TRIB
Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 567/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.03.2025 in merito al ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam proposto da contro il , l Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
e l osserva quanto segue.
[...] Controparte_3
La ricorrente ha introdotto il presente giudizio cautelare per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto di depennamento della candidata dalle graduatorie di terza fascia ATA, triennio 2024/2027; … ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ATA di terza fascia del triennio 2024/2027, con il punteggio rettificato di 7,75 per il profilo AT, 7,75 per il profilo AA, 10,80 per il profilo CS e 10,75 per il profilo OS.”.
Le amministrazioni convenute si sono ritualmente costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
A fondamento della domanda cautelare proposta, la ricorrente, sotto il profilo del fumus boni iuris, ha dedotto, in fatto, quanto segue:
- di aver presentato, in data 16.10.2017, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia A.T.A., triennio 2018/2021, della provincia di Verona per il profilo professionale di Cuoco e Collaboratore Scolastico (doc. 1 fasc. ric.);
- il titolo indicato per accedere ai profili di Cuoco e Collaboratore Scolastico era rappresentato dal Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione del Settore Cucina” conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso il Centro Studi Sannitico, viale Sant'Alfonso n. 5 - 82015 Durazzano (BN), con voto di 100/centesimi (doc. 2 fasc. ric.);
- in quanto inserita nelle graduatorie di terza fascia del personale A.T.A., triennio 2018/2021, per il profilo di Collaboratore Scolastico, l'odierna ricorrente, aspirante supplente, veniva individuata quale titolare dei seguenti contratti di lavoro a tempo determinato (doc. 3 fasc. ric.): *a.s. 2018/2019 presso l
[...]
di Verona e l'Educandato Statale Agli Angeli di Verona;
*a.s. 2019/2020 Controparte_4 presso l'I.C. 02 “Saval – Parona” di Verona;
*a.s. 2020/2021 presso l'I.C. 09 Valdonega di Verona;
- in data 15.09.2020, l'Educandato Statale “Agli Angeli” di Verona, con decreto prot. 5965/2020 (doc. 4 fasc. ric.), “accertata la non veridicità del titolo di studio”, disponeva l'esclusione dalle graduatorie A.T.A. terza fascia del triennio 2018/2021 e dichiarava l'invalidità giuridica dei servizi statali svolti;
- l'Educandato Statale “Agli Angeli” di Verona, a giustificazione del provvedimento di esclusione, richiamava la comunicazione prot. 1601 del 25.03.2020 (doc. 5), emessa dall
[...]
e avente il seguente contenuto:“l'istituto è stato riconosciuto paritario Controparte_5 retroattivamente, con decorrenza dall'a.s. 2012/13, l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post”;
- il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro - con sentenza del 07.04.2022 (doc. 6) rigettava il ricorso presentato da avverso il decreto prot. 5965/2020 del 15.09.2020 emesso dall'Educandato Parte_1 Statale “Agli Angeli” di Verona;
- in attesa della definizione del contenzioso dinanzi al Tribunale di Verona - Sezione Lavoro -, la ricorrente, in data 03.04.2021, presentava domanda m_pi. REGISTRO CP_6 UFFICIALE.I.3238769.03-04-2021. (doc. 7) di aggiornamento delle graduatorie A.T.A. di terza fascia per il triennio 2021/2024 in provincia di Verona, all'I.C. 09 Valdonega di Verona, riportando i servizi statali svolti come Collaboratore Scolastico nel corso del triennio 2018/2021 e precisando nelle note la pendenza del “Ricorso per Riconoscimento validità Titolo di studio (Qualifica)”;
- l'I.C. 09 Valdonega di Verona, con nota prot. 2496 del 03.09.2021 (doc. 8 fasc. ric.) “CONSIDERATO che la IG.ra ha dichiarato di aver ricorso per il riconoscimento dei diritti che non le erano Parte_1
