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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 06/02/2026, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 722/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
MA GI, AT
AJELLO ROBERTA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5331/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8590/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 63 e pubblicata il 12/04/2016
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2013 0094927442 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 536/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Roma 1, il sig. Ricorrente_1 agiva, ai sensi dell'art. 63 d.lvo 546/1992, per la riassunzione del giudizio di appello, definito con sentenza n. 2872/14/17 resa dalla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, cassata con rinvio, previo accoglimento del ricorso promosso da esso contribuente, dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 21538/2025, e per il conseguente annullamento della cartella di pagamento n.
09720130094927442.
In particolare, con la sentenza n. 2872/14/17, depositata in data 11.10.2017, la Commissione Tributaria
Regionale per il Lazio, ribaltando la decisione assunta dal Giudice di prime cure, aveva accolto l'appello promosso dall'Agenzia delle Entrate sul presupposto che, emergendo dagli atti che il Ricorrente_1 aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2008 solo in data 30.12.2009 - ovvero oltre il termine di novanta giorni -, lo stesso non poteva considerarsi legittimato a portare in compensazione un credito maturato in ordine ad una annualità non dichiarata. Il contribuente, piuttosto, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione integrativa in ravvedimento o una istanza di rimborso delle somme portate in compensazione.
Avverso la suddetta decisione, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione. Con ordinanza n.
21538/2025, la Suprema Corte, premesso che, “in tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R.
600/1973, qualora l'amministrazione finanziaria verifichi che il credito di imposta erroneamente esposto non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti potrà solo procedere alla rettifica degli errori materiali o di calcolo, ma non anche all'emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non dichiarato, salvo che accerti” – come nel caso di specie – “che il contribuente abbia anche illegittimamente utilizzato il credito di imposta esposto, così generando un debito nei confronti dell'amministrazione, che in tal caso legittima la pretesa di recupero dell'importo mediante la notifica della cartella di pagamento”, fatta salva, nel successivo giudizio d'impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente della effettiva sussistenza del credito”, riteneva, da un lato, pienamente legittima la cartella di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria, “atteso che il contribuente aveva illegittimamente utilizzato, con riguardo all'anno d'imposta 2009, il credito d'imposta esposto nella dichiarazione concernente l'anno d'imposta 2008, che era stata, però, presentata tardivamente ed era, quindi, da considerarsi omessa”, e, dall'altro, errata la decisione assunta in secondo grado, non avendo la Commissione Tributaria Regionale verificato “l'effettiva spettanza del credito d'imposta”.
Con il ricorso in riassunzione in esame, il Ricorrente_1 riproponeva le medesime doglianze poste a fondamento della originaria domanda introduttiva del giudizio. Eccepiva, difatti, la illegittimità della gravata cartella, stante:
a) la mancata notificazione dell'avviso di liquidazione ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R.
633/1972;
b) la disposta compensazione delle somme dovute (così come risultanti dalla dichiarazione per l'anno di imposta 2009) con l'eccedenza di credito IRPEF dell'anno d'imposta 2008;
c) la carenza di motivazione. Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale concludeva per la conferma della sentenza di secondo grado non avendo il contribuente dimostrato l'effettiva spettanza del credito IRPEF.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 28.1.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione non merita accoglimento.
Come detto, con sentenza n. 21538/2025, la Corte di Cassazione, premesso che, “in tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, qualora l'amministrazione finanziaria verifichi che il credito di imposta erroneamente esposto non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti potrà solo procedere alla rettifica degli errori materiali o di calcolo, ma non anche all'emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non dichiarato, salvo che accerti” – come nel caso di specie – “che il contribuente abbia anche illegittimamente utilizzato il credito di imposta esposto, così generando un debito nei confronti dell'amministrazione, che in tal caso legittima la pretesa di recupero dell'importo mediante la notifica della cartella di pagamento”, fatta salva, nel successivo giudizio d'impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente della effettiva sussistenza del credito”, riteneva:
- pienamente legittima la cartella di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria, “atteso che il contribuente aveva illegittimamente utilizzato, con riguardo all'anno d'imposta 2009, il credito d'imposta esposto nella dichiarazione concernente l'anno d'imposta 2008, che era stata, però, presentata tardivamente ed era, quindi, da considerarsi omessa”;
- errata la decisione assunta in secondo grado, non avendo la Commissione Tributaria Regionale verificato “l'effettiva spettanza del credito d'imposta”.
Ebbene, ritiene il Collegio che il contribuente non abbia fornito prova alcuna della effettiva spettanza del credito IRPEF. Il Ricorrente_1, invero, alcuna documentazione ha prodotto in sede giurisdizionale attestante la effettuazione di versamenti attraverso il modello F24. Sul punto, come è noto, l'art. 17 d.lvo 471/1997 stabilisce che: “I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.” Il successivo art. 19, inoltre, prevede che: “I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5”. È necessario, dunque, per poter compensare debiti e crediti erariali tra imposte diverse, effettuare una delega di pagamento, tramite modello F24, non essendo sufficiente la mera esposizione in dichiarazione.
Stante, pertanto, l'assenza di versamenti indicati come dovuti dallo stesso contribuente deve ritenersi pienamente legittima la cartella impugnata.
