Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00452/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2021, proposto da
Egle Calo', rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Vantaggiato, Mariangela Calo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
per l'annullamento
della Nota del Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti e Contratti – Ufficio Demanio Marittimo, a firma del Dirigente di Settore, prot. n. 0138989 del 20.11.2020, notificata a mezzo pec il successivo 23.11.2020, avente ad oggetto “concessione demaniale marittima n. 07 del 29.05.20008 – Domanda di proroga ex art. 1, comma 682 e 683 Legge n. 145/2018. Rigetto. Interpello per eventuale prosieguo attività su area concessa”; di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, e, in particolare, ove occorra e nei limiti dell'interesse: della Deliberazione della Giunta Comunale di Lecce n. 342 dell'11.11.2020, pubblicata sull'albo pretorio dall'11.11.2020 al 25.11.2020, avente ad oggetto “LEGGE N. 145/2018 ART. 1, COMMI 682 E 683 – D.L. N. 34/2020 CONV. NELLA LEGGE N. 77/2020 ART. 182, COMMA 2. RICHIESTE DI PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. ATTO DI INDIRIZZO. OB. STR N. 59”; della Nota del Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti e Contratti – Ufficio Demanio Marittimo, a firma del Dirigente di Settore, prot. n. 0141583 del 27.11.2020, notificata a mezzo pec il successivo 30.11.2020, avente ad oggetto “Proroga del termine per la risposta all'interpello relativo alla proroga della CDM di cui alla precedente nota prot. n. 138989 del 23.11.2020”; della Nota del Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti e Contratti – Ufficio Demanio Marittimo, a firma del Dirigente di Settore, prot. n. 0148630/2020 dell'11.12.2020, notificata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Presa d'atto della richiesta di proroga tecnica per un periodo di tre anni della concessione demaniale marittima n. 7 del 29.05.2008, relativa allo stabilimento balneare all'insegna “Lido Bacino Idume” sito in Lecce località Spiaggiabella”, nella parte in cui non dispone la proroga della c.d.m. in essere sino al 31.12.2033 in applicazione dell'art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018; della Nota del Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Demanio Marittimo, a firma del Dirigente di Settore, prot. n. 0155711 del 28.12.2020, avente ad oggetto “C.D.M. n. 7 del 29/05/20008 – Proroga tecnica di anni 3”, nella parte in cui non dispone la proroga della c.d.m. in essere sino al 31.12.2033 in applicazione dell'art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018; nonché l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente di conseguire la proroga del titolo concessorio fino al 31.12.2033 ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 il dott. ON AS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è titolare della concessione demaniale marittima n. 7/2008 con scadenza prorogata al 31.12.2020, destinata all’esercizio dell’attività di stabilimento balneare denominato “Lido Bacino Idume”, in Lecce località Spiaggiabella.
In data 13.8.2019 ha chiesto provvedimento di proroga della concessione fino al 31.12.2033 ex art. 1 co. 682 e 683 della L. 145/2018.
Il Comune di Lecce con l’impugnata delibera G.M. 342/2020 ha approvato atto di indirizzo al responsabile del settore nel senso di esprimere diniego su tale istanza di proroga, chiedendo ai concessionari di esprimere opzioni in termini alternativi tra la prosecuzione dell’attività ex art. 182 co. 2 del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020 oppure accettare una proroga tecnica per la durata di anni tre.
A tale atto di indirizzo ha fatto seguito l’impugnato provvedimento dirigenziale del 20.11.2020.
La ricorrente ha espresso preferenza per la seconda opzione, riservando espressamente la proposizione di ricorso, ritenendo di avere diritto alla proroga del titolo fino al 2033.
La ricorrente ha formulato i seguenti motivi di censura:
1) Violazione art. 10 bis L. 241/90;
2) Violazione art. 1 L. 145/2018 e art. 182 co. 2 del D.L. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020; violazione dell’art. 49 del T.F.U.E. e della direttiva Bolkestein, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà, violazione del principio di legittimo affidamento;
3) Violazione L. 145/2018 e art. 6 L.R. Puglia n. 17/2015, nonché difetto di motivazione e istruttoria ed eccesso di potere sotto altro profilo;
4) La ricorrente chiede altresì l’accertamento del proprio ditto di conseguire proroga fino al 31.12.2033.
Il Comune di Lecce si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All’udienza del 12.2.2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, previo avviso alle parti di eventuale declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Premesso quanto sopra rileva il Collegio che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Deve infatti rilevarsi che la materia delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo è stata disciplinata nel tempo da parte del legislatore, con particolare attenzione alla relativa durata, mediante l’adozione di successive leggi-provvedimento (tra cui anche l’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145 del 2018), ossia a mezzo di atti normativi volti a conformare direttamente i rapporti concessori in essere, senza richiedere l’intermediazione dell’attività amministrativa, con la conseguenza che agli atti adottati in materia dagli enti locali deve riconoscersi natura meramente ricognitiva.
Ciò premesso, la pretesa della ricorrente di conseguire la proroga del titolo concessorio in base all’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145 del 2018 risulta allo stato superata per effetto delle sopravvenienze normative.
Ed invero la disciplina derivante dalla proroga di cui all’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145 del 2018 (ossia la norma posta dalla ricorrente a fondamento della domanda di accertamento del diritto al conseguimento della proroga al 2033) è stata superata dai successivi interventi del legislatore, il quale, con ulteriori leggi-provvedimento, è intervenuto sulla durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative.
Non può sottacersi, da ultimo, che la disciplina relativa alla durata delle concessioni in essere è stata ulteriormente modificata a mezzo del decreto legge n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, precisandosi espressamente, nel testo attualmente vigente dell’art. 3, co. 1, l. 118/2022, che le nuove disposizioni si applicano anche alle concessioni “in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (ossia la disciplina invocata da parte della ricorrente).
Quanto sopra evidenziato rende evidente il sopravvenuto difetto di interesse in capo alla ricorrente quanto all’annullamento dei provvedimenti impugnati in ragione della normativa sopravvenuta che regola in via diretta e immediata la durata dei rapporti concessori in essere.
La peculiarità delle vicende di causa e delle questioni sottese alla decisione (vertendo, in particolare, sugli effetti della normativa sopravvenuta in materia di durata delle concessioni demaniali marittime) giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente, Estensore
LE BA, Primo Referendario
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ON AS |
IL SEGRETARIO