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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13575 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33638 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 15.4.2025
e vertente
T R A
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore Sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Algieri, giusta Parte_2 procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
Attrice
E
(C.F./P.IVA: ), in persona del procuratore speciale e Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore Avv. , elettivamente domiciliata in Controparte_2
Roma, Via Po n. 12, presso lo studio legale rappresentata e difesa Controparte_3 dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
ER e NA AM, giusta procura per atto Notaio di Milano, del Persona_1
09.04.2020, rep. n. 32163, racc. n. 14918
Convenuta
OGGETTO: Rapporti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
1 • La difesa dell'attrice: “…si riporta integralmente ai propri scritti difensivi in atti e ribadisce la volontà dell'attrice di definire bonariamente ex art. 185, c.p.c. nei termini formulati nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (…)”;
• La difesa del convenuto: “In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità del presente giudizio per essere il rapporto di conto corrente ancora in essere;
Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
- in subordine, compensare quanto eventualmente risultante
a credito di parte attrice con il credito della banca odierna esponente. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge. Si chiede, infine, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1
l' esponendo: Controparte_1
- che aveva aperto il rapporto di conto corrente ordinario n. 000104355050 con una linea di credito di euro 40.000,00;
- che aveva anche stipulato un contratto di mutuo per un importo di euro 200.000,00, assistito da una garanzia del Fondo Centrale di Garanzia;
- che, durante la vigenza del rapporto, la aveva posto in essere plurime condotte CP_4 illegittime;
- che, in particolare, la aveva unilateralmente modificato le condizioni contrattuali CP_4 pattuite, in violazione degli artt. 117 e 118 T.U.B. e dell'art. 1418 c.c.;
- che queste modifiche avevano portato all'applicazione di un T.E.G. non specificato o superiore a quello originariamente concordato, ad interessi ultralegali e c.m.s. non dovute, ad una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi illegittima;
- che dalla perizia tecnica emergeva che, nell'arco di tempo 2016 – 2020, la aveva CP_4 applicato tassi d'interesse superiori alla soglia d'usura nei seguenti trimestri: IV trimestre 2016,
III e IV trimestre 2020 e III trimestre 2018;
- che aveva inviato plurime istanze alla Banca, ai sensi dell'art. 119 T.U.B., per ottenere la documentazione relativa al rapporto contrattuale, ma essa aveva mantenuto una condotta ostruzionistica;
- che dopo aver contestato l'illegittima capitalizzazione degli interessi, aveva inviato un reclamo formale a cui la aveva risposto con “argomentazioni generiche”; CP_4
2 - che aveva avviato un procedimento di mediazione obbligatoria, il quale si era concluso negativamente a causa della "mancata e ingiustificata adesione della Banca";
- che contestava l'illegittima applicazione di interessi ultralegali e commissioni, in aperta violazione degli artt. 117 e 118 T.U.B.;
- che, quindi, l'assenza di una valida pattuizione scritta rendeva il T.E.G. applicato indeterminato e le somme a titolo di interessi non dovute;
- che, inoltre, le somme addebitate a titolo di anatocismo erano illegittime in quanto derivanti da una clausola contrattuale che non era stata adeguata alle nuove norme e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione;
- che, pertanto, richiedeva un accertamento contabile per rideterminare il saldo del conto, per un importo di euro 38.077,17;
- che contestava la validità del contratto di mutuo sostenendo la nullità dello stesso per indeterminatezza delle condizioni e del riferimento al tasso di interesse variabile legato al parametro Euribor, anche per violazione della normativa anticoncorrenziale.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, sulla scorta degli accertamenti e delle declaratorie a tal fine necessarie in accoglimento alla proposta domanda giudiziale, per i motivi tutti di cui in narrativa: - accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1418, comma 1 c.c., 117 e 118 T.U.B. per mancata accettazione scritta della correntista: a) delle modifiche peggiorative delle condizioni economiche originariamente convenute disposte unilateralmente dalla odierna CP_4 convenuta: b) della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