Pagina 1 stati riconosciuti conseguente al riconoscimento di legittimità del suo titolo di studio”; VISTO il ricorso depositato presso la segreteria scolastica seguito dall'Avv. Figliuzzi Andrea per il quale hanno avuto udienza cautelare il 17.06.2021 ore 13:20 e in seguito udienza di Merito il 26.11.2021 alle ore 11.00”, comunicava alla ricorrente la cancellazione dalle graduatorie A.T.A. terza fascia d'istituto per il triennio 2018/2021 per i profili richiesti e la non attribuzione del punteggio per il servizio prestato in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo richiesto, servizio da considerarsi, pertanto, prestato di fatto e non di diritto;
- l'I.C. 09 Valdonega di Verona, con successivo decreto prot. 2603 del 08.10.2021 (doc. 9 fasc. ric.), vista la richiesta di rinnovo di inserimento nella graduatoria del personale A.T.A. III fascia e considerata la pendenza del giudizio di merito innanzi al Tribunale di Verona, depennava dalle graduatorie Pt_1 A.T.A. di III fascia d'istituto per il triennio 2021/2023 per i profili richiesti;
- la ricorrente, in data 10.06.2024, presentava domanda m_pi REGISTRO CP_6 UFFICIALE.I.12328611.10-06-2024. (doc. 10) di aggiornamento delle graduatorie A.T.A. di terza fascia per il triennio 2024/2027 della provincia di per il profilo professionale di Assistente CP_2 Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico;
- indicava all'interno di detta domanda, come titolo di accesso per il profilo di Collaboratore Pt_1
Scolastico, il diploma di qualifica professionale “Operatore della Ristorazione – Servizi di Sala e Bar” conseguito presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. De Medici” di Ottaviano (Na) nell'a.s. 2021/2022, mentre per il profilo di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico riportava il Diploma di scuola secondaria di II grado indirizzo Professionale “Servizi sociale” Controparte_7 conseguito presso l'I.S.S. Enzo Ferrari di Castellammare di Stabia (NA) in data 09/07/2015;
- l'aspirante supplente, in quanto presente nelle graduatorie A.T.A. terza fascia del triennio 2024/2027, veniva individuata dall'Istituto Statale di quale Controparte_8 CP_3 CP_2 titolare di contratto di lavoro a tempo determinato come Collaboratore Scolastico;
- l di , “VISTA LA SENTENZA che rigetta il ricorso N. 572/2021 Controparte_3 CP_2 come da Verbale d'udienza del 07/04/2022 del Tribunale di Verona;
”, “ACCERTATO che nella Graduatoria di istituto di III fascia Personale A.T.A. triennio 2024/2027 è stato erroneamente inserito il servizio prestato nel precedente triennio e, che in ottemperanza all' art. 7 comma 7 del D.M. 640-2017, è stato dichiarato prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio;
”, “RITENUTO inoltre di procedere alla rettifica del punteggio per il servizio prestato di fatto e non di diritto negli Istituti, di cui sopra, nel triennio 2017/2021, incluso e conteggiato nella nuova domanda di aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto III Fascia del Personale ATA per il triennio 2024/2027 della sig.ra ;”, con decreto prot. 18529 del 18.12.2024 (doc. 11 fasc. ric.) Parte_1 escludeva la candidata dalla graduatoria A.T.A. terza fascia del triennio 2018/2021 per mancanza del titolo di accesso e rettificava il punteggio nelle graduatorie A.T.A. terza fascia del triennio 2024/2027 come segue: - profilo A.T., 7,75; - profilo A.A., 7,75; - profilo C.S., 10,80; - profilo O.S., 10,75;
- inoltre, l di , con successivo decreto prot. 18884 del 23.12.2024 Controparte_3 CP_2 (doc. 12 fasc. ric.), “CONSIDERATO l'art.7 D.M. 89/2024, in particolare il comma 2 per cui “Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;” disponeva il depennamento della Aprea dalle graduatorie di III fascia per il triennio 2024/2027 per tutti i profili ATA di inserimento.
