Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 05/05/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 91/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
composta dai seguenti magistrati:
MO IN Presidente Riccardo PATUMI Consigliere KH IK Primo Referendario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46569 proposto a istanza della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti di
HOTELITALIA S.r.l.s in liquidazione (C.F. 03544200136), con sede legale in Lecco (LC), Piazza A. Diaz n. 5, indirizzo PEC hotelitalia14@tsapec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
ES FE (C.F. [...]), nato a [...] il [...] e residente in [...], non costituito.
VISTO l’atto di citazione;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 5 novembre 2025:
il relatore Primo Ref. KH Nikifarava;
il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Claudia Desogus;
nessuno comparso per i convenuti.
TT
Con atto di citazione depositato in Segreteria in data 16 maggio 2025, la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale la società Hotelitalia S.r.l.s in liquidazione ed il Sig. ES RA, all’epoca dei fatti amministratore unico della medesima società, chiedendone la condanna in solido, a titolo di dolo, al risarcimento del danno in favore del Comune di Rimini, quantificato in misura di euro 4.351,20 (oltre rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dell’obbligo di versamento dell’imposta di soggiorno ed interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo), a titolo dell’imposta di soggiorno riscossa nell’anno 2020 e per i primi tre trimestri dell’anno 2021 dagli ospiti della struttura ricettiva denominata Hotel Grazia, sita in Rimini, via Palotta n. 5, calcolata in base alle dichiarazioni degli alloggiati trasmessi dal gestore al Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 109, comma 3, del r.d. n. 773/1931 e non dichiarata, né versata al Comune.
L’invito a dedurre, datato 16 dicembre 2024, veniva notificato all’indirizzo PEC della società in data 17 dicembre 2024, mentre la notifica nei confronti del Sig. RA veniva eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. a cura dell’UNEP presso il Tribunale di Napoli Nord all’indirizzo di residenza del convenuto ad Aversa, via Corridoni n. 18, perfezionandosi in data 13 marzo 2025.
I convenuti non depositavano controdeduzioni, né chiedevano di essere sentiti personalmente.
L’atto di citazione veniva notificato all’indirizzo PEC della società convenuta in data 20 maggio 2025, mentre la notifica al convenuto RA veniva eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. all’indirizzo di domicilio effettivo a TT (RN) presso Hotel Sahib, sito in via Parma n. 8, con l’invio della raccomandata informativa in data 27 giugno 2025 ed il ritiro della stessa da parte del destinatario in data 4 luglio 2025.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
All’odierna udienza, nessuno comparso per i convenuti, il PM Claudia Desogus insisteva per l’accoglimento della domanda attorea.
IR
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di entrambi i convenuti, stante la regolare notifica e la mancata costituzione.
Sempre in via preliminare, il Collegio rileva d’ufficio, quale questione dirimente ai fini della decisione, il difetto di giurisdizione contabile.
In tema di natura giuridica del rapporto tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune, il Collegio – in continuità con l’orientamento di questa Sezione inaugurato dalle sentenze nn. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del 16 aprile 2026 – condivide l’ampia ricostruzione contenuta nell’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito che, a seguito delle modifiche normative apportate dal legislatore al regime dell’imposta di soggiorno (in particolare, v. art. 4, comma 1-ter, del d.lgs n. 23/2011, introdotto con l’art. 180 del d.l. n. 34/2020), “l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria”.
Pertanto, rinviando ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. ai precedenti appena citati per ogni approfondimento argomentativo e motivazionale, occorre rilevare che, nei rapporti tra l’Erario e il contribuente, le somme dovute da quest’ultimo a titolo d’imposta costituiscono l’oggetto dell’obbligazione tributaria, non un “danno”, che a detta obbligazione si aggiunga, ai sensi dell’art. 1218 c.c.
L’obbligazione che grava sul responsabile d’imposta, in quanto solidale dipendente, partecipa della stessa natura tributaria dell’obbligo che fa carico al soggetto passivo dell’imposta (nel caso di specie, gli ospiti della struttura ricettiva).
La veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l’Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro pubblico incassato per conto dell’Ente, alla responsabilità solidale dell’albergatore per l’intera imposta dovuta dal cliente.
Sicché, il nuovo approccio normativo ha sancito, in modo inequivoco, che l’attuazione dell’imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l’assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, che quanto alla irrogazione delle sanzioni.
Non ha rilievo dirimente, ai fini della persistente qualificazione dell’albergatore come agente contabile, il fatto che i regolamenti comunali - emanati, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 34 del 2011, nelle more dell’approvazione del regolamento statale di attuazione dell’imposta di soggiorno - demandino al medesimo una serie di adempimenti funzionali allo svolgimento del rapporto di servizio con la struttura pubblica, considerato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza del n. 22891 del 19 agosto 2024) hanno già chiarito che le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione delle prescrizioni del regolamento comunale in materia di tassa di soggiorno appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, allorquando la contestazione involga l’omesso o parziale versamento o riversamento dell’imposta e, invece, a quella del giudice ordinario, nel caso in cui le disposizioni violate abbiano ad oggetto meri obblighi procedurali.
Pertanto, si deve escludere la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla domanda avanzata dalla Procura erariale, con la conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario, da individuarsi nella Corte Tributaria di primo grado di Rimini.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la definizione del giudizio in rito e la definitiva sistemazione, da parte della Suprema Corte, della questione processuale agitata dalla Procura erariale solo in data successiva alla proposizione dell’atto di citazione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe,
previa la RAZIONE DI CONTUMACIA
dei convenuti HOTELITALIA S.r.l.s in liquidazione e ES FE,
RA
il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore della giurisdizione del giudice tributario, da individuarsi nella Corte Tributaria di primo grado di Rimini.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, nelle Camere di consiglio del 5 novembre 2025 e 17 aprile 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
KH IK MO IN
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 5 maggio 2026 Il Direttore di Segreteria Dr. Laurino Macerola
(f.to digitalmente)