c) dell'addebito degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; d) degli interessi superiori alla soglia legale rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia; - e, per l'effetto dei suddetti riscontri, accertare il saldo negativo del conto corrente, rideterimandolo decurtanto gli importi indebitamente corrisposti dall'odierna attrice, pari ad € 38.077,15 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, - accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e per rinvio alla clasuola e, per l'effetto, CP_5 rideterminare il saldo debitore decuranto gli importi che verranno eventualmente accertati in sede istruttoria. Condannare la odierna convenuta al pagamento di tutte le spese legali e CP_4 processuali da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' la quale esponeva: Controparte_1
3 - che eccepiva l'inammissibilità della domanda, sostenendo che la richiesta di restituzione di somme non era possibile fintanto che il conto corrente era ancora aperto;
- che le condizioni del conto corrente e del mutuo erano state regolarmente pattuite e firmate da parte attrice;
- che parte attrice non aveva fornito prove concrete a supporto delle sue richieste, in particolare erano assenti gli estratti conto completi del periodo contestato;
- che contestava il valore probatorio della perizia tecnica prodotta da parte attrice, in quanto non aveva un valore probatorio autonomo e, di conseguenza, non poteva essere considerata una prova valida per dimostrare le presunte irregolarità;
- che l'applicazione di interessi anatocistici era legittima perché conforme alla normativa in vigore;
- che, pertanto, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
La causa, istruita con l'acquisizione di documenti e con l'espletamento di CTU contabile, veniva trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 15.4.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
Le domande formulate dalla sono infondate e devono essere respinte per i Parte_1 seguenti motivi.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dalla banca convenuta, di inammissibilità della domanda di accertamento negativo del saldo contabile.
Ed invero, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
789/2013; Cass. n. 5919/2016; Cass. n. 21646/2018), anche se il conto corrente è ancora aperto, il correntista ha comunque titolo e interesse a proporre l'azione di accertamento negativo del credito tesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad esempio, diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di indebiti interessi anatocistici o usurari); b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca a titolo di interessi, commissioni e spese, in base a clausole nulle o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, con il conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere.
4 Questa azione condivide con quella ex art. 2033 c.c. elementi costitutivi comuni, quali un addebito in c/c in base a condizioni economiche nulle o in loro assenza, che esauriscono il contenuto dell'accertamento negativo e costituiscono parte del thema decidendum dell'azione di ripetizione, per azionare la quale il cliente ha l'onere di allegare e provare l'indebito, ossia lo spostamento patrimoniale sub specie di rimessa solutoria.
Al contrario, per agire con l'azione di accertamento negativo non è richiesta la prova dell'avvenuto pagamento indebito ed è pertanto proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto, ipotesi in cui il correntista/attore vanta un proprio interesse ad agire insito nell'ottenere un ricalcolo dell'effettivo dare-avere a seguito dell'epurazione del saldo dagli addebiti nulli.
Da un eventuale accoglimento della domanda di accertamento, infatti, secondo la varietà dei casi, lo storno dell'indebito potrà implicare una semplice riduzione dell'esposizione debitoria, eventualmente anche una maggiore disponibilità di fido, il passaggio del conto corrente in attivo, ovvero, anche, un incremento del saldo già attivo, senza che alla produzione dell'effetto sia necessario per il cliente/attore individuare, allegare e provare pagamenti di sorta.
In definitiva, le due azioni di accertamento negativo e ripetizione d'indebito condividono un nucleo comune di fatti e solo l'azione di ripetizione esige l'ulteriore prova del pagamento.
Ciò precisato e prima di vagliare i risultati dell'elaborato peritale disposto in sede istruttoria, devesi ricordare che nei giudizi promossi dal “cliente” – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in CP_4 forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n. 7501 del 14 maggio 2012).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito CP_4 di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il
5 contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova, come nel caso di specie, mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass., Sez. 1, 7 maggio 2015,
n. 9201).