Parte attrice lamenta, dunque, nel presente giudizio l'erronea qualificazione della dichiarazione come mendace, la violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento, la violazione del principio di proporzionalità e distinzione tra dichiarazioni non veritiere e mera inesattezza nella valutazione amministrativa e rivendica, quindi, il proprio preteso diritto all'inserimento in graduatoria con punteggio rettificato, argomentando a tal fine che: - l'esclusione della ricorrente è motivata dall'asserita falsità della dichiarazione relativa al servizio prestato nel triennio 2018/2021; - nella domanda di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2024/2027, ha Pt_1 dichiarato di aver svolto servizio in qualità di Collaboratore Scolastico nel corso del triennio 2018/2021, precisando che tale servizio era stato prestato in forza di un titolo di studio (Diploma di Qualifica Professionale di "Operatore dei Servizi di Ristorazione del Settore Cucina") la cui validità era stata contestata in sede giurisdizionale;
- la ricorrente ha fornito una rappresentazione veritiera della propria situazione professionale;
la pendenza di un contenzioso relativo alla validità del titolo di studio non può di per sé configurare una dichiarazione mendace, in quanto la dichiarazione resa corrispondeva alla situazione di fatto esistente al momento della sua presentazione;
- ha indicato titoli effettivamente conseguiti e pienamente conformi ai requisiti Pt_1 previsti dalla normativa vigente;
- l'errata attribuzione di punteggio relativa al servizio prestato in precedenza non
Pagina 2 può costituire dichiarazione mendace, ma, piuttosto, una questione di valutazione amministrativa, suscettibile di rettifica, come già avvenuto con il decreto prot. 18529 del 18.12.2024; - l'asserita dichiarazione non veritiera della (relativa al servizio prestato nel triennio 2018-2021 sulla base di un titolo di studio successivamente Pt_1 contestato) non avrebbe impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, essendo il servizio stato effettivamente prestato e la buona fede della ricorrente pacifica;
l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento di correzione dell'errore e non un'ingiustificata esclusione dalla graduatoria, stanti la buona fede della ricorrente e la natura meramente valutativa dell'errore commesso.
Il Tribunale, all'esito dell'esame degli atti e documenti di causa, ritiene, sia pure nei limiti della sommarietà della cognizione propria del giudizio cautelare, che non sussista il requisito normativo del fumus boni iuris, con conseguente assorbimento di ogni sindacato sul periculum in mora dedotto dalla ricorrente (indigenze economica e impossibilità di ottenere supplenze per l'intero triennio 2024/2027) e contestato dal resistente. CP_1
Con riguardo alla ritenuta verosimile insussistenza del diritto azionato, deve, infatti, considerarsi che:
- la ricorrente, nella domanda di inserimento nelle graduatorie A.T.A. 3^ fascia ISTITUTO triennio
2024/2027 (doc. 10 fasc. ric.), ha inserito, tra i servizi svolti, servizi prestati nel triennio 2018/2021, come valutabili ai fini del punteggio di inserimento della graduatoria;
- alla data della domanda del 10.6.2024, però, tali servizi, prestati in assenza di titolo di studio valido per l'accesso alla graduatoria stessa, risultavano, invece, già travolti dal depennamento della odierna ricorrente dalle graduatorie A.T.A. 3^ fascia ISTITUTO triennio 2018-2021, decretato dall'Educandato Statale “Agli Angeli” di Verona con prot. 5965/20 del 15.9.2020 (doc. 5 fasc. res.);
- nella graduatoria di istituto di 3^ fascia personale A.T.A. triennio 2024/2027 è stato, quindi, inserito il servizio prestato dalla ricorrente nel precedente triennio 2018/2021, ancorché, ex art. 7, co. 7 D.M. 640/2017, tale servizio fosse stato dichiarato prestato di fatto e non di diritto e che, quindi, per esso non dovesse esserle attribuito alcun punteggio;
- è provato per tabulas che, al momento della presentazione della domanda del 10.06.2024, fosse ben noto alla ricorrente il fatto che tali servizi non potessero essere dichiarati in quanto prestati di fatto e non di diritto, stante l'assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo di inserimento, posto che con sentenza del Tribunale di Verona del 7.4.2022 (R.G. n. 572/2021), passata in giudicato, era stato respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso il summenzionato decreto prot. 5965/20 del 15.9.2020;
- del resto, la domanda del 10.6.2024 non contiene alcuna precisazione che i servizi resi in qualità di collaboratore scolastico nel corso del triennio 2018/2021 fossero stati prestati in forza di un titolo di studio la cui validità era stata contestata in sede giurisdizionale, fermo restando che, come detto, a quella data non poteva più sussistere, in ogni caso, alcuna incertezza (oggettiva e/o soggettiva) in merito alla validità del titolo di studio, essendo stato il relativo contezioso definito con sentenza passata in giudicato;