Il ricorso in riassunzione va, pertanto, senz'altro rigettato con conseguente conferma della sentenza resa in secondo grado. Equi motivi sussistono per dichiarare compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO rigetta il ricorso in riassunzione e, per l'effetto, conferma la sentenza di secondo grado e compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Roma il 28/01/2026 Il relatore MA Il Presidente Pannullo
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
MA GI, AT
AJELLO ROBERTA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5331/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8590/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 63 e pubblicata il 12/04/2016
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2013 0094927442 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 536/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Roma 1, il sig. Ricorrente_1 agiva, ai sensi dell'art. 63 d.lvo 546/1992, per la riassunzione del giudizio di appello, definito con sentenza n. 2872/14/17 resa dalla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, cassata con rinvio, previo accoglimento del ricorso promosso da esso contribuente, dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 21538/2025, e per il conseguente annullamento della cartella di pagamento n.
09720130094927442.
In particolare, con la sentenza n. 2872/14/17, depositata in data 11.10.2017, la Commissione Tributaria
Regionale per il Lazio, ribaltando la decisione assunta dal Giudice di prime cure, aveva accolto l'appello promosso dall'Agenzia delle Entrate sul presupposto che, emergendo dagli atti che il Ricorrente_1 aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2008 solo in data 30.12.2009 - ovvero oltre il termine di novanta giorni -, lo stesso non poteva considerarsi legittimato a portare in compensazione un credito maturato in ordine ad una annualità non dichiarata. Il contribuente, piuttosto, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione integrativa in ravvedimento o una istanza di rimborso delle somme portate in compensazione.
Avverso la suddetta decisione, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione. Con ordinanza n.
21538/2025, la Suprema Corte, premesso che, “in tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R.
600/1973, qualora l'amministrazione finanziaria verifichi che il credito di imposta erroneamente esposto non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti potrà solo procedere alla rettifica degli errori materiali o di calcolo, ma non anche all'emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non dichiarato, salvo che accerti” – come nel caso di specie – “che il contribuente abbia anche illegittimamente utilizzato il credito di imposta esposto, così generando un debito nei confronti dell'amministrazione, che in tal caso legittima la pretesa di recupero dell'importo mediante la notifica della cartella di pagamento”, fatta salva, nel successivo giudizio d'impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente della effettiva sussistenza del credito”, riteneva, da un lato, pienamente legittima la cartella di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria, “atteso che il contribuente aveva illegittimamente utilizzato, con riguardo all'anno d'imposta 2009, il credito d'imposta esposto nella dichiarazione concernente l'anno d'imposta 2008, che era stata, però, presentata tardivamente ed era, quindi, da considerarsi omessa”, e, dall'altro, errata la decisione assunta in secondo grado, non avendo la Commissione Tributaria Regionale verificato “l'effettiva spettanza del credito d'imposta”.
Con il ricorso in riassunzione in esame, il Ricorrente_1 riproponeva le medesime doglianze poste a fondamento della originaria domanda introduttiva del giudizio. Eccepiva, difatti, la illegittimità della gravata cartella, stante:
a) la mancata notificazione dell'avviso di liquidazione ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R.
633/1972;
b) la disposta compensazione delle somme dovute (così come risultanti dalla dichiarazione per l'anno di imposta 2009) con l'eccedenza di credito IRPEF dell'anno d'imposta 2008;
c) la carenza di motivazione. Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale concludeva per la conferma della sentenza di secondo grado non avendo il contribuente dimostrato l'effettiva spettanza del credito IRPEF.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 28.1.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione non merita accoglimento.
Come detto, con sentenza n. 21538/2025, la Corte di Cassazione, premesso che, “in tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, qualora l'amministrazione finanziaria verifichi che il credito di imposta erroneamente esposto non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti potrà solo procedere alla rettifica degli errori materiali o di calcolo, ma non anche all'emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non dichiarato, salvo che accerti” – come nel caso di specie – “che il contribuente abbia anche illegittimamente utilizzato il credito di imposta esposto, così generando un debito nei confronti dell'amministrazione, che in tal caso legittima la pretesa di recupero dell'importo mediante la notifica della cartella di pagamento”, fatta salva, nel successivo giudizio d'impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente della effettiva sussistenza del credito”, riteneva:
- pienamente legittima la cartella di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria, “atteso che il contribuente aveva illegittimamente utilizzato, con riguardo all'anno d'imposta 2009, il credito d'imposta esposto nella dichiarazione concernente l'anno d'imposta 2008, che era stata, però, presentata tardivamente ed era, quindi, da considerarsi omessa”;
- errata la decisione assunta in secondo grado, non avendo la Commissione Tributaria Regionale verificato “l'effettiva spettanza del credito d'imposta”.
Ebbene, ritiene il Collegio che il contribuente non abbia fornito prova alcuna della effettiva spettanza del credito IRPEF. Il Ricorrente_1, invero, alcuna documentazione ha prodotto in sede giurisdizionale attestante la effettuazione di versamenti attraverso il modello F24. Sul punto, come è noto, l'art. 17 d.lvo 471/1997 stabilisce che: “I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.” Il successivo art. 19, inoltre, prevede che: “I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5”. È necessario, dunque, per poter compensare debiti e crediti erariali tra imposte diverse, effettuare una delega di pagamento, tramite modello F24, non essendo sufficiente la mera esposizione in dichiarazione.
Stante, pertanto, l'assenza di versamenti indicati come dovuti dallo stesso contribuente deve ritenersi pienamente legittima la cartella impugnata.
Il ricorso in riassunzione va, pertanto, senz'altro rigettato con conseguente conferma della sentenza resa in secondo grado. Equi motivi sussistono per dichiarare compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO rigetta il ricorso in riassunzione e, per l'effetto, conferma la sentenza di secondo grado e compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Roma il 28/01/2026 Il relatore MA Il Presidente Pannullo