Ne consegue che, nel caso di specie, l'attore era, innanzitutto, gravato dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".
Peraltro, in materia di rapporti bancari in conto corrente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare che, in ordine alle ipotesi di invalidità della pattuizione di interessi ultralegali per mancanza dei requisiti di legge, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire in riferimento ai relativi estratti conto a far data dalla sua apertura, tale che possa effettuarsi l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare-avere sulla base di dati contabili certi, non potendosi, al contrario, utilizzare criteri presuntivi o approssimativi (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20693 del 13 ottobre 2016).
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti, con particolare riferimento alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.
Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre
6 sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”.
Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n.
385/1993 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto
1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.
In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
Nel caso di specie, in sede istruttoria è stata accolta l'istanza avanzata da parte attrice ex art. 210 c.p.c., avente a oggetto l'esibizione da parte della banca della documentazione contrattuale e contabile in suo possesso, avendo l'attrice regolarmente inoltrato alla convenuta la richiesta ex art. 119 TUB, non evasa in maniera esaustiva da parte dell'Istituto di credito.
Sulla base della documentazione prodotta in atti, dunque, è stata disposta CTU contabile, dai risultati della quale è possibile evincere la completezza della documentazione contrattuale afferente ai rapporti in contestazione, nonché della documentazione contabile, ad eccezione dei riassunti scalari per il periodo compreso tra l'1.10.2019 e il 30.06.2020, circostanza che non ha comunque impedito un ricalcolo del saldo afferente al c/c contestato da parte dell'ausiliare del
7 giudice. Invero, data la documentazione incompleta nei predetti periodi intermedi, il consulente ha effettuato i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati in conformità con quanto esplicitato nel quesito peritale.
In primo luogo, come verificato dal CTU, sia nel contratto di conto corrente n.
000104355050 che nei successivi contratti di affidamento sono indicate puntualmente le condizioni economiche, con conseguente possibilità di mantenere fermi i tassi convenzionalmente stabiliti, pure a fronte delle contestazioni attoree di seguito analizzate.
Ebbene, tra i motivi di doglianza parte attrice ha lamentato l'indebita applicazione di interessi anatocistici.
Sul punto, devesi ricordare che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. La delibera CICR del 9.2.2000 prevede, poi, all'art. 2 comma 2 che, nell'ambito di ogni singolo rapporto di conto corrente, deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000, non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.
Tale quadro normativo, tuttavia, è nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013
(legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
8 La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Successivamente, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il cd. Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con cui, di fatto, è stata riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione, rimanendo, pertanto, priva di effetto.
Di conseguenza, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del
CICR del 9.2.2000 e pari ordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ..
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014, è stata negata in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
9 Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Infine, oggi, per effetto dell'ultima modifica ex D.L. 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in
L. 8 aprile 2016 n.49, la norma prevede che: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente,
l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.
Sicché è stata apertamente reintrodotta la previsione dell'anatocismo bancario con l'aggiunta del meccanismo di autorizzazione preventiva revocabile liberamente.
Ad oggi, quindi, in ambito bancario l'anatocismo è possibile in presenza della previa autorizzazione del cliente e sempre con la clausola di pari periodicità.
La norma, quindi, pare consentire che l'autorizzazione vi sia anche al momento della costituzione del rapporto, così in sostanza creando un'ampia possibilità di deroga alla regola generale ex art.1283 c.c.. Si ritiene che una autorizzazione siffatta, vertente su un punto decisivo del contratto, poi, non possa che derivare da forma scritta ex art.117 TUB anche ove sia inserita successivamente alla costituzione del rapporto.
10 Infine, il 3 agosto 2016 il CICR ha emanato la delibera recante, “modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” in attuazione dell'art. 120, comma 2, TUB.