- non a caso, nella domanda del 10.6.2024 la ricorrente, in relazione ai vari profili professionali di inserimento, ha dichiarato titoli di studio diversi rispetto a quello di cui è stata accertata dal Tribunale di Verona l'invalidità con efficacia di giudicato;
- a nulla rilevano, al contrario, la sentenza TAR Campania n. 414/2023 del 18/01/2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1317/2024 del 9/02/2024, citate dalla ricorrente, stante il giudicato formatosi inter partes con la sentenza del Tribunale di Verona del 7/04/2022 che ha accertato l'invalidità del titolo di studio posseduto dalla al momento della richiesta di accesso alle graduatorie per il Pt_1 triennio 2018/2021;
- deve, pertanto, escludersi che nella domanda del 10.6.2024 sia stata fornita dalla ricorrente una rappresentazione veritiera della propria situazione professionale e che la dichiarazione resa corrispondesse alla situazione di fatto esistente al momento della presentazione;
- pertanto, l'amministrazione convenuta ha legittimamente decretato il depennamento della dalle Pt_1 graduatorie di 3^ fascia per il triennio 2024/27 per tutti i profili ATA di inserimento (prot. 18884 del 23.12.2024, doc. 3 fasc. res.), avendo la ricorrente scientemente dichiarato di possedere titoli di servizio dei quali, alla data della domanda, era già stata giudizialmente accertata, in via definitiva, la nullità sul piano giuridico, perché prestati in assenza di un titolo di studio valido per l'accesso alla graduatoria stessa;
- di conseguenza, l'amministrazione resistente ha fatto corretta applicazione, nel caso di specie, dell'art. 7, co. 3 del D.M. n. 89/2024, ai sensi e per gli effetti del quale "
3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano
l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.”.
Pagina 3 Risulta assorbita ogni ulteriore questione controversa.
Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte ricorrente.
Visti gli artt. 669-bis e ss., 700 c.p.c.,
P.Q.M.
- respinge il ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam;
- condanna a rifondere al le spese di lite che, ex D.M. n. Parte_1 Controparte_1 147/22, liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali.
Si comunichi.
Firenze, 8 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Carlotta Consani
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.03.2025 in merito al ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam proposto da contro il , l Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
e l osserva quanto segue.
[...] Controparte_3
La ricorrente ha introdotto il presente giudizio cautelare per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto di depennamento della candidata dalle graduatorie di terza fascia ATA, triennio 2024/2027; … ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ATA di terza fascia del triennio 2024/2027, con il punteggio rettificato di 7,75 per il profilo AT, 7,75 per il profilo AA, 10,80 per il profilo CS e 10,75 per il profilo OS.”.
Le amministrazioni convenute si sono ritualmente costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
A fondamento della domanda cautelare proposta, la ricorrente, sotto il profilo del fumus boni iuris, ha dedotto, in fatto, quanto segue:
- di aver presentato, in data 16.10.2017, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia A.T.A., triennio 2018/2021, della provincia di Verona per il profilo professionale di Cuoco e Collaboratore Scolastico (doc. 1 fasc. ric.);
- il titolo indicato per accedere ai profili di Cuoco e Collaboratore Scolastico era rappresentato dal Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione del Settore Cucina” conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso il Centro Studi Sannitico, viale Sant'Alfonso n. 5 - 82015 Durazzano (BN), con voto di 100/centesimi (doc. 2 fasc. ric.);
- in quanto inserita nelle graduatorie di terza fascia del personale A.T.A., triennio 2018/2021, per il profilo di Collaboratore Scolastico, l'odierna ricorrente, aspirante supplente, veniva individuata quale titolare dei seguenti contratti di lavoro a tempo determinato (doc. 3 fasc. ric.): *a.s. 2018/2019 presso l
[...]
di Verona e l'Educandato Statale Agli Angeli di Verona;
*a.s. 2019/2020 Controparte_4 presso l'I.C. 02 “Saval – Parona” di Verona;
*a.s. 2020/2021 presso l'I.C. 09 Valdonega di Verona;
- in data 15.09.2020, l'Educandato Statale “Agli Angeli” di Verona, con decreto prot. 5965/2020 (doc. 4 fasc. ric.), “accertata la non veridicità del titolo di studio”, disponeva l'esclusione dalle graduatorie A.T.A. terza fascia del triennio 2018/2021 e dichiarava l'invalidità giuridica dei servizi statali svolti;
- l'Educandato Statale “Agli Angeli” di Verona, a giustificazione del provvedimento di esclusione, richiamava la comunicazione prot. 1601 del 25.03.2020 (doc. 5), emessa dall
[...]
