “varie mail” depositato dall'opposta in sede di costituzione), che ha ad oggetto la corrispondenza intercorsa tra gli uffici amministrativi di e Sergenti al fine di CP_1 fornire delucidazioni e documenti utili al procacciamento di affari.
Al contrario, come detto, non è stata raggiunta la prova del quantum della pretesa né sono stati forniti parametri utili a determinare il corrispettivo. Sul punto, non sono state ammesse le prove per testi richieste dalle parti in quanto, per come articolate, ritenute superflue.
Pertanto, stante la pronta contestazione del credito da parte dell'opponente già in sede stragiudiziale al momento della ricezione della fattura (cfr all. 3 fascicolo opponente) e in difetto della prova del quantum – non essendo stata la somma di 5.177,26 euro concordata in forma scritta e non risultando ancorata ad alcun parametro per la sua determinazione, in quanto l'opposta non ha specificato gli affari procacciati né altro relativamente all'attività svolta – l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, in applicazione dei parametri minimi per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1036/2022 (R. G.
1930/2022);
- Condanna l'opposta alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di parte opponente, liquidate per onorari in 2.540 euro oltre iva, cpa e spese generali;
Tivoli, 29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati Pag. 4 a 4