Nella specie, a fronte del contratto di apertura di conto corrente acceso il 24.06.2016,
l'ausiliare del giudice ha eliminato l'effetto anatocistico a far data dall'apertura e sino al
04.05.2017, data in cui, con il contratto di affidamento, la correntista attrice ha espressamente autorizzato la capitalizzazione periodica degli interessi in ossequio a quanto previsto con la delibera CICR del 2016. A partire dal 04.05.2017, dunque, il CTU, in maniera condivisibile, ha mantenuto ferma l'applicazione degli interessi anatocistici.
Quanto all'usura originaria, il consulente tecnico ha verificato l'osservanza del tasso soglia vigente al momento della stipula dei contratti e dell'esercizio dello ius variandi.
Il legislatore, invero, è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata
11 comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la
CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Nel caso di specie, è stato accertato il rispetto da parte della banca convenuta dei tassi soglia pro tempore vigenti al momento della stipula dei contratti bancari e a ogni variazione dei tassi d'interesse di cui all'art. 118 TUB, in tutti i trimestri oggetto di esame.
Non può, poi, essere ipotizzato alcun fenomeno di usura “sopravvenuta”, in quanto, come noto, il tema è stato oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel senso della non configurabilità, nel nostro ordinamento, dell'usura sopravvenuta (Cass. S.U.
19 ottobre 207, n. 24675).
Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n. 108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
In particolare, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, le Sezioni Unite hanno negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, sancendo la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni
12 della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Relativamente, invece, al fenomeno dello ius variandi, sempre in termini generali, si rammenta che l'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
È importante fin d'ora sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Un problema che si pone è se
–al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente. Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B. (D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248.
Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: a) obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; b) facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
c) imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.
13 Nel caso di specie, tuttavia, la contestazione relativa all'illegittimo esercizio dello ius variandi è stata formulata in maniera del tutto generica, non avendo la difesa attorea fatto riferimento né alla clausola contrattuale che espressamente prevede lo ius variandi, né al momento in cui le modifiche astrattamente illegittime si sarebbero verificate e all'ubi consistam delle stesse, rinviando meramente a precedenti giurisprudenziali e a provvedimenti emanati dalla
Banca d'Italia, confidando in una scontata adesione da parte dell'odierno giudicante ai predetti orientamenti.
Sicché, condivisibilmente, il CTU ha mantenuto i tassi convenzionalmente intercorsi tra le parti ovvero i tassi di interesse via via modificati dalla banca convenuta, secondo le variazioni in atti e risultanti dagli estratti conto.
L'attrice, poi, ha eccepito anche l'illegittima applicazione di c.m.s. e altre spese asseritamente non dovute.
A tal proposito, si osserva che nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto
- tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Il problema della validità della c.m.s. è stato affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati diversi orientamenti.
Invero, secondo questo giudice, appare più corretto e conforme alla funzione dello strumento negoziale de quo, ritenere che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte,
14 secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870), servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. A ciò si aggiunga che è in ogni caso illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto ove non prevista per iscritto nel contratto stipulato con il correntista.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della c.m.s. in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la c.m.s. perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive
(es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre),
15 frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicché, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento
(ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB)
l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, ) Controparte_6 quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.
Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).
16 La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.l. 24.3.2012 n° 29 (come modificato dal Decreto
CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L.
24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità
a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al consulente tecnico il quesito, nel senso di escludere la C.M.S., in relazione al il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2, nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n.2, è stato chiesto al consulente di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art.2 bis del decreto legge 29 novembre 2008
n.185. Per il periodo successivo alla data dell'1 luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012 n.644), infine, è stato chiesto al CTU di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117 bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.
Nel rispondere al quesito formulato, il CTU ha evidenziato che, per il rapporto n.
000104355050 l'Istituto di credito non ha applicato le c.m.s. per tutto il periodo oggetto di verifica peritale, con ciò non dovendo procedere ad alcun ricalcolo sul punto.
17 In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, il CTU ha ricalcolato il reale rapporto di dare avere tra le parti relativamente al rapporto bancario dedotto in giudizio, accertando, alla data dell'11.05.2021, un saldo passivo di € - 132.165,60, in luogo del saldo banca pari ad € -
132.380,30.