e avente il seguente contenuto:“l'istituto è stato riconosciuto paritario Controparte_5 retroattivamente, con decorrenza dall'a.s. 2012/13, l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post”;
- il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro - con sentenza del 07.04.2022 (doc. 6) rigettava il ricorso presentato da avverso il decreto prot. 5965/2020 del 15.09.2020 emesso dall'Educandato Parte_1 Statale “Agli Angeli” di Verona;
- in attesa della definizione del contenzioso dinanzi al Tribunale di Verona - Sezione Lavoro -, la ricorrente, in data 03.04.2021, presentava domanda m_pi. REGISTRO CP_6 UFFICIALE.I.3238769.03-04-2021. (doc. 7) di aggiornamento delle graduatorie A.T.A. di terza fascia per il triennio 2021/2024 in provincia di Verona, all'I.C. 09 Valdonega di Verona, riportando i servizi statali svolti come Collaboratore Scolastico nel corso del triennio 2018/2021 e precisando nelle note la pendenza del “Ricorso per Riconoscimento validità Titolo di studio (Qualifica)”;
- l'I.C. 09 Valdonega di Verona, con nota prot. 2496 del 03.09.2021 (doc. 8 fasc. ric.) “CONSIDERATO che la IG.ra ha dichiarato di aver ricorso per il riconoscimento dei diritti che non le erano Parte_1
Pagina 1 stati riconosciuti conseguente al riconoscimento di legittimità del suo titolo di studio”; VISTO il ricorso depositato presso la segreteria scolastica seguito dall'Avv. Figliuzzi Andrea per il quale hanno avuto udienza cautelare il 17.06.2021 ore 13:20 e in seguito udienza di Merito il 26.11.2021 alle ore 11.00”, comunicava alla ricorrente la cancellazione dalle graduatorie A.T.A. terza fascia d'istituto per il triennio 2018/2021 per i profili richiesti e la non attribuzione del punteggio per il servizio prestato in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo richiesto, servizio da considerarsi, pertanto, prestato di fatto e non di diritto;
- l'I.C. 09 Valdonega di Verona, con successivo decreto prot. 2603 del 08.10.2021 (doc. 9 fasc. ric.), vista la richiesta di rinnovo di inserimento nella graduatoria del personale A.T.A. III fascia e considerata la pendenza del giudizio di merito innanzi al Tribunale di Verona, depennava dalle graduatorie Pt_1 A.T.A. di III fascia d'istituto per il triennio 2021/2023 per i profili richiesti;
- la ricorrente, in data 10.06.2024, presentava domanda m_pi REGISTRO CP_6 UFFICIALE.I.12328611.10-06-2024. (doc. 10) di aggiornamento delle graduatorie A.T.A. di terza fascia per il triennio 2024/2027 della provincia di per il profilo professionale di Assistente CP_2 Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico;
- indicava all'interno di detta domanda, come titolo di accesso per il profilo di Collaboratore Pt_1
Scolastico, il diploma di qualifica professionale “Operatore della Ristorazione – Servizi di Sala e Bar” conseguito presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. De Medici” di Ottaviano (Na) nell'a.s. 2021/2022, mentre per il profilo di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico riportava il Diploma di scuola secondaria di II grado indirizzo Professionale “Servizi sociale” Controparte_7 conseguito presso l'I.S.S. Enzo Ferrari di Castellammare di Stabia (NA) in data 09/07/2015;
- l'aspirante supplente, in quanto presente nelle graduatorie A.T.A. terza fascia del triennio 2024/2027, veniva individuata dall'Istituto Statale di quale Controparte_8 CP_3 CP_2 titolare di contratto di lavoro a tempo determinato come Collaboratore Scolastico;
- l di , “VISTA LA SENTENZA che rigetta il ricorso N. 572/2021 Controparte_3 CP_2 come da Verbale d'udienza del 07/04/2022 del Tribunale di Verona;