Relativamente, poi, al contratto di mutuo di originari € 200.000,00, l'attrice ha lamentato l'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate ex art. 1346 c.c., con conseguente nullità del contratto contestato, nonché l'indeterminatezza dell'oggetto a fronte del parametro
Euribor 3 mesi, 0,05% al quale il contratto di mutuo è indicizzato.
Con riguardo alla pretesa indeterminatezza dei tassi di interesse e del piano di ammortamento, la doglianza è priva di pregio.
Dalla documentazione prodotta in atti dalle parti (doc. 4 fascicolo di parte attrice), risultano essere puntualmente indicati il TAEG (2,92%), il tasso di interesse nominale annuo (2,75000%)
e il tasso Euribor 3 mesi 365/360 arrotondato allo 0,05% superiore. Del pari, sono specificamene indicate tutte le spese per la gestione del contratto, le commissioni e la facoltà per la convenuta di esercitare lo ius variandi.
Il piano di ammortamento, inoltre, risulta allegato al contratto di mutuo a tasso variabile e debitamente sottoscritto dalla dal quale si evince la natura di ammortamento “alla Parte_1 francese”, già indicata nel documento contrattuale, con tipologia di rata costante, a periodicità trimestrale.
Come recentemente affermato dalla Suprema Corte, inoltre, in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (Cass. Sez. I, ord. n. 7382 del 19/03/2025).
Sicché, le doglianze di parte attrice, formulate in maniera generica e senza dare conto dei riscontri documentali, devono essere respinte sul punto.
18 Inoltre, il rinvio al contestato parametro variabile Euribor, ai fini della determinazione del tasso di interesse, non può essere considerato non facilmente individuabile, con conseguente applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c., come invece richiesto dall'attrice.
In effetti, attraverso il richiamo al parametro dell'Euribor, il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio recettizio ad un parametro di riferimento certo, ufficiale ed indipendente dalla volontà delle parti.
Al riguardo, per costante giurisprudenza di legittimità, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato (Cass. n. 25205 del 27/11/2014; Cass. Ord. n. 8028 del 30/03/2018; Cass., Ord. n. 26173 del 18/10/2018; Cass., Ord. n. 17110 del 26/06/2019).
Così anche la Suprema Corte di Cassazione recentemente, che, con la pronuncia n.
20555/2020, ha asserito che “Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso pattuito, ben potendo detta indicazione essere soddisfatta attraverso il richiamo, per iscritto, anche “per relationem”, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo a durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di discrezionalità”.
A tale stregua, i tassi Euribor, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla E.B.F.
(European Banking Federation), sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui a tasso variabile.
Tale assunto è stato ribadito dai giudici di legittimità, i quali hanno statuito che “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza
(nella specie, la matematica finanziaria)” (Cass., sez. III, 19/02/2014 n. 3968).
19 Mentre l'omessa indicazione del differenziale fra la base 360 e la base 365, di contenuta misura, non è tale da fare ritenere configurabile alcuna indeterminatezza passibile di nullità. Non
è dunque rilevante il fatto che Euribor 360 e 365 siano di fatto differenti e non precisati nel contratto, a condizione che la Banca abbia applicato il tasso 360 in luogo del tasso 365 (più sfavorevole per il cliente) e che non abbia arbitrariamente optato per l'applicazione dell'uno o dell'altro a seconda della convenienza economica (cfr. in tal senso Trib. di Sondrio, 30.05.2016
n.249). Circostanza che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice.
Anche tale doglianza va pertanto rigettata al pari della contestazione afferente alla violazione della disciplina antitrust.
Con riguardo a tale ultimo profilo riguardante il tema della manipolazione Euribor, invero, devesi ricordare che la norma di cui all'art. 2 della L. n. 287/90 è posta a presidio della tutela della correttezza del mercato, sicché la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel panorama normativo quale ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali e non ai contratti stipulati con i consumatori a valle di quegli accordi nulli a monte.