”, “ACCERTATO che nella Graduatoria di istituto di III fascia Personale A.T.A. triennio 2024/2027 è stato erroneamente inserito il servizio prestato nel precedente triennio e, che in ottemperanza all' art. 7 comma 7 del D.M. 640-2017, è stato dichiarato prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio;
”, “RITENUTO inoltre di procedere alla rettifica del punteggio per il servizio prestato di fatto e non di diritto negli Istituti, di cui sopra, nel triennio 2017/2021, incluso e conteggiato nella nuova domanda di aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto III Fascia del Personale ATA per il triennio 2024/2027 della sig.ra ;”, con decreto prot. 18529 del 18.12.2024 (doc. 11 fasc. ric.) Parte_1 escludeva la candidata dalla graduatoria A.T.A. terza fascia del triennio 2018/2021 per mancanza del titolo di accesso e rettificava il punteggio nelle graduatorie A.T.A. terza fascia del triennio 2024/2027 come segue: - profilo A.T., 7,75; - profilo A.A., 7,75; - profilo C.S., 10,80; - profilo O.S., 10,75;
- inoltre, l di , con successivo decreto prot. 18884 del 23.12.2024 Controparte_3 CP_2 (doc. 12 fasc. ric.), “CONSIDERATO l'art.7 D.M. 89/2024, in particolare il comma 2 per cui “Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;” disponeva il depennamento della Aprea dalle graduatorie di III fascia per il triennio 2024/2027 per tutti i profili ATA di inserimento.
Parte attrice lamenta, dunque, nel presente giudizio l'erronea qualificazione della dichiarazione come mendace, la violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento, la violazione del principio di proporzionalità e distinzione tra dichiarazioni non veritiere e mera inesattezza nella valutazione amministrativa e rivendica, quindi, il proprio preteso diritto all'inserimento in graduatoria con punteggio rettificato, argomentando a tal fine che: - l'esclusione della ricorrente è motivata dall'asserita falsità della dichiarazione relativa al servizio prestato nel triennio 2018/2021; - nella domanda di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2024/2027, ha Pt_1 dichiarato di aver svolto servizio in qualità di Collaboratore Scolastico nel corso del triennio 2018/2021, precisando che tale servizio era stato prestato in forza di un titolo di studio (Diploma di Qualifica Professionale di "Operatore dei Servizi di Ristorazione del Settore Cucina") la cui validità era stata contestata in sede giurisdizionale;
- la ricorrente ha fornito una rappresentazione veritiera della propria situazione professionale;
la pendenza di un contenzioso relativo alla validità del titolo di studio non può di per sé configurare una dichiarazione mendace, in quanto la dichiarazione resa corrispondeva alla situazione di fatto esistente al momento della sua presentazione;
- ha indicato titoli effettivamente conseguiti e pienamente conformi ai requisiti Pt_1 previsti dalla normativa vigente;
- l'errata attribuzione di punteggio relativa al servizio prestato in precedenza non
Pagina 2 può costituire dichiarazione mendace, ma, piuttosto, una questione di valutazione amministrativa, suscettibile di rettifica, come già avvenuto con il decreto prot. 18529 del 18.12.2024; - l'asserita dichiarazione non veritiera della (relativa al servizio prestato nel triennio 2018-2021 sulla base di un titolo di studio successivamente Pt_1 contestato) non avrebbe impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, essendo il servizio stato effettivamente prestato e la buona fede della ricorrente pacifica;
l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento di correzione dell'errore e non un'ingiustificata esclusione dalla graduatoria, stanti la buona fede della ricorrente e la natura meramente valutativa dell'errore commesso.