Pertanto, già in via generale non è possibile sostenere che dalla declaratoria di nullità di un'intesa tra Banche per violazione della libera concorrenza, emessa dall'Antitrust europeo, discenda automaticamente, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, la nullità di tutti i contratti a valle posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa: tali contratti, infatti, mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti (cfr. Trib. Roma n. 9177 del 2/5/2019).
Senza tenere in conto il fatto, qui determinante, per cui non vi è prova che la convenuta abbia partecipato all'intesa asseritamente manipolativa dell'Euribor.
In realtà, secondo la giurisprudenza consolidata, in tali circostanze è onere proprio di parte attrice fornire la prova sia dell'esistenza dell'intesa e dell'illiceità della stessa che della connessione tra essa e il contratto a valle con la relativa dimostrazione che la banca convenuta abbia effettivamente partecipato all'intesa anticoncorrenziale, sicché è da escludere ogni illiceità, ancorché di riflesso, sulla pattuizione oggi in esame.
Di conseguenza, non essendo stata provata la partecipazione della convenuta all'intesa restrittiva Euribor ed essendo peraltro generiche le contestazioni circa l'illecito antitrust, in relaziona al rapporto bancario oggetto di controversia, non può ritenersi fondato quanto asserito da parte attrice.
20 Inoltre, nell'ambito delle intese anticoncorrenziali e inerenti al tasso Euribor, è particolarmente rilevante e condivisibile quanto stabilito dal Tribunale di Milano che, con le sentenze nn. 9708 e 9709 del 2017, ha rigettato le domande attoree di nullità delle clausole attinenti alla pattuizione degli interessi mediante il richiamo dall'indice Euribor, stabilendo che
“i destinatari diretti delle norme antimonopolistiche asseritamente violate dal cartello posto in essere dalle banche sono solo gli imprenditori commerciali del settore e non anche i singoli utenti;
questi ultimi, infatti, potrebbero trarre vantaggio in fatto, solo in via riflessa e indiretta, dai generali benefici della libera concorrenza di mercato, ma non possono ritenersi direttamente investiti della legittimazione a dolersi di asserite violazioni poste in essere da un gruppo di imprese bancarie. Pertanto, ai fini della nullità delle clausole di richiamo all'interesse Euribor non vi è alcuna possibilità per i singoli utenti di effettuare un collegamento tra le asserite intese anticoncorrenziali tra gli imprenditori bancari e l'invalidità dei contratti che a quelle intese facciano riferimento (ad esempio, proprio per la determinazione degli interessi). Infatti, la sanzione della nullità prevista dalla normativa antitrust riguarda esclusivamente le intese tra le imprese restrittive della libertà di concorrenza e non si applica, invece, ai contratti conclusi con terzi sulla base di dette intese. Inoltre, poiché il diritto comunitario e quello nazionale nulla dispongono in ordine agli effetti dell'illecito anticoncorrenziale sui contratti conclusi dalle imprese con i clienti, il giudice può applicare ad essi solo le sanzioni eventualmente previste dal diritto interno e, al riguardo, l'ordinamento interno non prevede alcuna sanzione di nullità delle clausole di richiamo dell'indice Euribor”.
Per quest'ordine di ragioni, la domanda di accertamento della nullità del muto avanzata da parte attrice deve essere respinta.
Tenuto conto, quanto al conto corrente, della differenza esigua tra il saldo banca e il saldo ricalcolato dal CTU e dell'infondatezza della domanda di accertamento della nullità del mutuo, le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, seguono il criterio generale della soccombenza.
Per le stesse ragioni anche le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento, sono definitivamente posta a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
21 1) determina il saldo finale del c/c n. n. 000104355050, alla data dell'11.05.2021, in € -
132.165,60, in luogo del saldo banca pari ad € - 132.380,30;
2) rigetta la domanda attorea di accertamento della nullità del mutuo;
3) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 7.616,00, per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento.
Così deciso in Roma, il 02.10.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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