Il Tribunale, all'esito dell'esame degli atti e documenti di causa, ritiene, sia pure nei limiti della sommarietà della cognizione propria del giudizio cautelare, che non sussista il requisito normativo del fumus boni iuris, con conseguente assorbimento di ogni sindacato sul periculum in mora dedotto dalla ricorrente (indigenze economica e impossibilità di ottenere supplenze per l'intero triennio 2024/2027) e contestato dal resistente. CP_1
Con riguardo alla ritenuta verosimile insussistenza del diritto azionato, deve, infatti, considerarsi che:
- la ricorrente, nella domanda di inserimento nelle graduatorie A.T.A. 3^ fascia ISTITUTO triennio
2024/2027 (doc. 10 fasc. ric.), ha inserito, tra i servizi svolti, servizi prestati nel triennio 2018/2021, come valutabili ai fini del punteggio di inserimento della graduatoria;
- alla data della domanda del 10.6.2024, però, tali servizi, prestati in assenza di titolo di studio valido per l'accesso alla graduatoria stessa, risultavano, invece, già travolti dal depennamento della odierna ricorrente dalle graduatorie A.T.A. 3^ fascia ISTITUTO triennio 2018-2021, decretato dall'Educandato Statale “Agli Angeli” di Verona con prot. 5965/20 del 15.9.2020 (doc. 5 fasc. res.);
- nella graduatoria di istituto di 3^ fascia personale A.T.A. triennio 2024/2027 è stato, quindi, inserito il servizio prestato dalla ricorrente nel precedente triennio 2018/2021, ancorché, ex art. 7, co. 7 D.M. 640/2017, tale servizio fosse stato dichiarato prestato di fatto e non di diritto e che, quindi, per esso non dovesse esserle attribuito alcun punteggio;
- è provato per tabulas che, al momento della presentazione della domanda del 10.06.2024, fosse ben noto alla ricorrente il fatto che tali servizi non potessero essere dichiarati in quanto prestati di fatto e non di diritto, stante l'assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo di inserimento, posto che con sentenza del Tribunale di Verona del 7.4.2022 (R.G. n. 572/2021), passata in giudicato, era stato respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso il summenzionato decreto prot. 5965/20 del 15.9.2020;
- del resto, la domanda del 10.6.2024 non contiene alcuna precisazione che i servizi resi in qualità di collaboratore scolastico nel corso del triennio 2018/2021 fossero stati prestati in forza di un titolo di studio la cui validità era stata contestata in sede giurisdizionale, fermo restando che, come detto, a quella data non poteva più sussistere, in ogni caso, alcuna incertezza (oggettiva e/o soggettiva) in merito alla validità del titolo di studio, essendo stato il relativo contezioso definito con sentenza passata in giudicato;
- non a caso, nella domanda del 10.6.2024 la ricorrente, in relazione ai vari profili professionali di inserimento, ha dichiarato titoli di studio diversi rispetto a quello di cui è stata accertata dal Tribunale di Verona l'invalidità con efficacia di giudicato;
- a nulla rilevano, al contrario, la sentenza TAR Campania n. 414/2023 del 18/01/2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1317/2024 del 9/02/2024, citate dalla ricorrente, stante il giudicato formatosi inter partes con la sentenza del Tribunale di Verona del 7/04/2022 che ha accertato l'invalidità del titolo di studio posseduto dalla al momento della richiesta di accesso alle graduatorie per il Pt_1 triennio 2018/2021;
- deve, pertanto, escludersi che nella domanda del 10.6.2024 sia stata fornita dalla ricorrente una rappresentazione veritiera della propria situazione professionale e che la dichiarazione resa corrispondesse alla situazione di fatto esistente al momento della presentazione;
- pertanto, l'amministrazione convenuta ha legittimamente decretato il depennamento della dalle Pt_1 graduatorie di 3^ fascia per il triennio 2024/27 per tutti i profili ATA di inserimento (prot. 18884 del 23.12.2024, doc. 3 fasc. res.), avendo la ricorrente scientemente dichiarato di possedere titoli di servizio dei quali, alla data della domanda, era già stata giudizialmente accertata, in via definitiva, la nullità sul piano giuridico, perché prestati in assenza di un titolo di studio valido per l'accesso alla graduatoria stessa;
- di conseguenza, l'amministrazione resistente ha fatto corretta applicazione, nel caso di specie, dell'art. 7, co. 3 del D.M. n. 89/2024, ai sensi e per gli effetti del quale "
3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano
l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.”.
Pagina 3 Risulta assorbita ogni ulteriore questione controversa.
Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte ricorrente.
Visti gli artt. 669-bis e ss., 700 c.p.c.,
P.Q.M.
- respinge il ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam;
- condanna a rifondere al le spese di lite che, ex D.M. n. Parte_1 Controparte_1 147/22, liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali.
Si comunichi.
Firenze, 8 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Carlotta Consani
Pagina 4